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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12532/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 10/04/2024
TRA
(C.F. Parte_1
, con l'Avv. PALADINI MARCO (C.F. C.F._1
) – PARTE RICORRENTE – C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._3
SOLAZZO EUSTACHIO CLAUDIO (C.F.
) – PARTE RESISTENTE – C.F._4
NONCHÉ
), Controparte_2 C.F._5
Curatore Speciale dei minori Persona_1
,
[...] C.F._6 CP_3
( ,
[...] C.F._7 Controparte_4
[...
[...] ( ) e
[...] C.F._8 Controparte_5
) – PARTE INTERVENUTA –
[...] C.F._9
presso questo Tribunale Controparte_6
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Romania in data 22.8.2009 con
, parte resistente, unione dalla quale sono nati Controparte_1
quattro figli e, segnatamente, (di Persona_1
anni 15), (di anni 9), Controparte_3 Controparte_4
(di anni 4) e (di anni 3). Controparte_5
Lamenta che la convivenza con il marito è divenuta intollerabile a causa del suo comportamento, contraddistinto da maltrattamenti quotidiani, tali da costringerla a presentare denuncia, a seguito della quale al resistente sono stati applicati, dal Tribunale dei minori di
Bari, provvedimenti cautelari ed essa ricorrente ed i figli sono stati collocati in una casa-famiglia.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, affidare la prole minorenne in via esclusiva ad essa parte ricorrente vietando gli incontri con il padre, porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 800,00 a titolo di contributo per il
2 mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascun figlio),
l'attribuzione dell'assegno unico. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI” –
Quest'ultimo chiede la conferma dei provvedimenti adottati dal
Tribunale dei minori.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Alla prima udienza in questo Tribunale, al quale gli atti sono pervenuti a seguito di dichiarazione d'incompetenza per materia del Tribunale dei minori,
il resistente non ha contestato i fatti allegati dalla ricorrente ed ha riferito della sua condizione economica.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e si è disposto per la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della
3 prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c.,
ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio, successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed
4 urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione rispetto alle disposizioni adottate all'esito della prima udienza.
Difatti, come detto, lo stesso resistente, costituitosi in giudizio,
non ha contestato le accuse rivoltegli dalla moglie in ordine ai maltrattamenti posti in essere ai danni della stessa, né ha provato una condizione economica diversa da quella considerata alla prima udienza di comparizione parti: sul punto il difensore allega uno stato di disoccupazione del suo assistito del quale, però, non vi è
prova.
Quanto agli incontri padre figli, dalle relazioni dei servizi sociali emerge lo stato di timore in cui vivono sia la moglie che i figli, oltre lo scarso interesse mostrato dal padre per incontrarli, per cui l'adozione di un regime d'incontri con la prole diverso da quello già adottato, che prevede incontri predetti, certo non aiuterebbe un riavvicinamento padre/figli, atteso che questi ultimi non incontrerebbero il genitore in maniera serena.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 179,00 per spese ed €
3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da pagare in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata
5 ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/11/2023 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
nata in [...] in data [...], e Parte_1
, nato in [...] in data [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato in Romania in data 22/08/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Stato di
Romania al n. 637301 serie CE);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza del giorno
24/10/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. condanna parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 170,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dello
6 Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12532/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 10/04/2024
TRA
(C.F. Parte_1
, con l'Avv. PALADINI MARCO (C.F. C.F._1
) – PARTE RICORRENTE – C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._3
SOLAZZO EUSTACHIO CLAUDIO (C.F.
) – PARTE RESISTENTE – C.F._4
NONCHÉ
), Controparte_2 C.F._5
Curatore Speciale dei minori Persona_1
,
[...] C.F._6 CP_3
( ,
[...] C.F._7 Controparte_4
[...
[...] ( ) e
[...] C.F._8 Controparte_5
) – PARTE INTERVENUTA –
[...] C.F._9
presso questo Tribunale Controparte_6
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Romania in data 22.8.2009 con
, parte resistente, unione dalla quale sono nati Controparte_1
quattro figli e, segnatamente, (di Persona_1
anni 15), (di anni 9), Controparte_3 Controparte_4
(di anni 4) e (di anni 3). Controparte_5
Lamenta che la convivenza con il marito è divenuta intollerabile a causa del suo comportamento, contraddistinto da maltrattamenti quotidiani, tali da costringerla a presentare denuncia, a seguito della quale al resistente sono stati applicati, dal Tribunale dei minori di
Bari, provvedimenti cautelari ed essa ricorrente ed i figli sono stati collocati in una casa-famiglia.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, affidare la prole minorenne in via esclusiva ad essa parte ricorrente vietando gli incontri con il padre, porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 800,00 a titolo di contributo per il
2 mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascun figlio),
l'attribuzione dell'assegno unico. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI” –
Quest'ultimo chiede la conferma dei provvedimenti adottati dal
Tribunale dei minori.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Alla prima udienza in questo Tribunale, al quale gli atti sono pervenuti a seguito di dichiarazione d'incompetenza per materia del Tribunale dei minori,
il resistente non ha contestato i fatti allegati dalla ricorrente ed ha riferito della sua condizione economica.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e si è disposto per la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della
3 prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c.,
ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio, successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed
4 urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione rispetto alle disposizioni adottate all'esito della prima udienza.
Difatti, come detto, lo stesso resistente, costituitosi in giudizio,
non ha contestato le accuse rivoltegli dalla moglie in ordine ai maltrattamenti posti in essere ai danni della stessa, né ha provato una condizione economica diversa da quella considerata alla prima udienza di comparizione parti: sul punto il difensore allega uno stato di disoccupazione del suo assistito del quale, però, non vi è
prova.
Quanto agli incontri padre figli, dalle relazioni dei servizi sociali emerge lo stato di timore in cui vivono sia la moglie che i figli, oltre lo scarso interesse mostrato dal padre per incontrarli, per cui l'adozione di un regime d'incontri con la prole diverso da quello già adottato, che prevede incontri predetti, certo non aiuterebbe un riavvicinamento padre/figli, atteso che questi ultimi non incontrerebbero il genitore in maniera serena.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 179,00 per spese ed €
3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da pagare in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata
5 ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/11/2023 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
nata in [...] in data [...], e Parte_1
, nato in [...] in data [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato in Romania in data 22/08/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Stato di
Romania al n. 637301 serie CE);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza del giorno
24/10/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. condanna parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 170,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dello
6 Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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