TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9500 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5429/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RAGO Parte_1 C.F._1 IA, elettivamente domiciliata in VIA EMILIO CALDARA, 31 20122 MILANO presso il difensore avv. DI RAGO IA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DAZZO GIORGIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DAZZO GIORGIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Pertanto, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
L'esame delle questioni seguirà, quindi, il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936,
Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord.
n. 363).
Con atto di appello ritualmente notificato, citava in giudizio il Parte_1 Controparte_2
in impugnando la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.5151/2023
[...] Controparte_1
RG n. 52992/2020 depositata il 4.9.2023.
L'appellante aveva convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano il Controparte_3 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1 immediatamente esecutivo n. 19352/2020 emesso il 30.7.2020 - con cui il Giudice di Pace di Milano aveva ingiunto il pagamento a favore del della Controparte_3 Controparte_1 somma di Euro 2125,43 a titolo di spese condominiali in relazione al consuntivo della gestione ordinaria 2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020 oggetti di approvazione con delibera del 9 dicembre 2019, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
aveva evidenziato a sostegno delle proprie argomentazioni la nullità delle delibere Parte_1 condominiali 1) perché adottate a maggioranza sulla base di criteri di calcolo difformi da quelli legali
(criterio c.d. capitario); 2) perché nella specie esiste un Supercondominio di fatto;
3) perché in relazione alle spese di riscaldamento, erano state adottate sulla base di criteri difformi da quelli legali. pagina 2 di 8 ha chiesto, quindi, previa valutazione della nullità della delibera del Parte_1 CP_2 in assunta in data 9 dicembre 2019, l'accoglimento
[...] Controparte_1 dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che la delibera era stata impugnata dinanzi al Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio RG n. 38917/2020.
Si è costituito in giudizio il contestando in fatto Controparte_4
e diritto il merito delle pretese fatte valere dalla parte opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 5151/2023 RG n. 52992/2020 depositata il 4.9.2023, ha rigettato l'opposizione spiegata da e confermato il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, compensando le spese del giudizio, poiché le questioni trattate potevano essere oggetto di giurisprudenza contrastante.
Per la riforma di tale sentenza e per la revoca del decreto ingiuntivo ha interposto appello davanti a questo Tribunale per ivi sentire accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di Parte_1 primo grado che qui si riportano: “Ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento del condominio odierno opposto nei confronti delle attrici opponenti per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare inefficace, revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite”.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi all'Ill.mo
Tribunale adito, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre gli ulteriori accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento delle proprie pretese, l'appellante, in particolare, ha impugnato:
1. il capo della sentenza relativo alla questione della nullità del consuntivo e del preventivo posti a base dell'opposto decreto ingiuntivo perché adottati a maggioranza sulla base di criteri di calcolo difformi da quelli legali (criterio c.d. capitario) e in assenza delle tabelle millesimali relative sia ai singoli edifici condominiali sia al supercondominio;
2. la sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di opposizione ritualmente dedotti, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., in particolare per la nullità delle delibere di approvazione del consuntivo e del preventivo per l'esistenza di un supercondominio di fatto, cosa che comportava la nullità del consuntivo e del preventivo approvati da un'assemblea condominiale del tutto incompetente a ripartire le spese relative ai beni e ai servizi supercondominiali e per la nullità delle delibere di approvazione del consuntivo e del preventivo per
l'illegittimità dei criteri adottati per il riparto delle spese del servizio di riscaldamento centralizzato, nonché la nullità della delibera di approvazione del consuntivo per l'illegittimo addebito di spese pagina 3 di 8 legali non dovute dall'attrice opponente.
Si costituiva nel presente grado del giudizio il Controparte_4 resistendo al gravame e ribadendo la correttezza del ragionamento che aveva condotto il Giudice di prime cure a rigettare l'opposizione proposta in primo grado. Proponeva appello incidentale per omessa pronuncia sull'eccezione del difetto dell'interesse ad agire dell'opponente quale presupposto dell'azione ai sensi dell'art. 100 cpc, con violazione del principio di cui all'art. 112 cpc. A tal fine, deduceva che mancava, in capo all'opponente, il presupposto dell'azione che è l'interesse ad agire, non essendo allegato e provato che dall'applicazione dei criteri di riparto in uso possa essere derivata una conseguenza economica negativa per l'opponente, richiamandosi alla sentenza n.6128/17 della Corte di
Cassazione, secondo cui “Il che intenda proporre l'impugnativa di una delibera CP_2 dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare
e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale”. Impugnava, poi, il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite della causa di opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti dell'art. 92 comma 2 cpc richiamati nella motivazione della decisione.
