Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11546 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
4 54 6 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT ANO, CORTE SUPT EMA DI Oggetto Orricelineerto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10569/00 Dott. Vincenzo CARBONE Cron. 25454Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 1 Rep. Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Roberto PREDEN SABATINI Consigliere C.C. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MA AN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE ---- DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SERGIO FIORITO con sede in 95100 CATANIA CORSO DELLE PROVINCIE 20, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato PIETRO PATERNO' RADDUSA, difeso dall'avvocato DANIELE AIELLO, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 20/00 del Giudice di pace di 1087 --- -1- MASCALUCIA, emessa il 03/01/00 e depositata il 19/01/00 (R.G. 142/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. -2- La Corte Premesso che il Giudice di pace di Mascalucia ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa proposta da GI AM
contro
GI NA per la restituzione della somma di L.700.000, versata dal primo al secondo, accogliendo l'eccezione del NA che tale pagamento era avvenuto in esecuzione della condanna alle spese processuali pronunziata in danno del AM dalla sentenza n. 135/93 del Pretore di Mascalucia, confermata dal Tribunale di Catania e quindi passata in giudicato;
Considerato che
, con l'unico motivo del ricorso, il AM, } deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2909 c.c. e dell'art.91 c.p.c. nonché vizi di motivazione, sostiene che la citata sentenza del Pretore di Mascalucia, nel rigettare la domanda dello stesso, ha liquidato le spese "in favore" dell'intervenuto (su istanza di parte) NA, ma non ha pronunziato "alcuna specifica condanna né del AM, né delle altre parti in causa", onde il pagamento delle stesse spese che il ricorrente ha spontaneamente fatto è privo di giustificazione;
Ritenuto che
la liquidazione delle spese processuali a favore di una parte presuppone necessariamente una statuizione di condanna al pagamento delle stesse in danno di altra parte processuale, onde la liquidazione delle spese processuali a favore del NA presuppone che un'altra parte sia stata condannata a pagare le spese medesime, essendo irrilevante che il giudicante non abbia formulato nel dispositivo della sentenza una espressa statuizione di condanna;
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Considerato che
la parte condannata dalla citata sentenza del Pretore di Mascalucia in favore del NA è stata correttamente individuata dalla sentenza impugnata nel ricorrente AM, soccombente davanti allo stesso pretore ed appellante avverso la sentenza Ritenuto che le precedenti considerazioni rendono irrilevanti tutte del medesimo;
le censure relative all'istituto dell'arricchimento senza causa, costituendo il pagamento per cui è causa esecuzione della sentenza del Pretore di Mascalucia emessa in precedenza tra le stesse parti;
Rilevato che il ricorso del AM è manifestamente infondato, onde va rigettato ed il ricorrente va condannato a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna VA AM a pagare a GI NA le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8 dei quali Euro 500 per onorari. Così deciso a Roma il 9 maggio 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore M. DIRETTORE DI CANCELLERIA Елица про TO CI Depositata in Cancelleria 02 AGO 2004 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA TO CI oggi, CASE T R V O O C N E