CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2023, n. 28307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28307 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DU NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude come da memoria depositata, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BADOLATO CESARE del foro di COSENZA, in proprio e quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato GRECO GIANCARLO del foro di COSENZA in difesa di DU NC che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28307 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 01 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da CO DD contro l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa in data 7 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 3 e 416-bis.1 cod.pen. commesso il 04 aprile 2022 in danno di IZ CO e della sua compagna NE HL, richiesta in cui egli sosteneva l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 1.1. Il Tribunale ha in primo luogo respinto l'eccezione dell'omessa autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del G.i.p., perché generica e infondata nel merito. Ha poi ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, costituiti principalmente dai seguenti elementi: la telefonata con cui l'DD ha indotto la vittima a recarsi immediatamente presso la sua masseria, affermando falsamente una propria necessità di allontanarsene mentre è poi rimasto in loco per ulteriori due ore;
l'accertamento che l'omicidio è avvenuto presso tale masseria, essendo irrilevante il mancato rinvenimento di bossoli e di tracce ematiche, e rilevante invece il rinvenimento di frammenti di vetro non distinguibili da quelli del finestrino dell'auto dello CO, trovato infranto da colpi di arma da fuoco;
la non credibilità dell'assunto dell'DD di non essersi accorto né degli spari, né dell'allontanamento dei cadaveri, né della successiva bonifica del luogo per rimuovere appunto i bossoli e le altre tracce del delitto. A parere del Tribunale il ritrovamento, nel bagagliaio dell'auto della vittima, di un agnello sgozzato, che l'DD ha falsamente affermato di avere consegnato vivo allo CO, dimostra inoltre la preordinazione dell'agguato, finalizzato ad inviare un messaggio mafioso legato al ritrovamento del cadavere. Vi sono dunque indizi gravi anche in relazione alle aggravanti della premeditazione e del cosiddetto metodo mafioso nonché del fine di agevolare una consorteria mafiosa, aggravante quest'ultima confermata dal fatto che al momento dell'arresto l'DD fu trovato in compagnia di EF EN, noto boss mafioso della zona. 1.2. Il Tribunale ha poi ritenuto adeguata la misura cautelare della custodia in carcere, per la sussistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., non scalfita da alcuna prognosi favorevole all'indagato, il quale ha assunto con gli inquirenti un atteggiamento dapprima reticente e poi diretto a depistare le indagini. 2 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso CO DD, a mezzo del proprio difensore avv. Cesare Badolato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura l'assenza e insufficienza della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'eccezione della mancanza, nell'ordinanza genetica, di una autonoma valutazione degli indizi da parte del G.i.p. Tale ordinanza esordisce dicendo che la richiesta del pubblico ministero deve intendersi integralmente richiamata e trascritta. L'obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con la mera descrizione degli elementi di fatto, occorrendo una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate. Inoltre il G.i.p. avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti gli elementi offerti dalla difesa e inidonee, per fronteggiare le esigenze cautelari, misure meno afflittive, mentre in ordine alla versione alternativa fornita dall'indagato ha usato una mera clausola di stile. Sul punto anche il Tribunale ha respinto il riesame solo enunciando dei principi, ma senza scendere nel particolare. 