Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 21 maggio
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6640/2024
TRA
, in persona del suo legale rappresentante Parte 1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Venera Cosima Nicita, giusta procura in atti
Opponente
E
'in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oliviero Atzeni
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 11.- Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, la società
[…] proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003103250,
notificata in data 11 novembre 2024, con cui l era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 1.780,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'atto di accertamento n.
CP 1.4800.08/03/2019.0108596 dell'8 marzo 2019, riferito all'anno 2017.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali, ex art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'CP 1, costituendosi in giudizio, rilevava di avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata e chiedeva, pertanto, previo eventuale rinvio al fine di verificare l'avvenuto effettivo annullamento, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Nel presente giudizio parte ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI/003103250 emessa in relazione all'atto di accertamento CP 1.4800.08/03/2019.0108596
dell'8 marzo 2019, con cui era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro
1.780,00 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017.
Va rilevato che l'CP_1, costituendosi in giudizio, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Dalla documentazione prodotta dall' CP_1 emerge che l'Istituto, con la Disposizione n° 480000-
25-00375 del 7 maggio 2025, ha proceduto all'annullamento in Autotutela dell'ordinanza d'ingiunzione opposta.
5.- Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Tenuto conto delle ragioni della decisone e in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' CP_1 e vengono liquidate in dispositivo ex DM
10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così provvede:
b) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' CP 1 alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga