Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2023, proposto da
DU Service S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Consip S.p.A. e Istituto Comprensivo Statale CH GR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
del diritto del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 20 dicembre 2014, prot. 5574/C14 (CIG 4411145003), emesso dall’ l’Istituto Comprensivo Statale CH GR di Manduria (TA)nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da DU «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione»
e, ove occorrer possa, per l’annullamento
della nota prot.8663 del 17 gennaio 2023, comunicata in pari data, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale CH GR ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla DU Service s.r.l.;
nonché per la condanna
al pagamento in favore della ricorrente:
- dell’importo complessivo di € 1.934,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Consip S.p.A. e dell’Istituto Comprensivo Statale CH GR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IA AS e udito l’Avvocato dello Stato G. Marzo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 5.12.2023 e depositato in giudizio il 20.12.2023, la Società ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone di:
- aver stipulato, in data 23 novembre 2013, con Consip S.p.A. la convenzione per l’affidamento dei “Servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione il cui art. 10 comma 5 prevedeva che: “i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs.n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par 9.4 del Capitolato Tecnico”;
- l’Istituto Comprensivo Statale CH GR con l’Ordinativo Principale di Fornitura prot. 5574/C14 del 20 dicembre 2013 ha aderito alla Convenzione Consip e ha richiesto alla Società ricorrente di provvedere all’esecuzione del servizio di pulizia, secondo le modalità e per gli immobili stabiliti nel Piano Dettagliato delle Attività. Il servizio veniva regolarmente espletato per l’intera durata contrattuale fino al 29 febbraio 2020.
- In data 7 settembre 2023 la DU ha formulato istanza volta a ottenere il riconoscimento della revisione prezzi, secondo le modalità previste dall’art. 9.4 del Capitolato, per il periodo da settembre 2018 al termine del servizio, rispetto al quale non era intervenuta la prescrizione quinquennale prevista dalla legge, allegando la relativa fattura n. 32340460 emessa in data 31 agosto 2023 e il conteggio della revisione ma detta istanza è stata riscontrata negativamente dall’Amministrazione con la nota prot. 8663 del 17 gennaio 2023 comunicata in pari data.
3. A sostegno del ricorso, dopo aver motivato in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’adito G.A., sono state dedotte le censure di seguito rubricate.
I) Il diritto alla revisione dei prezzi;
II) La quantificazione dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico;
III) La spettanza degli interessi moratori.
4. Il 15.01.2024 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Consip S.p.A. e l’Istituto Comprensivo Statale CH GR, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il 1.04.2025 la Società ricorrente ha depositato in giudizio la comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 48026 del 20 dicembre 2024.
6. Con memoria depositata in giudizio il 3.04.2025, la Società ricorrente ha insistito per la giurisdizione dell’adito G.A. e per l’accoglimento del ricorso.
7. Nella pubblica udienza del 21.05.2025, il Presidente della Sezione, preliminarmente a verbale, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha indicato una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. in presenza di una clausola che contempla sia nell'an che nel quantum il diritto della parte, odierna ricorrente, alla revisione dei prezzi indicati. A seguito del rilievo ufficioso effettuato dal Presidente della Sezione e segnalato che questione identica sarà decisa in appello dal Consiglio di Stato a seguito dell'udienza fissata per il 20 c.m., il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della causa. Il Presidente della Sezione, ritenuta giustificata la richiesta di rinvio per le ragioni evidenziate dal predetto difensore, ha disposto il rinvio della causa per la trattazione nel merito all'udienza pubblica del 10.03.2026.
8. Con memoria depositata in giudizio il 15.01.2026, la Società ricorrente ha insistito per la giurisdizione dell’adito G.A. e per l’accoglimento del ricorso.
9. Nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. In via preliminare, questo Tribunale ritiene che la presente controversia (inerente la clausola di revisione -ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n.163 del 2006- dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi) rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4984 del 9.06.2025.
