Sentenza 14 dicembre 2001
Massime • 1
In materia di protezione delle bellezze naturali, alla nozione di territorio coperto da bosco di cui all'art. 1, lett g) D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, può essere ricondotta solo una parte della cd. macchia mediterranea, ed in particolare quella con caratteristiche di "macchia alta", cioè interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto (quali lecci, querce da sughero, carrubi, olivastri e simili) o di essenze arbustive di elevato sviluppo (quali corbezzoli, alaterni, fillirea e simili con esclusione di quelle altre forme di associazioni vegetali che vanno sotto il nome corrente di "macchia bassa" e di "macchia rada" o "gariga".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2001, n. 6011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6011 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO Presidente del 14/12/2001
1. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 3489
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO LOMBARDI Consigliere N. 2955/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Raffaele Errico, del foro di Taranto, nell'interesse dell'imputato AR RL, n. il 6/8/1935 ad Alessano, res. in Palagiano
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. dist. di Taranto, del 7/21 novembre 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. W. De Nunzio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. R. Errico, il quale ha concluso come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
CA EL, proprietario di un fondo sito in agro di Mottola, in esito ad accertamento in data 7/10/97 della Guardia Forestale, fu tratto al giudizio del Tribunale di Taranto e, con sentenza del 2/17/11-1999, dichiarato colpevole delle contravvenzioni, in continuazione, di cui agli artt.1 sexies L. 431/85 e 734 c.p., "per aver in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dissodato mq.
3.000 di macchia mediterranea e ha 2.00.00 di pascolo cespugliato senza la prescritta autorizzazione dell'Autorità competente" e "per aver distrutto e alterato le bellezze naturali del luogo sottoposto a speciale protezione".
A seguito dell'appello dell'imputato, con la sentenza in epigrafe la corte territoriale, dichiarata prescritta la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. e confermata la sussistenza della rimanente, rideterminava la pena (previa eliminazione dell'aumento ex art81 c.p.) in gg. 10 di arresto e L.20.000.000 di ammenda, con conferma nel resto.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso il difensore del EL, deducendo tre motivi, ex art. 606 co. 1 lett. b (i primi due) ed e (il terzo) C.P.P.
Nel primo viene lamentata l'inosservanza ed errata applicazione dell'art.1 lett. g) L. 431/85, essendosi considerata penalmente rilevante una mera attività di dissodamento del fondo, per di più attribuendosi impropriamente la qualità di "bosco" a terreni coperti da semplice "macchia" e costituenti, in base anche alla classificazione catastale "pascolo cespugliato", erroneamente, altresì, ritenendoli inclusi in località vincolata ai sensi del D.M. 816/1973.
Nel secondo si deduce la violazione degli artt 157 e 734 c.p., per essere stata dichiarata prescritta l'indicata contravvenzione, in assenza di alcun elemento conclamante l'avvenuta effettiva alterazione, sotto il profilo estetico, del bene asseritamente protetto.
Con il terzo, infine, si denuncia, in connessione alle suesposte censure sostanziali, l'insufficienza ed illogicità della motivazione della decisione.
Va, anzitutto, disatteso, per manifesta infondatezza, il secondo motivo di ricorso, considerato che, in cospetto della maturata causa estintiva della contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., l'assoluzione con formula piena dell'imputato ex art. 129 cpv. c.p.p, avrebbe richiesto l'evidenza di una diversa e più radicale causa di non punibilità. Tale evidenza, tuttavia dagli atti non emerge, ne' viene indicata nell'impugnazione, nella quale ci si limita a sostenere la mancanza di una "certa indicazione della condotta di disboscamento", vale a dire una situazione processuale riconducibile all'art. 530 cpv. c.p.p, per insufficienza della prova dell'elemento oggettivo del reato;
il che non basta, ai fini della prevalenza della ragione assolutoria rispetto al proscioglimento per prescrizione. Gli altri due motivi di ricorso, fondati per quanto di ragione, vanno accolti nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che la sussistenza del vincolo idrogeologico e paesaggistico, che con insindacabile accertamento in fatto (basato sulla deposizione dei verbalizzanti e sull'analisi del provvedimento ministeriale istitutivo) i giudici di merito hanno ritenuto gravare fin dal 1973 sul fondo di proprietà dell'imputato, se rilevante agli effetti della contravvenzione di cui all'art. 734 c.p (reato "di danno" che si consuma in tutti i casi in cui le bellezze naturali di un bene, comunque sottoposto a speciale protezione, siano alterate, distrutte etc..), è privo di decisività in relazione quella rimanente, di cui all'art. 1 sexies L. 431/85 (reato "di pericolo") tuttora ascritta al EL, essendo indispensabile accertare anche se il bene (sottoposto a quella più incisiva tutela, nell'ambito della quale ogni intervento di modifica deve essere, sotto comminatoria penale, preventivamente autorizzato) rientrasse, all'epoca dei fatti, nella previsione di cui all'art. 1 della legge citata (norma oggi riprodotta dall'art. 146 dei D.lgs. 29/10/99 n.490), a termini del quale la tutela sussiste ex Iege, in virtù della semplice appartenenza ad una delle specifiche categorie elencate. A tal fine, essendosi l'intervento non autorizzato svolto su un fondo che, secondo l'impostazione accusatoria recepita nelle sentenze di merito, rientrava nella categoria di cui alla lettera g) dell'articolo citato i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento"), occorreva accertare se effettivamente i terreni, sui quali fu effettuata l'opera di dissodamento, fossero coperti da boschi.
