Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2001, n. 6011
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Sentenza 14 dicembre 2001

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In materia di protezione delle bellezze naturali, alla nozione di territorio coperto da bosco di cui all'art. 1, lett g) D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, può essere ricondotta solo una parte della cd. macchia mediterranea, ed in particolare quella con caratteristiche di "macchia alta", cioè interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto (quali lecci, querce da sughero, carrubi, olivastri e simili) o di essenze arbustive di elevato sviluppo (quali corbezzoli, alaterni, fillirea e simili con esclusione di quelle altre forme di associazioni vegetali che vanno sotto il nome corrente di "macchia bassa" e di "macchia rada" o "gariga".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2001, n. 6011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6011
    Data del deposito : 14 dicembre 2001

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