Ritiene opportuno il Collegio, al riguardo, richiamare le disposizioni normative ed in particolare: l’art. 244 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile, che stabilisce che “ Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici ”; l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, del Codice del Processo Amministrativo che prevede che: “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…) ” e, infine, l’art. 115 D. Lgs. n. 163 del 2006 (riproduttivo dell’art. 6, quarto comma, della Legge n° 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. n° 724/1994) che recita: “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 .”.
Il legislatore, dunque, ha previsto un sistema di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica, al fine di conservare l’equilibrio contrattuale, munendo i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un "nuovo" corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, consentendo all’appaltatore di vedere diminuita, seppur non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, e alla stazione appaltante ridotto il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa (nei sensi sopra indicati cfr., ad esempio, Cons. Stato, VI, 27 novembre 2012, n. 5997 e, III, 19 luglio 2011, n. 4362; C.G.A.R.S. n.191/2014).
Nel caso de quo , la Convenzione stipulata dalla Società ricorrente con Consip S.p.A. all’art. 10 comma 5 prevede che: “i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs.n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par 9.4 del Capitolato Tecnico”.
Ne consegue la sussistenza della giurisdizione dell’adito G.A., infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui aderisce questo Tribunale, l’art. 115 del D. Lgs. n.163 del 2006: “ a) detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione dei prezzi nei contratti pubblici (appalti di servizi e forniture) a esecuzione periodica o continuativa che prevale su quella generale di cui all’articolo 1664 del codice civile; ne discende la nullità delle clausole dei contratti pubblici che, pur contemplando la revisione dei prezzi, prevedano, conformemente alla disciplina civilistica, anche in forma indiretta, un’alea a danno dell’appaltatore (pari a un decimo del prezzo); b) tale disciplina ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando e integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all’articolo 1339 del codice civile. Conseguentemente le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l’intero contratto, in applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, sancito dall’articolo 1419 del codice civile (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 7 aprile 2010, n, 898 e 13 dicembre 2010, n. 2826). La clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha, infatti, lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o a eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1699)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28.11.2012, n° 1944; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 11.12.2013, n° 2424).
Pertanto “ negli appalti pubblici di servizi la pretesa ai compensi revisionali, siccome scaturente da una clausola che si inserisce automaticamente nei relativi contratti, ha sempre consistenza di diritto soggettivo perfetto in ordine all’an ed al quantum della revisione prezzi sicché, in base al c.d. criterio del petitum sostanziale, tutte le domande azionate concernono la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, previa eventuale disapplicazione dell’atto paritetico impugnato(T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 22 Ottobre 2012 n° 1699)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 1 Agosto 2016, n° 1317; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, III Sezione, 28 Novembre 2012, n° 1944, cit.).
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, infatti “ l’estensione della giurisdizione esclusiva prevista dalla poc’anzi richiamata lettera e), n. 2 dell’art. 133 cod. proc. amm .” ha fondamento nell’esigenza di concentrare presso l’ordine giurisdizionale amministrativo “ tutte le controversie in una specifica materia contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi e così superare gli inconvenienti pratici connessi al tradizionale criterio di riparto fondato sulla distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive ora enunciate. E’ dunque errato nella prospettiva ora delineata attribuire rilievo alla consistenza della posizione giuridica azionata in giudizio, come ha invece fatto il Tribunale amministrativo, posto che la giurisdizione esclusiva prescinde dalla contrapposizione diritto soggettivo – interesse legittimo ”. (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, n. 5446/2019). Anche la Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza del 1° febbraio 2019, n. 3160 ha infatti, affermato che l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, cod. proc. amm. «ha ormai assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’ an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso», per cui entrambe rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione del codice del processo amministrativo.
11. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in parte, nei sensi di seguito indicati.
