Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18870
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Sentenza 25 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

    Il motivo è inammissibile in quanto non rientra tra quelli per i quali il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentito. La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dal ricorrente esula dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile.

  • Inammissibile
    Difetto di correlazione tra l'accordo e la sentenza

    Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'omessa indicazione in sentenza delle ore giornaliere e settimanali di lavoro di pubblica utilità non viola l'accordo raggiunto dalle parti, atteso che non risulta che le parti avessero inserito nella richiesta di patteggiamento la determinazione dell'orario di lavoro. La determinazione dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale è rimessa alla successiva fase della esecuzione della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18870
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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