2.2. Con il secondo motivo censura la mancanza e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla erronea valutazione degli indizi da parte del G.i.p. e del Tribunale del riesame. Entrambi hanno operato una valutazione parcellizzata e non complessiva degli stessi. Il ritrovamento di frammenti di vetro indistinguibili da quelli del finestrino dell'auto guidata dalla vittima, peraltro rinvenuti dai Carabinieri solo una settimana dopo l'omicidio, non è significativo perché essi si trovavano, per la maggior parte, tra il cancello della masseria dell'DD e la strada provinciale: l'omicidio è quindi avvenuto non all'interno del podere ma fuori di esso, e i pochi frammenti rinvenuti nel piazzale del podere vi sono stati probabilmente trascinati dalle auto degli investigatori. E quindi plausibile la versione alternativa, secondo cui lo CO è stato individuato dall'assassino mentre usciva dal podere dell'DD, dove si era recato a ritirare l'agnello che questi voleva regalargli per Pasqua. L'DD, infatti, sin dall'inizio ha ammesso di avere chiamato lo CO, benché ignorasse che questi era sottoposto ad intercettazione, mentre se fosse stato coinvolto nell'omicidio non lo avrebbe dichiarato. La sua versione alternativa è confermata anche dall'analisi dei tempi, perché lo CO sarebbe stato ucciso intorno alle ore 18.20 ma, stante l'orario di quella telefonata, sarebbe giunto al podere dell'DD intorno alle ore 18.00, e non vi era alcun motivo perché vi si trattenesse così a lungo. Inoltre l'DD non risulta avere mai telefonato ad ipotetici complici, né essere dedito alla commissione di fatti 3 criminosi o vicino a gruppi 'ndranghetisti. Anche le riprese delle videocamere confermano la versione dell'DD. E' invece illogica l'ipotesi che l'omicidio sia avvenuto dentro il podere dell'DD, il quale poi avrebbe ripulito le tracce: lo CO fu colpito alla testa, ed è quindi presumibile che abbia perso molto sangue e liquidi biologici, la cui rimozione è notoriamente complessa, né è idonea l'ipotesi che gli assassini abbiano avvolto la testa della vittima nel suo giubbotto, perché ciò è necessariamente avvenuto dopo l'uccisione, quando le tracce ematiche si erano già disperse. Anche la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, secondo cui il piazzale, essendo sterrato, sarebbe stato ripulito sostituendo il terreno, è del tutto disancorata dai dati fattuali, perché gli investigatori si recarono subito nel podere dell'DD, ed avrebbero notato la presenza di un terreno portato di fresco. Inoltre, se l'DD avesse così proceduto alla ripulitura, avrebbe eliminato anche i pochi frammenti di vetro rinvenuti in seguito nel piazzale. Anche tutti gli altri elementi indiziari valorizzati dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame vengono esaminati dettagliatamente e ne viene indicata la erroneità della valutazione o la loro idoneità a supportare la versione alternativa fornita dalla difesa, anziché sconfessarla. Il ricorrente conclude questo motivo di ricorso ribadendo che mancano dati fattuali da cui possa evincersi che gli assassini si fossero accordati con l'DD per nascondersi nel suo podere mentre egli vi attirava lo CO con l'inganno, e che manca un movente per una simile condotta da parte dell'DD, soggetto non dedito alla commissione di fatti criminosi, né vicino a gruppi 'ndranghetisti, che senza motivo si sarebbe prestato a far commettere un omicidio nella sua proprietà, attirando la vittima con il proprio telefono, circostanza che sarebbe comunque emersa mediante un esame dei tabulati telefonici. Egli potrebbe invece avere visto gli autori del duplice omicidio, circostanza che potrebbe averlo indotto a manomettere l'impianto di registrazione delle telecamere installate nel suo podere (manomissione che egli ha peraltro negato), e che potrebbe spiegare i danneggiamenti delle auto dei suoi figli, avvenuti dopo il suo arresto e regolarmente denunciati. 2.3. Infine con il terzo motivo censura la mancanza e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. Essa non può essere dedotta dalle modalità del duplice omicidio, dal momento che si ignora chi ne sia stato l'autore, si ignora il motivo del gesto criminoso e se esso sia connesso o meno a questioni legate al controllo del territorio, essendo insufficiente l'affermazione che lo CO gravitava intorno a gruppi delinquenziali. Essa può neppure essere dedotta, come ha fatto 4 apoditticamente il Tribunale del riesame, dal modo 'cruento' dell'esecuzione, compiuta anche contro una vittima non predestinata, né dalla presenza dell'agnello sgozzato, perché la HL potrebbe essere stata uccisa solo per eliminare una testimone, e l'agnello potrebbe essere stato lasciato per depistare le indagini. Irrilevante è anche il fatto di avere sorpreso l'DD in compagnia di EN EF, che solo in passato ha avuto problemi con la giustizia ma oggi è un uomo privo di pendenze, al punto che il magistrato di sorveglianza di Cosenza ha revocato la libertà vigilata a cui era sottoposto, ritenendo non più attuale il presupposto della sua pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, anche con memoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile, perché meramente reiterativo dell'appello, e diretto a richiedere una non consentita ipotesi alternativa. 4. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, in data 22 marzo 2023, con i quali, richiamata la sentenza n.25016/2022 di questa Corte relativa alle modalità di giudizio in caso di prova indiziaria, ha riepilogato gli elementi a proprio carico, ribadendo l'illogicità della valutazione di alcuni di essi e l'irrilevanza di altri. Ha ribadito poi la mancanza di un'indicazione della conoscenza degli assassini da parte sua, di una sua frequentazione di persone gravitanti nel panorama criminale della zona, di un'indicazione su come sarebbe intervenuto l'accordo tra lui e gli autori materiali dell'omicidio, e la mancanza di un movente o della ragione che lo avrebbe spinto a farsi coinvolgere in tale gravissimo episodio. Sono poi rilevanti, in chiave difensiva, il mancato rinvenimento di tracce di sangue nel piazzale del podere, non eliminabili facilmente come asserito dal Tribunale del riesame, e il ritrovamento dell'agnello sgozzato, che egli ha detto di avere invece consegnato vivo, perché se egli fosse stato coinvolto nell'omicidio non avrebbe avuto motivo di dire il falso, e avrebbe asserito di averlo consegnato già morto. Inoltre non avrebbe subito ammesso di avere chiamato lo CO ma, ignorando che questi era intercettato, avrebbe cercato di occultare la sua telefonata. I motivi nuovi si concludono con l'affermazione che gli indizi individuati «non hanno carattere di certezza» e non conducono ad una verifica processualmente affidabile, ma sono solo supposizioni o mere ricostruzioni ipotetiche, che «non ricevono riscontro nell'evidenze probatorie». 4.1. Il ricorrente ha depositato ulteriori motivi nuovi di ricorso in data 04 aprile 2023, con i quali afferma l'irrilevanza delle riprese che mostrano l'auto dello CO sulla strada che porta al proprio podere, seguita da un fuoristrada, perché il fatto di transitarvi non dimostra che l'omicidio si è verificato presso la 5 sua proprietà, e ribadisce che gli elementi non sono indizi gravi, ma una mera ricostruzione investigativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. Esso ripropone l'eccezione già sollevata davanti al Tribunale del riesame, circa la 4119 mancanza di un'autòffl'a valutazione degli indizi da parte del G.i.p., ma il Tribunale ha respinto tale eccezione facendo corretta applicazione dei consolidati principi di questa Corte, richiamati mediante la citazione di alcune delle sentenze che li hanno stabiliti, e il ricorrente non si confronta con tale motivazione. Anche nel presente ricorso l'eccezione è formulata in termini generici, senza segnalare i passi dell'ordinanza genetica che ricalcherebbero la richiesta del pubblico ministero e senza indicare le ragioni per cui tale omessa autonoma valutazione avrebbe impedito apprezzamenti diversi di singoli indizi. Deve perciò essere ribadito il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.» (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760, tra le molte). Il Tribunale del riesame, poi, ha adeguatamente risposto a tale eccezione, facendo corretta applicazione dell'ulteriore principio secondo cui «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione» (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Rv. 278001). 6 Tale motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato, nonché in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati. 3. Il secondo motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione del fatto adottata dal Tribunale di riesame, e finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari. 3.1. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità, che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, 7 così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3.2. Nel presente caso il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione esaustiva, congrua e non illogica, valutando tutti gli indizi già indicati nell'ordinanza genetica sia singolarmente sia nel loro complesso. Il ricorrente suggerisce una diversa valutazione di alcuni di essi, proponendo versioni alternative peraltro neppure chiarite, dal momento che si ipotizzano sia l'assoluta estraneità dell'DD, sia il ruolo di involontario testimone, reticente per paura, sia infine, nei motivi nuovi, il suo coinvolgimento come favoreggiante. Il ricorso tende quindi a richiedere a questa Corte una inammissibile rivalutazione della rilevanza dei singoli indizi e della loro complessiva gravità, che sostituisca quella effettuata dal Tribunale del riesame. Anche la sentenza Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, citata dal