CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9982 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR LI IO CI NG RI NA - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZZ AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'assise d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Di Cecco Danilo ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento L'avv. De Martino TO ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 aprile 2025 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella della Corte di assise di Napoli del 16 gennaio 2024 con la quale AR ZZ è stato ritenuto responsabile dell’omicidio di UC NN, aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica, commesso il 6 settembre 2014 e dei connessi reati in materia di armi. L’omicidio è stato consumato mediante l’esplosione di due colpi di pistola mentre la vittima si trovava alla guida di un furgone, nei pressi di un capannone nella propria disponibilità, nel Comune di Torre del Greco. La responsabilità dell’imputato è stata affermata, principalmente, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, IR MO (condannato per il medesimo omicidio in altro procedimento), IR VE ed TO SO. Costoro, redendo dichiarazioni reputate intrinsecamente attendibili e reciprocamente riscontrate nei punti essenziali, hanno consentito di inquadrare l’omicidio nel contesto delle vicende interessanti il clan camorristico facente capo a PP LL (specificamente individuato come mandante dell’omicidio e, per questa ragione, condannato, anch’egli) rispetto al quale NN si è reso infedele appropriandosi di una somma di denaro proveniente da un’estorsione commessa nell’interesse del gruppo. Tale condotta non è rimasta isolata, avendo posto in essere UC NN altri comportamenti indicativi della propria inaffidabilità in conseguenza dei quali, in alcune Penale Sent. Sez. 1 Num. 9982 Anno 2026 Presidente: DE ZO GI Relatore: GA VI Data Udienza: 06/03/2026 occasioni, ha avuto delle liti piuttosto accese, fra gli altri, con l’imputato. Ricostruito, nei punti essenziali, il contenuto delle dichiarazioni dei tre collaboratori, per come riportato nella sentenza di primo grado, i giudici di appello hanno dato conto, altresì, dell’escussione, in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, del teste NE CA in relazione a profili direttamente afferenti alla credibilità di IR VE. La Corte di assise di appello ha respinto, preliminarmente, la questione preliminare sollevata da uno dei difensori dell’imputato sulla ritualità del provvedimento di riapertura delle indagini successivamente al decreto di archiviazione dell’11 febbraio 2022 pronunciato nei confronti dell’imputato in relazione al medesimo fatto. Nel merito, soffermandosi sui profili di censura sollevati dai difensori dell’imputato, condividendo la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti, i giudici del gravame hanno convalidato il percorso argomentativo della sentenza impugnata della quale hanno condiviso, altresì, il giudizio relativo alle circostanze aggravanti, come originariamente contestate, oltre che quello avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR ZZ con un primo atto del 4 settembre 2025, per mezzo del proprio difensore avv. Danilo Di Cecco, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito il vizio di motivazione mancante in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone NE CA la cui escussione è stata disposta dalla Corte di assise di appello in ragione della sua necessità ai fini della decisione e la cui valutazione è stata totalmente pretermessa.
2.2. Con il secondo ha eccepito plurimi profili di censura per violazione di legge e vizi di motivazione sull’attendibilità dei collaboratori MO e VE, sulle dichiarazioni del collaboratore SO e del teste della difesa PP Di MO, sulle difformità tra le dichiarazioni dei due principali collaboratori e, in particolare, sulla natura circolare della chiamata in correità del collaboratore VE. In particolare, segnalato l’errore ricostruttivo contenuto nella sentenza impugnata sulla natura del rito con il quale è stato celebrato il presente procedimento (dibattimento e non giudizio abbreviato), si osserva che, benché sia stato indicato, in più punti, come le dichiarazioni di VE abbiano avuto carattere secondario (con conseguente, ignorata, limitata portata probatoria del relativo apporto) e abbiano avuto ad oggetto fasi diverse da quella esecutiva, alle stesse è stato assegnato, comunque, valore di riscontro a quelle di IR MO. Tra i due vi è stata una significativa divergenza in merito alla partecipazione al delitto di BR ON, nipote di MO;
