CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra CArino Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 22 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3390/2022 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...] tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Parte_8 Parte_9
CA VE, APPELLANTI E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6074/2022 del 24.6.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.6.2021, gli appellanti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo Controparte_1 operato dalla parte datoriale a decorrere dai mesi di febbraio e luglio 2018, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive illegittimamente assorbite, nonché al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, incluso il TFR, con decorrenza luglio 2018, a titolo di risarcimento danni, con maggiorazione di interessi e rivalutazione;
hanno altresì chiesto il ripristino della retribuzione nella sua interezza, mediante ricostituzione della voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura per ciascun lavoratore in godimento al gennaio 2018; in subordine, hanno chiesto accertarsi la prescrizione del diritto della società a procedere agli assorbimenti lamentati;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
A tal fine, hanno dedotto: di aver beneficiato per n. 15 volte dal 2000 al 2018 degli aumenti retributivi contrattuali, senza che mai venisse assorbito il superminimo ad essi riconosciuto dalla parte datoriale, con funzione perequativa per i dipendenti e e con funzione premiale per gli Pt_2 Pt_6 altri ricorrenti;
che, cionondimeno, il superminimo era stato assorbito in occasione degli aumenti retributivi stabiliti dall'accordo di programma del 23.11.2017 per il rinnovo del CCNL – aumenti applicati a decorrere dai mesi di febbraio e luglio 2018 –, nonché in coincidenza con l'erogazione del nuovo “E.R.S. Elemento Retributivo Separato” riconosciuto a tutti i lavoratori sin dal luglio 2018; che tale condotta datoriale era illegittima, giacché il reiterato mancato assorbimento protrattosi in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali aveva dato luogo ad un uso aziendale o, in subordine, ad un negozio – unilaterale o consensuale – concluso per facta concludentia, con conseguente impossibilità in ogni caso di modifica unilaterale da parte del datore di lavoro;
che si era prescritto il diritto della parte datoriale a procedere all'assorbimento, essendo trascorsi oltre 5 anni – e finanche
10 – dagli aumenti contrattuali in corrispondenza dei quali non era stato operato l'assorbimento. ha resistito al ricorso, contestando la fondatezza dell'eccezione di Controparte_1 prescrizione e l'ammissibilità della domanda relativa all'ERS ed al ricalcolo degli istituti retributivi diretti e indiretti, nonché eccependo la carenza di allegazioni e prove circa la ricorrenza dell'uso aziendale o di un negozio giuridico, considerato altresì che nelle singole lettere di attribuzione del superminimo a ciascuno dei ricorrenti, tale emolumento era stato espressamente qualificato come
“assorbibile”.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, richiamando il principio generale dell'assorbibilità enunciato dalla Suprema Corte in materia di superminimo e rammentando altresì le ipotesi derogatorie contemplate, ha respinto il ricorso, non avendo ravvisato, in base a quanto allegato e provato dai ricorrenti, di tanto onerati, alcuna circostanza da cui desumere la non assorbibilità dell'emolumento in questione.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i lavoratori, chiedendone l'integrale riforma.
A tal fine hanno dedotto: la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non essendosi il Tribunale pronunciato sulla sussistenza o meno dell'invocato uso aziendale, ovvero del comportamento concludente, idonei a far ritenere perduta la facoltà del datore di lavoro di assorbire il superminimo;
l'omessa pronuncia in merito alle peculiari posizioni dei lavoratori e Pt_2 Pt_6 l'erroneità della statuizione relativa all'ERS, trattandosi di voce non omogenea rispetto al superminimo e, pertanto, non suscettibile di dar luogo al suo assorbimento. ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'odierna udienza mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta anzitutto che il Tribunale sarebbe incorso in vizio di omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo statuito alcunché in ordine alla dedotta ricorrenza, nel caso di specie, di un uso aziendale ovvero di un atto negoziale – unilaterale o consensuale – concluso per facta concludentia, ed avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo. Ribadisce, pertanto, le proprie argomentazioni in favore della dedotta ricorrenza.
Ebbene, rileva il Collegio che su tali questioni il Tribunale si è pronunciato, pur sinteticamente, ritenendo che i lavoratori non avessero provato l'esistenza in concreto di un uso aziendale, ed evidenziando l'insufficienza a tal fine del mero mancato assorbimento in concomitanza dei miglioramenti economici contrattuali.
Stante le argomentazioni articolate da parte appellante, va dunque verificato se, nel caso di specie, ricorressero o meno un uso aziendale o un negozio giuridico concluso per facta concludentia.