ricorrente nei suoi motivi nuovi, ricorda che «al giudice di legittimità è preclusa ... la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Non è quindi compito di questa Corte riesaminare i singoli indizi e valutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dal ricorrente, sia preferibile a quella seguita dal Tribunale del riesame: il provvedimento impugnato fornisce sul punto, come già evidenziato, una motivazione congrua e completa, avendo nuovamente esaminato i singoli indizi alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all'esito di tale rivalutazione, una conclusione non manifestamente illogica quanto alla sussistenza di indizi gravi e convergenti circa il coinvolgimento dell'DD nel duplice omicidio ascrittogli. E' appena il caso di ricordare, stante la questione specificamente posta dal ricorrente, che «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione.» (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv, 281109). Peraltro, come già ribadito, la valutazione compiuta nella fase cautelare è sempre riferita allo stato degli atti, e consiste in un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, essendo solo il giudizio di merito diretto ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato. 8 Anche questo motivo di ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, per carenza di interesse. Il ricorrente sostiene l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., ma è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che «Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione).» (Sez.6, n. 5213 del 11/12/2018, dep.2019, Rv. 275028). Il delitto ascritto al ricorrente genera, autonomamente, il medesimo quadro presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia in ordine alla adeguatezza della misura della custodia in carcere, nonché in ordine ai medesimi termini di custodia cautelare, né il ricorrente ha prospettato un diverso e specifico interesse alla eliminazione, in questa fase, di tale aggravante. Peraltro, la motivazione del Tribunale del riesame è, anche su questo punto, congrua, sufficiente e non illogica, e il ricorrente la contesta proponendo soltanto una diversa valutazione dei vari elementi posti a suo fondamento. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 6. Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 9 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 aprile 2023
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude come da memoria depositata, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BADOLATO CESARE del foro di COSENZA, in proprio e quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato GRECO GIANCARLO del foro di COSENZA in difesa di DU NC che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28307 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 01 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da CO DD contro l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa in data 7 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 3 e 416-bis.1 cod.pen. commesso il 04 aprile 2022 in danno di IZ CO e della sua compagna NE HL, richiesta in cui egli sosteneva l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 1.1. Il Tribunale ha in primo luogo respinto l'eccezione dell'omessa autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del G.i.p., perché generica e infondata nel merito. Ha poi ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, costituiti principalmente dai seguenti elementi: la telefonata con cui l'DD ha indotto la vittima a recarsi immediatamente presso la sua masseria, affermando falsamente una propria necessità di allontanarsene mentre è poi rimasto in loco per ulteriori due ore;
l'accertamento che l'omicidio è avvenuto presso tale masseria, essendo irrilevante il mancato rinvenimento di bossoli e di tracce ematiche, e rilevante invece il rinvenimento di frammenti di vetro non distinguibili da quelli del finestrino dell'auto dello CO, trovato infranto da colpi di arma da fuoco;
