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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4441/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4441/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
e rappresentato e difeso dall'avv.to PANCANI GIUSEPPE Pt_1 Parte_2
ATTORE
E
e rappresentate e difese dall'avv.to Controparte_1 CP_2
GRILLO PIETRO FRANCO
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e anno evocato in Pt_1 Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Controparte_1 CP_2
nonché chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità ex Controparte_3
art. 2744 c.c. del contratto preliminare sottoscritto in data 10.7.2012 nonché di ogni altro accordo intercorso fra le parti e connesso al prestito ricevuto dalle attrici e alle garanzie dalle stesse prestate solo nei confronti delle convenute e CP_1 CP_2
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che nel biennio 2011-
2012 le tre sorelle e avevano avuto necessità di reperire Pt_2 CP_3 Pt_1 Pt_2
1 delle risorse finanziarie e si erano rivolte ai fratelli e con i quali CP_4 Persona_1
erano legate da rapporto di amicizia, ottenendo un primo prestito di euro 120.000.
In data 27.6.2011 le sorelle avevano dichiarato di aver ricevuto 118.800 euro mediante Pt_2
tre assegni e con atto ricognitivo l'ulteriore importo di euro 1.200 in contanti.
In data 10.7.2012 le attrici avevano sottoscritto una promessa di vendita con le odierne convenute coniugi dei fratelli con la quale le promittenti l'acquisto CP_2 CP_1 Per_1
avevano dichiarato di accettare la proposta di cedere alle convenute le unità immobiliari catastalmente identificate al Comune di Firenze al foglio 98, particella 1426 subalterni
504,528,524, 526 e 506.
Il prezzo complessivo accordato tra le parti risultava essere quello di euro 240.000 la cui corresponsione veniva pattuita come segue: la somma di euro 120.000 era immediatamente versata, mentre la restante parte sarebbe stata erogata contestualmente alla firma del rogito da stipularsi entro il 30.07.2012.
Nella promessa di vendita le parti si davano reciprocamente atto che tutte le descritte unità immobiliari erano state locate per quote indivise dalla signora donante degli Per_2
immobili in favore delle tre sorelle alle società Telemontimare s.r.l., Gelsomino s.r.l. Pt_2
e Televideosiena s.r.l. e che sussisteva su tutte un'ipoteca di euro 3.600.000 iscritta a maggior garanzia di un mutuo di euro 1.800.000 concesso dalla Cassa di Risparmio di
Prato alla in data 30.12.2004 con scadenza 2020, mutuo residuato a Parte_3
euro 1.084.756,41 alla data del 30.06.2012.
Con atto ricognitivo e controdichiarazione ex art. 1414 c.c. sottoscritto in data 11.7.2012, le sorelle avevano precisato che il prezzo non comprendeva anche l'onere derivante Pt_2
dall'eventuale pretesa connessa all'escussione della ipoteca per cui, nel caso in cui le sig.re e avessero dovuto sopportare, in tutto o in parte, l'assolvimento della CP_2 CP_1
garanzia ipotecaria, indipendentemente dal diritto di regresso, sarebbero state rimborsate immediatamente a prima richiesta e rinunciata sin ogni eccezione dalle signore CP_3
e di quanto corrisposto per capitale, interesse e spese di procedura, ivi Pt_1 Parte_2
comprese le eventuali spese di tutela legale.
Tuttavia, invitate a predisporre la documentazione necessaria per il trasferimento degli immobili oggetto del contratto preliminare di vendita, le attrici avevano esplicitato taluni
2 impedimenti (tra cui rilevate irregolarità urbanistiche degli immobili) tali da non consentire la sottoscrizione dell'atto notarile definitivo.
A detta della difesa attorea, il collegamento economico e funzionale tra il prestito ricevuto dalle sorelle e la successiva promessa di vendita si desumerebbe da un atto ricognitivo Pt_2
privo di data ma, sempre secondo la prospettazione di parte, successivo al primo atto ricognitivo, sottoscritto dalle promissarie acquirenti e prodotto da parte attrice (sub doc.
4) con cui si dava atto che: 1) a garanzia del prestito ricevuto dalla società Italinvestimenti di CO EL & C. Sas, le sorelle promettevano di alienare la nuda proprietà di Pt_2
alcuni beni immobili a e 2) il prezzo pattuito per suddetta vendita (euro CP_2 CP_1
240.000) risultava essere già stato interamente pagato - euro 120.000 versati il 27.06.2011
a titolo di caparra confirmatoria ed euro 120.000 versati l' 11.07.2022 a saldo del prezzo;
3) il contratto di vendita si intendeva risolto alla condizione sospensiva del rimborso dell'importo di euro 240.000 maggiorato degli interessi convenzionali pattuiti nella misura del 7,50% non oltre il 31.12.2016; 4) al momento del pagamento, il compromesso di vendita si sarebbe dovuto considerare definitivamente risolto senza alcuna possibilità di reclamo ad opera dei contraenti.
Successivamente, le promittenti alienanti avevano sottoscritto documento di contenuto identico a quello di cui sopra, con cui vi era altresì la previsione della rinuncia delle promissarie acquirenti a far valere la caparra confirmatoria quale meccanismo risarcitorio e l'aggiunta in calce della data 23.11.2015 (sub doc. 4.1).
Alla luce di quanto fin ora esposto, non essendosi verificata la condizione sospensiva del rimborso di euro 240.000 ed essendo pertanto la pattuizione suscettibile di esecuzione ex art. 2932 cc, in diritto, parte attrice adduce che il contratto preliminare intercorso con le controparti è nullo per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. atteso l'automatismo tra inadempimento e trasferimento dei diritti immobiliari.
Si sono costituite e le quali hanno chiesto Controparte_1 CP_2
il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta, in particolare, ha dedotto che le sorelle in data 27.06.2011, avevano Pt_2
ottenuto un finanziamento dalla Parte_4
pattuendone la restituzione entro il 31.07.2011, termine tuttavia non rispettato.
3 Le sorelle successivamente, avevano proposto a di acquistare la nuda di Pt_2 Parte_4
proprietà di un'unità immobiliare ricevuta in donazione dalla madre Persona_3
(usufruttuaria) e gravata da ipoteca di euro 3.600.000 iscritta a maggior garanzia di un mutuo di euro 1.800.000; il relativo accordo tra le parti era avvenuto in data 11.07.2012
(doc. 2, 2a di c/p).
Tuttavia, stante la perdurante mancata restituzione del finanziamento ricevuto dai fratelli vi era stata la cessione del credito di Italinvestimenti alle convenute, restituendo così Per_1
il prestito in forma di compensazione con parte del prezzo della compravendita dell'unità immobiliare di cui sopra.
Quanto alla scrittura privata datata 23.11.2015, sottoscritta da tutte le parti del giudizio
(doc. 3 comparsa di costituzione e risposta), le convenute hanno precisato che, diversamente da quanto riportato in suddetto atto, la proposta di vendita della nuda proprietà era stata formulata dalle sorelle come si evince dalla lettera dello scritto Pt_2
datato 10.07.2012.
Circa l'impossibilità di procedere al rogito, parte convenuta ha inoltre dedotto che i beni compravenduti erano stati volutamente manomessi, risultando altresì abbattuta un'unità residenziale.
In diritto, parte convenuta ha addotto l'inesistenza di un patto commissorio tra i contraenti per assenza degli elementi della garanzia, della coercizione, dell' approfittamento correlato allo svantaggio delle debitrici e del collegamento negoziale con altre operazioni economiche svolte dalle parti.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
In ordine a tale parte processuale, parte attrice ha inteso convenirla in giudizio, pur non formulando alcuna domanda nei riguardi della convenuta e limitando la domanda giudiziale nei soli riguardi delle convenute-promissarie acquirenti del contratto preliminare censurato.
La causa, documentalmente istruita sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025 dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4 ******
La domanda attorea merita di trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha richiesto l'accertamento e la conseguente dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c. del contratto preliminare sottoscritto in data 10.07.2012 e di tutti gli atti ad esso collegati.
A tal proposito, preme sottolineare che, ai fini dell'esercizio di qualsivoglia tipo di azione, è necessaria la sussistenza di un interesse giuridico concreto, attuale e meritevole di tutela giurisdizionale ex art. 100 c.p.c.
Con riferimento alla domanda di nullità di un contratto, per le parti contraenti l'interesse ad agire dipende dall'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica ( Cass. 2670/2020).
Nel caso in esame, sussiste l'interesse ad agire di parte attrice sotteso alla domanda di accertamento e di dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c. del suddetto contratto preliminare, attese altresì le diffide ad adempiere ex art. 2932 c.c. ricevute in via stragiudiziale dalla controparte.
Quanto al divieto di patto commissorio, occorre osservare come il patto commissorio consista nell'accordo con cui si conviene che, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno passi in proprietà al creditore. Tale pattuizione è espressamente vietata e considerata nulla dall'art. 2744 c.c., che stabilisce che: "È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto
è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno".
La giurisprudenza ha interpretato in modo estensivo l'art. 2744 c.c. riconoscendo che il divieto del patto commissorio non si limiti ai soli casi di ipoteca e pegno, ma che si possa applicare in ogni ipotesi in cui le parti hanno stretto un patto che realizzi in concreto il risultato vietato dalla norma, vale a dire il passaggio di proprietà al creditore in caso di mancato pagamento.
Negli ultimi anni, il divieto di cui all'art. 2744 c.c. è stato esteso ad ogni negozio, pur astrattamente previsto e consentito dall'ordinamento, che abbia l'effetto pratico di sottomettere il debitore alla pretesa del creditore il quale, in caso di mancato pagamento 5 del debito, illecitamente consegue il diritto di proprietà su di un bene del debitore (cfr. tra le altre Cass. civ., sentenza 12.10.2011, n. 20956); in particolare, in caso di operazioni complesse, i singoli atti devono essere valutati alla luce del loro potenziale collegamento funzionale e, a tal fine, deve essere apprezzata ogni circostanza di fatto relativa agli atti compiuti, non ultimo il risultato concreto - la funzione - che, al di là delle clausole negoziali ambigue o non vincolanti, l'operazione negoziale nel suo complesso risultava idonea a produrre ed ha in concreto prodotto (cfr. Cass. civ., sentenza 10.03.2011, n.
5740).
Ne deriva che anche un preliminare di compravendita può violare il divieto del patto commissorio ove emerga l'intento primario dei contraenti di costituire con il bene promesso in vendita una garanzia in funzione dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal promittente venditore con altro negozio collegato, così da stabilire un collegamento negoziale e strumentale tra i due negozi (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza,
21/05/2013, n. 12462).
La dottrina, inoltre, ha individuato più rationes sottese al divieto, contemplando, in primo luogo, l'esigenza di tutelare la posizione del debitore contro un accordo capestro;
in secondo luogo, la necessità di rispettare la “par condicio creditorum” senza creare atipiche cause di prelazione non previste dall'ordinamento; in terzo luogo, l'applicazione del principio di solidarietà costituzionalmente garantito all'art. 2 Cost.; infine, il mancato riconoscimento di forme convenzionali di soddisfacimento delle obbligazioni contrarie all'ordine pubblico economico.
Va evidenziato che la giurisprudenza più recente, nell'ottica di salvaguardare il più possibile gli interessi sottesi al divieto del patto commissorio, ritiene che l'accordo assuma la forma di vendita con causa di garanzia anziché di scambio sia quando il trasferimento della proprietà del bene sia sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore, sia quando l'effetto traslativo risulti risolutivamente condizionato all'adempimento del debitore.
Ad ogni modo, gli interpreti hanno fissato alcuni indici in base ai quali è possibile presumere la stipula di un patto rientrante nelle previsioni dell'art. 2744 c.c. Essi, in
6 particolare, sarebbero ravvisabili: 1) nella sproporzione fra il valore del bene oggetto della garanzia e il credito garantito;
2) nella circostanza che il trasferimento in garanzia induce il debitore a confidare in una possibilità di recupero del bene;
3) nella posizione debitoria dell'alienante nei confronti dell'acquirente.
Giova, pertanto, svolgere una attenta disamina delle singole circostanze allegate dalle parti.
Passando, infatti, all'esame dei documenti prodotti, risulta pacifico che in data
27.06.2011 le sorelle avessero ricevuto, tramite la “Italinvestimenti Sas” dei fratelli Pt_2
e un prestito di euro 120.000 obbligandosi alla sua restituzione Per_1 Parte_4
entro il 31.07.2011.
Altrettanto pacifico è che in data 10.07.2012 le sorelle avessero sottoscritto una Pt_2
promessa di vendita a favore delle convenute e entrambe coniugi dei CP_1 CP_2
fratelli avente ad oggetto la nuda proprietà delle unità immobiliari - peraltro locate Per_1
e con conduttori aventi diritto di prelazione - che le promittenti avevano ricevuto in donazione dalla madre in data 13.04.2006.
Il prezzo della vendita era stato pattuito in euro 240.000: in particolare, la somma di euro 120.000 risultava già versata a titolo di caparra confirmatoria in data 27.06.2011, trattandosi della somma concessa a titolo di mutuo dai fratelli tramite la società Per_1
collegata Italinvestimenti Sas, mentre i residui euro 120.000 erano corrisposti alle sorelle in data 11.07.2012. Pt_2
Costituisce circostanza altrettanto pacifica tra le parti il versamento della restante somma in data 11.07.2012, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata non autentica ad opera delle sorelle con cui le stesse avevano accettato la proposta di Pt_2
alienare la nuda proprietà degli immobili indicati.
Alla data dell'11.07.2012, dunque, le sorelle avevano ricevuto un totale di euro Pt_2
240.000.
La corresponsione della somma residua di euro 120.000 eseguita dalle odierne convenute in data 11.07.2022 avrebbe dovuto essere versata, come emerge dal contenuto
7 della promessa di vendita in atti, solo al momento del rogito, la cui stipula era stata determinata dalle parti entro il 30.07.2012.
Le convenute e dunque, hanno pagato l'intero prezzo della nuda CP_1 CP_2
proprietà di immobili gravati da una garanzia reale in favore di un istituto di credito in un momento antecedente alla conclusione del contratto di vendita definitivo che, peraltro, non si è mai perfezionato.
Preme, altresì, considerare che oggetto della promessa di vendita era la nuda proprietà di unità immobiliari, le quali, oltre ad essere gravate da ipoteca, si presentavano altresì locate da conduttori di cui alcuni aventi diritto di prelazione su eventuali atti traslativi.
Con l'atto ricognitivo e controdichiarazione sottoscritta dalle sole in data Pt_2
11.07.2012, le stesse avevano dichiarato che, in relazione all'accordo raggiunto con le convenute in ordine all'acquisto della nuda proprietà degli immobili di cui alla promessa di vendita, trattandosi di beni immobili gravanti da garanzia reale, le promissarie acquirenti erano da considerarsi libere da ogni onere derivante dall'eventuale pretesa connessa all'escussione dell'ipoteca e che il prezzo di vendita era riferibile agli immobili liberi da gravami e pretese di terzi.
Quanto, poi, al contratto preliminare sottoscritto, come noto l'art. 1351 c.c. esige la stessa forma prescritta per il definitivo e l'art. 1350 c.c., in particolare, impone per la compravendita immobiliare la forma scritta ad substantiam, intesa anche come scrittura privata non autenticata. Nel caso, poi, in cui le parti abbiano interesse all'opponibilità ai terzi dei diritti scaturenti dal preliminare, occorre procedere alla sua trascrizione ex art. 2643 n. 1) c.c. mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso di specie, le parti hanno inteso ricorrere ad alcun regime di pubblicità, sicché il contratto preliminare da esse stipulato presenta mera valenza di scrittura privata non autenticata, pertanto non trascritta e non opponibile, quanto all'acquisto della proprietà, ai terzi.
Tutto quanto premesso, consente di dubitare in ordine sia alla sussistenza di un concreto interesse delle convenute ad acquistare gli immobili oggetto di pattuizione con
8 le sorelle sia conseguentemente alla causa di scambio del contratto preliminare, che Pt_2
sembra invero celare uno scopo di garanzia.
A conforto di questa conclusione, vi è altresì un'ulteriore scrittura privata datata
23.11.2015 e sottoscritta dalle promittenti alienanti e dalle promissarie acquirenti (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta), nel contesto della quale le parti avevano dato atto in premessa del versamento , a mezzo di assegni circolari, della somma complessiva di euro 240.000 in favore delle promittenti Poli, in due tranche di pari importo corrisposte in data 27.06.2011 e 11.07.2012, del contratto preliminare di compravendita intercorso tra le stesse, nonché dell'atto ricognitivo e della controdichiarazione.
Le parti avevano altresì premesso, alla lettera E della premessa, che la donante Per_2
aveva impugnato l'atto di donazione della nuda proprietà degli immobili oggetto del contratto preliminare e che erano altresì emerse delle irregolarità urbanistiche ostative al trasferimento dei beni immobili di cui alla promessa di vendita.
Le promittenti alienanti, pertanto, avevano proposto di restituire l'importo di euro
240.000, maggiorato degli interessi convenzionali pattuiti nella misura del 7,50% non oltre il 31.12.2016 e che il contratto dovesse intendersi risolto alla condizione potestativa del rimborso.
Le parti, al punto 1 della scrittura privata, hanno previsto che il contratto di vendita dovesse intendersi risolto alla condizione sospensiva del rimborso. Dal tenore letterale della pattuizione, tuttavia, emerge chiaramente la volontà delle stipulanti di considerare il pagamento della somma di euro 240.000 in favore delle convenute come condizione risolutiva di un contratto, pur solo con effetti obbligatori, pienamente efficace. Il punto
3 della scrittura privata, infatti, a sostegno di quanto detto, recita: “Al momento del pagamento il compromesso di vendita delle unità immobiliari citato al punto A della premessa si intenderà definitivamente risolto senza che nessuna delle parti interessate abbia niente da reclamare”.
Milita in favore di tale conclusione anche il seguente punto 4, ove è previsto che, in caso di mancato pagamento in data prevista al punto 3 (31.12.2016) le promissarie
9 acquirenti avrebbero rinunziato a richiedere il risarcimento del danno nella misura del doppio della caparra confirmatoria.
La presenza di suddetta condizione, dunque, avvalora il convincimento che la promessa di vendita in esame, lungi dall'assolvere la tipica funzione di scambio, persegua unicamente lo scopo di garantire il credito vantato dalle convenute.
Pertanto, il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 10.07.2012 e tutti gli altri atti ad esso collegati, compresa la scrittura privata del 23.11.2015, devono essere considerati in contrasto con il divieto sancito dall'art. 2744 c.c. e, dunque, dichiarati nulli.
Sono, infatti, presenti tutti gli elementi che dottrina e giurisprudenza hanno delineato come caratteristici di un patto commissorio: sussiste la posizione debitoria dell'alienante rispetto all'acquirente, a nulla rilevando la diversità soggettiva tra coloro che hanno erogato la prima metà del prestito (la società Italinvestimenti sas riferibile ai fratelli Per_1
in data 27.06.2011 e coloro che hanno proceduto al versamento della seconda metà del finanziamento (le coniugi e in data 11.07.2012, essendo tutti i creditori CP_1 CP_2
legati da un rapporto di coniugio.
La previsione della dichiarazione di manleva contenuta nell'atto ricognitivo e controdichiarazione dell'11.07.2012, la previsione di interessi di mora sulla somma già versata alle promittenti alienanti, la relazione amicale tra i soggetti, persone fisiche, coinvolte complessivamente nella vicenda, la circostanza che, stante il perdurare dell'inadempimento all'obbligo restitutorio e nell'impossibilità di trasferire la nuda proprietà degli immobili con distinto atto, le parti avessero formalizzato un nuovo preliminare con la scrittura del 23.11.2015, fanno presumere che scopo della pattuizione fosse stato sol quello di ottenere il rimborso della somma (per l'appunto di euro 240.000) erogata dalle famiglie e consorti in favore delle sorelle mediante la costituzione Per_1 Pt_2
di una garanzia del credito atipica e in contrasto con il principio della “par condicio creditorum”.
Infine, la rinuncia alla trascrizione del contratto e, dunque, alla tutela dell'opponibilità ai terzi dell'acquisto, la circostanza che i beni oggetto della promessa di vendita fossero di non pronta disponibilità in quanto locati da conduttori (per giunta aventi diritti di
10 prelazione su eventuale alienazione), nonché gravati da ipoteca iscritta in favore di un istituto di credito, e la scelta di disinnescare il meccanismo risarcitorio della caparra confirmatoria, confermano che lo scopo delle convenute e non fosse CP_1 CP_2
quello di ottenere le unità immobiliari dietro corrispettivo del prezzo erogato a favore delle sorelle bensì quello di garantirsi il credito vantato nei confronti di queste Pt_2
ultime.
Per i motivi esposti, la domanda attorea merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (decisum pari ad €
240.000,00), attesa la natura della causa e della reiterazione delle difese svolte negli atti introduttivi.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e parte Pt_5 Parte_6
convenuta considerando che parte attrice ha formulato la Controparte_3
domanda nei riguardi delle sole promissarie acquirenti e tenendo bene a mente che: "Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Pertanto, ove venga dedotta la nullità di un contratto con pluralità di parti, il litisconsorzio suddetto non è configurabile quando la domanda di nullità, avente natura dichiarativa, sia stata proposta da uno dei contraenti nei confronti di uno solo degli altri, mentre è ravvisabile se la medesima azione sia stata esercitata da un terzo che assuma l'invalidità e l'inefficacia del contratto stipulato "inter alios". (Cass. 19804/16).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese:
11 1. Accoglie la domanda formulata da parte attrice e nei Pt_2 Parte_6
confronti della parte convenuta e , Controparte_1 CP_2
per l'effetto, dichiara nullo, per quanto esposto in parte motiva, il contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 10.07.2012 ed ogni altro atto ad esso collegato;
2. Condanna le parti convenute e in solido tra Controparte_5 CP_2
loro, alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in favore di parte attrice he si liquidano complessivamente in € 4.925,00 Parte_7 Parte_2
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge , da corrispondersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e Parte_8
parte convenuta Controparte_3
Firenze, 07/02/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fiorella Todisco, MOT.
12
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4441/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
e rappresentato e difeso dall'avv.to PANCANI GIUSEPPE Pt_1 Parte_2
ATTORE
E
e rappresentate e difese dall'avv.to Controparte_1 CP_2
GRILLO PIETRO FRANCO
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e anno evocato in Pt_1 Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Controparte_1 CP_2
nonché chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità ex Controparte_3
art. 2744 c.c. del contratto preliminare sottoscritto in data 10.7.2012 nonché di ogni altro accordo intercorso fra le parti e connesso al prestito ricevuto dalle attrici e alle garanzie dalle stesse prestate solo nei confronti delle convenute e CP_1 CP_2
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che nel biennio 2011-
2012 le tre sorelle e avevano avuto necessità di reperire Pt_2 CP_3 Pt_1 Pt_2
1 delle risorse finanziarie e si erano rivolte ai fratelli e con i quali CP_4 Persona_1
erano legate da rapporto di amicizia, ottenendo un primo prestito di euro 120.000.
In data 27.6.2011 le sorelle avevano dichiarato di aver ricevuto 118.800 euro mediante Pt_2
tre assegni e con atto ricognitivo l'ulteriore importo di euro 1.200 in contanti.
In data 10.7.2012 le attrici avevano sottoscritto una promessa di vendita con le odierne convenute coniugi dei fratelli con la quale le promittenti l'acquisto CP_2 CP_1 Per_1
avevano dichiarato di accettare la proposta di cedere alle convenute le unità immobiliari catastalmente identificate al Comune di Firenze al foglio 98, particella 1426 subalterni
504,528,524, 526 e 506.
Il prezzo complessivo accordato tra le parti risultava essere quello di euro 240.000 la cui corresponsione veniva pattuita come segue: la somma di euro 120.000 era immediatamente versata, mentre la restante parte sarebbe stata erogata contestualmente alla firma del rogito da stipularsi entro il 30.07.2012.
Nella promessa di vendita le parti si davano reciprocamente atto che tutte le descritte unità immobiliari erano state locate per quote indivise dalla signora donante degli Per_2
immobili in favore delle tre sorelle alle società Telemontimare s.r.l., Gelsomino s.r.l. Pt_2
e Televideosiena s.r.l. e che sussisteva su tutte un'ipoteca di euro 3.600.000 iscritta a maggior garanzia di un mutuo di euro 1.800.000 concesso dalla Cassa di Risparmio di
Prato alla in data 30.12.2004 con scadenza 2020, mutuo residuato a Parte_3
euro 1.084.756,41 alla data del 30.06.2012.
Con atto ricognitivo e controdichiarazione ex art. 1414 c.c. sottoscritto in data 11.7.2012, le sorelle avevano precisato che il prezzo non comprendeva anche l'onere derivante Pt_2
dall'eventuale pretesa connessa all'escussione della ipoteca per cui, nel caso in cui le sig.re e avessero dovuto sopportare, in tutto o in parte, l'assolvimento della CP_2 CP_1
garanzia ipotecaria, indipendentemente dal diritto di regresso, sarebbero state rimborsate immediatamente a prima richiesta e rinunciata sin ogni eccezione dalle signore CP_3
e di quanto corrisposto per capitale, interesse e spese di procedura, ivi Pt_1 Parte_2
comprese le eventuali spese di tutela legale.
Tuttavia, invitate a predisporre la documentazione necessaria per il trasferimento degli immobili oggetto del contratto preliminare di vendita, le attrici avevano esplicitato taluni
2 impedimenti (tra cui rilevate irregolarità urbanistiche degli immobili) tali da non consentire la sottoscrizione dell'atto notarile definitivo.
A detta della difesa attorea, il collegamento economico e funzionale tra il prestito ricevuto dalle sorelle e la successiva promessa di vendita si desumerebbe da un atto ricognitivo Pt_2
privo di data ma, sempre secondo la prospettazione di parte, successivo al primo atto ricognitivo, sottoscritto dalle promissarie acquirenti e prodotto da parte attrice (sub doc.
4) con cui si dava atto che: 1) a garanzia del prestito ricevuto dalla società Italinvestimenti di CO EL & C. Sas, le sorelle promettevano di alienare la nuda proprietà di Pt_2
alcuni beni immobili a e 2) il prezzo pattuito per suddetta vendita (euro CP_2 CP_1
240.000) risultava essere già stato interamente pagato - euro 120.000 versati il 27.06.2011
a titolo di caparra confirmatoria ed euro 120.000 versati l' 11.07.2022 a saldo del prezzo;
3) il contratto di vendita si intendeva risolto alla condizione sospensiva del rimborso dell'importo di euro 240.000 maggiorato degli interessi convenzionali pattuiti nella misura del 7,50% non oltre il 31.12.2016; 4) al momento del pagamento, il compromesso di vendita si sarebbe dovuto considerare definitivamente risolto senza alcuna possibilità di reclamo ad opera dei contraenti.
Successivamente, le promittenti alienanti avevano sottoscritto documento di contenuto identico a quello di cui sopra, con cui vi era altresì la previsione della rinuncia delle promissarie acquirenti a far valere la caparra confirmatoria quale meccanismo risarcitorio e l'aggiunta in calce della data 23.11.2015 (sub doc. 4.1).
Alla luce di quanto fin ora esposto, non essendosi verificata la condizione sospensiva del rimborso di euro 240.000 ed essendo pertanto la pattuizione suscettibile di esecuzione ex art. 2932 cc, in diritto, parte attrice adduce che il contratto preliminare intercorso con le controparti è nullo per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. atteso l'automatismo tra inadempimento e trasferimento dei diritti immobiliari.
Si sono costituite e le quali hanno chiesto Controparte_1 CP_2
il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta, in particolare, ha dedotto che le sorelle in data 27.06.2011, avevano Pt_2
ottenuto un finanziamento dalla Parte_4
pattuendone la restituzione entro il 31.07.2011, termine tuttavia non rispettato.
3 Le sorelle successivamente, avevano proposto a di acquistare la nuda di Pt_2 Parte_4
proprietà di un'unità immobiliare ricevuta in donazione dalla madre Persona_3
(usufruttuaria) e gravata da ipoteca di euro 3.600.000 iscritta a maggior garanzia di un mutuo di euro 1.800.000; il relativo accordo tra le parti era avvenuto in data 11.07.2012
(doc. 2, 2a di c/p).
Tuttavia, stante la perdurante mancata restituzione del finanziamento ricevuto dai fratelli vi era stata la cessione del credito di Italinvestimenti alle convenute, restituendo così Per_1
il prestito in forma di compensazione con parte del prezzo della compravendita dell'unità immobiliare di cui sopra.
Quanto alla scrittura privata datata 23.11.2015, sottoscritta da tutte le parti del giudizio
(doc. 3 comparsa di costituzione e risposta), le convenute hanno precisato che, diversamente da quanto riportato in suddetto atto, la proposta di vendita della nuda proprietà era stata formulata dalle sorelle come si evince dalla lettera dello scritto Pt_2
datato 10.07.2012.
Circa l'impossibilità di procedere al rogito, parte convenuta ha inoltre dedotto che i beni compravenduti erano stati volutamente manomessi, risultando altresì abbattuta un'unità residenziale.
In diritto, parte convenuta ha addotto l'inesistenza di un patto commissorio tra i contraenti per assenza degli elementi della garanzia, della coercizione, dell' approfittamento correlato allo svantaggio delle debitrici e del collegamento negoziale con altre operazioni economiche svolte dalle parti.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
In ordine a tale parte processuale, parte attrice ha inteso convenirla in giudizio, pur non formulando alcuna domanda nei riguardi della convenuta e limitando la domanda giudiziale nei soli riguardi delle convenute-promissarie acquirenti del contratto preliminare censurato.
La causa, documentalmente istruita sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025 dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4 ******
La domanda attorea merita di trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha richiesto l'accertamento e la conseguente dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c. del contratto preliminare sottoscritto in data 10.07.2012 e di tutti gli atti ad esso collegati.
A tal proposito, preme sottolineare che, ai fini dell'esercizio di qualsivoglia tipo di azione, è necessaria la sussistenza di un interesse giuridico concreto, attuale e meritevole di tutela giurisdizionale ex art. 100 c.p.c.
Con riferimento alla domanda di nullità di un contratto, per le parti contraenti l'interesse ad agire dipende dall'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica ( Cass. 2670/2020).
Nel caso in esame, sussiste l'interesse ad agire di parte attrice sotteso alla domanda di accertamento e di dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c. del suddetto contratto preliminare, attese altresì le diffide ad adempiere ex art. 2932 c.c. ricevute in via stragiudiziale dalla controparte.
Quanto al divieto di patto commissorio, occorre osservare come il patto commissorio consista nell'accordo con cui si conviene che, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno passi in proprietà al creditore. Tale pattuizione è espressamente vietata e considerata nulla dall'art. 2744 c.c., che stabilisce che: "È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto
è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno".
La giurisprudenza ha interpretato in modo estensivo l'art. 2744 c.c. riconoscendo che il divieto del patto commissorio non si limiti ai soli casi di ipoteca e pegno, ma che si possa applicare in ogni ipotesi in cui le parti hanno stretto un patto che realizzi in concreto il risultato vietato dalla norma, vale a dire il passaggio di proprietà al creditore in caso di mancato pagamento.
Negli ultimi anni, il divieto di cui all'art. 2744 c.c. è stato esteso ad ogni negozio, pur astrattamente previsto e consentito dall'ordinamento, che abbia l'effetto pratico di sottomettere il debitore alla pretesa del creditore il quale, in caso di mancato pagamento 5 del debito, illecitamente consegue il diritto di proprietà su di un bene del debitore (cfr. tra le altre Cass. civ., sentenza 12.10.2011, n. 20956); in particolare, in caso di operazioni complesse, i singoli atti devono essere valutati alla luce del loro potenziale collegamento funzionale e, a tal fine, deve essere apprezzata ogni circostanza di fatto relativa agli atti compiuti, non ultimo il risultato concreto - la funzione - che, al di là delle clausole negoziali ambigue o non vincolanti, l'operazione negoziale nel suo complesso risultava idonea a produrre ed ha in concreto prodotto (cfr. Cass. civ., sentenza 10.03.2011, n.
5740).
Ne deriva che anche un preliminare di compravendita può violare il divieto del patto commissorio ove emerga l'intento primario dei contraenti di costituire con il bene promesso in vendita una garanzia in funzione dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal promittente venditore con altro negozio collegato, così da stabilire un collegamento negoziale e strumentale tra i due negozi (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza,
21/05/2013, n. 12462).
La dottrina, inoltre, ha individuato più rationes sottese al divieto, contemplando, in primo luogo, l'esigenza di tutelare la posizione del debitore contro un accordo capestro;
in secondo luogo, la necessità di rispettare la “par condicio creditorum” senza creare atipiche cause di prelazione non previste dall'ordinamento; in terzo luogo, l'applicazione del principio di solidarietà costituzionalmente garantito all'art. 2 Cost.; infine, il mancato riconoscimento di forme convenzionali di soddisfacimento delle obbligazioni contrarie all'ordine pubblico economico.
Va evidenziato che la giurisprudenza più recente, nell'ottica di salvaguardare il più possibile gli interessi sottesi al divieto del patto commissorio, ritiene che l'accordo assuma la forma di vendita con causa di garanzia anziché di scambio sia quando il trasferimento della proprietà del bene sia sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore, sia quando l'effetto traslativo risulti risolutivamente condizionato all'adempimento del debitore.
Ad ogni modo, gli interpreti hanno fissato alcuni indici in base ai quali è possibile presumere la stipula di un patto rientrante nelle previsioni dell'art. 2744 c.c. Essi, in
6 particolare, sarebbero ravvisabili: 1) nella sproporzione fra il valore del bene oggetto della garanzia e il credito garantito;
2) nella circostanza che il trasferimento in garanzia induce il debitore a confidare in una possibilità di recupero del bene;
3) nella posizione debitoria dell'alienante nei confronti dell'acquirente.
Giova, pertanto, svolgere una attenta disamina delle singole circostanze allegate dalle parti.
Passando, infatti, all'esame dei documenti prodotti, risulta pacifico che in data
27.06.2011 le sorelle avessero ricevuto, tramite la “Italinvestimenti Sas” dei fratelli Pt_2
e un prestito di euro 120.000 obbligandosi alla sua restituzione Per_1 Parte_4
entro il 31.07.2011.
Altrettanto pacifico è che in data 10.07.2012 le sorelle avessero sottoscritto una Pt_2
promessa di vendita a favore delle convenute e entrambe coniugi dei CP_1 CP_2
fratelli avente ad oggetto la nuda proprietà delle unità immobiliari - peraltro locate Per_1
e con conduttori aventi diritto di prelazione - che le promittenti avevano ricevuto in donazione dalla madre in data 13.04.2006.
Il prezzo della vendita era stato pattuito in euro 240.000: in particolare, la somma di euro 120.000 risultava già versata a titolo di caparra confirmatoria in data 27.06.2011, trattandosi della somma concessa a titolo di mutuo dai fratelli tramite la società Per_1
collegata Italinvestimenti Sas, mentre i residui euro 120.000 erano corrisposti alle sorelle in data 11.07.2012. Pt_2
Costituisce circostanza altrettanto pacifica tra le parti il versamento della restante somma in data 11.07.2012, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata non autentica ad opera delle sorelle con cui le stesse avevano accettato la proposta di Pt_2
alienare la nuda proprietà degli immobili indicati.
Alla data dell'11.07.2012, dunque, le sorelle avevano ricevuto un totale di euro Pt_2
240.000.
La corresponsione della somma residua di euro 120.000 eseguita dalle odierne convenute in data 11.07.2022 avrebbe dovuto essere versata, come emerge dal contenuto
7 della promessa di vendita in atti, solo al momento del rogito, la cui stipula era stata determinata dalle parti entro il 30.07.2012.
Le convenute e dunque, hanno pagato l'intero prezzo della nuda CP_1 CP_2
proprietà di immobili gravati da una garanzia reale in favore di un istituto di credito in un momento antecedente alla conclusione del contratto di vendita definitivo che, peraltro, non si è mai perfezionato.
Preme, altresì, considerare che oggetto della promessa di vendita era la nuda proprietà di unità immobiliari, le quali, oltre ad essere gravate da ipoteca, si presentavano altresì locate da conduttori di cui alcuni aventi diritto di prelazione su eventuali atti traslativi.
Con l'atto ricognitivo e controdichiarazione sottoscritta dalle sole in data Pt_2
11.07.2012, le stesse avevano dichiarato che, in relazione all'accordo raggiunto con le convenute in ordine all'acquisto della nuda proprietà degli immobili di cui alla promessa di vendita, trattandosi di beni immobili gravanti da garanzia reale, le promissarie acquirenti erano da considerarsi libere da ogni onere derivante dall'eventuale pretesa connessa all'escussione dell'ipoteca e che il prezzo di vendita era riferibile agli immobili liberi da gravami e pretese di terzi.
Quanto, poi, al contratto preliminare sottoscritto, come noto l'art. 1351 c.c. esige la stessa forma prescritta per il definitivo e l'art. 1350 c.c., in particolare, impone per la compravendita immobiliare la forma scritta ad substantiam, intesa anche come scrittura privata non autenticata. Nel caso, poi, in cui le parti abbiano interesse all'opponibilità ai terzi dei diritti scaturenti dal preliminare, occorre procedere alla sua trascrizione ex art. 2643 n. 1) c.c. mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso di specie, le parti hanno inteso ricorrere ad alcun regime di pubblicità, sicché il contratto preliminare da esse stipulato presenta mera valenza di scrittura privata non autenticata, pertanto non trascritta e non opponibile, quanto all'acquisto della proprietà, ai terzi.
Tutto quanto premesso, consente di dubitare in ordine sia alla sussistenza di un concreto interesse delle convenute ad acquistare gli immobili oggetto di pattuizione con
8 le sorelle sia conseguentemente alla causa di scambio del contratto preliminare, che Pt_2
sembra invero celare uno scopo di garanzia.
A conforto di questa conclusione, vi è altresì un'ulteriore scrittura privata datata
23.11.2015 e sottoscritta dalle promittenti alienanti e dalle promissarie acquirenti (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta), nel contesto della quale le parti avevano dato atto in premessa del versamento , a mezzo di assegni circolari, della somma complessiva di euro 240.000 in favore delle promittenti Poli, in due tranche di pari importo corrisposte in data 27.06.2011 e 11.07.2012, del contratto preliminare di compravendita intercorso tra le stesse, nonché dell'atto ricognitivo e della controdichiarazione.
Le parti avevano altresì premesso, alla lettera E della premessa, che la donante Per_2
aveva impugnato l'atto di donazione della nuda proprietà degli immobili oggetto del contratto preliminare e che erano altresì emerse delle irregolarità urbanistiche ostative al trasferimento dei beni immobili di cui alla promessa di vendita.
Le promittenti alienanti, pertanto, avevano proposto di restituire l'importo di euro
240.000, maggiorato degli interessi convenzionali pattuiti nella misura del 7,50% non oltre il 31.12.2016 e che il contratto dovesse intendersi risolto alla condizione potestativa del rimborso.
Le parti, al punto 1 della scrittura privata, hanno previsto che il contratto di vendita dovesse intendersi risolto alla condizione sospensiva del rimborso. Dal tenore letterale della pattuizione, tuttavia, emerge chiaramente la volontà delle stipulanti di considerare il pagamento della somma di euro 240.000 in favore delle convenute come condizione risolutiva di un contratto, pur solo con effetti obbligatori, pienamente efficace. Il punto
3 della scrittura privata, infatti, a sostegno di quanto detto, recita: “Al momento del pagamento il compromesso di vendita delle unità immobiliari citato al punto A della premessa si intenderà definitivamente risolto senza che nessuna delle parti interessate abbia niente da reclamare”.
Milita in favore di tale conclusione anche il seguente punto 4, ove è previsto che, in caso di mancato pagamento in data prevista al punto 3 (31.12.2016) le promissarie
9 acquirenti avrebbero rinunziato a richiedere il risarcimento del danno nella misura del doppio della caparra confirmatoria.
La presenza di suddetta condizione, dunque, avvalora il convincimento che la promessa di vendita in esame, lungi dall'assolvere la tipica funzione di scambio, persegua unicamente lo scopo di garantire il credito vantato dalle convenute.
Pertanto, il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 10.07.2012 e tutti gli altri atti ad esso collegati, compresa la scrittura privata del 23.11.2015, devono essere considerati in contrasto con il divieto sancito dall'art. 2744 c.c. e, dunque, dichiarati nulli.
Sono, infatti, presenti tutti gli elementi che dottrina e giurisprudenza hanno delineato come caratteristici di un patto commissorio: sussiste la posizione debitoria dell'alienante rispetto all'acquirente, a nulla rilevando la diversità soggettiva tra coloro che hanno erogato la prima metà del prestito (la società Italinvestimenti sas riferibile ai fratelli Per_1
in data 27.06.2011 e coloro che hanno proceduto al versamento della seconda metà del finanziamento (le coniugi e in data 11.07.2012, essendo tutti i creditori CP_1 CP_2
legati da un rapporto di coniugio.
La previsione della dichiarazione di manleva contenuta nell'atto ricognitivo e controdichiarazione dell'11.07.2012, la previsione di interessi di mora sulla somma già versata alle promittenti alienanti, la relazione amicale tra i soggetti, persone fisiche, coinvolte complessivamente nella vicenda, la circostanza che, stante il perdurare dell'inadempimento all'obbligo restitutorio e nell'impossibilità di trasferire la nuda proprietà degli immobili con distinto atto, le parti avessero formalizzato un nuovo preliminare con la scrittura del 23.11.2015, fanno presumere che scopo della pattuizione fosse stato sol quello di ottenere il rimborso della somma (per l'appunto di euro 240.000) erogata dalle famiglie e consorti in favore delle sorelle mediante la costituzione Per_1 Pt_2
di una garanzia del credito atipica e in contrasto con il principio della “par condicio creditorum”.
Infine, la rinuncia alla trascrizione del contratto e, dunque, alla tutela dell'opponibilità ai terzi dell'acquisto, la circostanza che i beni oggetto della promessa di vendita fossero di non pronta disponibilità in quanto locati da conduttori (per giunta aventi diritti di
10 prelazione su eventuale alienazione), nonché gravati da ipoteca iscritta in favore di un istituto di credito, e la scelta di disinnescare il meccanismo risarcitorio della caparra confirmatoria, confermano che lo scopo delle convenute e non fosse CP_1 CP_2
quello di ottenere le unità immobiliari dietro corrispettivo del prezzo erogato a favore delle sorelle bensì quello di garantirsi il credito vantato nei confronti di queste Pt_2
ultime.
Per i motivi esposti, la domanda attorea merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (decisum pari ad €
240.000,00), attesa la natura della causa e della reiterazione delle difese svolte negli atti introduttivi.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e parte Pt_5 Parte_6
convenuta considerando che parte attrice ha formulato la Controparte_3
domanda nei riguardi delle sole promissarie acquirenti e tenendo bene a mente che: "Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Pertanto, ove venga dedotta la nullità di un contratto con pluralità di parti, il litisconsorzio suddetto non è configurabile quando la domanda di nullità, avente natura dichiarativa, sia stata proposta da uno dei contraenti nei confronti di uno solo degli altri, mentre è ravvisabile se la medesima azione sia stata esercitata da un terzo che assuma l'invalidità e l'inefficacia del contratto stipulato "inter alios". (Cass. 19804/16).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese:
11 1. Accoglie la domanda formulata da parte attrice e nei Pt_2 Parte_6
confronti della parte convenuta e , Controparte_1 CP_2
per l'effetto, dichiara nullo, per quanto esposto in parte motiva, il contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 10.07.2012 ed ogni altro atto ad esso collegato;
2. Condanna le parti convenute e in solido tra Controparte_5 CP_2
loro, alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in favore di parte attrice he si liquidano complessivamente in € 4.925,00 Parte_7 Parte_2
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge , da corrispondersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e Parte_8
parte convenuta Controparte_3
Firenze, 07/02/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fiorella Todisco, MOT.
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