Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Ne consegue che nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, senza poter far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso.
Commentari • 2
- 1. Cassazione Civile, Sentenza n.9127 del 06-05-2015Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 maggio 2015
- 2. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Giovanni MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e servizi p.a., in persona del suo procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, giusta procura per notaio Paolo Castellini di Roma del 23.2.99 (rep. 56911), elettivamente domiciliata in Roma, L.re Michelangelo n. 9, presso l'avv. Enzo Morrico, che la rappresenta e difende con l'avv. Franco Bonamico, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LD GI, CR AR e MI MI, elettivamente domiciliati in Roma, via Prestinari n. 13, presso l'avv. Giuseppe Ramadori, che li rappresenta e difende assieme all'avv. Mirella Caffaratti, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 916/99 dell'8.3.99 (in causa n. 401/97 r.g.l.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15/01/2002 dal Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'Avv. Alberto Paone per delega dell'avv. Morrico;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Torino LD GI, RE MA e IO LE, esponevano di essere dipendenti delle Ferrovie dello Stato e di essere divenuti macchinisti (4^ area) secondo le modalità fissate dall'accordo aziendale 13.6.91, frequentando un corso di professionalizzazione e superando la corsa prova in data 13.12.94, ottenendo detto inquadramento con decorrenza retradata al 18.1.91 per il LD e il RE ed al 18.7.90 per il IO. Avendo chiesto l'inserimento nelle graduatorie di trasferimento della categoria macchinisti nelle sedi di centro-sud ed essendo stati esclusi in quanto ritenuti privi dei requisiti richiesti al momento del bando, chiedevano che il Pretore, tenendo presente la decorrenza acquisita con il nuovo inquadramento, disponesse il loro inserimento in graduatoria.
Costituitasi in giudizio, la S.p.a. Ferrovie dello Stato chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che gli attori, alla scadenza del termine di presentazione della domanda (30.6.93), non erano in possesso della richiesta qualifica, essendo stata essa acquisita solo successivamente, seppure con decorrenza antecedente al detto termine. Il Pretore accoglieva la domanda, disponendo l'inserimento in graduatoria dalle date di emanazione dei provvedimenti di promozione di ciascuno degli attori. Proponeva appello principale la SOC. Ferrovie, ribadendo che gli attori avevano acquisito il titolo per l'inserimento in graduatoria solo successivamente alla scadenza del termine fissato per la proposizione delle domande e, pertanto, non avevano titolo all'inserimento in graduatoria. Proponevano appello incidentale gli attori, chiedendo di essere inseriti in graduatoria con l'anzianità acquisita dopo il conferimento delle funzioni di macchinista. Con sentenza dell'8.3.99, il Tribunale rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale. Osservava il giudice di merito che l'accordo 13.6.91 prevedeva che coloro che avevano superato le prove fossero immessi nel profilo di macchinisti con decorrenza 18.7.90, senza limitazione alcuna degli effetti della retroattività e che, in base alle informazioni sindacali acquisite in corso di causa, era emerso che detta decorrenza era stata negozialmente fissata onde evitare che si creassero disparità tra coloro che avrebbero superato la corsa prova in sessioni diverse. Era, dunque, irrazionale che tale disposizione valesse solamente per coloro che avevano superato la prova prima della scadenza del termine di proposizione della domanda. Ulteriore elemento per sostenere l'efficacia della retrodatazione anche per le graduatorie era costituito, inoltre, dalla circostanza che, in base alle disposizioni aziendali, il superiore inquadramento era considerato sulla base dell'anzianità retrodatata anche ai fini delle graduatorie di utilizzazione del personale, di modo che sarebbe stato irragionevole non considerare detta anzianità anche ai fini delle graduatorie di trasferimento. Il Tribunale, pertanto, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, riconosceva agli attori l'inserimento in graduatoria con la maggiore anzianità da loro richiesta.
Avverso questa sentenza propone ricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato. Resistono con controricorso LD, RE e IO. La soc. Ferrovie ha prodotto memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico, articolato, motivo parte ricorrente deduce carenza di motivazione e violazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile. Il giudice di merito avrebbe considerato, ai fini della sua decisione, fonti collettive e regolamentari estranee all'oggetto della causa, trascurando, invece, il foglio disposizioni 31.5.93 e la circolare n. 80/202 del 27.5.93. Sarebbe emerso, così, che l'azienda, per scopi di riorganizzazione del servizio e facendo ricorso a procedure regolamentari elaborate a seguito degli accordi sindacali 17.2.92 e 25.3.93, aveva inteso consentire i trasferimenti solo "per posti individuati nel profilo rivestito al momento di presentazione della domanda".
Avrebbe, pertanto, errato il Tribunale sia per l'individuazione della fonte regolamentatrice della fattispecie (non individuabile nell'accordo 13.6.91), sia per il risultato interpretativo finale, gravemente contraddittorio in riferimento allo scopo che il datore intendeva raggiungere ed alle modalità adottate per perseguirlo, nella sostanza riconoscendo agli attori un diritto al trasferimento mai sorto.
In ogni caso, all'accordo 13.6.91 non poteva essere assegnato il valore ritenuto dal giudice di merito, atteso che il riconoscimento della decorrenza dell'anzianità al 18.7.90 era una fictio iuris, risultando ben chiaro che solo il superamento della prova corsa era idoneo a consentire l'inserimento nel profilo di macchinista. Tale interpretazione sarebbe confermata dal comportamento successivo tenuto dalle parti (da valutare ai sensi dell'art. 1362, c. 2, c.c.), le quali, con l'accordo sindacale 16.9.97, riaprirono i termini per la presentazione delle domande di trasferimento, proprio per consentire la domanda anche al personale che, appartenendo al settore macchina, alla data precedentemente fissata non aveva i requisiti richiesti.
Dalla ricostruzione effettuata dal giudice di merito emerge che la Società Ferrovie dello Stato, con il foglio disposizioni del 31.5.93, comunicò ai propri dipendenti di aver avviato un programma di trasferimenti verso i compartimenti del centro-sud, da attuare - in forza di apposito accordo sindacale raggiunto il 21.5.93 - mediante la formazione di graduatorie dei dipendenti interessati in relazione alle specifiche qualifiche, fissando il termine del 30.6.93 per la presentazione delle istanze di inserimento. Detto foglio di disposizioni richiamava la circolare n. 80 del 27.5.93, ove testualmente era detto che "il personale inidoneo alla presentazione della domanda dovrà essere escluso dall'interpellanza". Rispondendo a questo interpello, i tre attori, nonostante non avessero ancora acquisito l'idoneità (che sarebbe intervenuta solamente nell'anno 1995, seppure con efficacia retrodatata), presentarono la domanda per l'inserimento nella graduatoria dei macchinisti, rimanendone esclusi per la mancanza del requisito richiesto.
Pur avendone ricostruito il contenuto, il giudice di merito ha tenuto in considerazione tali disposizioni senza compierne una corretta esegesi, nella sostanza escludendone l'applicabilità e ravvisando la fonte normativa della fattispecie in una fonte negoziale non rivolta alla regolazione della graduatoria in esame. Il giudice, in altre parole, pur individuando tra le fonti normative indicate dalle parti quella specificamente attinente alla regolazione della fattispecie, ne ha dato una interpretazione non rispondente ai canoni dell'ermeneutica contrattuale.
Nella ricerca della reale volontà espressa dal datore di lavoro nella regolamentazione della formazione della graduatoria, il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto che "le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi" e che, pur essendo impossibile aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, nei negozi unilaterali "si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio (senza poter far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso)" (Cass. 19.11.1998 n. 11712). Il giudice del merito, pertanto, avrebbe dovuto trarre l'interpretazione del "foglio disposizioni" del 31.5.93 partendo dall'intento proprio del datore espresso dal documento, eventualmente considerando il suo iter formativo ed i suoi antecedenti procedimentali (tra i quali, come visto, il datore individuava l'accordo sindacale 21.5.93) e il comportamento dallo stesso datore tenuto successivamente nell'attuazione dell'atto unilaterale. A tale criterio il Tribunale non si è attenuto, procedendo alla valutazione dell'intento del datore sulla base di una fonte collettiva del tutto estrinseca, quale l'accordo 13.6.91, non solo anteriore all'atto in considerazione, ma, per stessa valutazione datane dalla sentenza impugnata, avente scopo diverso dalla regolazione della procedura di trasferimento, essendo destinato a regolamentare e ad equalizzare gli effetti della partecipazione ai corsi di professionalizzazione per l'immissione nel profilo di macchinista/4^ area.
È, pertanto, fondato il primo profilo di illegittimità denunziato dalla ricorrente, rimanendo così assorbito il secondo. Deve essere, di conseguenza, accolto il ricorso e, cassata l'impugnata sentenza, la causa deve essere rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunziato e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza. Rinvia alla Corte di appello di Genova, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002