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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66563/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 66563/2021 vertente
TRA
, difeso e rappresentato, anche disgiuntamente, dall'avv. Parte_1
Christian Gervasoni, e dall'Abogado Francesco Bove, quest'ultimo d'intesa con il primo, giusta procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
- attore -
E
in persona del procuratore speciale, Controparte_1 CP_2
, e rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Paglietti, giusta procura
[...] depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuto -
pagina 1 di 11 Oggetto: contratto di sistema di sicurezza
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 novembre
2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'attore ha, in particolare, insistito nelle richieste di prova orale non ammesse nonché nella richiesta di ordinare alla controparte, ai sensi dell'art. 210 cpc, il deposito delle registrazioni delle chiamate intercorse tra l'attore e gli operatori di Verisure nei giorni 01.06.2018 e 02.06.2018 e di ammettere l'attore ad interrogatorio libero.
In ogni modo, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e nella prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande ed in subordine ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 cc e ha insistito nelle richieste istruttorie formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la domanda introduttiva di giudizio al tempo titolare Parte_1 di un'attività commerciale, che si occupava di riparazione e commercio di cellulari e dispositivi elettronici/informatici usati, ha esposto di aver concluso, in data 26.01.2016, un contratto di sistema di sicurezza, con avente ad oggetto l'istallazione e l'utilizzo dei servizi Controparte_1 di sicurezza per la protezione della propria attività commerciale. In particolare, l'attore ha evidenziato che, all'interno del proprio negozio, era stato installato il sistema di allarme Verisure con controllo tramite centrale operativa e possibilità di controllo tramite “app” da parte dell'utente finale. Ha, quindi, riferito che, in data 01.06.2018, alle ore pagina 2 di 11 , era scattato l'allarme vibrazione dalla parte posteriore del negozio Pt_2
e che, contattato telefonicamente da si era recato presso il Controparte_1 proprio esercizio, dove aveva verificato che nulla era stato rimosso, così da rientrare presso la propria abitazione. L'attore ha, quindi, riferito che, dopo circa dieci minuti, era stato ricontattato dall'operatore , il CP_1 quale lo aveva avvisato che l'impianto aveva segnalato una vibrazione sulla saracinesca anteriore;
aveva, pertanto, tentato di collegarsi alla centralina d'allarme, attraverso l'app, dalla quale aveva, tuttavia, riscontrato un “errore di connessione”. Contattato nuovamente l'operatore, aveva ricevuto rassicurazioni sul fatto che l'impianto era correttamente funzionante. Pertanto, l'operatore aveva proceduto al reset dell'app, indicando di riaccedere nuovamente più tardi. Nella mattinata del 02.06.2018 l'attore aveva riscontrato nuovamente l'errore e ne aveva informato l'operatore , il quale aveva confermato nuovamente il CP_1 corretto monitoraggio della situazione da parte del sistema di sicurezza e aveva resettato l'app. Lo stesso errore era stato riscontrato anche la sera del 02.06.2018 e, pertanto, l'attore si era recato personalmente presso il negozio, la cui saracinesca non presentava segni di forzatura, e facendovi accesso, si era accorto del furto. In particolare, come riscontrato dopo l'accesso della polizia sui luoghi di causa, i malviventi, dopo aver avuto accesso dal portone del condomino, erano entrati nella guardiola del custode, e, dopo aver praticato un foro al muro che dava accesso nel bagno retrostante al negozio, erano penetrati all'interno dello stesso.
L'attore ha, quindi, riferito che i ladri avevano asportato n. 398 pezzi di smartphone e iPadp e una somma di denaro pari a circa € 4.000,00.
L'attore ha, quindi, chiesto di dichiarare risolto ogni rapporto pagina 3 di 11 contrattuale tra le parti;
di accertare e dichiarare l'inadempimento di di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 [...] in ordine ai danni subiti e per l'effetto di condannarla al CP_1 pagamento di complessivi € 77.520,00, quale risarcimento per la merce e i contanti sottratti.