11.1. Il Collegio ritiene utile una rapida ricognizione della normativa applicabile al contratto per cui è causa, rammentando che alla fattispecie oggetto del presente controversia, oltre alla soprarichiamata disposizione di carattere generale di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006, che (come visto) prevede(va) che “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo ” si affianca la lex specialis di gara applicabile al contratto per cui è causa e che, nello specifico, ha previsto:
- all’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip che: “i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico”;
- all’art. 9.4 del Capitolato tecnico allegato alla Convenzione Consip che: “La validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura”;
- all’art. 9, al comma 4 dell’Allegato E (della medesima Convenzione) rubricato “Condizioni generali”, che stabilisce: “4. il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione.”
- alla Sezione 4 dell’allegato D (della Convenzione), “prezzi lotto 11” prevede che:
“La validità di tali prezzi al netto del ribasso è: per i prezzi della sezione 1 annuale. Ciò significa che annualmente viene applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
· per i prezzi contenuti nei listini della sezione 2, connessa con la validità dei listini stessi;
· per le prestazioni di sola manodopera (remunerate con corrispettivi €/ora), connessa con la validità del prezzo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento dell'esecuzione della prestazione.”.
L’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (che ha recepito l' art. 6, comma 4, della L. n. 537 del 1993, come novellato dall' art. 44 della L. n. 724 del 1994, che stabiliva che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito) con riguardo agli appalti di servizi o forniture, costituisce, per consolidata giurisprudenza che questo Tribunale condivide, “norma imperativa non suscettibile di essere derogata in via pattizia, ed è integratrice della volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell'inserzione automatica” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2017 n. 25 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018).
La ratio dell’istituto è, da un lato, evitare che all'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni consegua una diminuzione qualitativa delle prestazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni, con conseguente lesione dell’interesse pubblico per la conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994) ma dall’altro anche di evitare che il corrispettivo stabilito nel contratto di durata subisca, nel corso del tempo, aumenti eccessivi tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto, determinando uno squilibrio contrattuale sopravvenuto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014 n. 2052; Sez. III 4 marzo 2015 n. 1074; Sez. V 19 giugno 2009 n. 4079).
È, dunque, evidente l’applicazione nel caso di specie, di espressi meccanismi di revisione dei prezzi, avendo la legge speciale di gara - in applicazione della norma di carattere generale di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, richiamata dall’art. 10 co. 5 della Convenzione Consip e dall’art. 9, comma 4 dell’allegato E della medesima Convenzione Consip - stabilito (dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura) l’aggiornamento dei prezzi.
Nel caso de quo , inoltre, la Sezione 4 dell’allegato D della Convenzione Consip ha specificato che per i prezzi della sezione 1 dell’allegato D da ultimo richiamato, la loro validità, al netto del ribasso, è annuale e che, di conseguenza, rispetto a tali prezzi deve essere applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.
Richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in subiecta materia , il Collegio ritiene utile premettere, inoltre, alcune considerazioni di carattere generale sul quadro giuridico applicabile alla controversia in esame. “Nella materia della revisione dei prezzi nei contratti di appalto di lavori, di servizi e di fornitura ha sempre operato la clausola di specialità dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di talché i normali parametri normativi (di cui agli artt. 1467 ss., 1664, 1677, etc., cod. civ.) di regola non operano nei predetti rapporti obbligatori, che sono invece disciplinati, sotto questo profilo, da norme speciali ad hoc, che tendenzialmente, peraltro, tendono a restringere il margine di scelta “discrezionale” dell’amministrazione committente, vincolandola variamente a stringenti e ben definiti presupposti sostanziali e procedimentali (posti per lo più a tutela dell’economicità dell’azione amministrativa e per ragioni di controllo della spesa pubblica, nonché, guardando al profilo eurounitario, per ragioni di tutela della concorrenza e del mercato). L’istituto della revisione dei prezzi – tipica “clausola esorbitante” rispetto al comune diritto contrattuale dei privati – ha attraversato negli ultimi decenni una fase di “crisi” ed