Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15410 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 5410/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.r agi cati R.G.N.3910/00 Presidente MIE Dott. Vincenzo Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 35998 Dott. Pietro Consigliere CUOCO Rep. Dott. Luciano Consigliere VIGOLO Dott. Antonio Ud. 15/05/02 LAMORGESE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Rome sul ricorso proposto da: VE MA, elettivamente domiciliato inin√√ presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, e NC EZ,rappresentato e difeso dall'avv. giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI T INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del presidente e legale rappresentante ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta 2148 1 Мос е мотан е delega in atti%;B controricorrente avverso la sentenza n. 652 del Tribunale di Crotone depositata 112 novembre 1999 (R.G. n. 221/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per delega avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 dicembre 1996 il Pretore di Crotone rigettava la domanda proposta nei confronti dell'INAIL da MA IN, il quale aveva richiesto il riconoscimento del diritto alla rendita da broncopneumopatia cronica ostruttiva, derivante dalla attività espletata di agricoltore, in quanto la sussistenza di detta malattia professionale era stata esclusa dal consulente tecnico di ufficio. La decisione, appellata dal lavoratore soccombente, è stata confermata dal Tribunale della 2 stessa sede con pronuncia depositata il 22 novembre 1999, malgrado il consulente di ufficio nominato in appello avesse riscontrato nel IN la malattia dallo stesso allegata. Ha osservato il giudice del gravame che l'assicurato non aveva dato la dimostrazione di avere effettuato le lavorazioni corrispondenti alla suindicata malattia, nella tabella allegata al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e che il secondo ausiliare, pur avendo affermato essere la broncopneumopatia dell'appellante "legata" all'ambiente lavorativo, aveva fatto riferimento a "generici allergeni vegetali" e non agli agenti patogeni indicati in tabella. Inoltre il consulente di ufficio non aveva spiegato come quella malattia, la cui insorgenza era stata accertata nel marzo 1999, potesse essere derivata al IN dalla attività lavorativa, sebbene questa fosse cessata nel febbraio 1996. Di questa sentenza il IN ha richiesto la cassazione, formulando due motivi. L'INAIL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 296 T.U. 3 30 giugno 1965 n. 1124 in relazione alla tabella all. 5 n. 21, nonché vizio di motivazione. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della disposizione normativa circa la sussistenza della presunzione, posta dal sistema tabellare, della eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. Detta presunzione, prosegue il ricorrente, può essere vinta solo da una prova rigorosa contraria, e il Tribunale non ha considerato che essa non era stata fornita dall'Istituto, e che questo era invece in possesso di tutte le indicazioni concernenti la lavorazione e le sostanze comportanti l'esposizione a rischio, la località precisa in cui era stata espletata lavorativa, i periodi nel corso l'attività dei quali il lavoratore è stato adibito alla lavorazione morbigena, in quanto risultanti dalla denuncia di malattia professionale redatta su mod. 105-I, trasmessa all'Istituto dal datore di lavoro, non prodotta in giudizio dal resistente. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 18 febbraio 1988 n. 179 con la quale è stata dichiarata la illegittimità 4 costituzionale dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 211, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non prevedono che l'assicurazione contro le malattie professionali, nell'industria e nell'agricoltura, è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle relative tabelle allegate e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro - è costante nell'affermare il principio del c.d. sistema misto in ordine alla tutela assicurativa delle malattie professionali (v. fra le più recenti Cass. 10 dicembre 2001, Cass. 24 aprile 1998 n. 4254). Tale tutela copre non solo le tecnopatie elencate nelle tabelle annesse al citato d.P.R. derivanti dalle lavorazioni anch'esse previste nelle tabelle, in relazione alle quali l'assicurato si giova della presunzione legale del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno a cui è stato esposto (sistema tabellare e a rischio specifico), ma anche altre malattie non riportate nelle tabelle, delle quali l'assicurato sia in grado di provare oltre all'esistenza, le caratteristiche morbigene dalla 5 lavorazione svolta e il nesso causale tra la lavorazione e la malattia stessa. Senza dubbio, quindi, permane l'operatività della richiamata presunzione posta dal sistema tabellare, ed è altrettanto indubitable che l'onere della prova diretta a superare la presunzione dell'eziologia professionale delle malattie tabellate sia a carico dell'Istituto assicuratore (Cass. 10 novembre 2000 n. 14607, Cass. 24 ottobre 2000 n. 13992). Ma si deve rilevare che la presunzione posta dalla citata normativa può essere utilmente invocata dal lavoratore sempreché ne ricorrano i relativi presupposti. invece, nella specie sono stati Questi, Tribunale, con statuizione non esclusi dal sottoposta a censura. La sentenza impugnata ha infatti rilevato la mancanza di prova sia in ordine alla esposizione del IN, nell'espletamento della lavorazione