Si è costituita in giudizio che ha contestato le Controparte_1 domande proposte, negando, in primo luogo, l'inadempimento contestato, avendo reso i servizi concordati in conformità agli impegni assunti. In particolare, la convenuta ha evidenziato che non vi era alcun nesso di causalità tra la sua condotta e il furto. Ha eccepito che l'allarme si era correttamente attivato e aveva scattato le immagini, dalle quali non era emersa alcuna anomalia, e che l'attore aveva informato Controparte_1 della difficoltà di scattare fotografie solo la sera del 02.06.2018 alle
[...] ore 23.53. Inoltre, era stato il medesimo attore a verificare lo stato dei luoghi, dopo gli scatti dell'allarme avvenuti nella notte tra il 1 ed il 2 giugno 2018 e, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non aveva informato delle difficoltà a scattare fotografie Controparte_1 all'interno del negozio per circa 24 ore, impedendo, quindi, a
[...] di potersi adoperare per poter verificare lo stato dell'impianto e CP_1 assumere le azioni necessarie per la riparazione di eventuali malfunzionamenti. Inoltre, dalla ricostruzione del furto lamentato dal risultava che i ladri erano entrati nel negozio, praticando un Parte_1 foro nel muro tra il bagno nel retro e la guardiola del custode del palazzo condominiale, dove non era posizionato alcun sensore di allarme.
La società convenuta ha evidenziato, inoltre, che le stesse clausole del contratto sottoscritto con l'attore escludevano la sua responsabilità,
pagina 4 di 11 essendo responsabile esclusivamente dell'esecuzione dei servizi in conformità al contratto e alla normativa applicabile, mentre era escluso che era obbligata a garantire il mancato verificarsi di rapine, furti o altri illeciti così come non rispondeva della non corretta ubicazione dei sensori e delle fotocamere, la cui dislocazione era scelta dal cliente.
Inoltre, parte convenuta ha rilevato che erano inconferenti i richiami effettuati dalla controparte all'art. 1453 c.c., in quanto il aveva Parte_1 comunicato la risoluzione del contratto per il presunto inadempimento di diversi mesi dopo gli eventi di causa. Controparte_1
La convenuta ha, infine, osservato che l'attore non aveva fornito alcun valido riscontro probatorio della presenza e della sottrazione della merce e del denaro. Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande.
2. Tanto esposto, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data 26.01.2016, le parti avevano concluso un contratto per servizi di vigilanza, a tutela del negozio dove l'attore svolgeva attività commerciale di riparazione e vendita di telefoni cellulari e altri dispositivi informatici, sito in Milano, Piazzale Lagosta 10.
Il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva che era Controparte_1 impegnata alla installazione, attivazione e connessione alla centrale operativa dell'apparato di vigilanza;
a consentire al cliente l'accesso al sistema;
alla ricezione da parte della centrale operativa dei CP_1 segnali di allarme;
al controllo a distanza della proprietà vigilata mediante la gestione dei segnali di allarme. In particolare, la convenuta era tenuta ad effettuare ispezioni a distanza, attraverso immagini fotografiche inviate dall'apparato alla centrale operativa;
ad intervenire, tramite un suo operatore, che ricevuto il segnale di allarme, avrebbe telefonato al pagina 5 di 11 cliente, inviato guardie giurate e richiesto un intervento alle forze di
Polizia; notificato al cliente gli accessi alla proprietà vigilata anche mediante l'app MyVerisure. La convenuta era altresì tenuta a notificare al cliente l'interruzione dell'energia elettrica nonché a provvedere alla riparazione, sostituzione e manutenzione dell'apparato (all. 1 atto di citazione). Risulta, quindi, che nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2018 si era verificato il furto di cui si discute nel presente giudizio.
Nel dettaglio si osserva che, come risulta dal report , prodotto in CP_1 atti da entrambe le parti, l'apparato di sicurezza aveva emesso un primo allarme alle ore 23:23:28; la centrale operativa ne aveva CP_1 informato l'attore e aveva inoltrato una richiesta di intervento alle guardie giurate, successivamente annullata, a seguito dell'accesso del presso l'esercizio commerciale. In particolare, l'attore si era Parte_1 recato presso il negozio, ma non aveva riscontato alcuna anomalia.
L'allarme era scattato nuovamente alle ore 00:05:09 e l'attore era stato nuovamente avvisato dalla centrale operativa, ma questa volta non si era recato sul posto, né erano state contattate le forze dell'ordine, né era stato richiesto l'intervento della guardia giurata.
