Decreto cautelare 20 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Curti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- decreto cat. A12/2023/Imm./II Sez. Nr. 15 emesso il 19.04.2023 dal Questore della Provincia di Reggio Calabria e notificato all’odierno ricorrente il 4.11.2024, per mezzo del quale è stata rigettata l’istanza presentata il 19.06.2021 tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.L. 19.05.2020 n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa BE ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento cat. A12/2023/Imm./II Sez. Nr. 15 del 19.04.2023 con cui la Questura di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza, dallo stesso presentata in data 19.06.2021, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 (in tema di emersione di rapporti di lavoro irregolari).
1.1 Il rigetto de quo , preceduto dal preavviso di rigetto del 21.08.2022, cui ha fatto seguito il deposito di memorie difensive del 16.03.2023, risulta motivato sulla scorta:
- di accertamenti della responsabilità penale del ricorrente in tema di sostanze stupefacenti, furto in abitazione e per maltrattamenti ex art. 572 c.p. (in famiglia e verso i fanciulli), ritenute ex lege ostative all'ammissibilità dell'istanza di emersione ex art. 103 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, senza alcun margine di valutazione discrezionale da parte della p.a.;
- dei complessivi accertamenti esperiti in Banca Dati Interforze, ricognitivi di una pluralità di precedenti e/o pregiudizi penali a carico del ricorrente, sia con le generalità proprie, sia con alias, in materia di lesioni personali in concorso, rissa, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, guida in stato di ebbrezza, furto in abitazione, violenza sessuale, violenza privata; espulsione ex art. 15 D.Lgs. 286/1998 (come misura di sicurezza); espulsione ex art. 13 co. 2 lett. a-b-c D.lgs. 286/1998; Ordine del Questore a lasciare il territorio U.E. ex art. 14 D.lgs. n. 286/1998;
- della recente notizia di reato risalente al 4.12.2021, per il reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli);
- della conseguente valutazione secondo cui « anche tali precedenti penali e/o di polizia contribuiscono a fornire un complessivo quadro atto a comprovare la sua pericolosità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 comma 10 lettera d) del D.L. 34/20020 coordinato con la legge di conversione 77/2020» .
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DI CUI ALL’ART. 103, COMMA 10 LETT. C) D.L. 34/2020 E ALL'ART. 380 C.P.P. IN MERITO AI REATI OSTATIVI ALLA EMERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 CEDU. ECCESSO DI POTERE”;
La Questura di Reggio Calabria avrebbe denegato l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020, esclusivamente in ragione della pretesa natura ostativa, siccome fissata ex ante dal Legislatore e ritenuta insuscettibile di valutazione discrezionale, dei precedenti penali annoverati dal ricorrente in tema di stupefacenti, furto in abitazione e per maltrattamenti ex art. 572 c.p.
Viceversa, per come statuito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 88/2023 e n. 43/2024, le condanne, anche non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 non possono essere considerate automaticamente ostative al rilascio di un permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, senza una verifica in concreto, da parte della p.a., circa la pericolosità sociale del richiedente.
La Questura di Reggio Calabria non si sarebbe potuta limitare ad elencare i precedenti penali del richiedente ma ne avrebbe dovuto valutare la pericolosità sociale, in uno, per come chiarito anche dalla giurisprudenza euro-unitaria, alla durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, al tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale), alla situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero).
Se solo l’amministrazione avesse preso in considerazione la complessiva situazione personale del ricorrente, esercente l’attività di vendita al dettaglio di tessuti e articoli tessili, si sarebbe avveduta che questi, avendo commesso l’ultimo reato nel giugno del 2008 – stante la definizione, per remissione di querela, della vicenda dei maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. di cui alla denuncia del 4.12.2021 - si sarebbe ormai integrato nel tessuto sociale del paese e, dunque, non costituirebbe un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza.
Del resto, non sarebbero state scandagliate le frequentazioni del ricorrente, il suo stile di vita, l’attività lavorativa attuale, la famiglia, così da apprezzarne l'inserimento nella società civile.
Anche i fatti di reato contestati all’interessato non sarebbero stati valutati avuto riguardo alla specifica condotta concretamente ascritta. Avuto riguardo, tra gli altri, al reato di furto in abitazione, l’amministrazione non avrebbe accertato la natura dei beni sottratti (un prezioso monile piuttosto che una giacca per coprirsi dal freddo) e, dunque, non avrebbe apprezzato l’effettiva pericolosità sociale del reo avuto riguardo agli interessi pubblici tutelati dalla norma attributiva del potere.
In considerazione di tale deficit istruttorio ed argomentativo, l’impugnato provvedimento di rigetto risulterebbe carente di ragionevolezza e proporzionalità.
“ 2. VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 103 CO. 1, 2 E 10 D.L. 34/20202. IL RICORRENTE LAMENTA CHE A FRONTE DI UN TERMINE MASSIMO DI 180 PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, L’AMMINISTRAZIONE VI ABBIA IMPIEGATO QUASI 2 ANNI E POI OLTRE 1 ANNO E 7 MESI PER LA NOTIFICAZIONE VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA ”;
Il procedimento amministrativo di "regolarizzazione" ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, avviato dal ricorrente in data 19.06.2021, è stato definito dalla Questura di Reggio Calabria soltanto in data 19.04.2023, ovvero a distanza di oltre un anno, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
3. Con ordinanza n. 27 del 6.02.2025, non appellata, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, stante l’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
4. In occasione della pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, merita di essere rigettato.
6. La censura principale posta a base del gravame coincide con l’assunto secondo cui la Questura di Reggio Calabria avrebbe negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per lavoro subordinato, da questi richiesto ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, in esclusiva ed asettica considerazione dei relativi precedenti penali, la maggior parte dei quali assai risalenti nel tempo, oltre che non rientranti, avuto specifico riguardo al reato di cui all’art. 75 comma 5 D.P.R. n. 309/90, tra quelli ex se escludenti la regolarizzazione della presenza dello straniero sul territorio nazionale, secondo quanto previsto dal comma 10 lettera c) citato D.L. n. 34/2020, nel testo riformato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 88/2023 e n. 43/2024.
L’amministrazione avrebbe, quindi, operato in applicazione di un rigido meccanismo espulsivo, legato a meri precedenti penali, senza aver considerato le condotte materiali di reato concretamente ascritte al ricorrente, la risalente epoca di realizzazione delle stesse, la personalità dell’istante e la sua situazione familiare. Tali circostanze, ove valutate, avrebbero deposto per l’insussistenza di qualsivoglia pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza legata alla permanenza dell’odierno istante sul territorio nazionale.
7. Orbene, è sufficiente leggere l’analitico provvedimento oggetto di gravame per avvedersi di come la Questura di Reggio Calabria, a valle della puntuale e dettagliata analisi dell’ excursus criminale dell’odierno istante, ne abbia tratto un complessivo quadro atto a comprovare la sua pericolosità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 comma 10 lettera d) del D.L. 34/20020 coordinato con la legge di conversione 77/2020 – e non lettera c) citato D.L. – così ritenendolo una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Il potere amministrativo in contestazione è, dunque, riconducibile non già al meccanismo espulsivo connesso, ex lege, alle fattispecie di reato indicate al comma 10 lettera c) dell’art. 103 D.L. n. 34/2020 – meccanismo temperato dalle sentenze della Corte Costituzionale avuto riguardo, per quanto di interesse, alla fattispecie di cui all’art. 75 comma 5 D.P.R. n. 290/90 – bensì alla previsione di cui alla successiva lettera d) del medesimo comma 10, a norma del quale: « Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: […] d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato».
Siffatta valutazione della Questura riposa, dunque, sull’analitico curriculum delinquenziale dell’odierno ricorrente il quale, per come evincibile dalla stessa documentazione allegata al ricorso:
- con l’alias di -OMISSIS-, dal 1999 al 2009, annovera plurime condanne per reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, anche in concorso e con la contestazione della recidiva specifica; resistenza a pubblico ufficiale; guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche (Tribunale di Brescia); furto in abitazione (Tribunale di Bergamo); maltrattamenti contro familiari e conviventi, ex art. 81, 572 c.p., commessi con abitualità, violenza privata, ex art. 81 e 610 c.p.;
- in data 23.01.2017 è stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla sua identità, con la contestazione della recidiva reiterata; sentenza confermata, nel 2023, dalla Corte di Appello di Catanzaro;
- per come indicato in sede provvedimentale – e non contestato in ricorso – l’8.05.2018 è stato destinatario del provvedimento questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per "Lavoro subordinato", adottato dal Questore della Provincia di Genova, ex art. 4 co. 3 del D.Lgs. 286/1998, in ragione della sentenza di condanna del Tribunale di Genova n. 2359 del 31.05.2017, per il reato di cui all'art. 609 c.p. (violenza sessuale);
- da interrogazioni in Banca Dati Interforze è emersa a suo carico una notizia di reato all'A.G., in data 04.12.2021 da parte della Stazione Carabinieri di Rizziconi (RC) per violazione dell'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).
8. A prescindere, quindi, dall’intervenuta remissione della querela da ultimo menzionata, il rigetto opposto dalla Questura di Reggio Calabria risulta adottato a valle di una istruttoria puntuale, completa ed aggiornata, con la quale è stato ripercorso il curriculum criminale dell’odierno ricorrente.
Tale curriculum è stato ragionevolmente ritenuto sintomatico della pericolosità sociale dell’istante, quale attuale e concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e ciò avuto riguardo sia alla natura allarmante delle varie fattispecie di reato allo stesso ascritte che alla relativa attitudine delinquenziale, siccome manifestata e persistita nel tempo, anche ai danni di familiari e conviventi.
9. Quanto al secondo motivo di gravame, l’eccessiva durata del procedimento amministrativo, per consolidata giurisprudenza, non vizia la validità del provvedimento finale, rilevando semmai sotto differenti profili.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, merita di essere rigettato.
11. Le spese di lite, tenuto conto della natura formale delle difese della parte pubblica, possono essere integralmente compensate tra le parti.
La manifesta inconsistenza delle censure poste a base del gravame determina il rigetto della rinnovata istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 9.12.2025, secondo quanto previsto dall’art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Rigetta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
BE ZU, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ZU | NA TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.