Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 14/04/2026, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2024, proposto da
Farmaceutici Damor Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberico Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro, non costituita in giudizio;
Per l’ottemperanza dei seguenti decreti ingiuntivi:
-d.i. n. 9034/2011 del Giudice di Pace di Napoli del 12/12/2011, notificato in data 16/02/2012, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 05/06/2012, rinotificato con f.e. il 1/08/2013;
-d.i. n. 3010/2011 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 06/04/2011, notificato in data 2/5/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 20/10/2011, rinotificato con fe il 7/11/2011;
-d.i. 417/2018 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 15/01/2018, notificato in data 22/02/2018, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 09/11/2020 e rinotificato con fe il 26/05/2022;
-d.i. 3010/2018 reso dal Giudice di Pace di Napoli notificato in data 17/04/2018, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 13/05/2022 e rinotificato con fe il 04/06/2018;
-d.i. 7553/2011reso dal Giudice di Pace di Napoli il 21/10/2011, notificato in data 28/11/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 07/05/2012 e rinotificato con fe il 23/05/2012;
-d.i. 2973/2010 reso dal Tribunale di Napoli il 20/03/2010, notificato in data 20/04/2010, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 22/07/2010 e rinotificato con fe il 22/09/2010;
-d.i. 4718/2016 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 31/05/2016, notificato in data 07/07/2016, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 27/10/2020 e rinotificato con fe il 12/11/2020;
-d.i. 8076/2011 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 9/11/2011, notificato in data 2/12/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 12/04/2012 e rinotificato con fe il 20/05/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa ER Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con il ricorso cumulativo in oggetto, parte ricorrente ha agito ex art. 112 c.p.a. comma 1 lett. c) per l’ottemperanza del giudicato che si sarebbe formato sui decreti ingiuntivi elencati in epigrafe.
- i decreti predetti, come rilevato con ordinanza collegiale del 15 gennaio 2026, n. 284, riportano date di deposito diverse, relative ad un ampio arco temporale (dal 2010 al 2018) e non sono tutti corredati dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c (che per alcuni non risulta essere stato prodotto).
- con la predetta ordinanza, sono stati pertanto chiesti chiarimenti alla parte interessata e integrazioni documentali;
Osservato che, con memoria depositata in data 18 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio;
Ritenuto che, pertanto, debba dichiararsi il ricorso improcedibile in ossequio al principio dispositivo cui si informa il processo amministrativo e che le spese di lite possono compensarsi tra le parti, stante l’esito in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
ER Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Lo SA | PA SE |
IL SEGRETARIO