Alle ore 00:09:23 era stata scattata una fotografia mediante l'apparato d'allarme (il report riporta “da foto porta chiusa”) da cui risultava tutto in regola. Alle ore 00:09:27 il report Verisure aveva segnalato l'errore
” (all. 7 dell'atto di citazione e all. 2 della CP_3 comparsa di costituzione).
3. Ciò posto si osserva che l'attore lamenta, quale danno subito, in conseguenza del furto avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2018, la sottrazione, ad opera dei malfattori, di n. 398 pezzi tra cellulari e iPad,
pagina 6 di 11 per un valore complessivo di € 73.520, e l'incasso della giornata pari ad €
4.000,00.
Di tale danno non è stata prova con la conseguenza che non può essere accolta la proposta domanda risarcitoria.
Al riguardo si osserva che, a dimostrazione del danno subito, l'attore ha prodotto la seguente documentazione: fatture di acquisto di dispositivi smartphone emesse tra il mese di febbraio 2018 e il mese di maggio 2018
(all. 3 dell'atto di citazione); elenco dei soggetti privati che avrebbero lasciato i loro dispositivi nel negozio per la vendita/riparazione (all. 4 dell'atto di citazione); il listino dei prezzi di mercato dei dispositivi, reperito sul sito Idealo (all. 9 dell'atto di citazione); documenti relativi agli incassi giornalieri del mese di maggio 2018 (all. 10 dell'atto di citazione).
Tali documenti non provano, tuttavia, il danno lamentato da parte attrice.
Le fatture relative all'acquisto di cellulari da parte dell'attore, peraltro, emesse anche diversi mesi prima degli eventi per cui è causa (a partire da febbraio 2018), non costituiscono, infatti, prova che detti dispositivi fossero presenti nel negozio al momento del furto, ben potendo l'attore aver provveduto alla relativa rivendita prima della notte tra l'1 e il 2 giugno, in ciò valutato che il report degli incassi giornalieri attesta vendite e, comunque, trasferimento di beni anche tramite permuta. Inoltre, tale report si riferisce al solo mese di maggio 2018 e non anche ai mesi precedenti, comunque, successivi all'acquisto di alcuni dei beni di cui si lamenta il furto. Manca inoltre il report dell'1.06.2018.
pagina 7 di 11 Si osserva, quindi, che le schermate web relative all'elenco dei soggetti che avrebbero lasciato i propri dispositivi presso il negozio dell'attore, oltre ad essere documenti formati unilateralmente, e contestati dal convenuto, riportano unicamente dei nominativi con codice fiscale e relativi contatti, e non sono, quindi, idonei a provare la presenza dei dispositivi presso il negozio.
Con riferimento al registro degli incassi giornalieri del mese di maggio
2018, risulta evidente come anch'esso non possa costituire prova che il giorno dell'avvenuto furto il denaro contante si trovasse all'interno dei locali commerciali tanto più che non è stato depositato il report dei movimenti di cassa di venerdì 1.06.2018, quando, alla luce delle allegazioni svolte dalle parti, deve ritenersi che il negozio fosse rimasto aperto sino a dopo le ore 19.
Da ultimo, con riferimento alla denuncia prodotta in atti (all. 2 dell'atto di citazione) si osserva che la denuncia di furto, in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non costituisce di per sé sola prova dei fatti denunciati che debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale. Nel caso di specie l'attore ha prodotto in atti la denuncia sporta in data 05.06.2018, con allegata la lista dei beni asseritamente sottratti, ma non ha provato in giudizio che tali beni si trovavano effettivamente presso il proprio negozio al momento del furto.
Né poteva essere ammessa la prova testimoniale articolata al fine di dimostrare la consegna di cellulari e altri apparecchi elettronici nel corso del 2018, attesa la genericità della richiesta priva di specifiche indicazioni pagina 8 di 11 in ordine all'apparecchio consegnato e alla data in cui era avvenuta la consegna, e considerata, comunque, l'inconferenza di tale circostanza, non essendo stato dimostrato l'unico fatto rilevante, consistente nella presenza di tali apparecchi all'interno del negozio al momento del furto.
Tanto premesso, non essendo stato provato da parte attrice il danno lamentato in conseguenza del furto subito presso i propri locali commerciali, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
4. Merita, invece, di essere accolta la domanda di risoluzione del contratto.
Al riguardo si osserva che deve ritenersi l'inadempimento della convenuta.
Sul punto va considerato che dalla disamina dei fatti di causa, come sopra riportati, risulta che erano emerse delle anomalie, indipendentemente dalla impossibilità per l'attore di visionare, tramite il suo cellulare, l'interno del negozio, atteso che, alle ore 00.005.09,
l'allarme era nuovamente scattato e dopo pochi secondi il report aveva evidenziato l'errore ”. CP_3
In tale contesto, parte convenuta avrebbe dovuto attivarsi, non limitandosi ad effettuare un solo controllo a distanza nella immediatezza del segnale ricevuto dall'allarme. In particolare, al fine di adempiere in modo diligente alle obbligazioni cui era tenuta, avrebbe dovuto inviare l'istituto di vigilanza sui luoghi di causa ovvero monitorare con maggiore frequenza, a distanza, i locali commerciali, senza accontentarsi di un solo controllo.
Si osserva, quindi, che la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che i sensori erano dislocati in modo tale da non percepire l'ingresso dei ladri, in ragione delle modalità con cui pagina 9 di 11 era avvenuto il furto, tanto più che l'attore ha depositato documentazione fotografica, da cui risulta l'installazione di sensori anche nel bagno e nel retrobottega, da cui era passati i ladri.
Né risulta provata altra causa di esonero da responsabilità che possa spiegare il mancato funzionamento dei sensori.
Tale inadempimento, riguardando le obbligazioni principali derivanti a carico di dal contratto concluso tra le parti, giustifica Controparte_1 la risoluzione, atteso lo squilibrio determinato al sinallagma contrattuale in ciò valutato che il contratto era funzionale a intervenire tempestivamente a fronte di eventi del tipo di quello verificatosi nel caso di specie.
5. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nei confronti della società Controparte_1
• dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti per grave inadempimento della convenuta;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Maria Vittoria Fuoco
pagina 10 di 11 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Duccio
Poggianti.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 66563/2021 vertente
TRA
, difeso e rappresentato, anche disgiuntamente, dall'avv. Parte_1
Christian Gervasoni, e dall'Abogado Francesco Bove, quest'ultimo d'intesa con il primo, giusta procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
- attore -
E
in persona del procuratore speciale, Controparte_1 CP_2
, e rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Paglietti, giusta procura
[...] depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuto -
pagina 1 di 11 Oggetto: contratto di sistema di sicurezza
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 novembre
2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'attore ha, in particolare, insistito nelle richieste di prova orale non ammesse nonché nella richiesta di ordinare alla controparte, ai sensi dell'art. 210 cpc, il deposito delle registrazioni delle chiamate intercorse tra l'attore e gli operatori di Verisure nei giorni 01.06.2018 e 02.06.2018 e di ammettere l'attore ad interrogatorio libero.