A tale accertamento (praticamente omesso nella sentenza di primo grado), i giudici di appello, a fronte della specificità dei principale motivo di gravame (che, negando la circostanza, aveva sostenuto la liceità dei l'operazione, nell'ambito delle attività colturali consentite su un terreno destinato allo sfruttamento agricolo) hanno ritenuto di ovviare considerando, a tutti gli effetti ed in linea di principio, la "macchia mediterranea", interessante il fondo, rientrare nella nozione di "bosco", o, comunque, assimilandola alla stessa, ai fini penati, recependo, alla base di tale equiparazione, la definizione, in "termini di fitta boscaglia di arbusti sempreverdi... ", tratta da un noto dizionario della lingua italiana.
Orbene, a parte la considerazione che, sul piano lessicale, le nozioni di "bosco" e "boscaglia" non si equivalgono (costituendo la seconda un dispregiativo indicativo di un quid minus, rispetto alla prima), va rilevato che i giudici di appello sono incorsi, anzitutto, nell'errore di ritenere interessata da "bosco", e dunque tutelata ex artt. 1 lett. g) ed 1 sexies L. 431/85, l'intera superficie fatta oggetto dei lavori di dissodamento, senza tener conto che, invece, nel capo d'imputazione solo mq.
3.000 erano stati indicati interessati dalla "macchia mediterranea", mentre i rimanenti ha. 2 erano stati solo qualificati (conformemente, dei resto, alla classificazione catastale) "pascolo cespugliato". Evidente risulta, allora, l'illogicità dei procedimento argomentativo, che si è tradotto nella violazione della disposizione penale in questione, considerato che un terreno adibito a pascolo (che nella comune accezione dei termine deve intendersi coperto prevalentemente da essenze erbacee annuali, destinate all'alimentazione dei bestiame), anche se interessato da qualche cespuglio (vale a dire da limitate associazionì vegetali di arbusti o di alberi di basso fusto), non può ritenersi "coperto da boschi" come esige la disposizione in precedenza citata.
Il secondo errore, di carattere metodologico in cui è incorsa la corte territoriale, è consistito nell'avere desunto, ai fini dell'equiparazione, agli effetti penali, al "bosco" della "macchia mediterranea", la definizione di quest'ultima da un dizionario linguistico, fonte atecnica, laddove l'indagine avrebbe dovuto essere condotta sulla scorta delle più appaganti e specifiche, anche se elementari, nozioni della botanica.
Alla luce di quest'ultime va osservato che con il generico termine di "macchia mediterranea" si è soliti indicare, non una, ma varie forme di associazioni vegetali, tipiche degli ambienti costieri dell'Italia peninsulare ed insulare (e degli altri paesi mediterranei), che pur derivando tutte dal degrado (dovuto a fattori antropici, per la maggior parte, e naturali in minor misura) dell'originaria coltre boschiva che ricopriva anche i territori prossimi al mare, può assumere il carattere della cd. "macchia alta" (quella, più vicina alle forme primigenie, interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto, quali lecci, querce da sughero, carrubi, olivastri o anche di essenze arbustive di elevato sviluppo, quali corbezzoli, alaterni, filliree), della c.d "macchia bassa" (caratterizzata, invece, da una fitta congerie di arbusti, scarsamente elevati, quali IS, RT, cisti e simili), ed, infine, della "macchia rada " o "gariga", l'estrema e scarna coltre vegetale dei suoli più poveri (costituita prevalentemente da ginestre, eriche e piante xerofile).
Premesse tali nozioni, deve ritenersi che la riconducibilità, agli effetti penali, alla categoria dei "boschi", vale a dire di quegli ambienti caratterizzati da fitta copertura alberata, sia plausibile solo in relazione al primo tipo, tra quelli sopra indicati, la cd. "macchia alta", vale a dire da quella che, contraddistinta da una dominante vegetazione arborea o altoarbustiva (ed a tal fine non è sufficiente la mera presenza sul fondo di qualche pino, di cui è menzione nella sentenza di appello), realizzi un ecosistema completo, tale da rientrare a pieno titolo nella particolare tutela normativa di cui alla lett. g) dell'articolo citato, di cui il legislatore ha ritenuto meritevole non qualsiasi suolo più o meno coperto da boscaglie o cespugliame, ma solo quelli rispondenti alle suesposte pregevoli caratteristiche.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, che accerterà, ai fini della sussistenza del residuo reato contestato, se la superficie, di mq. 3.000, del fondo dell'imputato, che nel capo d'imputazione si assume interessata da "macchia mediterranea", possa in concreto considerarsi, sulla base dei criteri sopra fissati, coperta da bosco.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2002