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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/08/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°824 /2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 31/01/2025
da
), con l'avv. MAIOLICA Parte_1 C.F._1
LEONARDO
ricorrente nei confronti di
) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“A modifica ed in revisione delle condizioni stabilite nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dai sig. Pt_1
e in data 16/07/2021, in particolare di quella di cui
[...] Controparte_1
alla lettera b) di detto accordo, revocarsi la previsione di cui alla lettera b)
di detto accordo, in forza della quale è posto a carico del sig. Parte_1
il versamento, in favore della sig.ra , della somma di € Controparte_1
320,00 mensili e dichiararsi che tale somma non è da questi più dovuta ” 2
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di divorzio, raggiunto con negoziazione assistita
(accordo sottoscritto in data 16/07/2021), ai sensi dell'art. 6 del D.L. n°
132/2014, convertito in Legge n° 162/2014, i coniugi convennero, tra l'altro, al punto b):
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo
chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei
provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il ricorrente ha allegato e dimostrato che l'ex coniuge non vive più
nell'immobile in locazione di cui egli si era impegnato a pagare il canone: dalla visura della Camera di Commercio (doc. 6 di parte ricorrente) risulta infatti che la risiede nella provincia di CP_1
Verona, dove esercita attività d'impresa tramite la ditta Motor Drive
di . Controparte_2
La prosecuzione del pagamento del canone per la locazione dell'abitazione in Aversa non è pertanto più giustificata, con
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conseguente conferma del provvedimento emesso in via provvisoria all'udienza del 25/6/2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in assenza di nota come da dispositivo secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della modesta attività
svolta, della semplicità della questione trattata e del valore della controversia, commisurato a due annualità del canone ai sensi dell'art. 13 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica delle condizioni di divorzio REVOCA la previsione di cui alla lettera b);
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1689 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 17/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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