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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1097/2025 promossa con ricorso depositato in data 16/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PAGANO ASSUNTA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STEFANELLI SILVIA
PARTE RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la SI.ra
[...]
CP_1
2. I due figli della coppia e , entrambi ancora minorenni CP_2 Persona_1 ed economicamente non autosufficienti, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione. I due minori, inoltre, saranno collocati prevalente presso la madre SI.ra Controparte_1
3. Il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Pt_1 e un assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente in CP_2 Per_1 base agli indici ISTAT ed entro il giorno 15 di ciascun mese.
4. Entrambi i genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50%, a sostenere le spese straordinarie mediche ed extrascolastiche dei figli (a titolo meramente esemplificativo, libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale), purché previamente concordate e debitamente documentate.
5. Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo le Pt_1 CP_2 Per_1 seguenti modalità: a) durante la settimana per un giorno possibilmente adiacente al week-end, da concordare con la madre di volta in volta, stante la residenza in altra regione del padre ed i normali impegni scolastici dei figli;
b) un fine settimana ogni 15 giorni da sabato, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21:00 della domenica;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno nonché di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; d) 30 giorni (per periodi continuativi non superiori a 15 giorni) nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento;
e) ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con i figli minori da parte del padre, oltre che previamente concordato con la madre, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni di essi in attività scolastiche ed extrascolastiche.
6. I coniugi danno reciprocamente atto di aver risolto ogni ulteriore rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
7. I coniugi si manifestano espressamente il consenso al reciproco rilascio dei documenti idonei per l'espatrio esprimendo sin d'ora il proprio preventivo consenso alla iscrizione dei figli e sul passaporto di entrambi.” CP_2 Per_1
Parte resistente:
“Con la presente comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la SI.ra , come sopra rappresentata e difesa, la quale aderisce Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dal SI. Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato. Pertanto, posto che le parti nelle more del procedimento hanno raggiunto un accordo, ci si riserva sin d'ora di depositare lo stesso sottoscritto da entrambi i coniugi, unitamente ad istanza congiunta delle parti che sarà avanzata ai fini del mutamento del rito.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Il SI. , parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con la SI.ra in ANZIO (ROMA) il 03/02/2017 ed ivi iscritto Controparte_1 al numero 3, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2017.
La SI.ra , parte resistente, costituitasi nel presente Controparte_1 giudizio con comparsa del 08.07.2025, aderiva alla richiesta di parte ricorrente, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo di lite.
Con istanza congiunta del 24.07.2025, le parti chiedevano quindi all'intestato Tribunale di disporre il mutamento di rito in divorzio congiunto e conseguentemente pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, previo accordo delle parti, in merito alle condizioni stabilite.
Veniva quindi accolta la richiesta delle parti con successiva ordinanza del 25.07.2025, che disponeva la revoca dell'udienza in presenza e la fissazione di termine per note sostitutive d'udienza, ex art. 127 bis c.p.c.
Le parti, quindi, depositavano note scritte di conferma delle condizioni suddette, alle quali seguiva, con provvedimento del 10.09.2025, la rimessione della causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in ANZIO (ROMA) il 03/02/2017 ed ivi iscritto al numero 3, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANZIO di annotare la 3 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1097/2025 promossa con ricorso depositato in data 16/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PAGANO ASSUNTA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STEFANELLI SILVIA
PARTE RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la SI.ra
[...]
CP_1
2. I due figli della coppia e , entrambi ancora minorenni CP_2 Persona_1 ed economicamente non autosufficienti, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione. I due minori, inoltre, saranno collocati prevalente presso la madre SI.ra Controparte_1
3. Il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Pt_1 e un assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente in CP_2 Per_1 base agli indici ISTAT ed entro il giorno 15 di ciascun mese.
4. Entrambi i genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50%, a sostenere le spese straordinarie mediche ed extrascolastiche dei figli (a titolo meramente esemplificativo, libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale), purché previamente concordate e debitamente documentate.
5. Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo le Pt_1 CP_2 Per_1 seguenti modalità: a) durante la settimana per un giorno possibilmente adiacente al week-end, da concordare con la madre di volta in volta, stante la residenza in altra regione del padre ed i normali impegni scolastici dei figli;
b) un fine settimana ogni 15 giorni da sabato, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21:00 della domenica;
c) sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno nonché di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; d) 30 giorni (per periodi continuativi non superiori a 15 giorni) nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento;
e) ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con i figli minori da parte del padre, oltre che previamente concordato con la madre, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni di essi in attività scolastiche ed extrascolastiche.
6. I coniugi danno reciprocamente atto di aver risolto ogni ulteriore rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
7. I coniugi si manifestano espressamente il consenso al reciproco rilascio dei documenti idonei per l'espatrio esprimendo sin d'ora il proprio preventivo consenso alla iscrizione dei figli e sul passaporto di entrambi.” CP_2 Per_1
Parte resistente:
“Con la presente comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la SI.ra , come sopra rappresentata e difesa, la quale aderisce Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dal SI. Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato. Pertanto, posto che le parti nelle more del procedimento hanno raggiunto un accordo, ci si riserva sin d'ora di depositare lo stesso sottoscritto da entrambi i coniugi, unitamente ad istanza congiunta delle parti che sarà avanzata ai fini del mutamento del rito.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Il SI. , parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con la SI.ra in ANZIO (ROMA) il 03/02/2017 ed ivi iscritto Controparte_1 al numero 3, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2017.
La SI.ra , parte resistente, costituitasi nel presente Controparte_1 giudizio con comparsa del 08.07.2025, aderiva alla richiesta di parte ricorrente, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo di lite.
Con istanza congiunta del 24.07.2025, le parti chiedevano quindi all'intestato Tribunale di disporre il mutamento di rito in divorzio congiunto e conseguentemente pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, previo accordo delle parti, in merito alle condizioni stabilite.
Veniva quindi accolta la richiesta delle parti con successiva ordinanza del 25.07.2025, che disponeva la revoca dell'udienza in presenza e la fissazione di termine per note sostitutive d'udienza, ex art. 127 bis c.p.c.
Le parti, quindi, depositavano note scritte di conferma delle condizioni suddette, alle quali seguiva, con provvedimento del 10.09.2025, la rimessione della causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in ANZIO (ROMA) il 03/02/2017 ed ivi iscritto al numero 3, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANZIO di annotare la 3 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
4