3. Con riguardo all'uso aziendale, in particolare, parte appellante deduce che ricorrerebbero nella fattispecie i due elementi costituitivi de “a) la spontaneità del comportamento datoriale;
b) la reiterazione del comportamento nel tempo, tale da giustificare l'affidamento della continuità in capo ai dipendenti (o alla categoria o gruppo di personale) cui il beneficio è stato concesso”.
3.1. Ebbene, rammenta il Collegio che la Suprema Corte con sentenza n. 21836/2024 ha precisato: “Questa Corte ha da tempo chiarito che "al fine della formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali o di fatto - che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dai requisiti della generalità nonché dell'"opinio iuris ac necessitatis", e sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in "melius" alla disciplina collettiva - rileva il mero fatto giuridico della reiterazione, nei confronti di una collettività più o meno ampia di destinatari, del comportamento considerato purché caratterizzato dal requisito della spontaneità. Detta reiterazione deve risultare "a posteriori" dalla verifica di una prassi già consolidata senza che possa aversi riguardo all'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti … di cui si compone tale prassi, atteso che, in ogni caso, il consolidamento di una prassi manifesta di per sé, sia pure implicitamente,
l'intento negoziale di regolare anche per il prosieguo gli aspetti del rapporto di lavoro cui attiene"
(Cass. n. 7200/2002; Cass. n. 15489/2007). Di recente si è ulteriormente precisato che "nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale" (Cass n.
31204/2021).
Il consolidato orientamento del Giudice di legittimità individua nella condizione di reiterazione costante e generalizzata le caratteristiche necessarie perché possa individuarsi la esistenza di un uso aziendale, anche assegnando a tale reiterazione la dimostrazione della volontà di regolazione di quella fattispecie anche per il futuro.
Si è peraltro soggiunto che nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass. n. 15489/2007).
L'esistenza di un uso deve quindi essere oggetto di una prova positiva, anche valutata nel contesto dell'assetto regolatorio della fattispecie ed è comunque espressione di una valutazione rimessa al giudice del merito con i limiti indicati rispetto al sindacato di legittimità”.
In sostanza, pertanto, affinché possa dirsi instaurato un uso aziendale è necessario un comportamento favorevole ai dipendenti che sia: a) costantemente reiterato nel tempo;
b) spontaneo;
c) generalizzato, cioè “diretto … a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda”, essendo tali elementi sono idonei a manifestare “di per sé, sia pure implicitamente, l'intento negoziale di regolare anche per il prosieguo gli aspetti del rapporto di lavoro cui attiene”, “senza che possa aversi riguardo all'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti”, ma tenendo conto tuttavia che “nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato”.
3.2. Ebbene, posti tali principi, con riguardo alla fattispecie in esame, sotto il profilo della reiterazione del comportamento favorevole ai dipendenti, in modo costante nel tempo, spontaneo e generalizzato, non può non rilevarsi che, a fronte delle specifiche e documentate deduzioni attoree, la parte datoriale, nel presente giudizio, non ha in sostanza mai negato di aver di fatto scelto di non riassorbire il superminimo almeno dal 2000 sino al 2018, in occasione degli aumenti contrattuali, nei confronti dei propri dipendenti che ne beneficiassero.
Ed invero, nel proprio ricorso introduttivo i ricorrenti hanno dedotto dapprima in via generale che , prima del gennaio 2018, non aveva MAI assorbito a dei suoi dipendenti i CP_1 CP_2 superminimi in occasione di un aumento contrattuale”, per poi specificare per ciascuno di essi in che data fossero stati riconosciuti il superminimo e gli aumenti contrattuali, dapprima senza assorbimento e dal 2018 con assorbimento, dimostrando l'assunto mediante produzione dei contratti collettivi succedutisi dal 2000 al 2017 e, per ciascun lavoratore, mediante produzione delle lettere di attribuzione del superminimo nonché delle buste-paga dalle quali si evince la progressiva applicazione degli aumenti contrattuali, senza alcuna riduzione del superminimo rimasto negli anni invariato sino al 2017, ma poi assorbito a febbraio e luglio 2018 (ad es., per il dipendente Pt_1 si evince che il superminimo di € 120,00 è stato attribuito con lettera del 7.12.2010, che la retribuzione minima è via via aumentata da € 1.022,32 nel maggio 2011 sino ad € 1.172,32 nel settembre 2014, restando sempre il superminimo individuale pari ad € 120,00, laddove dalle buste-paga di gennaio/febbraio 2018 e giugno/luglio 2018 si evince invece che, all'aumentare della retribuzione minima da € 1.207,32 a € 1.227,32 e poi ad € 1.247,32 con inserimento dell'ERS pari ad € 10,00, il superminimo è stato invece ridotto prima ad € 100,00 e poi ad € 70,00).