la non credibilità dell'assunto dell'DD di non essersi accorto né degli spari, né dell'allontanamento dei cadaveri, né della successiva bonifica del luogo per rimuovere appunto i bossoli e le altre tracce del delitto. A parere del Tribunale il ritrovamento, nel bagagliaio dell'auto della vittima, di un agnello sgozzato, che l'DD ha falsamente affermato di avere consegnato vivo allo CO, dimostra inoltre la preordinazione dell'agguato, finalizzato ad inviare un messaggio mafioso legato al ritrovamento del cadavere. Vi sono dunque indizi gravi anche in relazione alle aggravanti della premeditazione e del cosiddetto metodo mafioso nonché del fine di agevolare una consorteria mafiosa, aggravante quest'ultima confermata dal fatto che al momento dell'arresto l'DD fu trovato in compagnia di EF EN, noto boss mafioso della zona. 1.2. Il Tribunale ha poi ritenuto adeguata la misura cautelare della custodia in carcere, per la sussistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., non scalfita da alcuna prognosi favorevole all'indagato, il quale ha assunto con gli inquirenti un atteggiamento dapprima reticente e poi diretto a depistare le indagini. 2 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso CO DD, a mezzo del proprio difensore avv. Cesare Badolato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura l'assenza e insufficienza della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'eccezione della mancanza, nell'ordinanza genetica, di una autonoma valutazione degli indizi da parte del G.i.p. Tale ordinanza esordisce dicendo che la richiesta del pubblico ministero deve intendersi integralmente richiamata e trascritta. L'obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con la mera descrizione degli elementi di fatto, occorrendo una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate. Inoltre il G.i.p. avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti gli elementi offerti dalla difesa e inidonee, per fronteggiare le esigenze cautelari, misure meno afflittive, mentre in ordine alla versione alternativa fornita dall'indagato ha usato una mera clausola di stile. Sul punto anche il Tribunale ha respinto il riesame solo enunciando dei principi, ma senza scendere nel particolare. 2.2. Con il secondo motivo censura la mancanza e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla erronea valutazione degli indizi da parte del G.i.p. e del Tribunale del riesame. Entrambi hanno operato una valutazione parcellizzata e non complessiva degli stessi. Il ritrovamento di frammenti di vetro indistinguibili da quelli del finestrino dell'auto guidata dalla vittima, peraltro rinvenuti dai Carabinieri solo una settimana dopo l'omicidio, non è significativo perché essi si trovavano, per la maggior parte, tra il cancello della masseria dell'DD e la strada provinciale: l'omicidio è quindi avvenuto non all'interno del podere ma fuori di esso, e i pochi frammenti rinvenuti nel piazzale del podere vi sono stati probabilmente trascinati dalle auto degli investigatori. E quindi plausibile la versione alternativa, secondo cui lo CO è stato individuato dall'assassino mentre usciva dal podere dell'DD, dove si era recato a ritirare l'agnello che questi voleva regalargli per Pasqua. L'DD, infatti, sin dall'inizio ha ammesso di avere chiamato lo CO, benché ignorasse che questi era sottoposto ad intercettazione, mentre se fosse stato coinvolto nell'omicidio non lo avrebbe dichiarato. La sua versione alternativa è confermata anche dall'analisi dei tempi, perché lo CO sarebbe stato ucciso intorno alle ore 18.20 ma, stante l'orario di quella telefonata, sarebbe giunto al podere dell'DD intorno alle ore 18.00, e non vi era alcun motivo perché vi si trattenesse così a lungo. Inoltre l'DD non risulta avere mai telefonato ad ipotetici complici, né essere dedito alla commissione di fatti 3 criminosi o vicino a gruppi 'ndranghetisti. Anche le riprese delle videocamere confermano la versione dell'DD. E' invece illogica l'ipotesi che l'omicidio sia avvenuto dentro il podere dell'DD, il quale poi avrebbe ripulito le tracce: lo CO fu colpito alla testa, ed è quindi presumibile che abbia perso molto sangue e liquidi biologici, la cui rimozione è notoriamente complessa, né è idonea l'ipotesi che gli assassini abbiano avvolto la testa della vittima nel suo giubbotto, perché ciò è necessariamente avvenuto dopo l'uccisione, quando le tracce ematiche si erano già disperse. Anche la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, secondo cui il piazzale, essendo sterrato, sarebbe stato ripulito sostituendo il terreno, è del tutto disancorata dai dati fattuali, perché gli investigatori si recarono subito nel podere dell'DD, ed avrebbero notato la presenza di un terreno portato di fresco. Inoltre, se l'DD avesse così proceduto alla ripulitura, avrebbe eliminato anche i pochi frammenti di vetro rinvenuti in seguito nel piazzale. Anche tutti gli altri elementi indiziari valorizzati dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame vengono esaminati dettagliatamente e ne viene indicata la erroneità della valutazione o la loro idoneità a supportare la versione alternativa fornita dalla difesa, anziché sconfessarla. Il ricorrente conclude questo motivo di