In ogni modo, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e nella prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande ed in subordine ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 cc e ha insistito nelle richieste istruttorie formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la domanda introduttiva di giudizio al tempo titolare Parte_1 di un'attività commerciale, che si occupava di riparazione e commercio di cellulari e dispositivi elettronici/informatici usati, ha esposto di aver concluso, in data 26.01.2016, un contratto di sistema di sicurezza, con avente ad oggetto l'istallazione e l'utilizzo dei servizi Controparte_1 di sicurezza per la protezione della propria attività commerciale. In particolare, l'attore ha evidenziato che, all'interno del proprio negozio, era stato installato il sistema di allarme Verisure con controllo tramite centrale operativa e possibilità di controllo tramite “app” da parte dell'utente finale. Ha, quindi, riferito che, in data 01.06.2018, alle ore pagina 2 di 11 , era scattato l'allarme vibrazione dalla parte posteriore del negozio Pt_2
e che, contattato telefonicamente da si era recato presso il Controparte_1 proprio esercizio, dove aveva verificato che nulla era stato rimosso, così da rientrare presso la propria abitazione. L'attore ha, quindi, riferito che, dopo circa dieci minuti, era stato ricontattato dall'operatore , il CP_1 quale lo aveva avvisato che l'impianto aveva segnalato una vibrazione sulla saracinesca anteriore;
aveva, pertanto, tentato di collegarsi alla centralina d'allarme, attraverso l'app, dalla quale aveva, tuttavia, riscontrato un “errore di connessione”. Contattato nuovamente l'operatore, aveva ricevuto rassicurazioni sul fatto che l'impianto era correttamente funzionante. Pertanto, l'operatore aveva proceduto al reset dell'app, indicando di riaccedere nuovamente più tardi. Nella mattinata del 02.06.2018 l'attore aveva riscontrato nuovamente l'errore e ne aveva informato l'operatore , il quale aveva confermato nuovamente il CP_1 corretto monitoraggio della situazione da parte del sistema di sicurezza e aveva resettato l'app. Lo stesso errore era stato riscontrato anche la sera del 02.06.2018 e, pertanto, l'attore si era recato personalmente presso il negozio, la cui saracinesca non presentava segni di forzatura, e facendovi accesso, si era accorto del furto. In particolare, come riscontrato dopo l'accesso della polizia sui luoghi di causa, i malviventi, dopo aver avuto accesso dal portone del condomino, erano entrati nella guardiola del custode, e, dopo aver praticato un foro al muro che dava accesso nel bagno retrostante al negozio, erano penetrati all'interno dello stesso.
L'attore ha, quindi, riferito che i ladri avevano asportato n. 398 pezzi di smartphone e iPadp e una somma di denaro pari a circa € 4.000,00.
L'attore ha, quindi, chiesto di dichiarare risolto ogni rapporto pagina 3 di 11 contrattuale tra le parti;
di accertare e dichiarare l'inadempimento di di accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 [...] in ordine ai danni subiti e per l'effetto di condannarla al CP_1 pagamento di complessivi € 77.520,00, quale risarcimento per la merce e i contanti sottratti.
Si è costituita in giudizio che ha contestato le Controparte_1 domande proposte, negando, in primo luogo, l'inadempimento contestato, avendo reso i servizi concordati in conformità agli impegni assunti. In particolare, la convenuta ha evidenziato che non vi era alcun nesso di causalità tra la sua condotta e il furto. Ha eccepito che l'allarme si era correttamente attivato e aveva scattato le immagini, dalle quali non era emersa alcuna anomalia, e che l'attore aveva informato Controparte_1 della difficoltà di scattare fotografie solo la sera del 02.06.2018 alle
[...] ore 23.53. Inoltre, era stato il medesimo attore a verificare lo stato dei luoghi, dopo gli scatti dell'allarme avvenuti nella notte tra il 1 ed il 2 giugno 2018 e, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non aveva informato delle difficoltà a scattare fotografie Controparte_1 all'interno del negozio per circa 24 ore, impedendo, quindi, a
[...] di potersi adoperare per poter verificare lo stato dell'impianto e CP_1 assumere le azioni necessarie per la riparazione di eventuali malfunzionamenti. Inoltre, dalla ricostruzione del furto lamentato dal risultava che i ladri erano entrati nel negozio, praticando un Parte_1 foro nel muro tra il bagno nel retro e la guardiola del custode del palazzo condominiale, dove non era posizionato alcun sensore di allarme.
La società convenuta ha evidenziato, inoltre, che le stesse clausole del contratto sottoscritto con l'attore escludevano la sua responsabilità,
pagina 4 di 11 essendo responsabile esclusivamente dell'esecuzione dei servizi in conformità al contratto e alla normativa applicabile, mentre era escluso che era obbligata a garantire il mancato verificarsi di rapine, furti o altri illeciti così come non rispondeva della non corretta ubicazione dei sensori e delle fotocamere, la cui dislocazione era scelta dal cliente.
Inoltre, parte convenuta ha rilevato che erano inconferenti i richiami effettuati dalla controparte all'art. 1453 c.c., in quanto il aveva Parte_1 comunicato la risoluzione del contratto per il presunto inadempimento di diversi mesi dopo gli eventi di causa. Controparte_1
La convenuta ha, infine, osservato che l'attore non aveva fornito alcun valido riscontro probatorio della presenza e della sottrazione della merce e del denaro. Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande.
2. Tanto esposto, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data 26.01.2016, le parti avevano concluso un contratto per servizi di vigilanza, a tutela del negozio dove l'attore svolgeva attività commerciale di riparazione e vendita di telefoni cellulari e altri dispositivi informatici, sito in Milano, Piazzale Lagosta 10.
Il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva che era Controparte_1 impegnata alla installazione, attivazione e connessione alla centrale operativa dell'apparato di vigilanza;
a consentire al cliente l'accesso al sistema;
alla ricezione da parte della centrale operativa dei CP_1 segnali di allarme;
al controllo a distanza della proprietà vigilata mediante la gestione dei segnali di allarme. In particolare, la convenuta era tenuta ad effettuare ispezioni a distanza, attraverso immagini fotografiche inviate dall'apparato alla centrale operativa;
ad intervenire, tramite un suo operatore, che ricevuto il segnale di allarme, avrebbe telefonato al pagina 5 di 11 cliente, inviato guardie giurate e richiesto un intervento alle forze di
Polizia; notificato al cliente gli accessi alla proprietà vigilata anche mediante l'app MyVerisure. La convenuta era altresì tenuta a notificare al cliente l'interruzione dell'energia elettrica nonché a provvedere alla riparazione, sostituzione e manutenzione dell'apparato (all. 1 atto di citazione). Risulta, quindi, che nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2018 si era verificato il furto di cui si discute nel presente giudizio.
Nel dettaglio si osserva che, come risulta dal report , prodotto in CP_1 atti da entrambe le parti, l'apparato di sicurezza aveva emesso un primo allarme alle ore 23:23:28; la centrale operativa ne aveva CP_1 informato l'attore e aveva inoltrato una richiesta di intervento alle guardie giurate, successivamente annullata, a seguito dell'accesso del presso l'esercizio commerciale. In particolare, l'attore si era Parte_1 recato presso il negozio, ma non aveva riscontato alcuna anomalia.
L'allarme era scattato nuovamente alle ore 00:05:09 e l'attore era stato nuovamente avvisato dalla centrale operativa, ma questa volta non si era recato sul posto, né erano state contattate le forze dell'ordine, né era stato richiesto l'intervento della guardia giurata.
Alle ore 00:09:23 era stata scattata una fotografia mediante l'apparato d'allarme (il report riporta “da foto porta chiusa”) da cui risultava tutto in regola. Alle ore 00:09:27 il report Verisure aveva segnalato l'errore
” (all. 7 dell'atto di citazione e all. 2 della CP_3 comparsa di costituzione).
3. Ciò posto si osserva che l'attore lamenta, quale danno subito, in conseguenza del furto avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2018, la sottrazione, ad opera dei malfattori, di n. 398 pezzi tra cellulari e iPad,
pagina 6 di 11 per un valore complessivo di € 73.520, e l'incasso della giornata pari ad €
4.000,00.
Di tale danno non è stata prova con la conseguenza che non può essere accolta la proposta domanda risarcitoria.
Al riguardo si osserva che, a dimostrazione del danno subito, l'attore ha prodotto la seguente documentazione: fatture di acquisto di dispositivi smartphone emesse tra il mese di febbraio 2018 e il mese di maggio 2018
(all. 3 dell'atto di citazione); elenco dei soggetti privati che avrebbero lasciato i loro dispositivi nel negozio per la vendita/riparazione (all. 4 dell'atto di citazione); il listino dei prezzi di mercato dei dispositivi, reperito sul sito Idealo (all. 9 dell'atto di citazione); documenti relativi agli incassi giornalieri del mese di maggio 2018 (all. 10 dell'atto di citazione).
Tali documenti non provano, tuttavia, il danno lamentato da parte attrice.
