Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 26/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. EP di TR ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 16/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69712 del registro di segreteria, proposto da:
M. A., nata a [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv.
IO TR, presso il cui studio, sito a Palermo in corso Finocchiaro Aprile n. 10, è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC ninotramuta@legalmail.it, indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
RI, SC MU e SC LA, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – 1^ Divisione – 7^ Sezione, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell’Esercito n. 186, Roma, in persona del Ministro pro
– tempore, con indirizzo PEC previmil@postacert.difesa.it, indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.;
resistente Il 22 gennaio 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, M.A., agendo sia iure proprio che iure hereditatis, quale successore universale del defunto coniuge C. P.,
ha convenuto in giudizio l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, nonché il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro – tempore, per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento di reversibilità già in godimento, nella maggior somma risultante: 1) a seguito del riconoscimento della pensione privilegiata di VIII categoria della Tabella A in favore del de cuius, in relazione alle infermità accertate
dalla CMO di Palermo con verbale n. 305 del 22.4.1997; 2)
dall’applicazione dei benefici economici di cui al combinato disposto degli artt. 202 DPR n. 3/1957 e 43 DPR n. 1092/73, dovuti in virtù delle molteplici onorificenze di cui era stato insignito il marito.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver chiesto il riesame della propria posizione pensionistica di reversibilità sia al Ministero della Difesa che all’INPS, ma di non aver ottenuto alcun risultato in quanto, da un lato, il Ministero aveva opposto la mancanza dell’istanza di pensione privilegiata da parte del de cuius, ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/73, mentre l’INPS, dall’altro, si era limitato ad evidenziare di non avere alcuna competenza in materia e di dover attendere i provvedimenti ministeriali di riliquidazione, prima di poter procedere al pagamento quale ordinatore secondario di spesa.
Le argomentazioni dell’Amministrazione datoriale sarebbero del tutto prive di pregio, in quanto al de cuius sarebbe stata già riconosciuta “la pensione ordinaria di privilegio a vita (…), conseguente al giudizio definitivo che le infermità denunciate erano state ritenute dipendenti da causa di servizio”, come da verbale della CMO di Palermo n. 305 del 22.4.1997. Sotto questo profilo, a nulla rileverebbe il mancato rinvenimento nel fascicolo dell’istanza ex art. 167 DPR n.
1092/73, giacché agli eredi sarebbe attribuita, “in via sostitutiva (…), la facoltà di presentarla”; peraltro, l’INPS sarebbe tenuto a ricalcolare la pensione di reversibilità d’ufficio.
Per queste ragioni, il difensore ha chiesto che, previo annullamento degli atti impugnati:
- venga affermato “l’obbligo giuridico delle Amministrazioni resistenti di provvedere alla revisione della pensione (…), ricalcolandola a quella effettivamente spettante per an e quantum al dante causa (…), con il computo dei benefici e le maggiorazioni di legge e della p.o.p. di 8^ Categ.
Tab. A”;
- venga dichiarato “il diritto della ricorrente ad avere riliquidata la pensione di reversibilità sulla base di quella ricalcolata dal dante causa”;
- vengano condannate le Amministrazioni resistenti al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.
L’I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha dedotto d’aver proceduto al calcolo corretto della pensione di reversibilità, sulla scorta di quella ordinaria definitiva già liquidata al de cuius e in base agli atti inseriti nel fascicolo, tra i quali non si rinverrebbero i decreti di pensione privilegiata genericamente citati dalla ricorrente. Ha aggiunto di rivestire unicamente la qualifica di ordinatore secondario di spesa e, pertanto, di non poter adottare alcuna autonoma determinazione in merito, ma di dover attendere eventuali provvedimenti del Ministero della Difesa.
Ha concluso, pertanto, per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite; in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e l’impossibilità di cumulare interessi e rivalutazione monetaria.
Il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – 1^ Divisione – 7^ Sezione, costituendosi in proprio ex art. 158 c.g.c., ha eccepito l’inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, deducendo che non sarebbe mai stata presentata dall’interessato nessuna istanza di pensione privilegiata ex art. 167 TU 1092/73 e che, pertanto, l’erede non potrebbe agire per ottenere un beneficio previdenziale che il de cuius non aveva mai fatto valere.
Nel merito, ha concluso per la reiezione del ricorso, sull’assunto che il de cuius, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, non avrebbe mai ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata, ma unicamente l’accertamento della riconducibilità a causa di servizio delle patologie lamentate. Per l‘esattezza, l’accertamento del nesso causale era stato richiesto durante il servizio attivo, non ai fini della pensione privilegiata (che non poteva ancora chiedere, non essendo in quiescenza), ma “ai limitati fini dei benefici riconosciuti in attività”; anche dopo il collocamento in quiescenza, egli non aveva inoltrato alcuna istanza di riconoscimento della pensione privilegiata, sicché il procedimento non era mai stato attivato e l’unico accertamento era rimasto quella della dipendenza delle patologie da causa di servizio, a fini diversi da quelli previdenziali.
In difetto del riconoscimento al de cuius del diritto alla pensione privilegiata, sarebbe del tutto infondata la pretesa della ricorrente di ottenere, iure proprio, l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria ai sensi della legge n. 222/1984, applicabile con riferimento alla diversa fattispecie delle pensioni di invalidità attribuite a coloro che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Peraltro, nel caso in esame, il de cuius sarebbe stato collocato in quiescenza non per infermità, ma per raggiunti limiti di età.
In ordine alla domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico di reversibilità della ricorrente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 202 DPR n. 3/1957 e 43 DPR n.
1092/73, invocati in virtù delle molteplici onorificenze di cui era stato insignito il marito, il Ministero ha dedotto che l’assegno personale riassorbibile ex art. 202 cit. sarebbe applicabile solo nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o altra amministrazione, aggiungendo che per l’aumento del 18% della base pensionabile ex art. 53 T.U. n. 1072/73 non sarebbe possibile prendere in considerazione ulteriori e diversi assegni, ancorché pensionabili.
Pertanto, le indennità operative non potrebbero essere maggiorate ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Nel caso di specie, il de cuius non avrebbe mai maturato il diritto a percepire in costanza di impiego un assegno personale riassorbibile e utile ai fini pensionistici, ai sensi del combinato disposto degli artt.
202 DPR n. 3/1957 e 43 DPR n. 1092/73, non avendo mai effettuato alcun passaggio di carriera, come risulterebbe dal foglio matricolare
(all. 1).
Pertanto, correttamente sarebbero stati valorizzati gli importi pensionabili dell’indennità di impiego operativa percepita, andandoli a sommare alla base pensionabile già aumentata del 18%.
Da ultimo, non risponderebbe al vero che non sarebbe stato computato l’intero servizio utile prestato dal de cuius, sulla base dell’aliquota massima maturabile, pari all’80% moltiplicata per la base pensionabile, come attestato per tabulas dai provvedimenti pensionistici agli atti di causa.
Per queste ragioni, il Ministero ha concluso per l’inammissibilità della domanda di pensione privilegiata ordinaria, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente; per il resto, ha auspicato la reiezione del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All’udienza di discussione, il procuratore della ricorrente ha chiesto preliminarmente di depositare una memoria difensiva; l’INPS si è opposto, trattandosi di una memoria non autorizzata.
Nel merito, la difesa ha contestato la pretesa inammissibilità dell’azione, mentre l’INPS si è riportato alla memoria di costituzione.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.In via pregiudiziale, occorre ribadire che nel processo pensionistico le memorie difensive diverse dagli atti introduttivi sono ammissibili solo previa autorizzazione del giudice, resa ai sensi del comma 2 dell’art. 167 c.g.c. Pertanto, il procuratore di parte ricorrente non avrebbe potuto depositare le note difensive senza previa autorizzazione, né al sistema GIUDICO né all’udienza di discussione.
Ne consegue la conferma dell’ordinanza resa a verbale d’udienza, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del deposito delle note difensive da parte del difensore della ricorrente.
2.Non appare ultroneo ribadire la sussistenza della legittimazione passiva dell’INPS, anche se nella qualità di mero ordinatore secondario di spesa.
3.Il ricorso è ammissibile, in quanto ha ad oggetto la riliquidazione del trattamento di reversibilità della ricorrente, nella maggior somma risultante a seguito del riconoscimento della pensione privilegiata di VIII categoria della Tabella A in favore del de cuius.
In altri termini, la domanda non ha ad oggetto in via diretta il riconoscimento della pensione privilegiata al de cuius, ma il ricalcolo del trattamento di reversibilità della ricorrente, sulla base della pensione privilegiata che sarebbe stata già riconosciuta al marito con il verbale n. 305 del 22.4.1997.
4.Nel merito, la domanda della ricorrente è però del tutto infondata, perché presuppone il previo riconoscimento della pensione privilegiata in favore del marito, che in realtà non è mai avvenuto.