ricorso ribadendo che mancano dati fattuali da cui possa evincersi che gli assassini si fossero accordati con l'DD per nascondersi nel suo podere mentre egli vi attirava lo CO con l'inganno, e che manca un movente per una simile condotta da parte dell'DD, soggetto non dedito alla commissione di fatti criminosi, né vicino a gruppi 'ndranghetisti, che senza motivo si sarebbe prestato a far commettere un omicidio nella sua proprietà, attirando la vittima con il proprio telefono, circostanza che sarebbe comunque emersa mediante un esame dei tabulati telefonici. Egli potrebbe invece avere visto gli autori del duplice omicidio, circostanza che potrebbe averlo indotto a manomettere l'impianto di registrazione delle telecamere installate nel suo podere (manomissione che egli ha peraltro negato), e che potrebbe spiegare i danneggiamenti delle auto dei suoi figli, avvenuti dopo il suo arresto e regolarmente denunciati. 2.3. Infine con il terzo motivo censura la mancanza e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. Essa non può essere dedotta dalle modalità del duplice omicidio, dal momento che si ignora chi ne sia stato l'autore, si ignora il motivo del gesto criminoso e se esso sia connesso o meno a questioni legate al controllo del territorio, essendo insufficiente l'affermazione che lo CO gravitava intorno a gruppi delinquenziali. Essa può neppure essere dedotta, come ha fatto 4 apoditticamente il Tribunale del riesame, dal modo 'cruento' dell'esecuzione, compiuta anche contro una vittima non predestinata, né dalla presenza dell'agnello sgozzato, perché la HL potrebbe essere stata uccisa solo per eliminare una testimone, e l'agnello potrebbe essere stato lasciato per depistare le indagini. Irrilevante è anche il fatto di avere sorpreso l'DD in compagnia di EN EF, che solo in passato ha avuto problemi con la giustizia ma oggi è un uomo privo di pendenze, al punto che il magistrato di sorveglianza di Cosenza ha revocato la libertà vigilata a cui era sottoposto, ritenendo non più attuale il presupposto della sua pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, anche con memoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile, perché meramente reiterativo dell'appello, e diretto a richiedere una non consentita ipotesi alternativa. 4. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, in data 22 marzo 2023, con i quali, richiamata la sentenza n.25016/2022 di questa Corte relativa alle modalità di giudizio in caso di prova indiziaria, ha riepilogato gli elementi a proprio carico, ribadendo l'illogicità della valutazione di alcuni di essi e l'irrilevanza di altri. Ha ribadito poi la mancanza di un'indicazione della conoscenza degli assassini da parte sua, di una sua frequentazione di persone gravitanti nel panorama criminale della zona, di un'indicazione su come sarebbe intervenuto l'accordo tra lui e gli autori materiali dell'omicidio, e la mancanza di un movente o della ragione che lo avrebbe spinto a farsi coinvolgere in tale gravissimo episodio. Sono poi rilevanti, in chiave difensiva, il mancato rinvenimento di tracce di sangue nel piazzale del podere, non eliminabili facilmente come asserito dal Tribunale del riesame, e il ritrovamento dell'agnello sgozzato, che egli ha detto di avere invece consegnato vivo, perché se egli fosse stato coinvolto nell'omicidio non avrebbe avuto motivo di dire il falso, e avrebbe asserito di averlo consegnato già morto. Inoltre non avrebbe subito ammesso di avere chiamato lo CO ma, ignorando che questi era intercettato, avrebbe cercato di occultare la sua telefonata. I motivi nuovi si concludono con l'affermazione che gli indizi individuati «non hanno carattere di certezza» e non conducono ad una verifica processualmente affidabile, ma sono solo supposizioni o mere ricostruzioni ipotetiche, che «non ricevono riscontro nell'evidenze probatorie». 4.1. Il ricorrente ha depositato ulteriori motivi nuovi di ricorso in data 04 aprile 2023, con i quali afferma l'irrilevanza delle riprese che mostrano l'auto dello CO sulla strada che porta al proprio podere, seguita da un fuoristrada, perché il fatto di transitarvi non dimostra che l'omicidio si è verificato presso la 5 sua proprietà, e ribadisce che gli elementi non sono indizi gravi, ma una mera ricostruzione investigativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. Esso ripropone l'eccezione già sollevata davanti al Tribunale del riesame, circa la 4119 mancanza di un'autòffl'a valutazione degli indizi da parte del G.i.p., ma il Tribunale ha respinto tale eccezione facendo corretta applicazione dei consolidati principi di questa