partecipazione affermata da VE e negata dall’altro collaboratore. Sul punto, le argomentazioni sviluppate dalla Corte di assise di appello per rigettare la correlata censura di merito sono state ritenute apodittiche. La descritta portata limitata delle dichiarazioni di VE non avrebbe consentito di chiedere ed ottenere la riapertura delle indagini a seguito della precedente archiviazione. Inspiegabilmente, poi, è stata operata una svalutazione probatoria delle dichiarazioni di SO che ha iniziato a collaborare immediatamente dopo l’arresto avvenuto a breve distanza di tempo dall’omicidio. Questi ha riferito circostanze di rilievo apprese da MO che, tuttavia, ha negato di avere riferito alcunché a SO. Altre discrasie dichiarative tra i collaboratori relative al compenso per l’omicidio sono state sbrigativamente risolte dalla Corte di assise di appello affermando la maggiore 2 attendibilità di quanto dichiarato da MO che ha riferito circostanze contrastanti anche con i rilievi effettuati sul luogo dell’omicidio dalla polizia scientifica, con particolare riguardo al luogo esatto in cui NN è stato colpito mentre si trovava a bordo del furgone. Difformità di analogo spessore sono state segnalate anche in merito alla fase organizzativa del delitto (compresi gli appostamenti). La deduzione difensiva secondo cui vi sarebbero stato forte astio tra ZZ e VE ha trovato riscontro nelle stesse affermazioni del secondo ed è stata immotivatamente trascurata dalla Corte di assise di appello. Parimenti, sono state svalutate le dichiarazioni dei testi della difesa, con particolare riferimento a quelle di PP Di MO, padre della convivente di ZZ. Si tratta di soggetto con il quale VE aveva un rapporto altamente conflittuale e, per questo, coinvolto dalle dichiarazioni del collaboratore aventi ad oggetto la fase organizzativa dell’omicidio NN. Anche su tale teste e sulla documentazione relativa allo stesso, la sentenza impugnata ha sostanzialmente taciuto. Le dichiarazioni di MO sono state giudicate attendibili nonostante profonde contraddizioni legate alla partecipazione del nipote BR ON all’omicidio, al numero di coloro che vi hanno preso parte, alle armi utilizzate. Le dichiarazioni di VE sono state, infine, caratterizzate da circolarità, avendo egli riferito circostanze apprese dallo stesso MO e dall’imputato.
2.3. Con il terzo motivo è stato eccepito il difetto di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo sono stati lamentati violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.
1. cod. pen. avendo descritto, i giudici di merito, una sequenza degli eventi attestante la totale estraneità del movente omicidiario alle esigenze del clan LL. Essendo stata contestata l’agevolazione, sarebbe stato necessario dimostrare anche l’elemento intenzionale del quale, nel caso di specie, non vi è traccia nella motivazione.
2.5. Con il quinto motivo sono state eccepite violazione di legge e carenze di motivazione in punto di prescrizione dei reati in materia di armi di cui al capo B).
3. Con altro atto di ricorso a firma dell’avv. TO de Martino, AR ZZ ha sviluppato cinque censure alle quali ha premesso l’ampia illustrazione di una questione preliminare di natura processuale.
3.1. Prima di esporre nel dettaglio i motivi di ricorso, l’atto ha lamentato la violazione di legge con riferimento ai presupposti e alle condizioni per procedere alla riapertura delle indagini preliminari di cui all’art. 414 cod. proc. pen. La richiesta di archiviazione nei confronti di ZZ per l’omicidio di UC NN è stata chiesta dal pubblico ministero il 14 settembre 2021 ed è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con decreto dell’11 febbraio 2022. Il 22 giugno 2022 il pubblico ministero ha chiesto la riapertura delle indagini e il Giudice per le indagini preliminari ha disposto in conformità con provvedimento del 29 giugno 2022. A fondamento sono state poste le dichiarazioni che il collaboratore VE ha reso il 1° ottobre 2021 e l’8 novembre 2021, ossia in data successiva alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma antecedente al decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari. Il decreto di riapertura ha fatto riferimento agli elementi nuovi evidenziati, «posti a conoscenza del PM in epoca successiva al decreto archiviazione». 3 Così descritta la successione degli eventi, secondo il ricorrente, mancavano le condizioni per disporre la riapertura delle indagini essendo noti al pubblico ministero, ancora prima del provvedimento di archiviazione, gli elementi posti a fondamento della richiesta di riapertura, a nulla rilevando che gli stessi si siano formati davanti ad un pubblico ministero – persona fisica diverso da quello che ha chiesto l’archiviazione. A supporto dell’affermazione, è stata ricordata la natura impersonale dell’Ufficio di Procurae la presenza agli interrogatori di VE di personale della polizia giudiziaria che aveva seguito le indagini.
