CASS
Sentenza 7 giugno 2021
Sentenza 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 07/06/2021, n. 22137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22137 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22137 Anno 2021 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 27/04/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Cagliari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 16 maggio 2017 dal Tribunale di Cagliari che ha condannato RR CI per il delitto di truffa continuata. Propone ricorso l'imputato deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle difese articolate con l'atto di appello poiché la corte di appello ha respinto le doglianze avanzate con l'impugnazione ritenendo provata l'identificazione di ER AN in forza dell' apposizione sull'assegno del timbro della società di cui era amministratore e della annotazione a mano sulla fattura del numero di telefono, nonché dell'impiego di un assegno tratto su un conto in realtà intestato ad un soggetto collegato al ER. Il ricorso è generico ma il 17 aprile è pervenuta memoria difensiva alla quale è allegato il verbale avente ad oggetto la remissione di querela sporta dalla persona offesa e la contestuale accettazione da parte del ER. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. In assenza di diversi accordi tra le parti, la remissione di querela comporta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/04/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22137 Anno 2021 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 27/04/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Cagliari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 16 maggio 2017 dal Tribunale di Cagliari che ha condannato RR CI per il delitto di truffa continuata. Propone ricorso l'imputato deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle difese articolate con l'atto di appello poiché la corte di appello ha respinto le doglianze avanzate con l'impugnazione ritenendo provata l'identificazione di ER AN in forza dell' apposizione sull'assegno del timbro della società di cui era amministratore e della annotazione a mano sulla fattura del numero di telefono, nonché dell'impiego di un assegno tratto su un conto in realtà intestato ad un soggetto collegato al ER. Il ricorso è generico ma il 17 aprile è pervenuta memoria difensiva alla quale è allegato il verbale avente ad oggetto la remissione di querela sporta dalla persona offesa e la contestuale accettazione da parte del ER. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. In assenza di diversi accordi tra le parti, la remissione di querela comporta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/04/2021