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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18870 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IN, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2026 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Sabato Saviano, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/01/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola, su richiesta delle parti, ha applicato ad AN IN in relazione al reato di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. la pena concordata di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa, sostituita con la pena sostitutiva di giorni 790 (pari a 1.580 ore) di lavoro di pubblica utilità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18870 Anno 2026 Presidente: OL IO Relatore: DA IO Data Udienza: 23/04/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. A detta del difensore, il Giudice avrebbe omesso di motivare in ordine alla insussistenza di eventuali cause di proscioglimento e/o di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per difetto di correlazione tra il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e la sentenza. Il difensore rileva che il Giudice ha omesso di indicare in sentenza le ore di lavoro di pubblica giornaliere e settimanali che l'imputato dovrebbe svolgere. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non rientra tra quelli per i quali il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentito. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dal ricorrente esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337–01, secondo la quale in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen.). 2. Il secondo motivo, con cui si denuncia il difetto di corrispondenza tra il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e la sentenza, pur astrattamente consentito è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero l'omessa 3 indicazione in sentenza delle ore giornaliere e settimanali di lavoro di pubblica utilità che l'imputato deve svolgere non viola l'accordo raggiunto dalle parti, atteso che non risulta dagli atti trasmessi – né a ben vedere è stato dedotto dal ricorrente – che le parti avessero inserito nella richiesta di patteggiamento sottoposta al Giudice la determinazione dell'orario di lavoro. E' poi appena il caso di evidenziare che secondo l'art. 61 della legge 689/1981 il giudice deve unicamente indicare in sentenza la specie e la durata della pena sostitutiva e non anche, in caso di lavoro di pubblica utilità, l'orario giornaliero o settimanale della prestazione lavorativa imposta. La determinazione dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale è infatti rimessa alla successiva fase della esecuzione della pena ex art. 63 della medesima legge, ed è modificabile dal giudice su istanza dell'interessato ex art. 64. Peraltro, questa Corte, seppur in fattispecie diversa ma analoga a quella in esame (vale a dire in tema di lavoro di pubblica utilità applicato, ex art. 186 D. Lgs 285/1992, come sanzione sostitutiva per il reato di guida in stato di ebbrezza), ha avuto modo di chiarire che il consenso dell'imputato necessario per l'applicazione della pena sostitutiva de qua non riguarda anche la determinazione dell'orario di lavoro giornaliero, che è rimessa al giudice fermi i limiti inderogabili di otto ore "pro die" e quindici settimanali imposti dall'art. 56bis della legge 689/1981 (cfr Sez. 4, n. 33700 del 25/09/2025, Armanetti, Rv. 288702 - 01). 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO DA IO OL
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Sabato Saviano, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/01/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola, su richiesta delle parti, ha applicato ad AN IN in relazione al reato di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. la pena concordata di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa, sostituita con la pena sostitutiva di giorni 790 (pari a 1.580 ore) di lavoro di pubblica utilità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18870 Anno 2026 Presidente: OL IO Relatore: DA IO Data Udienza: 23/04/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. A detta del difensore, il Giudice avrebbe omesso di motivare in ordine alla insussistenza di eventuali cause di proscioglimento e/o di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per difetto di correlazione tra il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e la sentenza. Il difensore rileva che il Giudice ha omesso di indicare in sentenza le ore di lavoro di pubblica giornaliere e settimanali che l'imputato dovrebbe svolgere. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non rientra tra quelli per i quali il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentito. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dal ricorrente esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337–01, secondo la quale in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen.). 2. Il secondo motivo, con cui si denuncia il difetto di corrispondenza tra il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti e la sentenza, pur astrattamente consentito è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero l'omessa 3 indicazione in sentenza delle ore giornaliere e settimanali di lavoro di pubblica utilità che l'imputato deve svolgere non viola l'accordo raggiunto dalle parti, atteso che non risulta dagli atti trasmessi – né a ben vedere è stato dedotto dal ricorrente – che le parti avessero inserito nella richiesta di patteggiamento sottoposta al Giudice la determinazione dell'orario di lavoro. E' poi appena il caso di evidenziare che secondo l'art. 61 della legge 689/1981 il giudice deve unicamente indicare in sentenza la specie e la durata della pena sostitutiva e non anche, in caso di lavoro di pubblica utilità, l'orario giornaliero o settimanale della prestazione lavorativa imposta. La determinazione dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale è infatti rimessa alla successiva fase della esecuzione della pena ex art. 63 della medesima legge, ed è modificabile dal giudice su istanza dell'interessato ex art. 64. Peraltro, questa Corte, seppur in fattispecie diversa ma analoga a quella in esame (vale a dire in tema di lavoro di pubblica utilità applicato, ex art. 186 D. Lgs 285/1992, come sanzione sostitutiva per il reato di guida in stato di ebbrezza), ha avuto modo di chiarire che il consenso dell'imputato necessario per l'applicazione della pena sostitutiva de qua non riguarda anche la determinazione dell'orario di lavoro giornaliero, che è rimessa al giudice fermi i limiti inderogabili di otto ore "pro die" e quindici settimanali imposti dall'art. 56bis della legge 689/1981 (cfr Sez. 4, n. 33700 del 25/09/2025, Armanetti, Rv. 288702 - 01). 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO DA IO OL