Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9982
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione mancante in relazione alle dichiarazioni del teste NE CA

    La Corte ha ritenuto che la deposizione del teste CA, pur ammessa, non abbia introdotto elementi decisivi ai fini della delibazione finale e che la sentenza di appello abbia comunque esaminato la questione dei rapporti tra il collaboratore VE e l'imputato ZZ, reputandola non decisiva ai fini della credibilità della fonte.

  • Rigettato
    Plurimi profili di censura per violazione di legge e vizi di motivazione sull'attendibilità dei collaboratori MO e VE, sulle dichiarazioni del collaboratore SO e del teste della difesa PP Di MO

    La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato i principi sulla valutazione della chiamata in correità, verificando la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva dei dichiaranti unitariamente. Le divergenze tra i collaboratori sono state ritenute irrilevanti in quanto attinenti a profili secondari e compatibili con ricordi risalenti a diversi anni prima, senza scardinare la convergenza sui punti essenziali relativi alla responsabilità dell'imputato. Le contestazioni sul collaboratore SO sono state ritenute non decisive. Le dichiarazioni del teste Di MO sono state ampiamente esaminate e ritenute non determinanti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e generica, evidenziando che la motivazione della sentenza di appello contiene plurimi riferimenti alla personalità negativa dell'imputato, ai collegamenti con clan camorristici e alla sua caratura criminale, elementi che giustificano il diniego del beneficio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che le sentenze di merito hanno concordemente segnalato come la decisione di procedere all'omicidio sia maturata nel contesto del clan LL e per decisione del suo capo, con la finalità di riaffermare il prestigio del gruppo e la funzione di controllo del capo. Le modalità del fatto e la caratura criminale dei compartecipi sono ritenute incompatibili con la mancata consapevolezza dell'inquadramento dell'omicidio in funzione degli interessi del gruppo mafioso.

  • Rigettato
    Violazione di legge e carenze di motivazione in punto di prescrizione dei reati in materia di armi di cui al capo B)

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, applicando il principio secondo cui, per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.p., trova applicazione la disciplina della prescrizione di cui all'art. 160, comma terzo, c.p.p., che non prevede un termine massimo, con conseguente possibilità di ricominciare a decorrere all'infinito in presenza di plurimi atti interruttivi. Inoltre, anche il termine minimo non è decorso.

  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento ai presupposti e alle condizioni per procedere alla riapertura delle indagini preliminari ex art. 414 c.p.p.

    La Corte ha ribadito il principio costante secondo cui il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione è inoppugnabile. La condizione per la riapertura delle indagini è l'esigenza di nuove investigazioni, configurabile anche nel caso di rivalutazione delle precedenti acquisizioni in un'ottica diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9982
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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