è stato sottoposto a forti critiche per la sua incidenza negativa sull’andamento dei costi gestionali delle amministrazioni, fino al punto da essere notevolmente ridimensionato nel suo ambito applicativo. Per gli appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa l’art. 44, commi 4 e 6, l. 23 dicembre 1994, n. 724, prevedeva una revisione periodica dei prezzi sulla base di un’istruttoria condotta dalla stazione appaltante tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dall’Istat, meccanismo poi confermato dall’art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006, che prevedeva l’obbligatorio inserimento nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di una clausola di revisione periodica del prezzo che tenesse conto dei costi standardizzati per tipo di servizi e fornitura. Il codice del 2016, invece, si è limitato, nell’art. 106, a facoltizzare l’inserimento della previsione nei documenti di gara, ma solo a condizione che la modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia non fosse tale da alterare le condizioni della gara, dovendo altrimenti essere esperita una nuova procedura di affidamento. Solo di recente, sull’onda della crisi pandemica e della forte impennata dei costi dell’energia e delle materie prime per la guerra in Ucraina, l’istituto è stato reintrodotto con numerose norme speciali (contenute per lo più nella decretazione d’urgenza e nelle ultime leggi annuali di bilancio). Il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, lo ha nuovamente ammesso a sistema (art. 60: “1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi”). (Consiglio di Stato, III Sezione, 15 Ottobre 2024 n. 5690).
Emerge, pertanto, sulla base della legge di gara e, più in generale, delle norme applicabili al caso di specie, che deve essere riconosciuto il diritto dell’affidataria del servizio –odierna ricorrente – all’adeguamento dei prezzi da corrispondere per l’esecuzione dell’appalto, a partire dal secondo anno di attività, posto che l’art.115 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce espressamente – in capo all’operatore economico affidatario di un servizio ad esecuzione periodica o continuativa – il diritto alla revisione dei prezzi del contratto, senza alcun limite temporale e senza la sottoposizione a condizioni o a termini di decadenza.
Infatti, dal quadro normativo delineato che è evidente che la presenza di specifiche clausole di revisione dei prezzi consente il controllo delle sopravvenienze di carattere economico, tutelando l’interesse pubblico affinchè nei contratti di durata, in ragione dell’aumento dei costi a carico dell’appaltatore per l’esecuzione della prestazione, non ne peggiori la complessiva qualità (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 363/2019) - sicché la clausola di revisione periodica è norma imperativa, non suscettibile di essere derogata in via pattizia, che integra la volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., mentre eventuali previsioni difformi sarebbero nulle (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018, T.A.R. Campania, Sez. V, n. 6048/2018 e T.R.G.A. Trento n. 153/2015) – accertando, in capo alla Società ricorrente, il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi per l’esecuzione del servizio in questione, a partire dal secondo anno di attività.
In definitiva, il ricorso va accolto in parte, dovendosi riconoscere il diritto della DU service s.r.l. alla revisione dei prezzi – dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020– per l’esecuzione del servizio in questione.
11.2. Il Collegio ritiene di accogliere la richiesta corresponsione degli interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, a fare data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, dovendo essere quindi disattesa la pretesa di parte ricorrente alla differente (e più favorevole) decorrenza della scadenza per il pagamento dei corrispettivi revisionali, dovendosi escludere che prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale nonché della scadenza legale o convenzionale per il relativo pagamento possa trovare applicazione l'interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal Decreto Legislativo n. 231/2002 (cfr. T.A.R. Campania, Sez. IX, n. 578/2025).
12. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, e va pertanto riconosciuto il diritto della Società ricorrente revisione dei prezzi per l’esecuzione del servizio in questione, (periodo settembre 2018 al 29 febbraio 2020), nel mentre il pagamento degli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, va riconosciuto solo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
13. Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della parziale soccombenza reciproca e della recente risoluzione della questione di giurisdizione con la pronuncia del Consiglio di Stato, per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI MO, Presidente
IA AS, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AS | ZI MO |
IL SEGRETARIO