Sentenza 22 ottobre 1997
Massime • 1
Qualora il giudice per le indagini preliminari,ricevuta un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio,invece di restituirla al pubblico ministero per quanto di sua competenza,ai sensi dell'art.263,comma 4.c.p.p.,provveda negativamente,con ordinanza "de plano",in conformità ad irrituale parere espresso dal medesimo pubblico ministero e fatto pervenire unitamente all'istanza,l'eventuale appello proposto ai sensi dell'art.310 c.p.p. avverso detta ordinanza va qualificato come "opposizione" ex art.263,comma 5,c.p.p. avverso il parere negativo summenzionato,a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal precedente comma 4,e va quindi trasmesso,per la decisione, allo stesso giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1997, n. 5926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5926 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato Teresi Presidente del 15.4.1998
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Severo Chieffi " N. 468
3. " Stefano Campo " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio Gironi " N. 4278/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De CC LU, nato a [...] l'8 - 1 - 1971
avverso la sentenza in data 14-11-1997 della corte militare di appello, sede distaccata, di Verona Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Macrì
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Gentile che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Udito il difensore avv. Giorgio Pietramala, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 14 giugno 1996 il Tribunale militare di Padova assolveva per insussistenza del fatto il finanziere LU De CC, imputato del reato furto militare aggravato di un videogiochi, un adattatore TV ed i undici cartucce giochi perpetrato tra il 14 gennaio 1996 e il 20 gennaio 1996 in danno del commilitone LI Di CO.
Su gravame del P.G. militare la corte militare di appello di Verona, in riforma dell'impugnata sentenza, riconosceva l'imputato colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione militare, sostituita con la pena pecuniaria della multa pari a L.
6.750.000. Rilevava il giudice di appello che nella serata del 20 gennaio 1996 il Di CO, che era in licenza, aveva ricevuto una telefonata dall'imputato, il quale gli riferiva - oltre all'avvenuta forzatura della porta della camerata di comune coabitazione - di aver subito cinque giorni prima il furto di un amplificatore dal proprio armadietto e inoltre di aver notato che il lucchetto dell'armadietto del Di CO era chiuso e l'armadietto non sembrava forzato. Rientrato al Reparto nella mattinata del 21 gennaio 1996, il Di CO aveva effettuato un controllo solo sommario del contenuto del proprio armadietto, limitandosi a riscontrare la presenza dei propri capi di vestiario, senza appuntare la propria attenzione in quella dei videogiochi, della cui sottrazione si accorgeva solo a fine marzo, ma risalente presumibilmente a suo parere al gennaio 1996, data in cui, prima di andare in licenza, aveva smarrito le chiavi dell'armadietto.
Secondo il giudice di appello le circostanze relative alla individuazione del momento esatto dell'avvenuta sottrazione non erano determinanti ai fini della ritenuta responsabilità del De CC, essendo rilevante a tale scopo la circostanza che il medesimo fosse stato trovato in possesso, in occasione di una perquisizione ordinata nei suoi confronti dell'autorità giudiziaria ordinaria di diverso materiale, tra cui figurava appunto un videogioco marca "Sega Game Gear" con adottatore TV e undici cartucce giochi, materiale che veniva riconosciuto come proprio dal Di CO. Aggiungeva la corte territoriale che anche a ritenere che il predetto riconoscimento non potesse assumere il rango di prova piena la mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 215 c.p.p., la medesima circostanza doveva ritenersi quale indizio di indiscutibile spessore, specialmente alla luce delle precisazioni fornite dal Di CO relativamente alla presenza sullo strumento di "graffiature che lo connotavano significativamente" e al contestuale rinvenimento di accessori (adattatore TV e cartucce giochi) della quantità e qualità identici a quelli da lui detenuti.
Ad avviso della Corte di appello, poi, nessun esito favorevole per l'imputato poteva provenire dalle dichiarazioni di testi ER, De CH e AT, secondo cui il medesimo sarebbe stato in possesso di un videogiochi della stessa marca, prima del gennaio 1996, trattandosi di dichiarazioni resa da persone in rapporto di particolare natura affettiva o di amicizia con il De CC. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, il quale con il primo motivo ha dedotto inosservanza degli artt. 521 - 522 c.p.p., assumendo che il fatto descritto nel capo di imputazione era diverso da quello ritenuto dal giudice di appello, posto che all'imputato era stato contestato il furto consumato in data imprecisata tra il 14 gennaio 1996 e il 20 gennaio 1996, mentre la corte non aveva ritenuto rilevante l'individuazione del momento esatto dell'avvenuta sottrazione.
Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, 2^ comma, c.p.p., assumendo che le circostanze relative al ritrovamento nella disponibilità del De CC dei videogiochi, al riconoscimento da parte del Di CO, alla denuncia di sottrazione e alla telefonata fatta dall'imputato alla parte lesa il 20 gennaio 1996 non potevano considerarsi indizi a carico del De CC. Infatti vani testimoni avevano riferito dell'acquisto da parte del De Chiccchis di un videogame sin dal dicembre 1995. Inoltre vi era discrepanza tra la denuncia - ove il Di CO parla di dieci cassette - e l'individuazione in cui riconosce come proprie di tutte le undici cassette rinvenute in possesso del De CC. Per di più la denuncia era stata fatta solo tre giorni dopo che l'imputato aveva subito la perquisizione.
Inoltre doveva ritenersi inverosimile la circostanza che il Di CO non si fosse accorto prima della scomparsa del gioco, posto che egli stesso aveva riferito di essere tornato dalla licenza per controllare se gli era stato sottratto qualcosa e di avere successivamente più volte cambiato alloggio, svuotando il proprio armadietto per traslocarne il contenuto. Nè si vede per quale motivo il De CC avrebbe dovuto avvisare il collega che qualcuno si era introdotto nella loro camerata se proprio lui aveva commesso il furto.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'inosservanza dell'art.215 c.p.p., in quanto la corte di appello non aveva ritenuto rilevante l'omessa acquisizione in sede di ricognizione di due videogiochi simili a quello rinvenuto in possesso del De CC. Ha dedotto, infine, con il quarto motivo la violazione dell'art. 546, terzo comma, c.p.p., in quanto il dispositivo della sentenza impugnata non menzionava la condanna alla pena accessoria della rimozione, menzionata, invece, nella motivazione. Diritto
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo rileva la corte che il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza trae il suo fondamento di tutelare in concreto diritto di difesa, impedendo che l'imputato possa essere condannato per un fatto non contestato e in ordine al quale non abbia potuto difendersi, situazione questa in cui l'imputato ha avuto modo di difendersi anche in ordine alle circostanze concernenti la data precisa del commesso reato. D'altra parte la corte territoriale non ha affatto escluso che il reato possa essere stato commesso nella data indicata nel capo di imputazione, ma ha considerato in ogni caso rilevante il fatto del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato dei videogiochi di proprietà del CO.
Passando all'esame del secondo e terzo motivo, va osservato che secondo la costante giurisprudenza di questa corte, per il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non devono essere necessariamente osservate le formalità stabilite per la ricognizione di cose. In questa ipotesi, infatti, il derubato, avendo avuto il possesso delle cose rubate, è in grado di identificarle direttamente, come chiunque altro ne avesse avuto per ragioni analoghe personale conoscenza, e quindi la relativa operazione, costituendo un mero accertamento di fatto e non un atto processuale formale, può essere liberamente utilizzata dal giudice nella formazione del suo convincimento (Cfr. Cass. 12 settembre 1991 n. 9256, rv. 188162; Cass. 3 agosto 1993 n. 7356, rv. 195.82 5). La corte territoriale ha, poi, valutato con adeguata motivazione l'attendibilità del racconto della persona offesa, avendo correttamente sottolineato la circostanza che i videogiochi già in possesso del Di CO presentavano delle graffiature che lo connotavano significativamente, graffiature che contrassegnavano i videogiochi rinvenuti in possesso del prevenuto. Inoltre il giudice di appello ha anche correttamente valutato le deposizioni testimoniali a favore dell'imputato, avendo sottolineato i motivi che portavano a dubitare della loro attendibilità.
In ordine al quarto motivo va sottolineata la carenza di interesse del ricorrente, posto che in caso di discordanza tra motivazione e dispositivo prevale sempre il dispositivo, la cui incompletezza non può essere oggetto della procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. e, comunque, che semmai sarebbe stato il P.M. il soggetto legittimato a sollevare la questione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1998