Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è caducato in modo automatico dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio).
Commentario • 1
- 1. Demolizione opera abusiva: si può evitare?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2010, n. 40475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40475 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1186
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 20744/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\V EN, nato a *Zungri* il *10.7.49*;
avverso l'ordinanza del Giudice per l'Esecuzione di Cagliari in data 13.3.09;
Sentita la relazione del cons. Dr. Guida Mulliri;
Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza qui impugnata, il giudice per l'esecuzione ha respinto l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo edificato dal ricorrente in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e per il quale lo stesso era stato condannato con decreto divenuto irrevocabile. Il giudicante, dopo aver sentito nel corso della camera di consiglio il responsabile comunale per l'edilizia di Villasimius, pur avendo accertato il rilascio da parte di quella autorità, di una concessione in sanatoria, ha ritenuto tale provvedimento illegittimo per mancanza del requisito della cd. "doppia conformità" (vale a dire, del parere anche dell'autorità preposta alla tutela del paesaggio).
Avverso tale decisione, il \V\ ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. a)) per avere il giudice penale esercitato un potere riservato dalla legge ad organi legislativi o amministrativi. Più precisamente, si censura il fatto che il G.i.p. abbia ritenuto di "disapplicare" il provvedimento di concessione in sanatoria sebbene esso fosse stato pacificamente rilasciato. Tra l'altro, sottolinea il ricorrente, anche la giurisprudenza della S.C. dallo stesso citata (sez. 3^, 18.12.02, n. 4877) ha più volte affermato che, in tema di reati edilizi, in presenza di una concessione illegittima, "non occorre fare ricorso alle procedure di disapplicazione dell'atto amministrativo, bensì valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie", 2) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. al D.L. n.269 del 1903, art. 32, comma 26; L. n. 47 del 1975, art. 13, comma 1,
artt. 32 e 33 e L. n. 341 de 1985, art. 1 quinquies). Si contestano, infatti, tutti i richiami normativi del giudicante secondo cui l'annullamento dei piani paesaggistici da parte del Tar, costituendo annullamento di atti amministrativi, non elimina il vincolo preesistente imposto dalla legge regionale. In realtà, si obietta, la sentenza del TAR Sardegna lascia immutata la competenza/obbligo per l'amministrazione di provvedere alla elaborazione di un nuovo piano, fermo restando il disposto della L. n. 341 del 1985, art. 1, quinquies. In base a tale ultima disposizione, la preclusione ad interventi edilizi riguarda i territori compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea di battigia. Dal momento che, nella specie, i lavori riguardavano una zona che si trova pacificamente oltre i 500 mt dal mare ed all'esterno dell'area soggetta al vincolo che permaneva anche dopo l'annullamento di Tribunale per il Riesame, la normativa corretta da applicare nella specie era il D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 26, ditalché l'avvenuto (accertato)
rilascio della concessione edilizia in sanatoria non è - come sostenuto nel provvedimento impugnato - subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo;
3) vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) perché, non essendo pertinenti i richiami normativi sui quali si è fondato il giudice, anche la motivazione risulta contraddittoria e manifestamente illogica.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
L'argomentare del ricorrente si basa su concetti erronei che sono ampiamente confutati nella precisa pronunzia impugnata. Il provvedimento del G.E., infatti, correttamente evidenzia che le opere abusive sono state realizzate in zona che, all'epoca dell'edificazione, era regolata da un piano territoriale paesistico poi annullato in forza di una sentenza del TAR Sardegna del 6.10.03. Da ciò era logicamente conseguita (fino ad approvazione di nuovo piano) la riespansione della forza impositiva della legge regionale. Volendo il ricorrente far valere l'efficacia della successiva concessione in sanatoria, sarebbe, comunque, stata necessaria la cd. doppia conformità.
L'assunto è contestato dal ricorrente nel secondo motivo con argomento che, però, è inconferente dal momento che - come visto - ciò che sostiene il giudice di merito è qualcosa di ben diverso dall'affermazione del ricorrente (secondo cui la eliminazione, da parte del TAR dei vincoli paesaggistici lascia immutata la competenza/obbligo per l'amministrazione di provvedere alla elaborazione di un nuovo piano).
Del resto, tanto è vero quel che osserva il G.E., che gli stessi giudici amministrativi (proprio a seguito di quella pronuncia) hanno ritenuto applicabili, nelle zone individuate dal D.M. 21 settembre 2004, i vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 1 quinquies L. n. 341 del 1985.
A prescindere, poi, dalla considerazione che - sempre il secondo motivo di ricorso - introduce elementi che cercano di indurre, da parte di questa S.C., una valutazione di fatto afferente le distanze, si rileva, comunque, che - ferma restando (non essendo nemmeno stata posta in discussione del G.E.) la competenza e la facoltà per gli organi amministrativi di emanare un nuovo piano paesaggistico territoriale (come poi in effetti avvenuto) - resta indiscusso che, nella specie, in assenza di esso, in tema di distanze, valgono i rilievi del giudice di merito quando fa notare che il fatto che l'area in discussione rientrasse in quella sottoposta a vincoli assoluti, lo si arguisce dalla L.R. n. 23 del 1993, art. 7, comma 2, che ha esteso le norme di salvaguardia contenute nella L.R. n. 45 del 1989 "svincolandole dall'originario termine temporale di due anni" e dall'art. 12 copre i "tenitori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all'approvazione dei piani paesistici". Il GE si è, poi, posto il dubbio che, comunque, le opere in questione fossero coperte dal condono del 2003 essendo state realizzate prima del 31.3.03 ma lo ha escluso sul rilievo che la sanabilità vi sarebbe stata solo se le opere fossero risultate conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (come previsto dalla D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d)) e "previo parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo".
In difetto, la concessione in sanatoria non avrebbe potuto essere rilasciata sì che quella esistente era da considerare tanquam non esset.
Non è quindi, pertinente, neanche il discorso svolto dal ricorrente nel primo motivo dal momento che l'eventuale rilascio della concessione in sanatoria non produce automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, altrimenti si finirebbe per svuotare di contenuto il compito che al giudice è demandato e, soprattutto, per vanificare il principio di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, la cui osservanza è, invece, essenziale al fine di garantire la più efficace tutela dell'interesse protetto. Il giudice dell'esecuzione ha, pertanto, il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (sez. 3^, 16.11.05, Vuocolo, Rv. 232642). Orbene, nella specie, come emerso anche dalle dichiarazione del tecnico comunale, la concessione era stata anche emanata sotto la vigenza del nuovo piano territoriale paesaggistico rilasciato il 22.1.07 che, però, era "privo di efficacia retroattiva".
Quanto al terzo motivo di ricorso, non se ne può che sottolineare la sostanziale genericità e palese infondatezza posto che la contraddittorietà e manifesta illogicità sono vizi della motivazione che non discendono da una erronea applicazione delle norme che, peraltro, nella specie, (come appena rilevato nei passaggi precedenti) non si è neppure verificata.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010