3.2. Con i motivi di ricorso sono state sostanzialmente reiterate le censure già sollevate con l’atto riassunto al par. 2. 4. Nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti a forma dell’avv. de Martino relativamente alla questione della mancanza di motivazione sulla deposizione del teste NE CA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Gli atti introduttivi propongono, in sostanza, le medesime questioni. Quello a firma dell’avv. de Martino sviluppa, in via preliminare e in particolare, il tema della, supposta, irrituale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. I motivi aggiunti depositati dal medesimo difensore illustrano, ulteriormente, l’argomentazione relativa alla escussione del teste CA e al correlato difetto di motivazione.
3. La questione processuale sulla riapertura delle indagini va risolta alla luce del principio costante secondo cui «è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione» (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, P.g. in proc. SC e altri, Rv. 252323 – 01; Sez. 5, n. 30620 del 26/06/2008, Lerda, Rv. 240441 - 01). Si tratta di principio costantemente reiterato anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva e se ne rinvengono espressi richiami, fra le più recenti, in Sez. 1, n. 15901 del 07/02/2024, Rinaldi, n.m.; Sez. 5, n. 42607 del 19/09/2023, Chirco, n.m.; Sez. 1, n. 4467, del 07/10/2022, dep. 2023, Picci, n.m. Pertanto, l’improcedibilità dell’azione penale è riconnessa solo alla mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini, in linea con quanto sostenuto da Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01, in motivazione. Nel caso in esame, non ricorre tale ipotesi. Per completezza, va aggiunto che condizione per la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. non è che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, quanto, piuttosto, che sia sorta l'esigenza di nuove investigazioni;
situazione configurabile «anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni» (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Cestaro, Rv. 278991 – 01, sulla scia di orientamento risalente: Sez. 1, n. 34560 del 06/06/2007, Pranno, in motivazione: punto 2D delle considerazioni in diritto).
4. Vanno doverosamente premesse alcune considerazioni di carattere generale sui parametri di valutazione delle censure nella parte in cui denunciano vizi di motivazione della sentenza impugnata. 4 4.1. Va ribadito che «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico )» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516, con cui la Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione;
Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708). Giova, altresì, ricordare quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
4.2. Essendosi in presenza, come segnalato in parte narrativa, di una doppia sentenza conforme, va ulteriormente ribadito che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale». (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01).
5. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha dato effettivamente atto della escussione, in sede di rinnovazione dell’istruzione in grado di appello, del teste NE CA le cui dichiarazioni 5 sono state sintetizzate a pagg. 18 e 19 della pronuncia impugnata. Il tema nel quale si è innestata la dichiarazione del teste, tuttavia, non costituiva una questione inedita nel procedimento, atteso che l’approfondimento istruttorio ha avuto riguardo ai rapporti tra il collaboratore VE e l’imputato ZZ, con particolare riferimento al presunto astio tra i due. Proprio tale relazione conflittuale, nell’ottica prospettata dalla difesa, avrebbe minato alla radice l’attendibilità del dichiarante con la conseguente impossibilità di ritenerlo riscontro alle dichiarazioni di IRMO. La lamentata mancanza di motivazione sulla deposizione del teste è priva di fondamento tenuto conto, in primo luogo, che sulla questione del licenziamento di ZZ, a seguito di sollecitazione da parte del collaboratore VE in conseguenza dei cattivi rapporti determinatisi tra gli stessi, la sentenza di appello ha svolto, sia pure sinteticamente, considerazioni incensurabili in questa sede (pag. 34), reputandola non decisiva ai fini della credibilità della fonte. Ad ogni modo, come anticipato, la questione dei rapporti tra collaboratore e imputato è stata ampiamente esaminata nelle convergenti sentenze dalle quali è emerso che lo stesso VE ha riferito di una relazione complessa e, ad un certo punto, addirittura, conflittuale. In definitiva, nulla emerge, alla luce della deposizione del teste, che possa integrare una decisiva lacuna motivazionale che, si ribadisce, afferisce ad un profilo non estraneo alla ricostruzione operata dalle sentenze di merito. VE ha descritto i propri rapporti con ZZ nel corso del dibattimento, come risulta, in particolare, dalle pagg. 20 e 21 della sentenza di primo grado ove si descrivono gli episodi e le diverse occasioni in cui si sono manifestati i contrasti. Si tratta di questione già risolta nella sentenza di primo grado ove, da pag. 41 in poi, la Corte di assise di Napoli, con argomentazione diffusa e dettagliata, ha dato conto delle plurime occasioni di contrasto insorte tra VE e ZZ (occasioni rispetto alle quali quelle descritte dal teste CA sono solo una parte) e, ciò nonostante, con motivazione logica, coerente e, perciò, incensurabile in questa sede, ha spiegato per quale ragione la mera contrapposizione tra il dichiarante e l’imputato non possa costituire, di per sé, valida ragione di inaffidabilità del primo. Ciò a fronte di elementi quali la trasparenza, la sincerità del narrato, la costanza dello stesso, la convergenza con le dichiarazioni di MO e degli stessi testi della difesa. A fronte di tale motivazione, quindi, il denunciato vizio di carenza motivazionale non individua una frattura insanabile e decisiva nell’ordito motivazionale, atteso che tende a segnalare una specifica lacuna omettendo di considerare che l’oggetto della deposizione del teste del quale si lamenta la mancata valutazione è stato ampiamente preso in considerazione. Né contrasta con tale considerazione la circostanza che la deposizione del teste CA sia stata ritenuta «necessaria ai fini della decisione» non imponendosi, all’esito dell’assunzione della prova ritenuta necessaria in sede di sua ammissione, un’analitica disamina del contenuto acquisito, laddove lo stesso non abbia introdotto elementi decisivi ai fini della delibazione finale e non potendosi presumere (contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa anche nei motivi aggiunti) tale necessità per effetto della mera acquisizione del mezzo istruttorio del cui contenuto effettivo, ai fini della valutazione della completezza della motivazione, non può prescindersi. La valutazione in tali termini si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte di legittimità che, in più occasioni, ha affermato che «nella motivazione della sentenza il 6 giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 – 01).
6. Il secondo motivo contiene una pluralità di censure che attengono alla prova dichiarativa assunta nel corso del dibattimento e che si rivelano, complessivamente, prive di fondamento. Preliminarmente, va detto che non assume rilievo decisivo ai fini della valutazione dei motivi di ricorso la circostanza che la sentenza di appello abbia indicato, erroneamente, che il procedimento è stato trattato con le forme del giudizio abbreviato;
si verte, all’evidenza, in un caso di un errore ricostruttivo privo di decisività ai fini della motivazione. In linea di principio, va evidenziato come i giudici di merito abbiano correttamente richiamato e applicato alla fattispecie i principi secondo cui «nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Di fatto è stato applicato il principio, qui ribadito, in base al quale «le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi» (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230592 ed altre conformi successive). Nello stesso senso rileva l'ulteriore affermazione per cui «le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile» (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848). La motivazione della credibilità soggettiva dei collaboratori è stata resa in termini effettivi e resiste alle censure (a tratti, generiche) di cui agli atti di ricorso. MO e ZZ si sono autoaccusati dell’omicidio ai danni di UC NN e, dopo che la loro posizione era stata archiviata, sono stati condannati per il medesimo 7 episodio delittuoso, per come ricostruito alle pag. 30 e seguenti della sentenza di primo grado. Le dichiarazioni rese dai medesimi collaboratori sono state già utilizzate per condannare PP LL in qualità di mandante. La valorizzazione di tali elementi in funzione della dimostrazione della credibilità soggettiva integra un elemento che conferisce piena logicità alle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito. In tal senso, convergono anche altre circostanze: il fatto che i dichiaranti abbiano riferito circostanze apprese direttamente o (in parte