Precisava, comunque, “Come detto in comparsa di costituzione in primo grado, nella bozza di consuntivo allegata alla convocazione, per mero errore era addebitato anche alla sig.ra Pt_1
l'importo di € 20,74 per quota spese di soccombenza nella causa conclusa con sentenza che annullava la delibera e liquidava le spese a favore della sig.ra l'importo stato detratto dal Persona_1 dovuto in sede di riparto preventivo dell'anno successivo, l'importo ingiunto era già al netto della decurtazione, per cui parte opponente solleva un'eccezione relativa ad un importo già riconosciutole e restituito.
Concludeva, chiedendo di “respingere l'appello confermando la sentenza impugnata;
in subordine, nel merito, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo conseguente all'intervenuto pagamento, accertare comunque l'obbligo di corrispondere le spese condominiali oggetto del consuntivo e del preventivo azionati con il ricorso per ingiunzione, respingendo ogni avversa domanda per inammissibilità dell'impugnazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo stante l'avversaria formulazione dell'impugnazione (qualificabile solo di annullamento e non di nullità) solo in via incidentale e non principale ed in ogni caso per la decadenza derivante dalla natura di mera annullabilità dei motivi di impugnazione dedotti (anche se solo incidentalmente e senza rinuncia all'assorbente eccezione sul punto), nonché in ogni caso perché infondata in fatto e diritto;
in qualunque caso anche di revoca del decreto ingiuntivo conseguente al pagamento, condannare la parte pagina 4 di 8 opponente ora appellante al pagamento alle spese di lite della fase monitoria;
in accoglimento dell'appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata rigettare
l'opposizione respingendo ogni avversa domanda a causa della carenza di interesse ad agire dovuta alla mancata deduzione del nocumento;
in parziale riforma della sentenza impugnata condannare
l'appellante al pagamento delle spese di soccombenza della fase del giudizio ordinario di opposizione, liquidando come in decreto ingiuntivo le spese della fase monitoria in caso di revoca del decreto conseguente all'intervenuto pagamento spontaneo. In ogni caso con condanna alle spese di lite del presente grado di appello”.
Quindi, disposti dei rinvii per valutare la possibilità di un accordo, all'udienza del 15.4.2025, le parti chiedevano fissarsi udienza per il trattenimento in decisione della causa, non essendo stato trovato un accordo.
Stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per il trattenimento in decisione all'udienza del 18.11.2025, previa assegnazione dei termini di cui art. 189 c.p.c.. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, deve darsi atto che parallelamente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
19352/2020 emesso il 30.7.2020 culminato nella sentenza oggi gravata, erano state fatte oggetto di impugnazione dinanzi a questo Tribunale, nell'ambito del giudizio rubricato al numero di R.G.
38917/2020, tra l'altro, le deliberazioni assembleari di approvazione dei rendiconti consuntivi delle gestioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e del preventivo della gestione 2019/2020, come da rispettive delibere assembleari del 16 febbraio 2017, del 18 gennaio 2019 e del 9 dicembre 2019 – quest'ultima oggi sub iudice - per sentirne parimenti accertare e dichiarare la nullità.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 9199/2024, pubblicata in data 21 ottobre 2024 (cfr. doc. D prodotto in data 8.4.2025 dalla parte appellata), con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande svolte da e (quest'ultima non parte del presente Parte_1 Parte_2 giudizio), ha accertato e dichiarato la nullità, tra le altre, della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo della gestione 2018/2019 e del preventivo della gestione 2019/2020 su cui in questa sede si fonda la pretesa creditoria azionata dal CP_2
Rilevato che è principio pacifico che la validità e l'efficacia della deliberazione assembleare costituisca il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, dalla sopravvenuta declaratoria di nullità della delibera assunta in data 9 dicembre 2019 dal CP_2
Con
in su cui si fondava l'ingiunzione di pagamento della somma di
[...] Controparte_1 pagina 5 di 8 Euro 2125,43 maturata a titolo di spese condominiali in relazione al consuntivo della gestione
2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020, deriva inevitabilmente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene il appellato che a prescindere dalla intervenuta revoca del decreto, il Tribunale CP_2 dovrebbe, comunque, valutare la fondatezza della pretesa fatta valere col ricorso monitorio e, dunque, verificare in ogni caso se le spese condominiali siano dovute, richiamando l'ordinanza n. 20836/2022 della Suprema Corte secondo cui “l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude tuttavia al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito azionato sussiste, è esigibile e che il ne è titolare CP_2 ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha comunque ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione
e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore (Cass.
31 agosto 2020, n. 18129)”.
Il ha precisato, inoltre, che l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle CP_2 relative ai servizi comuni essenziali non richiede, dunque, quale fatto costitutivo del credito per la riscossione dei contributi da parte della gestione condominiale, la preventiva approvazione dell'assemblea; l'approvazione richiesta dalla legge in sede di consuntivo serve, piuttosto, per accertare le spese e approvare lo stato di ripartizione definitivo (cfr. Cass. 11 gennaio 2017, n. 454;
Cass. 18 agosto 1986, n. 5068).
In tal senso, il rendiconto consuntivo di un determinato periodo di gestione, pur rappresentando idoneo titolo del credito complessivo per le somme dovute al da ogni singolo condomino, non dà CP_2 luogo ad un nuovo ed autonomo fatto costitutivo del credito stesso (cfr.Cass. 15 febbraio 2021, n.
3847) (pag.6 comparsa conclusionale appellato).
Al riguardo, ritiene il Tribunale che il appellato non abbia dimostrato la fondatezza della CP_2 propria pretesa creditoria.
Se è pacifico, infatti, che gli importi azionati attengano solo alle spese di ordinaria amministrazione in relazione alle quali la delibera di ripartizione ha valore puramente dichiarativo, deve tuttavia rilevarsi che con la predetta sentenza n. 9199/2024 il Tribunale di Milano, oltre a dichiarare la nullità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha accertato l'esistenza di un
Supercondominio di fatto e che tale accertamento non è stato fatto oggetto di contestazione da parte della difesa del CP_2
pagina 6 di 8 E laddove esiste un Supercondominio, devono necessariamente esistere due tabelle millesimali, una relativa ai millesimi Supercondominiali in base ai quali suddividere le spese non tra i singoli condòmini ma tra gli edifici condominiali che costituiscono il complesso edilizio, l'altra relativa ai millesimi interni di ogni singolo edificio condominiale: una volta stabilito che a un dato edificio tocca una certa percentuale delle spese comuni all'intero complesso edilizio supercondominiale, quella somma andrà suddivisa tra i singoli condomini dell'edificio in base alla tabella millesimale interna a esso (Cass. civ.,
n. 19939/2012).
Con il logico corollario che la difesa del avrebbe dovuto dimostrare che la somma di Euro CP_2
2125,43 che è stata richiesta a a titolo di spese condominiali in relazione al Parte_1 consuntivo della gestione 2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020 comprendesse solo le spese a lei effettivamente riconducibili quale comproprietaria dei relativi beni e destinataria dei servizi e non comprendesse anche le spese di competenza delle parti comuni dei singoli edifici, che devono invece essere sostenute soltanto dai rispettivi comproprietari, in applicazione degli artt. 1118 e
1123 c.c..
Tale onere, in concreto, non è stato affatto assolto dal creditore. CP_2
A ciò si aggiunga che il in ogni caso, non ha prodotto tempestivamente in giudizio la CP_2 documentazione giustificativa delle spese indicate nella delibera di riparto dichiarata nulla, non assolvendo all'onere che gli imponeva, venuto meno il titolo giustificativo su cui si fondava il credito ingiunto, di dare la prova della fondatezza della propria pretesa creditoria .
Peraltro, solo in sede di memoria conclusionale di replica, il ha dichiarato: proseguendo CP_2 nell'analisi dei numeri, dovremmo concludere che l'importo totale dell'ingiunzione di €2.125,43 poteva essere azionato dal solo decurtando complessivi €11,95 + 85,76 = 97,71 Controparte_5 relativi alla palazzina;
quindi in totale € 2.027,72.
In comparsa conclusionale è stato poi esaminato il caso che la nullità pronunciata dalla sentenza
n.9199/2024 comportasse la necessità del ricalcolo delle spese di riscaldamento in base ai millesimi di riscaldamento calcolati dal CTU, con conseguente proposta di riduzione spontanea di 16,67 euro.
Ove si applicasse anche questa riduzione, il credito azionato dovrebbe essere ridotto di tali ulteriori €
16,67, pertanto: €2.027,72 – 16,67 = €2.011,05 (pag, 4 memoria conclusionale di replica della parte appellata).
E' stata, tuttavia, la stessa parte appellata a riconoscere certo, sono argomenti sviluppati addirittura solo in fase di scritti difensivi finali, ma questo per il sopravvenire della sentenza n.9199/2024 che ha dichiarato la nullità per il motivo motu proprio individuato del difetto di attribuzioni dell'assemblea plenaria supercondominiale quanto ad approvazione di consuntivo ordinario perciò di competenza pagina 7 di 8 dell'assemblea dei delegati.
Pertanto, detta specificazione del credito non può essere considerata ai fini della decisione, non essendosi costituito sul punto alcun contraddittorio.
Pertanto, deve ritenersi che a seguito della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione rubricato R.G.
38917/2020 che ha dichiarato la nullità della delibera posta a fondamento della pretesa monitoria ed in difetto della prova dell'esistenza del credito da parte del l'opposizione deve essere accolta CP_2 ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le stesse argomentazioni di cui sopra comportano il rigetto dell'appello incidentale.
Ogni altra censura deve ritenersi assorbita, alla stregua delle argomentazioni che precedono ed alla luce del principio della ragione più liquida.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono, quindi, integralmente la soccombenza del CP_2 appellato e appellante in via incidentale dell'appellante e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così pronunzia:
-accoglie l'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_2 [...]
con la conseguente integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano Controparte_1
n.5151/2023 RG n. 52992/2020 depositata il 4.9.2023;
- rigetta l'appello in via incidentale proposto dal Controparte_3 [...]
CP_1
-condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_3 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio a favore di , che si liquidano, quanto al primo grado, in Parte_1
Euro 75,00 per spese ed € 457,00 per compensi e quanto al secondo grado, in Euro 147,00 per spese ed
Euro 1.520,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
AT CA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5429/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RAGO Parte_1 C.F._1 IA, elettivamente domiciliata in VIA EMILIO CALDARA, 31 20122 MILANO presso il difensore avv. DI RAGO IA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DAZZO GIORGIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DAZZO GIORGIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Pertanto, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
L'esame delle questioni seguirà, quindi, il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936,
Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord.
n. 363).
Con atto di appello ritualmente notificato, citava in giudizio il Parte_1 Controparte_2
in impugnando la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.5151/2023
[...] Controparte_1
RG n. 52992/2020 depositata il 4.9.2023.
L'appellante aveva convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano il Controparte_3 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1 immediatamente esecutivo n. 19352/2020 emesso il 30.7.2020 - con cui il Giudice di Pace di Milano aveva ingiunto il pagamento a favore del della Controparte_3 Controparte_1 somma di Euro 2125,43 a titolo di spese condominiali in relazione al consuntivo della gestione ordinaria 2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020 oggetti di approvazione con delibera del 9 dicembre 2019, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
aveva evidenziato a sostegno delle proprie argomentazioni la nullità delle delibere Parte_1 condominiali 1) perché adottate a maggioranza sulla base di criteri di calcolo difformi da quelli legali
(criterio c.d. capitario); 2) perché nella specie esiste un Supercondominio di fatto;
3) perché in relazione alle spese di riscaldamento, erano state adottate sulla base di criteri difformi da quelli legali. pagina 2 di 8 ha chiesto, quindi, previa valutazione della nullità della delibera del Parte_1 CP_2 in assunta in data 9 dicembre 2019, l'accoglimento
[...] Controparte_1 dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che la delibera era stata impugnata dinanzi al Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio RG n. 38917/2020.
Si è costituito in giudizio il contestando in fatto Controparte_4
e diritto il merito delle pretese fatte valere dalla parte opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 5151/2023 RG n. 52992/2020 depositata il 4.9.2023, ha rigettato l'opposizione spiegata da e confermato il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, compensando le spese del giudizio, poiché le questioni trattate potevano essere oggetto di giurisprudenza contrastante.
Per la riforma di tale sentenza e per la revoca del decreto ingiuntivo ha interposto appello davanti a questo Tribunale per ivi sentire accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di Parte_1 primo grado che qui si riportano: “Ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento del condominio odierno opposto nei confronti delle attrici opponenti per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare inefficace, revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria delle competenze e delle spese di lite”.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi all'Ill.mo
Tribunale adito, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre gli ulteriori accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento delle proprie pretese, l'appellante, in particolare, ha impugnato:
1. il capo della sentenza relativo alla questione della nullità del consuntivo e del preventivo posti a base dell'opposto decreto ingiuntivo perché adottati a maggioranza sulla base di criteri di calcolo difformi da quelli legali (criterio c.d. capitario) e in assenza delle tabelle millesimali relative sia ai singoli edifici condominiali sia al supercondominio;
2. la sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di opposizione ritualmente dedotti, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., in particolare per la nullità delle delibere di approvazione del consuntivo e del preventivo per l'esistenza di un supercondominio di fatto, cosa che comportava la nullità del consuntivo e del preventivo approvati da un'assemblea condominiale del tutto incompetente a ripartire le spese relative ai beni e ai servizi supercondominiali e per la nullità delle delibere di approvazione del consuntivo e del preventivo per
l'illegittimità dei criteri adottati per il riparto delle spese del servizio di riscaldamento centralizzato, nonché la nullità della delibera di approvazione del consuntivo per l'illegittimo addebito di spese pagina 3 di 8 legali non dovute dall'attrice opponente.
Si costituiva nel presente grado del giudizio il Controparte_4 resistendo al gravame e ribadendo la correttezza del ragionamento che aveva condotto il Giudice di prime cure a rigettare l'opposizione proposta in primo grado. Proponeva appello incidentale per omessa pronuncia sull'eccezione del difetto dell'interesse ad agire dell'opponente quale presupposto dell'azione ai sensi dell'art. 100 cpc, con violazione del principio di cui all'art. 112 cpc. A tal fine, deduceva che mancava, in capo all'opponente, il presupposto dell'azione che è l'interesse ad agire, non essendo allegato e provato che dall'applicazione dei criteri di riparto in uso possa essere derivata una conseguenza economica negativa per l'opponente, richiamandosi alla sentenza n.6128/17 della Corte di
Cassazione, secondo cui “Il che intenda proporre l'impugnativa di una delibera CP_2 dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare
e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale”. Impugnava, poi, il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite della causa di opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti dell'art. 92 comma 2 cpc richiamati nella motivazione della decisione.
Precisava, comunque, “Come detto in comparsa di costituzione in primo grado, nella bozza di consuntivo allegata alla convocazione, per mero errore era addebitato anche alla sig.ra Pt_1
l'importo di € 20,74 per quota spese di soccombenza nella causa conclusa con sentenza che annullava la delibera e liquidava le spese a favore della sig.ra l'importo stato detratto dal Persona_1 dovuto in sede di riparto preventivo dell'anno successivo, l'importo ingiunto era già al netto della decurtazione, per cui parte opponente solleva un'eccezione relativa ad un importo già riconosciutole e restituito.
Concludeva, chiedendo di “respingere l'appello confermando la sentenza impugnata;
in subordine, nel merito, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo conseguente all'intervenuto pagamento, accertare comunque l'obbligo di corrispondere le spese condominiali oggetto del consuntivo e del preventivo azionati con il ricorso per ingiunzione, respingendo ogni avversa domanda per inammissibilità dell'impugnazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo stante l'avversaria formulazione dell'impugnazione (qualificabile solo di annullamento e non di nullità) solo in via incidentale e non principale ed in ogni caso per la decadenza derivante dalla natura di mera annullabilità dei motivi di impugnazione dedotti (anche se solo incidentalmente e senza rinuncia all'assorbente eccezione sul punto), nonché in ogni caso perché infondata in fatto e diritto;
in qualunque caso anche di revoca del decreto ingiuntivo conseguente al pagamento, condannare la parte pagina 4 di 8 opponente ora appellante al pagamento alle spese di lite della fase monitoria;
in accoglimento dell'appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata rigettare
l'opposizione respingendo ogni avversa domanda a causa della carenza di interesse ad agire dovuta alla mancata deduzione del nocumento;
in parziale riforma della sentenza impugnata condannare
l'appellante al pagamento delle spese di soccombenza della fase del giudizio ordinario di opposizione, liquidando come in decreto ingiuntivo le spese della fase monitoria in caso di revoca del decreto conseguente all'intervenuto pagamento spontaneo. In ogni caso con condanna alle spese di lite del presente grado di appello”.
Quindi, disposti dei rinvii per valutare la possibilità di un accordo, all'udienza del 15.4.2025, le parti chiedevano fissarsi udienza per il trattenimento in decisione della causa, non essendo stato trovato un accordo.
Stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per il trattenimento in decisione all'udienza del 18.11.2025, previa assegnazione dei termini di cui art. 189 c.p.c.. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, deve darsi atto che parallelamente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
19352/2020 emesso il 30.7.2020 culminato nella sentenza oggi gravata, erano state fatte oggetto di impugnazione dinanzi a questo Tribunale, nell'ambito del giudizio rubricato al numero di R.G.
38917/2020, tra l'altro, le deliberazioni assembleari di approvazione dei rendiconti consuntivi delle gestioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e del preventivo della gestione 2019/2020, come da rispettive delibere assembleari del 16 febbraio 2017, del 18 gennaio 2019 e del 9 dicembre 2019 – quest'ultima oggi sub iudice - per sentirne parimenti accertare e dichiarare la nullità.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 9199/2024, pubblicata in data 21 ottobre 2024 (cfr. doc. D prodotto in data 8.4.2025 dalla parte appellata), con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande svolte da e (quest'ultima non parte del presente Parte_1 Parte_2 giudizio), ha accertato e dichiarato la nullità, tra le altre, della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo della gestione 2018/2019 e del preventivo della gestione 2019/2020 su cui in questa sede si fonda la pretesa creditoria azionata dal CP_2
Rilevato che è principio pacifico che la validità e l'efficacia della deliberazione assembleare costituisca il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, dalla sopravvenuta declaratoria di nullità della delibera assunta in data 9 dicembre 2019 dal CP_2
Con
in su cui si fondava l'ingiunzione di pagamento della somma di
[...] Controparte_1 pagina 5 di 8 Euro 2125,43 maturata a titolo di spese condominiali in relazione al consuntivo della gestione
2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020, deriva inevitabilmente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene il appellato che a prescindere dalla intervenuta revoca del decreto, il Tribunale CP_2 dovrebbe, comunque, valutare la fondatezza della pretesa fatta valere col ricorso monitorio e, dunque, verificare in ogni caso se le spese condominiali siano dovute, richiamando l'ordinanza n. 20836/2022 della Suprema Corte secondo cui “l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude tuttavia al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito azionato sussiste, è esigibile e che il ne è titolare CP_2 ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha comunque ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione
e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore (Cass.
31 agosto 2020, n. 18129)”.
Il ha precisato, inoltre, che l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle CP_2 relative ai servizi comuni essenziali non richiede, dunque, quale fatto costitutivo del credito per la riscossione dei contributi da parte della gestione condominiale, la preventiva approvazione dell'assemblea; l'approvazione richiesta dalla legge in sede di consuntivo serve, piuttosto, per accertare le spese e approvare lo stato di ripartizione definitivo (cfr. Cass. 11 gennaio 2017, n. 454;
Cass. 18 agosto 1986, n. 5068).
In tal senso, il rendiconto consuntivo di un determinato periodo di gestione, pur rappresentando idoneo titolo del credito complessivo per le somme dovute al da ogni singolo condomino, non dà CP_2 luogo ad un nuovo ed autonomo fatto costitutivo del credito stesso (cfr.Cass. 15 febbraio 2021, n.
3847) (pag.6 comparsa conclusionale appellato).
Al riguardo, ritiene il Tribunale che il appellato non abbia dimostrato la fondatezza della CP_2 propria pretesa creditoria.
Se è pacifico, infatti, che gli importi azionati attengano solo alle spese di ordinaria amministrazione in relazione alle quali la delibera di ripartizione ha valore puramente dichiarativo, deve tuttavia rilevarsi che con la predetta sentenza n. 9199/2024 il Tribunale di Milano, oltre a dichiarare la nullità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha accertato l'esistenza di un
Supercondominio di fatto e che tale accertamento non è stato fatto oggetto di contestazione da parte della difesa del CP_2
pagina 6 di 8 E laddove esiste un Supercondominio, devono necessariamente esistere due tabelle millesimali, una relativa ai millesimi Supercondominiali in base ai quali suddividere le spese non tra i singoli condòmini ma tra gli edifici condominiali che costituiscono il complesso edilizio, l'altra relativa ai millesimi interni di ogni singolo edificio condominiale: una volta stabilito che a un dato edificio tocca una certa percentuale delle spese comuni all'intero complesso edilizio supercondominiale, quella somma andrà suddivisa tra i singoli condomini dell'edificio in base alla tabella millesimale interna a esso (Cass. civ.,
n. 19939/2012).
Con il logico corollario che la difesa del avrebbe dovuto dimostrare che la somma di Euro CP_2
2125,43 che è stata richiesta a a titolo di spese condominiali in relazione al Parte_1 consuntivo della gestione 2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020 comprendesse solo le spese a lei effettivamente riconducibili quale comproprietaria dei relativi beni e destinataria dei servizi e non comprendesse anche le spese di competenza delle parti comuni dei singoli edifici, che devono invece essere sostenute soltanto dai rispettivi comproprietari, in applicazione degli artt. 1118 e
1123 c.c..
Tale onere, in concreto, non è stato affatto assolto dal creditore. CP_2
A ciò si aggiunga che il in ogni caso, non ha prodotto tempestivamente in giudizio la CP_2 documentazione giustificativa delle spese indicate nella delibera di riparto dichiarata nulla, non assolvendo all'onere che gli imponeva, venuto meno il titolo giustificativo su cui si fondava il credito ingiunto, di dare la prova della fondatezza della propria pretesa creditoria .
Peraltro, solo in sede di memoria conclusionale di replica, il ha dichiarato: proseguendo CP_2 nell'analisi dei numeri, dovremmo concludere che l'importo totale dell'ingiunzione di €2.125,43 poteva essere azionato dal solo decurtando complessivi €11,95 + 85,76 = 97,71 Controparte_5 relativi alla palazzina;
quindi in totale € 2.027,72.
In comparsa conclusionale è stato poi esaminato il caso che la nullità pronunciata dalla sentenza
n.9199/2024 comportasse la necessità del ricalcolo delle spese di riscaldamento in base ai millesimi di riscaldamento calcolati dal CTU, con conseguente proposta di riduzione spontanea di 16,67 euro.
Ove si applicasse anche questa riduzione, il credito azionato dovrebbe essere ridotto di tali ulteriori €
16,67, pertanto: €2.027,72 – 16,67 = €2.011,05 (pag, 4 memoria conclusionale di replica della parte appellata).
E' stata, tuttavia, la stessa parte appellata a riconoscere certo, sono argomenti sviluppati addirittura solo in fase di scritti difensivi finali, ma questo per il sopravvenire della sentenza n.9199/2024 che ha dichiarato la nullità per il motivo motu proprio individuato del difetto di attribuzioni dell'assemblea plenaria supercondominiale quanto ad approvazione di consuntivo ordinario perciò di competenza pagina 7 di 8 dell'assemblea dei delegati.
Pertanto, detta specificazione del credito non può essere considerata ai fini della decisione, non essendosi costituito sul punto alcun contraddittorio.
Pertanto, deve ritenersi che a seguito della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione rubricato R.G.
38917/2020 che ha dichiarato la nullità della delibera posta a fondamento della pretesa monitoria ed in difetto della prova dell'esistenza del credito da parte del l'opposizione deve essere accolta CP_2 ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le stesse argomentazioni di cui sopra comportano il rigetto dell'appello incidentale.
Ogni altra censura deve ritenersi assorbita, alla stregua delle argomentazioni che precedono ed alla luce del principio della ragione più liquida.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono, quindi, integralmente la soccombenza del CP_2 appellato e appellante in via incidentale dell'appellante e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così pronunzia:
-accoglie l'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_2 [...]
con la conseguente integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano Controparte_1
n.5151/2023 RG n. 52992/2020 depositata il 4.9.2023;
- rigetta l'appello in via incidentale proposto dal Controparte_3 [...]
CP_1
-condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_3 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio a favore di , che si liquidano, quanto al primo grado, in Parte_1
Euro 75,00 per spese ed € 457,00 per compensi e quanto al secondo grado, in Euro 147,00 per spese ed
Euro 1.520,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
AT CA
pagina 8 di 8