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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3076/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001076684000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5633/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3076/2025, depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 0001076684 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, notificata in data 26.03.2025, relativa a tasse automobilistiche anno
2019, per euro 272,92, ruolo emesso dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche regionali, chiedendone l'annullamento.
A TI DE
1) Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici.
2) Intervenuta prescrizione dei crediti.
3) Decadenza dell'azione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, risulta costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
La Regione Campania, non risulta costituita in giudizio, benché regolarmente citata dalla ricorrente con PEC notificata in data 20.05.2025 all'indirizzo Email_4 e all'indirizzo urp@pec.regione. campania.it
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame va accolto.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una cartella di pagamento, avvenuta in data
26.03.2025, emessa dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione ad un ruolo emesso nel
2025 dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali, per somme dovute per tasse auto per l'anno 2019, cartella emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
964210054842, asseritamente notificato in data 24.10.2022.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica del suddetto avviso di accertamento n.
964210054842, atto prodromico della impugnata cartella, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
La Corte osserva che, nella considerazione che l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, apre la strada all'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, nel caso di specie, l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022.
Dagli atti risulta che il presunto avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 14.10.2022, quindi regolarmente entro i termini del triennio.
La Corte osserva che la mancata costituzione in giudizio della Regione Campania, parte resistente e la conseguente mancata produzione in atti della prova effettiva dell'avvenuta notifica del suddetto avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore, responsabile della regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente, costituisce e comporta la nullità della cartella di pagamento per prescrizione, ai sensi dell'articolo1, comma 161 della legge n. 296/2006, e articolo 5 D.L. n. 953/82, conv. legge n. 53/83, mod. legge n. 60/86, che stabiliscono che gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata.
Pertanto, la tassa automobilistica, anno 2019, di cui all'impugnata cartella di pagamento, risulta prescritta.
La Corte quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 100 2025 0001076684
000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica accoglie il ricorso, come in parte motiva. Condanna al pagamento delle spese di giudizio la REGIONE
CAMPANIA, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Salerno, 19.11.2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3076/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001076684000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5633/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3076/2025, depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 0001076684 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, notificata in data 26.03.2025, relativa a tasse automobilistiche anno
2019, per euro 272,92, ruolo emesso dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche regionali, chiedendone l'annullamento.
A TI DE
1) Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici.
2) Intervenuta prescrizione dei crediti.
3) Decadenza dell'azione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, risulta costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
La Regione Campania, non risulta costituita in giudizio, benché regolarmente citata dalla ricorrente con PEC notificata in data 20.05.2025 all'indirizzo Email_4 e all'indirizzo urp@pec.regione. campania.it
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame va accolto.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda la notifica di una cartella di pagamento, avvenuta in data
26.03.2025, emessa dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione ad un ruolo emesso nel
2025 dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali, per somme dovute per tasse auto per l'anno 2019, cartella emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento n.
964210054842, asseritamente notificato in data 24.10.2022.
Il ricorrente con i motivi addotti eccepisce la mancata notifica del suddetto avviso di accertamento n.
964210054842, atto prodromico della impugnata cartella, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti in esso riportati.
La Corte osserva che, nella considerazione che l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019, apre la strada all'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, nel caso di specie, l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022.
Dagli atti risulta che il presunto avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 14.10.2022, quindi regolarmente entro i termini del triennio.
La Corte osserva che la mancata costituzione in giudizio della Regione Campania, parte resistente e la conseguente mancata produzione in atti della prova effettiva dell'avvenuta notifica del suddetto avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore, responsabile della regolarità del procedimento di formazione della pretesa ascritta al contribuente, costituisce e comporta la nullità della cartella di pagamento per prescrizione, ai sensi dell'articolo1, comma 161 della legge n. 296/2006, e articolo 5 D.L. n. 953/82, conv. legge n. 53/83, mod. legge n. 60/86, che stabiliscono che gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata.
Pertanto, la tassa automobilistica, anno 2019, di cui all'impugnata cartella di pagamento, risulta prescritta.
La Corte quindi, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 100 2025 0001076684
000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica accoglie il ricorso, come in parte motiva. Condanna al pagamento delle spese di giudizio la REGIONE
CAMPANIA, liquidate in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Salerno, 19.11.2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca