CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, TO
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13223/2024 depositato il 28/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Raimondi Garibaldi 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400001389000 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI
2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10497/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 28 luglio 2024 Ricorrente_1 s.r.l. promuove opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria in rubrica, per un importo complessivo di € 168.332,24, in ragione, tra l'altro, delle seguenti cartelle: n. 09720200192547488000, di € 11.031,57, che si assume notificata in data
3.2.2.2022 per presunto omesso pagamento imposta regionale sulle concessioni demaniali relativa all'anno 2014; n. 09720230220751408000, di € 10.225,70, che si assume notificata in data 11.12.2023, per presunto omesso pagamento imposta regionale sulle concessioni demaniali relativa all'anno 2016; n.
09720180062753591000, di € 59.625,88, che si assume notificata il 21.6.2018 per omesso pagamento canone di concessioni demanio marittimo per l'anno 2015. Deduce e argomenta:
- di essere titolare di due concessioni statali dei beni del Demanio in relazione alle concessioni e che le cartelle n. 09720230220751408000 e n. 09720200192547488000 prendono le mosse rispettivamente dagli avvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni per l'anno 2014 e per l'anno 2016;
- che gli avvisi di accertamento sono stati annullati, rispettivamente, dalla CGT di secondo grado con sentenza n. 2640/2024 del 22.4.2024 e dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con sentenza n.
5702/2022, depositata il 16.5.2022, mai appellata e, dunque, passata in giudicato.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività del preavviso opposto e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo «dove si fonda sulle cartelle di pagamento n. 09720230220751408000 e n.
09720230220751408000».
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto di avere ritualmente notificato il preavviso e le cartelle di cui al ricorso, che le cartelle non risultano impugnate e di non essere legittimata ad interloquire nel merito della ripresa tributaria.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, la Regione Lazio non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 18 ottobre 2024 la CGT ha respinto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 17 ottobre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Dall'esame degli atti risulta che le cartelle n. 09720230220751408000 e n. 09720230220751408000 sono state emanate a seguito degli avvisi di accertamento annullati dalla CGT di secondo grado e dalla CTP con le sentenze indicate sopra.
In tali limiti, dunque, va contenuta la declaratoria di illegittimità e inefficacia del preavviso di ipoteca
Segue la statuizione in dispositivo.
Spese di lite secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) spese di lite a carico della parte resistente liquidate in € 1.500,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, TO
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13223/2024 depositato il 28/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Raimondi Garibaldi 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400001389000 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI
2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10497/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 28 luglio 2024 Ricorrente_1 s.r.l. promuove opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria in rubrica, per un importo complessivo di € 168.332,24, in ragione, tra l'altro, delle seguenti cartelle: n. 09720200192547488000, di € 11.031,57, che si assume notificata in data
3.2.2.2022 per presunto omesso pagamento imposta regionale sulle concessioni demaniali relativa all'anno 2014; n. 09720230220751408000, di € 10.225,70, che si assume notificata in data 11.12.2023, per presunto omesso pagamento imposta regionale sulle concessioni demaniali relativa all'anno 2016; n.
09720180062753591000, di € 59.625,88, che si assume notificata il 21.6.2018 per omesso pagamento canone di concessioni demanio marittimo per l'anno 2015. Deduce e argomenta:
- di essere titolare di due concessioni statali dei beni del Demanio in relazione alle concessioni e che le cartelle n. 09720230220751408000 e n. 09720200192547488000 prendono le mosse rispettivamente dagli avvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni per l'anno 2014 e per l'anno 2016;
- che gli avvisi di accertamento sono stati annullati, rispettivamente, dalla CGT di secondo grado con sentenza n. 2640/2024 del 22.4.2024 e dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con sentenza n.
5702/2022, depositata il 16.5.2022, mai appellata e, dunque, passata in giudicato.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività del preavviso opposto e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo «dove si fonda sulle cartelle di pagamento n. 09720230220751408000 e n.
09720230220751408000».
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto di avere ritualmente notificato il preavviso e le cartelle di cui al ricorso, che le cartelle non risultano impugnate e di non essere legittimata ad interloquire nel merito della ripresa tributaria.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, la Regione Lazio non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 18 ottobre 2024 la CGT ha respinto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 17 ottobre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Dall'esame degli atti risulta che le cartelle n. 09720230220751408000 e n. 09720230220751408000 sono state emanate a seguito degli avvisi di accertamento annullati dalla CGT di secondo grado e dalla CTP con le sentenze indicate sopra.
In tali limiti, dunque, va contenuta la declaratoria di illegittimità e inefficacia del preavviso di ipoteca
Segue la statuizione in dispositivo.
Spese di lite secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) spese di lite a carico della parte resistente liquidate in € 1.500,00, oltre accessori se dovuti.