Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 846
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella tramite PEC in data 30.09.2024 all'indirizzo PEC della società destinataria. Inoltre, ha evidenziato che anche qualora vi fosse stata un'irritualità nella notifica PEC, questa non ne comporterebbe la nullità se l'atto avesse comunque prodotto il risultato della conoscenza e raggiunto lo scopo legale, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite Sentenza n. 23620 del 28/09/2018). La tempestiva proposizione del ricorso avverso il pignoramento presso terzi fa presumere la tempestiva ricezione della cartella sottesa.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica della cartella di pagamento tramite PEC

    La Corte ha ritenuto che l'indirizzo PEC utilizzato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione fosse quello ufficiale e che, in ogni caso, la notifica è stata consegnata all'indirizzo PEC della società ricorrente, lo stesso utilizzato per la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. Si richiama la giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite Sentenza n. 23620 del 28/09/2018) secondo cui l'irritualità della notifica PEC non ne comporta la nullità se la consegna ha comunque prodotto la conoscenza dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 846
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 846
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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