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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1634/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
TI ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16287/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240188664767509 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240188664767509 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240188664767509 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1104/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
ricorrente 1 impugnava la cartella in epigrafe (n. 097 2024 0188664767509), notificata al ricorrente nella sua qualità di erede di Nominativo_1, deducendo il proprio difetto di soggettività passiva in quanto legatario gravando l'obbligazione tributaria sull'erede.
La presente udienza veniva fissata per la sospensione dell'atto impugnato.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva osservando che “il codice finale 500 identifica le cartelle di pagamento nelle quali l'intestatario della partita di ruolo sia deceduto. In tal caso la notifica viene effettuata nei confronti di coloro che l'Agente della Riscossione individua quali aventi diritto alla successione, nella loro qualità di coobbligati non da ruolo. Ciò indicato si segnala che il debito ereditario portato dalla cartella di pagamento impugnata è stato estinto dal pagamento effettuato da altro coobbligato. Si allega l'estratto di ruolo con evidenza del pagamento. Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, in quanto non sarebbe stato necessario impugnare la cartella di pagamento. Questo poiché il debito tributario era già estinto, a seguito del pagamento effettuato in data 24.06.2025 da altro coobbligato, come da dettaglio della partita di ruolo che si allega”.
Agenzia Entrate Riscossione rimaneva intimata.
La Corte, prendendo atto di quanto supra, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il principio di causalità della lite – e si liquidano come in dispositivo - non potendo essere accolta la tesi dell'Ufficio perché il ricorrente non poteva sapere che altri avevano pagato (fino a che non viene annullata in sede di autotutela la cartella è titolo esecutivo valido) e, comunque, prima di chiedere con cartella un'imposta non dovuta occorre verificare se il destinatario è l'effettivo obbligato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) condanna Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 350,00, oltre a rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
TI ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16287/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240188664767509 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240188664767509 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240188664767509 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1104/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
ricorrente 1 impugnava la cartella in epigrafe (n. 097 2024 0188664767509), notificata al ricorrente nella sua qualità di erede di Nominativo_1, deducendo il proprio difetto di soggettività passiva in quanto legatario gravando l'obbligazione tributaria sull'erede.
La presente udienza veniva fissata per la sospensione dell'atto impugnato.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva osservando che “il codice finale 500 identifica le cartelle di pagamento nelle quali l'intestatario della partita di ruolo sia deceduto. In tal caso la notifica viene effettuata nei confronti di coloro che l'Agente della Riscossione individua quali aventi diritto alla successione, nella loro qualità di coobbligati non da ruolo. Ciò indicato si segnala che il debito ereditario portato dalla cartella di pagamento impugnata è stato estinto dal pagamento effettuato da altro coobbligato. Si allega l'estratto di ruolo con evidenza del pagamento. Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, in quanto non sarebbe stato necessario impugnare la cartella di pagamento. Questo poiché il debito tributario era già estinto, a seguito del pagamento effettuato in data 24.06.2025 da altro coobbligato, come da dettaglio della partita di ruolo che si allega”.
Agenzia Entrate Riscossione rimaneva intimata.
La Corte, prendendo atto di quanto supra, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il principio di causalità della lite – e si liquidano come in dispositivo - non potendo essere accolta la tesi dell'Ufficio perché il ricorrente non poteva sapere che altri avevano pagato (fino a che non viene annullata in sede di autotutela la cartella è titolo esecutivo valido) e, comunque, prima di chiedere con cartella un'imposta non dovuta occorre verificare se il destinatario è l'effettivo obbligato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) condanna Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 350,00, oltre a rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)