Ora, a fronte di tali deduzioni e produzioni, la società, dopo aver ribadito di aver attribuito il superminimo agli odierni ricorrenti mediante “distinti atti unilaterali” (il più risalente dei quali, datato appunto 2.10.2000, in favore del recanti diverse decorrenze ed importi nonché l'espressa Pt_6 indicazione della natura “assorbibile” dell'emolumento (pagg. 13 e 14 della memoria di costituzione in primo grado), ha poi tuttavia ammesso: “
5.7. Se fino al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del
2013, ha legittimamente deciso di non disporre l'assorbimento dei superminimi CP_1 individuali dei ricorrenti a fronte dei rinnovi contrattuali, in ragione della congiuntura economica negativa che da tempo interessa il settore delle Telecomunicazioni con evidenti impatti sul piano occupazionale, si è poi determinata diversamente.
5.8. Ed infatti nel corso del 2017, quando è stato sottoscritto l'Accordo del 23 novembre 2017, recante gli aumenti tabellari che hanno parzialmente assorbito il superminimo percepito dai ricorrenti, la si trovava in una condizione di inedita congiuntura economica che, CP_1 peraltro, ha reso necessaria l'attivazione di appositi percorsi di gestione degli esuberi ed il ricorso, in particolare, alla solidarietà cd. Difensiva. In tale contesto, la resistente ha legittimamente rivalutato l'opportunità di procedere all'assorbimento dei superminimi riconosciuti ai propri dipendenti con gli intervenuti aumenti tabellari (valutazione già operata, con esiti differenti, in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali), decidendo di appellarsi al principio generale – e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza - dell'assorbimento che, come detto in precedenza, non necessita, per poter essere applicato, di alcuna specifica pattuizione tra le parti del rapporto di lavoro.
5.9. Deve pertanto precisarsi che la resistente ha proceduto, in occasione di ogni rinnovo contrattuale (e di ogni relativo aumento dei minimi tabellari) alla valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi o consentirne il cumulo con gli aumenti sopravvenuti, determinandosi poi a fare applicazione del generale principio dell'assorbimento a seguito del rinnovo del 2017, quando il ricorso alla solidarietà e le condizioni economiche della convenuta Par avevano determinato un radicale mutamento nello scenario economico e produttivo di ”.
3.3. Ebbene, a fronte di tali ammissioni, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi che la reiterazione del comportamento datoriale favorevole ai propri dipendenti sia stata costante per un lungo periodo di tempo (per quanto qui interessa dal 2000 al gennaio 2018), spontanea – in quanto frutto di una libera scelta della parte datoriale – ed altresì generalizzata – in quanto operata nei confronti di tutti i dipendenti in favore dei quali fosse stato riconosciuto un superminimo assorbibile
–, essendo venuta meno esclusivamente in considerazione di una diversa congiuntura economica, per far fronte alla quale la società ha deciso non solo di far ricorso ad “appositi percorsi di gestione degli esuberi” ed “alla solidarietà cd. Difensiva”, bensì anche di “procedere all'assorbimento dei superminimi riconosciuti ai propri dipendenti con gli intervenuti aumenti tabellari” quale strumento ulteriore adottato evidentemente dall'azienda in via generale per ridurre il costo del personale.
Constatata pertanto la reiterazione costante generalizzata e spontanea della condotta, protratta per anni dall'azienda, il Collegio ritiene allora, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte come sopra richiamati, che ad una siffatta reiterazione – interrotta dichiaratamente solo per sopravvenuto andamento economico negativo dell'azienda – possa riconoscersi senz'altro valore di
“dimostrazione della volontà di regolazione di quella fattispecie anche per il futuro” e dunque di intento negoziale, non ostando ad un tale riconoscimento – secondo l'insegnamento della Cassazione
– “l'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti”, ovvero le motivazioni delle singole determinazioni adottate dalla parte datoriale “in occasione di ogni rinnovo contrattuale (e di ogni relativo aumento dei minimi tabellari) … in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi o consentirne il cumulo con gli aumenti sopravvenuti”.
Ciò che rileva, a prescindere dall'atteggiamento psicologico proprio di ciascun atto, è la reiterazione protratta e costante nel tempo, spontanea e generalizzata, di un comportamento favorevole ad una data categoria di dipendenti, ovverosia di coloro in favore dei quali fosse stato riconosciuto il superminimo, benché con atti individuali recanti importi e decorrenze diverse.
3.4. Né può ritenersi che il mutamento nel comportamento della parte datoriale sia nella specie giustificato da un mutamento dello “assetto normativo positivo in cui … [l'intento negoziale] si è manifestato”.
Ed invero, posto anzitutto che in proposito ciò che assume rilievo e va indagato è un assetto di tipo “normativo” e non le eventuali condizioni aziendali mutate in ragione della crisi economica asseritamente sopravvenuta, rileva il Collegio che non sono stati dedotti dalla società, con riguardo al superminimo, mutamenti nella disciplina normativa e neppure nella disciplina collettiva, essendo peraltro sempre rimasta ferma ed invariata nel tempo l'espressa previsione della natura “assorbibile” del superminimo riconosciuto in favore dei singoli dipendenti attraverso gli atti unilaterali aziendali di originaria attribuzione, ma non avendo cionondimeno la società proceduto all'assorbimento – sino al 2018 – nonostante gli aumenti contrattuali via via intervenuti nel tempo.
Al contrario, l'odierna appellata ha espressamente ammesso che i motivi del mutato comportamento hanno trovato origine nella necessità di far fronte alla negativa congiuntura economica attraverso l'attivazione di plurimi strumenti e percorsi, volontà che tuttavia non è stata adeguatamente formalizzata ed esplicitata, in quanto dall'accordo di programma del 23.11.2017 risulta esclusivamente che “i trattamenti economici del personale dipendente … vengono adeguati come da tabelle allegate”, e seguono poi le tabelle con la sola previsione degli aumenti retributivi e con il riconoscimento dell'E.R.S., senza che sia previsto alcunché in merito al superminimo o al suo assorbimento.
Tutto ciò considerato, non può negarsi che la persistenza del comportamento datoriale di mancato assorbimento del superminimo nei confronti dei dipendenti in favore dei quali fosse riconosciuto, sia dipesa da un intento negoziale, venuto meno nel 2018 solo a seguito di mutate condizioni economiche e non di mutamenti nella disciplina normativa o contrattuale.
In conclusione, ritiene il Collegio che risultino integrati tutti gli elementi per riconoscere la sussistenza di un uso aziendale.
3.5. In ordine poi alle conseguenze di un tale riconoscimento, il Collegio non può che richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte sulla specifica fattispecie in esame (Cass. n.
12473/2025), ovverosia: “
7.4. Non è revocabile in dubbio … che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi). L'uso aziendale - che per costante affermazione del giudice di legittimità appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
…
7.8. In linea di principio appare del tutto condivisibile l'affermazione che l'uso aziendale di non assorbibilità del superminimo non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare
- nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass. 23105/2019).
7.9. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale
l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
7.10. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”.
Sulla base di tale motivazione, la Suprema Corte ha cassato una decisione di merito che ha affermato la revocabilità unilaterale dell'uso aziendale anzidetto, avvenuta senza un'espressa dichiarazione della diretta ai lavoratori e in conseguenza della sola previsione Controparte_1 degli incrementi retributivi di cui all'accordo di programma del 23.11.2017 di rinnovo del CCNL, pur difettando in tale accordo qualsiasi riferimento ad una volontà aziendale di assorbire gli aumenti contrattuali o di disdettare l'uso aziendale.
Se ne deve concludere pertanto che l'uso aziendale invalso nel caso di specie non era dunque suscettibile di unilaterale disdetta ad opera della parte datoriale, potendo essere pertanto modificato soltanto attraverso un accordo tra le parti.
3.6. Il primo motivo di impugnazione va pertanto accolto, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, mentre restano assorbiti gli ulteriori motivi attinenti sia alla conclusione di un negozio giuridico per facta concludentia, sia all'eventuale natura perequativa del superminimo riconosciuto in favore degli appellanti e i quali in ogni caso beneficiano, Pt_2 Pt_6 come gli altri lavoratori, dell'uso aziendale favorevole qui accertato –, sia infine della dedotta prescrizione quinquennale o decennale del diritto aziendale all'assorbimento del superminimo.
4. Resta da dirimere, da ultimo, la questione attinente all'assorbimento dell'E.R.S.
Sul punto specifico, questa Sezione si è già pronunciata, con motivazione alla quale si intende dare continuità e che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In essa si legge (Corte App. Roma n. 1897/2024): “Va premesso in diritto che secondo
l'orientamento consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione “Il cosiddetto superminimo, ossia
l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento … (Cass. n. 14689/2012). In tal senso “L'eccedenza della retribuzione (o
"superminimo") rispetto ai minimi tabellari, che sia stata (anche individualmente) pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è di norma soggetta al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla applicabile disciplina contrattuale collettiva, salvo che sia stato da questa diversamente disposto;
ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione, del patto relativo …(Cass. n. n. 1899 del 25/02/1994).