Infatti, come correttamente argomentato dal Ministero, questi non ha mai né richiesto né ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata, ma unicamente l’accertamento della riconducibilità a causa di servizio delle patologie lamentate. Per l‘esattezza, l’accertamento del nesso causale è stato richiesto durante il servizio attivo, non ai fini della pensione privilegiata (che non poteva ancora chiedere, non essendo in quiescenza), ma “ai limitati fini dei benefici riconosciuti in attività”; anche dopo il collocamento in quiescenza, egli non ha inoltrato alcuna istanza di riconoscimento della pensione privilegiata, sicché il procedimento non è mai stato attivato e l’unico accertamento è rimasto quella della dipendenza delle patologie da causa di servizio, a fini diversi da quelli previdenziali.
In difetto del riconoscimento al de cuius del diritto alla pensione privilegiata, è del tutto infondata la pretesa della ricorrente di ottenere, iure proprio, l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria ai sensi della legge n. 222/1984, applicabile con riferimento alla diversa fattispecie delle pensioni di invalidità attribuite a coloro che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Peraltro, nel caso in esame, il de cuius è stato collocato in quiescenza non per infermità, ma per raggiunti limiti di età.
Per altro verso, la ricorrente non potrebbe nemmeno agire per il riconoscimento della pensione privilegiata in favore del marito defunto, né in via amministrativa né in questa sede, perché in tal caso sarebbe priva della legittimazione attiva, “alla luce del principio di diritto ricavabile dall’art. 81 c.p.c., secondo cui “…fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui…” (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 33/2021),
non essendo, all’evidenza, titolare del diritto in questione (cfr. Cass.
SS.UU., sent. n. 2952/2016).
Infatti, deve escludersi che un erede “possa essere legittimato a formulare, ex post, una domanda di accertamento del diritto del suo dante causa ad ottenere qualsivoglia beneficio previdenziale, che costui, mentre era in vita, non aveva mai rivendicato, né in sede amministrativa, né, ovviamente, in sede giudiziaria. Il diritto a pensione si qualifica come diritto personale ed indisponibile, trovando il proprio fondamento nell’art. 38 della Costituzione, ed è proprio in considerazione di ciò che ne viene sancita l’imprescrittibilità ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 1092/1973. Tale condizione, però, si riferisce, chiaramente ed esclusivamente, alla possibilità per il solo titolare di agire (legitimatio ad causam), in qualunque momento, per fare valere il diritto alla prestazione previdenziale, quest’ultima, estinguendosi in conseguenza della sua morte, ed escludendosi, pertanto, la sua trasmissibilità agli eredi” (ibidem, Sez. Giur. Puglia, sent. n.
33/2021).
Nel caso in esame, è documentalmente provato che il de cuius non ha mai proposto la domanda di pensione privilegiata, che ovviamente non è equiparabile all’istanza di riconoscimento della riconducibilità di una o più patologie a causa di servizio.
Ne consegue, sotto questo profilo, la reiezione del ricorso.
5.Non è fondata nemmeno la domanda concernente la rideterminazione del trattamento di reversibilità, a seguito della richiesta applicazione dei benefici economici di cui al combinato disposto degli artt. 202 DPR n. 3/1957 e 43 DPR n. 1092/73, dovuti in virtù delle molteplici onorificenze di cui era stato insignito il de cuius.
Come correttamente argomentato dal Ministero, l’assegno personale riassorbibile ex art. 202 cit. è applicabile solo nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o altra amministrazione e, per l’aumento del 18% della base pensionabile ex art. 53 T.U. n. 1072/73, non è possibile prendere in considerazione ulteriori e diversi assegni rispetto quelli previsti, ancorché pensionabili. Pertanto, le indennità operative non possono essere maggiorate ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Nel caso di specie, il de cuius non ha mai maturato il diritto a percepire in costanza di impiego un assegno personale riassorbibile e utile ai fini pensionistici, ai sensi del combinato disposto degli artt.
202 DPR n. 3/1957 e 43 DPR n. 1092/73, non avendo mai effettuato alcun passaggio di carriera, come si evince ictu oculi dal foglio matricolare (all. 1 alla memoria di costituzione del Ministero della Difesa).
Ne consegue, anche sotto questo profilo, la reiezione del ricorso.
6.Avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alle oggettive difficoltà insite nel rinvenimento della documentazione da parte della ricorrente dopo il decesso del de cuius, dev’essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. A. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, nonché contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro – tempore;
RIGETTA
il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2026.
IL GIUDICE
EP di TR
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo,22 gennaio 2026 Pubblicata il 26 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(firmato digitalmente)