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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 84 nel ruolo generale dell'anno 2019 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARROCCIA ALFREDO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
NI AU
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 357 2018 00032390 70 000 notificato in data 31.1.2018 con cui è stato ingiunto dall' il pagamento di contributi per gli anni dal 2011 al 2017 alla CP_1
Gestione Coltivatori Diretti – è fondata e deve essere accolta
1 L'addebito contributivo trae fondamento dal verbale di accertamento ispettivo n. 2015018955 dell'8.7.2016 (a seguito del quale l' ha proceduto d'ufficio all'iscrizione del ricorrente CP_1 nella Gestione CD e al calcolo dei contributi dovuti).
Il verbale di accertamento è stato impugnato giudizialmente dinanzi al Tribunale di Latina.
Nelle more del giudizio di opposizione l' ha notificato in data 31.1.2018 l'avviso di CP_1 addebito.
Con sentenza n. 513/2020 il verbale ispettivo è stato annullato e dichiarata illegittima l'iscrizione alla gestione CD;
la sentenza è stata depositata prima della celebrazione della prima udienza del presente procedimento, più volte rinviato in ragione della sospensione Covid.
La sentenza è stata impugnata dall' . CP_1
Richiamati i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez.
II, 12/02/2021, n.3675) alla prima udienza del 2.3.2021 il giudizio è stato sospeso in attesa della statuizione della Corte d'Appello.
Con istanza del 19.9.2024 il giudizio è stato riassunto.
In sede di note di trattazione per l'udienza del 21.10.2025 entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuta sentenza della CdA di Roma n. 1021/24 del 12.03.24, divenuta definitiva, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale.
Il ricorso pertanto deve essere accolto ed annullato l'avviso di addebito 357 2018 00032390 70
000 impugnato.
Le spese di lite devono certamente essere poste a carico dell' che ha del tutto CP_1 illegittimamente dato causa al presente giudizio;
al momento della notifica dell'avviso di addebito era infatti già pendente il giudizio di opposizione al verbale ispettivo;
risulta pertanto certamente violato l'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 46 del 1999, il quale espressamente prescrive che: "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Le spese di lite si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione € 26.000 –
52.000) e della attività processuale svolta, liquidate nei minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di , (R.G. 84/2019 ), ogni contraria domanda, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 357 2018 00032390 70 000 e dichiara non dovuti i contributi ivi rivendicati;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 4.638,00 oltre iva, cpa CP_1
e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 84 nel ruolo generale dell'anno 2019 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARROCCIA ALFREDO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
NI AU
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 357 2018 00032390 70 000 notificato in data 31.1.2018 con cui è stato ingiunto dall' il pagamento di contributi per gli anni dal 2011 al 2017 alla CP_1
Gestione Coltivatori Diretti – è fondata e deve essere accolta
1 L'addebito contributivo trae fondamento dal verbale di accertamento ispettivo n. 2015018955 dell'8.7.2016 (a seguito del quale l' ha proceduto d'ufficio all'iscrizione del ricorrente CP_1 nella Gestione CD e al calcolo dei contributi dovuti).
Il verbale di accertamento è stato impugnato giudizialmente dinanzi al Tribunale di Latina.
Nelle more del giudizio di opposizione l' ha notificato in data 31.1.2018 l'avviso di CP_1 addebito.
Con sentenza n. 513/2020 il verbale ispettivo è stato annullato e dichiarata illegittima l'iscrizione alla gestione CD;
la sentenza è stata depositata prima della celebrazione della prima udienza del presente procedimento, più volte rinviato in ragione della sospensione Covid.
La sentenza è stata impugnata dall' . CP_1
Richiamati i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez.
II, 12/02/2021, n.3675) alla prima udienza del 2.3.2021 il giudizio è stato sospeso in attesa della statuizione della Corte d'Appello.
Con istanza del 19.9.2024 il giudizio è stato riassunto.
In sede di note di trattazione per l'udienza del 21.10.2025 entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuta sentenza della CdA di Roma n. 1021/24 del 12.03.24, divenuta definitiva, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale.
Il ricorso pertanto deve essere accolto ed annullato l'avviso di addebito 357 2018 00032390 70
000 impugnato.
Le spese di lite devono certamente essere poste a carico dell' che ha del tutto CP_1 illegittimamente dato causa al presente giudizio;
al momento della notifica dell'avviso di addebito era infatti già pendente il giudizio di opposizione al verbale ispettivo;
risulta pertanto certamente violato l'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 46 del 1999, il quale espressamente prescrive che: "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Le spese di lite si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione € 26.000 –
52.000) e della attività processuale svolta, liquidate nei minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di , (R.G. 84/2019 ), ogni contraria domanda, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 357 2018 00032390 70 000 e dichiara non dovuti i contributi ivi rivendicati;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 4.638,00 oltre iva, cpa CP_1
e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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