dichiarata di agricoltore, al rischio derivante dagli agenti patogeni specificati, con elencazione tassativa, nelle tabelle annesse al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sia in ordine alla ricollegabilità della broncopatia, da cui il IN è risultato affetto, agli agenti patogeni tabellati (derivati 6 dermici ed escrementi di animali, polveri di cereali, polveri di fieno, miceti). E queste statuizioni non possono ritenersi investite dalle critiche svolte dall'odierno ricorrente, il quale si è limitato a censurare la sentenza impugnata per non avere tenuto conto "anzi escludendo la presunzione legale dell'eziologia professionale operante a fronte di una accertata malattia tabellare". L'ulteriore deduzione svolta dal IN, laddove sostiene che le indicazioni relative alla broncopneumopatia da lui allegata e alla lavorazione morbigena erano contenute nel mod. 105-I, che, compilato dal datore di lavoro anche in relazione ai dati concernenti la lavorazione, i periodi in cui era stato addetto alla lavorazione e gli agenti patogeni a cui era stato esposto, era in possesso dell'Istituto assicuratore, che però non lo aveva esibito in giudizio, non vale di certo a censurare la statuizione del Tribunale della mancanza di prove della esposizione a rischio. Anzi, così argomentando, il ricorrente finisce con concordare sulla mancanza di prova della il sussistenza dei presupposti di fatto su cui si fonda la presunzione tabellare invocata, poiché i suddetti elementi, che secondo il suo assunto 7 risulterebbero dal modulo indicato, non sono stati acquisiti al processo. Né del resto la esposizione al rischio derivante dagli specifici agenti patogeni riportati nella voce 21 della tabella annessa al d. P.R. n. 1124 del 1965 (derivati dermici etc.) può ritenersi incontroversa, come vorrebbe il ricorrente in considerazione della dedotta mancanza di contestazione da parte dell'Istituto assicuratore dei periodi di lavoro indicati nel libretto di lavoro e riportati nel ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi non di fatti costitutivi del diritto ma di circostanze addotte al fine di dimostrare l'esistenza di quei fatti costitutivi. In tale ultima ipotesi, e qui il ricorrente neppure deduce che le indicazioni nel libretto di lavoro del tipo di lavorazione da lui espletata comportavano situazioni di esposizione allo specifico rischio di quegli agenti patogeni innanzi richiamati, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (V. in motivazione sentenza 23 gennaio 2002 n. 761) che "la non contestazione viene restituita alla più generica categoria dei comportamenti non vincolanti per il giudice, ma apprezzabili liberamente come semplici argomenti di prova, ai fini del giudizio sulla sussistenza del fatto di cui trattasi”. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 421 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per non avere svolto, malgrado l'accertata sussistenza della tecnopatia, una approfondita indagine, così colmando eventuali carenze istruttorie, al fine di stabilire, anche con l'ausilio di ulteriori accertamenti tecnici, la precisa natura e nocività delle lavorazioni effettuate dal IN nel corso della sua attività lavorativa. Anche questo motivo è infondato. Si deve innanzitutto rilevare che i poteri istruttori di ufficio, che la norma in esame attribuisce al giudice nel processo del lavoro, non possono essere esercitati per supplire ad una totale carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda, ma solo per colmare eventuali lacune delle risultanze di causa che offrano significativi dati di indagine. E con riferimento al giudizio di appello, va richiamato l'art. 437 cod. proc. civ. che consente l'analogo potere al giudice del gravame, sempre che i nuovi mezzi di prova siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione 9 della causa. Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha in modo costante affermato che si tratta di un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 27 settembre 1999 n. 10658, Cass. 2 ottobre 1999 n. 10960). Orbene, nella specie, il Tribunale ha rimarcato come il IN non avesse dato prova di avere svolto una attività lavorativa in agricoltura con esposizione agli specifici agenti patogeni tabellati per la broncopneumopatia da lui allegata e che tali agenti patogeni non erano stati individuati dal consulente di secondo grado, il quale si era espresso per la sussistenza di una broncopneumopatia genericamente legata all'ambiente lavorativo, affermando peraltro che l'insorgenza malattia era avvenuta nel marzo 1999, della malgrado l'assicurato avesse precisato di avere cessato l'attività lavorativa nel febbraio 1996, e senza spiegare il motivo di tale lasso di tempo fra la cessazione dell'attività lavorativa e la patologia contratta. insussistenza, in base La ritenuta effettuata, della tecnopatia all'indagine medica esclude la necessità lamentata di un 10 approfondimento dell'indagine diretta ad accertare che il IN fosse stato esposto agli agenti patogeni specificati in tabella, tanto più in considerazione di una mancanza di elementi probatori di segno contrario sulla medesima circostanza. Il ricorso va dunque rigettato, ma sebbene soccombente il IN resta esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non essendo la sua pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
le La Corte rigetta il ricorso;
nulla per spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Антоно виногра انگار مختعمیر کا IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi MOV. 2002 E R P U AL/CANCELLIERE 11