Articolo 2 della Legge 7 marzo 1957, n. 298
Articolo 1
Versione
28 maggio 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Entrata in vigore il 28 maggio 1957