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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 846/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale: CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4039/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl In Ricorrente 2 - 01543220808
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032782708000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7154/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore di DE si riports agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 Srl in liquidazione, in persona del rappresentante legale Nominativo_1, proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso e per l'annullamento del pignoramento presso terzi n. 09484 2025 0000 2679/001 e della sottesa cartella 094
2024 0032 7827 08 000 emessa da Agenzia delle Entrate e relativa ad IVA anno 2020.
Eccepiva la mancata notifica della cartella sopra indicata;
con memoria illustrativa successiva evidenziava l'irregolarità della notifica della cartella stessa atteso che era avvenuta utilizzando un indirizzo di PEC diverso da quello presente nei pubblici registri.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che controdeduceva evidenziando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza - 21.11.2025 - la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che v'è la prova in atti della regolare notifica della cartella impugnata, perfezionata tramite PEC, consegnata in data 30.09.2024 presso l'indirizzo PEC della società destinataria.
-Quanto all'indirizzo di posta certificata dal quale è stata inviata la PEC notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it -, lo stesso risulta essere quello ufficiale e comunque è stato consegnato all'indirizzo pec della società ricorrente Email_3, quello stesso indirizzo al quale è stato consegnato sempre tramite PEC l'atto di pignoramento presso terzi oggi impugnato.
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'atto di pignoramento presso terzi fa ritenere che la ricorrente abbia tempestivamente ricevuto anche la notifica della cartella di pagamento sottesa.
Ed anche qualora si volesse ritenere fondata l'osservazione posta dal ricorrente, va ricordato che "L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. "(Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica). (Sez Unite Sentenza n. 23620 del 28/09/2018). '
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessive € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore della convenuta. Reggio Calabria, 21.11.2025 II relatore II Presidente dott. Carlo Alberto Indellicati dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale: CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4039/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl In Ricorrente 2 - 01543220808
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032782708000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7154/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore di DE si riports agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 Srl in liquidazione, in persona del rappresentante legale Nominativo_1, proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso e per l'annullamento del pignoramento presso terzi n. 09484 2025 0000 2679/001 e della sottesa cartella 094
2024 0032 7827 08 000 emessa da Agenzia delle Entrate e relativa ad IVA anno 2020.
Eccepiva la mancata notifica della cartella sopra indicata;
con memoria illustrativa successiva evidenziava l'irregolarità della notifica della cartella stessa atteso che era avvenuta utilizzando un indirizzo di PEC diverso da quello presente nei pubblici registri.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che controdeduceva evidenziando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza - 21.11.2025 - la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che v'è la prova in atti della regolare notifica della cartella impugnata, perfezionata tramite PEC, consegnata in data 30.09.2024 presso l'indirizzo PEC della società destinataria.
-Quanto all'indirizzo di posta certificata dal quale è stata inviata la PEC notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it -, lo stesso risulta essere quello ufficiale e comunque è stato consegnato all'indirizzo pec della società ricorrente Email_3, quello stesso indirizzo al quale è stato consegnato sempre tramite PEC l'atto di pignoramento presso terzi oggi impugnato.
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'atto di pignoramento presso terzi fa ritenere che la ricorrente abbia tempestivamente ricevuto anche la notifica della cartella di pagamento sottesa.
Ed anche qualora si volesse ritenere fondata l'osservazione posta dal ricorrente, va ricordato che "L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. "(Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica). (Sez Unite Sentenza n. 23620 del 28/09/2018). '
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessive € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore della convenuta. Reggio Calabria, 21.11.2025 II relatore II Presidente dott. Carlo Alberto Indellicati dott. Giuseppe Campagna