Corte, richiamati mediante la citazione di alcune delle sentenze che li hanno stabiliti, e il ricorrente non si confronta con tale motivazione. Anche nel presente ricorso l'eccezione è formulata in termini generici, senza segnalare i passi dell'ordinanza genetica che ricalcherebbero la richiesta del pubblico ministero e senza indicare le ragioni per cui tale omessa autonoma valutazione avrebbe impedito apprezzamenti diversi di singoli indizi. Deve perciò essere ribadito il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.» (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760, tra le molte). Il Tribunale del riesame, poi, ha adeguatamente risposto a tale eccezione, facendo corretta applicazione dell'ulteriore principio secondo cui «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione» (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Rv. 278001). 6 Tale motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato, nonché in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati. 3. Il secondo motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione del fatto adottata dal Tribunale di riesame, e finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari. 3.1. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità, che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, 7 così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3.2. Nel presente caso il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione esaustiva, congrua e non illogica, valutando tutti gli indizi già indicati nell'ordinanza genetica sia singolarmente sia nel loro complesso. Il ricorrente suggerisce una diversa valutazione di alcuni di essi, proponendo versioni alternative peraltro neppure chiarite, dal momento che si ipotizzano sia l'assoluta estraneità dell'DD, sia il ruolo di involontario testimone, reticente per paura, sia infine, nei motivi nuovi, il suo coinvolgimento come favoreggiante. Il ricorso tende quindi a richiedere a questa Corte una inammissibile rivalutazione della rilevanza dei singoli indizi e della loro complessiva gravità, che sostituisca quella effettuata dal Tribunale del riesame. Anche la sentenza Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, citata dal ricorrente nei suoi motivi nuovi, ricorda che «al giudice di legittimità è preclusa ... la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Non è quindi compito di questa Corte riesaminare i singoli indizi e valutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dal ricorrente, sia preferibile a quella seguita dal Tribunale del riesame: il provvedimento impugnato fornisce sul punto, come già evidenziato, una motivazione congrua e completa, avendo nuovamente esaminato i singoli indizi alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all'esito di tale rivalutazione, una conclusione non manifestamente illogica quanto alla sussistenza di indizi gravi e convergenti circa il coinvolgimento dell'DD nel duplice omicidio ascrittogli. E' appena il caso di ricordare, stante la questione specificamente posta dal ricorrente, che «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione.» (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv, 281109). Peraltro, come già ribadito, la valutazione compiuta nella fase cautelare è sempre riferita allo stato degli atti, e consiste in un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, essendo solo il giudizio di merito diretto ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato. 8 Anche questo motivo di ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, per carenza di interesse. Il ricorrente sostiene l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., ma è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che «Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione).» (Sez.6, n. 5213 del 11/12/2018, dep.2019, Rv. 275028). Il delitto ascritto al ricorrente genera, autonomamente, il medesimo quadro presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia in ordine alla adeguatezza della misura della custodia in carcere, nonché in ordine ai medesimi termini di custodia cautelare, né il ricorrente ha prospettato un diverso e specifico interesse alla eliminazione, in questa fase, di tale aggravante. Peraltro, la motivazione del Tribunale del riesame è, anche su questo punto, congrua, sufficiente e non illogica, e il ricorrente la contesta proponendo soltanto una diversa valutazione dei vari elementi posti a suo fondamento. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 6. Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 9 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 aprile 2023