Le fatture relative all'acquisto di cellulari da parte dell'attore, peraltro, emesse anche diversi mesi prima degli eventi per cui è causa (a partire da febbraio 2018), non costituiscono, infatti, prova che detti dispositivi fossero presenti nel negozio al momento del furto, ben potendo l'attore aver provveduto alla relativa rivendita prima della notte tra l'1 e il 2 giugno, in ciò valutato che il report degli incassi giornalieri attesta vendite e, comunque, trasferimento di beni anche tramite permuta. Inoltre, tale report si riferisce al solo mese di maggio 2018 e non anche ai mesi precedenti, comunque, successivi all'acquisto di alcuni dei beni di cui si lamenta il furto. Manca inoltre il report dell'1.06.2018.
pagina 7 di 11 Si osserva, quindi, che le schermate web relative all'elenco dei soggetti che avrebbero lasciato i propri dispositivi presso il negozio dell'attore, oltre ad essere documenti formati unilateralmente, e contestati dal convenuto, riportano unicamente dei nominativi con codice fiscale e relativi contatti, e non sono, quindi, idonei a provare la presenza dei dispositivi presso il negozio.
Con riferimento al registro degli incassi giornalieri del mese di maggio
2018, risulta evidente come anch'esso non possa costituire prova che il giorno dell'avvenuto furto il denaro contante si trovasse all'interno dei locali commerciali tanto più che non è stato depositato il report dei movimenti di cassa di venerdì 1.06.2018, quando, alla luce delle allegazioni svolte dalle parti, deve ritenersi che il negozio fosse rimasto aperto sino a dopo le ore 19.
Da ultimo, con riferimento alla denuncia prodotta in atti (all. 2 dell'atto di citazione) si osserva che la denuncia di furto, in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non costituisce di per sé sola prova dei fatti denunciati che debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale. Nel caso di specie l'attore ha prodotto in atti la denuncia sporta in data 05.06.2018, con allegata la lista dei beni asseritamente sottratti, ma non ha provato in giudizio che tali beni si trovavano effettivamente presso il proprio negozio al momento del furto.
Né poteva essere ammessa la prova testimoniale articolata al fine di dimostrare la consegna di cellulari e altri apparecchi elettronici nel corso del 2018, attesa la genericità della richiesta priva di specifiche indicazioni pagina 8 di 11 in ordine all'apparecchio consegnato e alla data in cui era avvenuta la consegna, e considerata, comunque, l'inconferenza di tale circostanza, non essendo stato dimostrato l'unico fatto rilevante, consistente nella presenza di tali apparecchi all'interno del negozio al momento del furto.
Tanto premesso, non essendo stato provato da parte attrice il danno lamentato in conseguenza del furto subito presso i propri locali commerciali, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
4. Merita, invece, di essere accolta la domanda di risoluzione del contratto.
Al riguardo si osserva che deve ritenersi l'inadempimento della convenuta.
Sul punto va considerato che dalla disamina dei fatti di causa, come sopra riportati, risulta che erano emerse delle anomalie, indipendentemente dalla impossibilità per l'attore di visionare, tramite il suo cellulare, l'interno del negozio, atteso che, alle ore 00.005.09,
l'allarme era nuovamente scattato e dopo pochi secondi il report aveva evidenziato l'errore ”. CP_3
In tale contesto, parte convenuta avrebbe dovuto attivarsi, non limitandosi ad effettuare un solo controllo a distanza nella immediatezza del segnale ricevuto dall'allarme. In particolare, al fine di adempiere in modo diligente alle obbligazioni cui era tenuta, avrebbe dovuto inviare l'istituto di vigilanza sui luoghi di causa ovvero monitorare con maggiore frequenza, a distanza, i locali commerciali, senza accontentarsi di un solo controllo.
Si osserva, quindi, che la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che i sensori erano dislocati in modo tale da non percepire l'ingresso dei ladri, in ragione delle modalità con cui pagina 9 di 11 era avvenuto il furto, tanto più che l'attore ha depositato documentazione fotografica, da cui risulta l'installazione di sensori anche nel bagno e nel retrobottega, da cui era passati i ladri.
Né risulta provata altra causa di esonero da responsabilità che possa spiegare il mancato funzionamento dei sensori.
Tale inadempimento, riguardando le obbligazioni principali derivanti a carico di dal contratto concluso tra le parti, giustifica Controparte_1 la risoluzione, atteso lo squilibrio determinato al sinallagma contrattuale in ciò valutato che il contratto era funzionale a intervenire tempestivamente a fronte di eventi del tipo di quello verificatosi nel caso di specie.
5. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nei confronti della società Controparte_1
• dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti per grave inadempimento della convenuta;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Maria Vittoria Fuoco
pagina 10 di 11 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Duccio
Poggianti.
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