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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17468 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e , con domicilio eletto in Roma, Via Seneca, 10, presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'Avvocato Claudio DANESE, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attrice opponente –
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, giusta CP_1 procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9.
- Convenuta opposta -
OGGETTO: Mutuo.
Conclusioni come da note scritte del 2 e 7 luglio 2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione merita accoglimento.
Assorbente appare l'eccezione relativa al difetto di titolarità sul lato attivo del credito.
Invero a seguito della proposta eccezione in atti risulta depositata la pubblicazione in gazzetta della cessione in blocco con indicazione generica dei crediti ceduti e il contratto di cessione senza la necessaria allegazione dell'elenco dei crediti ceduti se non un richiamo al link sul quale sarebbero indicati tutti i crediti ceduti.
Trattasi evidentemente di una produzione necessaria che non poteva certo essere relegata alla ricerca a carico del giudice dell'elenco dei crediti che non può certo ritenersi prodotto in giudizio con il necessario collegamento al contratto depositato. Sul punto vale la pena ricordare come la recente pronunzia della Suprema Corte del 6.4.2025 n. 9073 non ha mancato di sottolineare che in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Orbene, nel caso di specie non risulta fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né appare fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti.
L'opposizione pertanto merita accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo.;
2.- condanna l'opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida nella somma di
€ 118,50 per esborsi ed €. 3.809,00 per compenso oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 11/12/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e , con domicilio eletto in Roma, Via Seneca, 10, presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'Avvocato Claudio DANESE, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attrice opponente –
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, giusta CP_1 procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9.
- Convenuta opposta -
OGGETTO: Mutuo.
Conclusioni come da note scritte del 2 e 7 luglio 2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione merita accoglimento.
Assorbente appare l'eccezione relativa al difetto di titolarità sul lato attivo del credito.
Invero a seguito della proposta eccezione in atti risulta depositata la pubblicazione in gazzetta della cessione in blocco con indicazione generica dei crediti ceduti e il contratto di cessione senza la necessaria allegazione dell'elenco dei crediti ceduti se non un richiamo al link sul quale sarebbero indicati tutti i crediti ceduti.
Trattasi evidentemente di una produzione necessaria che non poteva certo essere relegata alla ricerca a carico del giudice dell'elenco dei crediti che non può certo ritenersi prodotto in giudizio con il necessario collegamento al contratto depositato. Sul punto vale la pena ricordare come la recente pronunzia della Suprema Corte del 6.4.2025 n. 9073 non ha mancato di sottolineare che in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Orbene, nel caso di specie non risulta fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né appare fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti.
L'opposizione pertanto merita accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo.;
2.- condanna l'opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida nella somma di
€ 118,50 per esborsi ed €. 3.809,00 per compenso oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 11/12/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari