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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19987/2025 R.G. promosso da
) (avv. MARINI VALENTINA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. MARINI VALENTINA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione alternata e residenza presso la madre;
c) Per_1 la casa familiare sita a Paderno Franciacorta (BS), Via Toselli, 15, affittata con regolare contratto di locazione, resterà in uso al Sig. che continuerà ad abitarla;
la Sig.ra trasferirà la propria Parte_2 Parte_1 residenza presso l'abitazione della madre sita in Paderno Franciacorta (BS), Via Canossi, 16/A unitamente alla figlia d) i coniugi convengono che trascorrerà: i giorni di lunedì, mercoledì, dalle ore 10 alle ore Per_1 Per_1
10 del giorno seguente, incluso il pernotto, con il padre, i giorni di martedì, giovedì, venerdì e domenica dalle ore
10 alle ore 10 del giorno seguente, incluso il pernotto, con la madre;
il sabato, con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza; le festività natalizie e pasquali sempre secondo il predetto calendario. Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. e) visto il tempo di permanenza della figlia presso ciascun genitore, vista altresì la disparità di redditi dei genitori, si conviene che il Sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, a Parte_2 decorrere dal mese di gennaio 2025, alla Sig.ra un assegno perequativo a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché un ulteriore assegno di Per_1
1 € 100,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento in favore della moglie. f) le spese straordinarie relative alla figlia sono a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
g) l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà diviso tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
h) l'autovettura Citroen Berlingò targata ET928MP, intestata al Sig. Pt_2 verrà utilizzata alternativamente dall'uno o dall'altro genitore in base ai giorni di permanenza della figlia presso ciascuno di essi;
stessa cosa dicasi per le vacanze estive;
i) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza o domicilio e prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra documentazione amministrativa. j) Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/11/2001, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di CELLATICA (BS) (atto n. 2, parte I, anno 2001).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR ES
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19987/2025 R.G. promosso da
) (avv. MARINI VALENTINA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. MARINI VALENTINA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione alternata e residenza presso la madre;
c) Per_1 la casa familiare sita a Paderno Franciacorta (BS), Via Toselli, 15, affittata con regolare contratto di locazione, resterà in uso al Sig. che continuerà ad abitarla;
la Sig.ra trasferirà la propria Parte_2 Parte_1 residenza presso l'abitazione della madre sita in Paderno Franciacorta (BS), Via Canossi, 16/A unitamente alla figlia d) i coniugi convengono che trascorrerà: i giorni di lunedì, mercoledì, dalle ore 10 alle ore Per_1 Per_1
10 del giorno seguente, incluso il pernotto, con il padre, i giorni di martedì, giovedì, venerdì e domenica dalle ore
10 alle ore 10 del giorno seguente, incluso il pernotto, con la madre;
il sabato, con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza; le festività natalizie e pasquali sempre secondo il predetto calendario. Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. e) visto il tempo di permanenza della figlia presso ciascun genitore, vista altresì la disparità di redditi dei genitori, si conviene che il Sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, a Parte_2 decorrere dal mese di gennaio 2025, alla Sig.ra un assegno perequativo a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché un ulteriore assegno di Per_1
1 € 100,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento in favore della moglie. f) le spese straordinarie relative alla figlia sono a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
g) l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà diviso tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
h) l'autovettura Citroen Berlingò targata ET928MP, intestata al Sig. Pt_2 verrà utilizzata alternativamente dall'uno o dall'altro genitore in base ai giorni di permanenza della figlia presso ciascuno di essi;
stessa cosa dicasi per le vacanze estive;
i) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza o domicilio e prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra documentazione amministrativa. j) Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/11/2001, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di CELLATICA (BS) (atto n. 2, parte I, anno 2001).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR ES
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