CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18305 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AO NI nato il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18305 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LA IS propone ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa il 2.2.2023 dal GIP del Tribunale di Bologna(che, all'esito di udienza cili convalida di arresto del ricorrente, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il ricorrente, in sintesi, deduce la nullità dell'ordinanza applicativa della misura per difetto radicale di contraddittorio, non essendo stati resi noti, nel corso dell'interrogatorio dell'indagato, gli elementi di prova a suo carico (esiti della perizia tossicologica sulla sostanza stupefacente in sequestro, pervenuti solo al termine dell'udienza di convalida). 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, non ricorrendo nella specie alcuna violazione di legge deducibile ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. 2. Le censure prospettate dal ricorrente confondono il provvedimento di convalida dell'arresto con quello applicativo della misura cautelare, trascurando il pacifico insegnamento secondo cui l'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo e quella con la quale il G.I.P. dispone una misura cautelare costituiscono due provvedimenti autonomi, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione, non essendo pertanto precluso alle parti di trasmettere al giudice, dopo la convalida - per la cui decisione sono utilizzabili solo gli elementi indicati dal pubblico ministero nella relativa richiesta e quelli derivanti dall'interrogatorio - atti o documenti reputati rilevanti e utilizzabili per la delibazione sulla limitazione della libertà personale (cfr. Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 - 01). La citata pronuncia ha chiarito che se, da una parte, è vero che con il procedimento di convalida si instaura un previo contraddittorio tanto sulla richiesta di convalida dell'arresto o del fermo quanto sulla richiesta di adozione di misure cautelari, è anche vero che ciò non preclude alle parti di trasmettere al giudice, prima che questi si sia pronunciato sulla richiesta cautelare, atti o documenti, 9 successivamente acquisiti, ritenuti rilevanti per la delibazione sullo status libertatis, in quanto la pronuncia dei provvedimenti (sulla convalida e sulla richiesta di applicazione di misure cautelari), nel rispetto dei termini previsti dalla legge processuale, può pacificamente intervenire "fuori udienza" (argumenta ex articolo 391, comma 7, del codice di procedura penale). 3. Sotto altro profilo, va qui ribadito che la nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare, essendo quest'ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. per, a pena di inefficacia della misura (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Rv. 281826). Nel caso, peraltro, il provvedimento di convalida non risulta impugnato, mentre il vizio di nullità dell'interrogatorio dovrebbe essere dedotto con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanato (cfr. Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019, Mauro, Rv. 274973; principio desumibile anche da Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, P.v. 247939). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 11 aprile 2023 3
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18305 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LA IS propone ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa il 2.2.2023 dal GIP del Tribunale di Bologna(che, all'esito di udienza cili convalida di arresto del ricorrente, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il ricorrente, in sintesi, deduce la nullità dell'ordinanza applicativa della misura per difetto radicale di contraddittorio, non essendo stati resi noti, nel corso dell'interrogatorio dell'indagato, gli elementi di prova a suo carico (esiti della perizia tossicologica sulla sostanza stupefacente in sequestro, pervenuti solo al termine dell'udienza di convalida). 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, non ricorrendo nella specie alcuna violazione di legge deducibile ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. 2. Le censure prospettate dal ricorrente confondono il provvedimento di convalida dell'arresto con quello applicativo della misura cautelare, trascurando il pacifico insegnamento secondo cui l'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo e quella con la quale il G.I.P. dispone una misura cautelare costituiscono due provvedimenti autonomi, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione, non essendo pertanto precluso alle parti di trasmettere al giudice, dopo la convalida - per la cui decisione sono utilizzabili solo gli elementi indicati dal pubblico ministero nella relativa richiesta e quelli derivanti dall'interrogatorio - atti o documenti reputati rilevanti e utilizzabili per la delibazione sulla limitazione della libertà personale (cfr. Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 - 01). La citata pronuncia ha chiarito che se, da una parte, è vero che con il procedimento di convalida si instaura un previo contraddittorio tanto sulla richiesta di convalida dell'arresto o del fermo quanto sulla richiesta di adozione di misure cautelari, è anche vero che ciò non preclude alle parti di trasmettere al giudice, prima che questi si sia pronunciato sulla richiesta cautelare, atti o documenti, 9 successivamente acquisiti, ritenuti rilevanti per la delibazione sullo status libertatis, in quanto la pronuncia dei provvedimenti (sulla convalida e sulla richiesta di applicazione di misure cautelari), nel rispetto dei termini previsti dalla legge processuale, può pacificamente intervenire "fuori udienza" (argumenta ex articolo 391, comma 7, del codice di procedura penale). 3. Sotto altro profilo, va qui ribadito che la nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare, essendo quest'ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. per, a pena di inefficacia della misura (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Rv. 281826). Nel caso, peraltro, il provvedimento di convalida non risulta impugnato, mentre il vizio di nullità dell'interrogatorio dovrebbe essere dedotto con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanato (cfr. Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019, Mauro, Rv. 274973; principio desumibile anche da Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, P.v. 247939). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 11 aprile 2023 3