Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, mentre l'irrevocabilità della sentenza di condanna determina la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo, diversamente la non definitività della sentenza ne impedisce la restituzione, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 6462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6462 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1302
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 32747/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di EN US, nato a [...] l'11 aprile del 1944;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 29 giugno del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
IN FATTO
Con sentenza del 29 marzo del 2007, il Tribunale di Napoli condannava EN US alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile di abusi edilizi. Con la sentenza disponeva il dissequestro del manufatto subordinandone però l'esecutività al passaggio in giudicato della decisione.
Con istanza rivolta al giudice il difensore chiedeva che fosse disposta l'immediata restituzione del bene a norma dell'art. 323 c.p.p., commi 3 e 4, ma l'istanza era respinta con ordinanza del 20
aprile del 2007, impugnata davanti al Tribunale del riesame. Questo, con ordinanza del 29 giugno del 2007, respingeva l'appello sostenendo in sostanza la legittimità del provvedimento del giudice monocratico Ricorre per Cassazione l'interessato denunciando la violazione dell'art. 323 c.p.p., il quale prevede l'immediata esecutività della restituzione se non viene disposta la confisca o se il sequestro preventivo non viene convertito in sequestro conservativo. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito, che non prevedeva esplicitamente il sequestro preventivo, la giurisprudenza di questa Corte non aveva assunto una posizione univoca in merito all'individuazione del momento in cui il bene oggetto di reati edilizi, sequestrato per fini cautelari, dovesse essere restituito all'avente diritto. In alcune decisioni si era affermato il principio che il sequestro potesse essere mantenuto fino alla sentenza definitiva semprecché nel frattempo non fossero venute meno le esigenze cautelari che avevano imposto la sua adozione (Cass. sez. 3, 16 giugno 1988 n. 6982; 26 settembre 1989 n. 12934), fermo restando che dopo la sentenza definitiva la misura cautelare doveva comunque essere revocata, perché non poteva essere mantenuta per garantire l'esecutività dei provvedimenti amministrativi (Cass. 5 febbraio 1990 n. 1535, udienza del 19 dicembre 1989). In altre pronunce, invece, si era sottolineato che il bene sequestrato per fini cautelari dovesse essere restituito con la sentenza di primo grado perché in tale data cessa la permanenza (cfr. tra le ultime Cass. sez. 3, 5 febbraio 1990 n. 1534 - udienza del 19 dicembre 1989). Le disposizioni del nuovo codice di rito hanno precisato meglio la materia distinguendo il sequestro probatorio, detto anche istruttorio, da quello preventivo e prevedendo il momento della cessazione del vincolo, sia per il sequestro probatorio (art. 262 c.p.p.) che per quello preventivo (art. 323 c.p.p.).
In proposito l'articolo dianzi citato al comma primo dispone che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve essere disposta la confisca a norma dell'art. 240 c.p.. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il legislatore ha fissato quindi l'immediata esecutività per le sole sentenze di proscioglimento. Per quelle di condanna ha stabilito che il sequestro deve essere mantenuto quando è disposta la confisca (art. 323 c.p.p., comma 3). Da tale norma, argomentando a contrario, non si può però trarre la convinzione che, quando non sia disposta la confisca, il bene debba essere comunque restituito anche se la sentenza di condanna non è ancora definitiva, giacché, nelle ipotesi di non definitiva della pronuncia di condanna, subentra la regola generale di cui all'art.321 c.p.p., comma 3. Questa norma dispone infatti che le cose sequestrate per finalità cautelari debbano essere restituite allorché siano venute meno le esigenze che hanno determinato l'imposizione del vincolo. Quindi con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva. La cessazione della permanenza alla quale, per i reati edilizi, talvolta si è fatto riferimento per giustificare la restituzione del bene al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 8444 del 1993; n. 711 del 1997) non rileva trattandosi, come è stato rilevato dalla dottrina, di un effetto meramente formale della sentenza che non fa venire meno il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati anche se della stessa specie. La cessazione della permanenza non fa venir meno di per sè il pericolo che possa essere reiterato l'abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere disposto non solo per evitare l'aggravamento del medesimo reato ma anche l'agevolazione di altri reati anche se della stessa specie. Pertanto la cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sè idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari. Nelle decisioni più recenti questa sezione, ai fini dell'individuazione del momento in cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, sia pure incidentalmente e senza approfondire la questione, ha fatto riferimento alla sentenza definitiva (cfr. Cass. n. 12288 del 2000;
45674 del 2003). In conclusione si può affermare il principio di diritto in forza del quale il sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia pronunciata condanna deve cessare con la sentenza definitiva, perché il vincolo non può essere mantenuto oltre la decisione definitiva a garanzia della demolizione o dei provvedimenti amministrativi. Al di fuori delle ipotesi di proscioglimento, il bene oggetto dell'abuso edilizio, può essere restituito prima della pronuncia di condanna definitiva solo allorché siano cessate le esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008