Nel caso di specie l'ERS pattuito nell'Accordo di programma del 23.11.2017 non si configura come un “aumento collettivo e/o un passaggio di livello” (solo) rispetto ai quali - e ciò è pacifico tra le parti - poteva operare, quantomeno in tesi, l'assorbimento. Nell'Accordo cit., infatti, si legge che
“i trattamenti economici….. vanno adeguati come da tabelle allegate”: una relativa agli aumenti dei minimi tabellari;
l'altra relativa, appunto, all'ERS, espressamente escluso dal TFR, e parametrato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale
e contrattuale. Ciò posto, il fatto che nella quantificazione dell'ERS si sia tenuto conto dei riflessi sulla retribuzione indiretta non esclude la diversità della natura di tale emolumento rispetto all'aumento retributivo contestualmente pattuito tra le parti, in quanto il primo – benchè volto a consentire un miglioramento del trattamento economico complessivo dei lavoratori in concorrenza con il secondo - nondimeno si sostanzia in una “voce” separata e del tutto peculiare rispetto a quella tipicamente propria della “retribuzione”, in quanto esclusa espressamente dal computo del TFR – cui altrimenti avrebbe dovuto concorrere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 1° e 2° comma c.c. quale elemento fisso della retribuzione – e come tale non riconducibile nel novero di un “aumento collettivo e/o un passaggio di livello” suscettibile di comportare l'assorbimento del superminimo, al contrario computabile al fine del calcolo del TFR.
Del resto, opinando diversamente, non è dato comprendere la ragione per la quale le parti contrattuali avrebbero dovuto distinguere tra aumenti contrattuali ed ERS (escluso dal TFR). Né persuade in senso contrario la tesi dell'appellata secondo cui, in ogni caso, “Il trattamento retributivo complessivo dei ricorrenti non ha comunque subito alcun decremento per effetto del disposto parziale assorbimento di cui al punto che precede (NDR ovvero dell'ERS), in quanto la riduzione del superminimo riconosciuto ai lavoratori appellanti, è stata comunque integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dal citato accordo del novembre 2017, decorrenti dal febbraio e dal luglio 2018”. Infatti la suddetta circostanza - peraltro ex adverso contestata - risulta in diritto irrilevante, dovendosi verificare in giudizio l'effettiva corretta applicazione dell'Accordo cit. nelle sue singole previsioni. Ne consegue che va dichiarata l'illegittimità dell'assorbimento della voce sovraminimo individuale riconosciuta agli appellanti con la voce retributiva ers a decorrere dall'1.7.2018”.
5. In conclusione, l'appello va integralmente accolto con riforma della sentenza impugnata e condanna della al pagamento degli importi dovuti agli odierni appellanti a titolo Controparte_1 di differenze sul superminimo maturate sino all'introduzione del giudizio, oltre ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, incluso l'accantonamento del TFR, ed accessori, il tutto secondo gli importi indicati da parte appellante, non specificamente contestati da controparte.
La società va altresì condannata al ripristino del superminimo individuale come spettante a ciascuno dei ricorrenti nel gennaio 2018, salva eventuale successiva valida modifica, non oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Non risulta provato il dedotto intervenuto pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'appellata, di tal ché non può in questa sede disporsene la restituzione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità del parziale assorbimento del superminimo operato da Controparte_1
a decorrere dalle mensilità di febbraio e luglio 2018 nei confronti degli appellanti, con
[...] conseguente diritto dei medesimi alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, incluso il TFR, nelle seguenti misure:
- : € 1.950,00, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 43,66; Parte_1
- : € 2.689,05, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 59,57; Parte_2
- : € 2.041,65, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 45,51; Parte_3
- : € 1.950,00, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 43,29; Parte_4
- : € 2.398,50, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 53,28; Parte_5
- : € 2.041,65, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 45,51; Parte_6
- € 1.950,00, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 43,29; Parte_7
- : € 2.398,50, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 53,28; Parte_8
- : € 1.950,00, oltre accantonamento a titolo di TFR pari ad € 43,29; Parte_9
2. condanna l'appellata al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti delle somme suddette, salvo l'accantonamento a titolo di TFR, maggiorate di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, nonché al ripristino del superminimo individuale per ciascun appellante in godimento a gennaio 2018;
3. condanna parte appellata al pagamento in favore degli appellanti, in solido tra loro, delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 3.000,00 per il primo grado ed in € 3.000,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre rimborso del contributo unificato ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia