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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
MU NE, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2021 depositato il 25/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 20/11/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140005702826 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 178/2020, la CTP di Oristano accoglieva il ricorso del contribuente Resistente_1 Srl avverso la cartella di pagamento n. 075 2014 0005702826, portante l'iscrizione a ruolo dei tributi IVA e IRES dell'anno
2010.
Con la sentenza in epigrafe, i Giudici di prime cure hanno ritenuto che la cartella impugnata dovesse essere annullata “poiché notificata in violazione dell'art. 3 bis del D.Lgs. nr. 462/1997, quando ormai all'Ufficio non era più consentita la riscossione tramite ruolo”. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Oristano ha proposto appello per la riforma della sentenza impugnata, poichè ritiene errata l'interpretazione data dai Giudici di primo grado sulla nullità e illegittimità della cartella di pagamento oltre i termini di decadenza.
Conclude l'Appellante, chiedendo a questa Corte la riforma della sentenza impugnata nei limiti di cui all'impugnazione dell'Ufficio o, in via subordinata, la riforma parziale nei limiti del riconoscimento della validità della cartella con riferimento al tributo, richiedendo in ogni caso la condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agente della Riscossione si costituisce eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa tributaria.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la Società appellata, contestando tutto quanto ex avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
Il nodo del contendere risiede nella natura della decadenza dalla rateazione. L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado che ha dichiarato la decadenza del potere di riscossione dell'Amministrazione, annullando la cartella di pagamento n. 07520140005702826000.
L'Ufficio sostiene che, nonostante il ritardo nel pagamento della prima rata (avvenuto il 16.08.2012 anziché il 23.05.2012), il comportamento del contribuente che ha proseguito i pagamenti fino alla settima rata, costituisca un "riconoscimento del debito" e un "errore scusabile" sanato per fatti concludenti. Pertanto, la decadenza dovrebbe decorrere solo dall'inadempimento dell'ottava rata (febbraio 2014), rendendo la notifica della cartella (gennaio 2015) tempestiva ex art.
3-bis D.Lgs. 462/97.
La decadenza, sempre secondo l'Ufficio, in forza dell'art. 2966 c.c, sarebbe impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
La Società contribuente eccepisce la violazione dell'art. 25 DPR 602/73, ritenendo che la decadenza si sia verificata insanabilmente già al mancato rispetto del termine della prima rata.
Il Collegio ritiene di non poter accogliere le doglianze dell'Ufficio appellante, in quanto infondata, per i seguenti motivi. Il sistema della riscossione basato sul controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73) prevede termini decadenziali rigidi. Ai sensi dell'art.
3-bis, comma 1, del D.Lgs. 462/1997, il beneficio della rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso di specie, è pacifico che la prima rata sia stata versata tardivamente (oltre tre mesi dopo la scadenza).
Tale inadempimento determina, per legge, l'inefficacia della rateazione sin dal suo principio. La tesi dell'Ufficio secondo cui la "buona fede" o il "comportamento concludente" del contribuente (pagamento delle rate successive) possano rimettere in termini l'Amministrazione non trova copertura normativa nel diritto tributario, dove i termini di decadenza sono indisponibili e non soggetti a sospensione o interruzione per iniziativa unilaterale dell'Ufficio.
La decadenza dal beneficio della rateazione si è dunque verificata alla scadenza della prima rata non pagata tempestivamente. Di conseguenza, il termine per la notifica della cartella di pagamento doveva essere computato secondo le scadenze ordinarie legate alla liquidazione della dichiarazione originaria, termini che risultano ampiamente superati al momento della notifica avvenuta nel 2015.
Né può rilevare l'invocato art. 2966 c.c. sul riconoscimento del diritto, poiché in materia tributaria il potere d'imposizione e riscossione deve essere esercitato entro i termini perentori stabiliti dalle singole leggi d'imposta, a garanzia della certezza del diritto e del contribuente.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, confermandosi l'annullamento della cartella di pagamento.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della particolarità e della natura interpretativa della controversia, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
MU NE, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2021 depositato il 25/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 20/11/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140005702826 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 178/2020, la CTP di Oristano accoglieva il ricorso del contribuente Resistente_1 Srl avverso la cartella di pagamento n. 075 2014 0005702826, portante l'iscrizione a ruolo dei tributi IVA e IRES dell'anno
2010.
Con la sentenza in epigrafe, i Giudici di prime cure hanno ritenuto che la cartella impugnata dovesse essere annullata “poiché notificata in violazione dell'art. 3 bis del D.Lgs. nr. 462/1997, quando ormai all'Ufficio non era più consentita la riscossione tramite ruolo”. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Oristano ha proposto appello per la riforma della sentenza impugnata, poichè ritiene errata l'interpretazione data dai Giudici di primo grado sulla nullità e illegittimità della cartella di pagamento oltre i termini di decadenza.
Conclude l'Appellante, chiedendo a questa Corte la riforma della sentenza impugnata nei limiti di cui all'impugnazione dell'Ufficio o, in via subordinata, la riforma parziale nei limiti del riconoscimento della validità della cartella con riferimento al tributo, richiedendo in ogni caso la condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agente della Riscossione si costituisce eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa tributaria.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la Società appellata, contestando tutto quanto ex avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
Il nodo del contendere risiede nella natura della decadenza dalla rateazione. L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado che ha dichiarato la decadenza del potere di riscossione dell'Amministrazione, annullando la cartella di pagamento n. 07520140005702826000.
L'Ufficio sostiene che, nonostante il ritardo nel pagamento della prima rata (avvenuto il 16.08.2012 anziché il 23.05.2012), il comportamento del contribuente che ha proseguito i pagamenti fino alla settima rata, costituisca un "riconoscimento del debito" e un "errore scusabile" sanato per fatti concludenti. Pertanto, la decadenza dovrebbe decorrere solo dall'inadempimento dell'ottava rata (febbraio 2014), rendendo la notifica della cartella (gennaio 2015) tempestiva ex art.
3-bis D.Lgs. 462/97.
La decadenza, sempre secondo l'Ufficio, in forza dell'art. 2966 c.c, sarebbe impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
La Società contribuente eccepisce la violazione dell'art. 25 DPR 602/73, ritenendo che la decadenza si sia verificata insanabilmente già al mancato rispetto del termine della prima rata.
Il Collegio ritiene di non poter accogliere le doglianze dell'Ufficio appellante, in quanto infondata, per i seguenti motivi. Il sistema della riscossione basato sul controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73) prevede termini decadenziali rigidi. Ai sensi dell'art.
3-bis, comma 1, del D.Lgs. 462/1997, il beneficio della rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso di specie, è pacifico che la prima rata sia stata versata tardivamente (oltre tre mesi dopo la scadenza).
Tale inadempimento determina, per legge, l'inefficacia della rateazione sin dal suo principio. La tesi dell'Ufficio secondo cui la "buona fede" o il "comportamento concludente" del contribuente (pagamento delle rate successive) possano rimettere in termini l'Amministrazione non trova copertura normativa nel diritto tributario, dove i termini di decadenza sono indisponibili e non soggetti a sospensione o interruzione per iniziativa unilaterale dell'Ufficio.
La decadenza dal beneficio della rateazione si è dunque verificata alla scadenza della prima rata non pagata tempestivamente. Di conseguenza, il termine per la notifica della cartella di pagamento doveva essere computato secondo le scadenze ordinarie legate alla liquidazione della dichiarazione originaria, termini che risultano ampiamente superati al momento della notifica avvenuta nel 2015.
Né può rilevare l'invocato art. 2966 c.c. sul riconoscimento del diritto, poiché in materia tributaria il potere d'imposizione e riscossione deve essere esercitato entro i termini perentori stabiliti dalle singole leggi d'imposta, a garanzia della certezza del diritto e del contribuente.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, confermandosi l'annullamento della cartella di pagamento.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della particolarità e della natura interpretativa della controversia, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese tra le parti.