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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EM ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, CE
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1163/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 3T 000748 000 001 2018 00 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/11/2022, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2018/3T/000748/000/001/2018/007, notificato il 06/09/2022, relativo all'imposta di registro per l'annualità
2018, pari a € 883,20, afferente il contratto di locazione stipulato il 18/08/2017 tra l'Istituto_1
Nominativo_1 ” (locatore) e la Società Cooperativa Sociale “Società_1
(conduttore), registrato il 30/03/2018 presso l'Ufficio di Bagheria.
La ricorrente ha eccepito:
Assoluta carenza di legittimazione passiva, poiché il padre defunto non era personalmente obbligato al pagamento dell'imposta, agendo esclusivamente quale rappresentante legale dell'ente locatore;
Inesistenza della pretesa creditoria, per intervenuto pagamento dell'imposta di registro in data 29/03/2018
(ricevuta RLI allegata);
Violazione dei principi di correttezza e buona fede per mancata risposta all'istanza di autotutela.
[ricorso_tributario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che iIl sig. Nomin._1 risultava ancora rappresentante legale dell'Istituto nelle banche dati;
Il pagamento del 30/03/2018 riguardava la prima annualità (2017), non quella oggetto dell'avviso; L'istanza di autotutela non obbliga l'Ufficio a provvedere.
La difesa della ricorrente, con memoria illustrativa del 27/10/2025, ha ribadito: che la responsabilità tributaria grava sull'ente contraente, non sul rappresentante pro tempore;
inoltre, nel 2018 l'Istituto aveva già un nuovo presidente (delibera C.d.A. 21/08/2015); Infine rileva che il pagamento del 30/03/2018 copriva l'annualità contestata, come da interrogazione del contratto prodotta dall'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni:
1) Carenza di legittimazione passiva
Dagli atti emerge che il contratto di locazione è stato stipulato dall'Istituto Nominativo_1” quale persona giuridica. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che la responsabilità per le obbligazioni tributarie dell'ente grava sull'ente stesso, non sul rappresentante pro tempore. Nel caso di specie, il sig. Nomin._1 agiva esclusivamente quale rappresentante legale e, per di più, nel 2018 non rivestiva più tale carica. Ne consegue l'assenza di legittimazione passiva in capo all'erede.
2) Inesistenza della pretesa creditoria
La documentazione prodotta (ricevuta RLI del 29/03/2018) attesta il pagamento dell'imposta di registro per l'annualità 2018. L'interpretazione dell'Ufficio, secondo cui il versamento riguarderebbe solo la prima annualità, non trova riscontro nel contratto, che ha durata pluriennale e registrazione tardiva con pagamento comprensivo di sanzioni. Pertanto, la pretesa è infondata.
3)Spese
Si compensano le spese attesa la singolarità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Palermo 13.11.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EM ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, CE
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1163/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 3T 000748 000 001 2018 00 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/11/2022, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2018/3T/000748/000/001/2018/007, notificato il 06/09/2022, relativo all'imposta di registro per l'annualità
2018, pari a € 883,20, afferente il contratto di locazione stipulato il 18/08/2017 tra l'Istituto_1
Nominativo_1 ” (locatore) e la Società Cooperativa Sociale “Società_1
(conduttore), registrato il 30/03/2018 presso l'Ufficio di Bagheria.
La ricorrente ha eccepito:
Assoluta carenza di legittimazione passiva, poiché il padre defunto non era personalmente obbligato al pagamento dell'imposta, agendo esclusivamente quale rappresentante legale dell'ente locatore;
Inesistenza della pretesa creditoria, per intervenuto pagamento dell'imposta di registro in data 29/03/2018
(ricevuta RLI allegata);
Violazione dei principi di correttezza e buona fede per mancata risposta all'istanza di autotutela.
[ricorso_tributario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che iIl sig. Nomin._1 risultava ancora rappresentante legale dell'Istituto nelle banche dati;
Il pagamento del 30/03/2018 riguardava la prima annualità (2017), non quella oggetto dell'avviso; L'istanza di autotutela non obbliga l'Ufficio a provvedere.
La difesa della ricorrente, con memoria illustrativa del 27/10/2025, ha ribadito: che la responsabilità tributaria grava sull'ente contraente, non sul rappresentante pro tempore;
inoltre, nel 2018 l'Istituto aveva già un nuovo presidente (delibera C.d.A. 21/08/2015); Infine rileva che il pagamento del 30/03/2018 copriva l'annualità contestata, come da interrogazione del contratto prodotta dall'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni:
1) Carenza di legittimazione passiva
Dagli atti emerge che il contratto di locazione è stato stipulato dall'Istituto Nominativo_1” quale persona giuridica. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che la responsabilità per le obbligazioni tributarie dell'ente grava sull'ente stesso, non sul rappresentante pro tempore. Nel caso di specie, il sig. Nomin._1 agiva esclusivamente quale rappresentante legale e, per di più, nel 2018 non rivestiva più tale carica. Ne consegue l'assenza di legittimazione passiva in capo all'erede.
2) Inesistenza della pretesa creditoria
La documentazione prodotta (ricevuta RLI del 29/03/2018) attesta il pagamento dell'imposta di registro per l'annualità 2018. L'interpretazione dell'Ufficio, secondo cui il versamento riguarderebbe solo la prima annualità, non trova riscontro nel contratto, che ha durata pluriennale e registrazione tardiva con pagamento comprensivo di sanzioni. Pertanto, la pretesa è infondata.
3)Spese
Si compensano le spese attesa la singolarità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Palermo 13.11.25
Il Relatore Il Presidente