e limitatamente alla fase esecutiva descritta da VE) de relato dall’imputato, la convergenza delle circostanze narrate quanto al movente, le condotte asseritamente infedeli di NN rispetto al clan egemone a Portici, le precise ragioni di rancore personale nutrite da ZZ verso la vittima. La descrizione di VE come secondario rispetto alle propalazioni dell’altro collaboratore non si pone, di certo, quale elemento distonico o contraddittorio rispetto alla valutazione della sua attendibilità, posto che l’individuazione di una fonte dichiarativa quale elemento principale della piattaforma probatoria al quale gli elementi forniti dagli altri collaboratori si pongono in termini di riscontri non integra alcun vizio, costituendo, semmai, un elemento di trasparenza e linearità della complessiva ricostruzione del fatto. La questione del contrasto tra MO e VE circa la presenza del nipote del primo al momento dell’agguato è stato spiegato, oltre che con la frazionabilità delle dichiarazioni, con il fatto che, per motivi del tutto personali (rapporti di parentela con BR ON) il primo non ha fatto riferimento al ruolo del congiunto. Sul punto, ancora una volta, va detto che le decisioni di merito si saldano all’esito di una lettura uniforme del dato informativo riferito dai collaboratori che, riguardando un profilo al quale rimane estraneo ZZ, non assume certamente un significato decisivo al fine di incrinare l’attendibilità dei dichiaranti, con particolare riferimento al profilo della loro convergenza sui punti essenziali riferiti alla responsabilità dell’imputato. Efficacemente la sentenza di primo grado, alla quale quella di appello ha fatto costantemente rinvio, ha segnalato la diversità dei punti di osservazione dei collaboratori che, ciò nonostante, hanno concordemente ricostruito la condotta partecipativa del ricorrente e che, plausibilmente, proprio a ragione di quella differente prospettiva dalla quale hanno preso parte al fatto (MO a partire dalla deliberazione fino alla esecuzione, VE dalla deliberazione alla organizzazione e pianificazione), possono plausibilmente avere riferito circostanze diverse quanto a specifici aspetti estranei alla posizione dell’imputato indicato, invece, in termini convergenti, in colui che ha sparato. In definitiva, le dichiarazioni di VE e MO non divergono su elementi essenziali, entrambe convergono nell’indicazione della causale e dei rapporti pregressi con l’imputato e la vittima, nella decisione di eliminare NN da parte dei vertici del clan LL, nella descrizione della fase programmatoria e di quella operativa. Peraltro, la convergenza, come risulta dalle sentenze di merito, non è relativa solo alla fase esecutiva del delitto, ma afferisce direttamente anche a quelle deliberativa e organizzativa dell’agguato; fasi alle quali entrambi i collaboratori hanno preso parte direttamente e nelle quali hanno concordemente coinvolto l’imputato anche in quanto portatore di un movente personale e autonomo (rispetto a quello del clan LL) alla eliminazione di UC NN. Le discrasie delle dichiarazioni dei collaboratori attengono a profili secondari e compatibili con ricordi risalenti a diversi anni prima, né esiste un problema di circolarità (pure eccepita 8 dal ricorrente) tra VE e MO, idoneo a scardinare l’efficacia dimostrativa delle dichiarazioni, atteso che il primo ha riferito di avere appreso quanto riferito dal secondo, ma anche da ZZ stesso, ossia dall’imputato. Le contestazioni che riguardano il collaboratore SO non attingono una fonte decisiva ai fini della ricostruzione del fatto. La portata delle relative dichiarazioni, per come riassunte nelle sentenze di merito, non individua alcun profilo contraddittorio rispetto alle circostanze riferite dagli altri collaboratori. Pur avendo indicato MO e VE come partecipi (con ruoli diversi) dell’omicidio in danno di UC NN e collocato l’omicidio nel contesto degli interessi del clan LL, il collaboratore nulla ha riferito nei riguardi di ZZ e, coerentemente, le pronunce delle corti napoletane non hanno desunto dalla fonte in questione, elementi decisivi a carico dell’imputato le cui censure sul punto, quindi, non possono trovare accoglimento. Le contestazioni sulle dichiarazioni di IR MO relative alle modalità concrete di esplosione dei colpi di arma da fuoco da parte dell’imputato all’indirizzo della vittima non attingono aspetti del tutto chiari e, comunque, nel merito, non sono fondate su elementi certi. Invero, non è dato ravvisare una difformità effettiva e decisiva laddove MO ha dichiarato che ZZ ha sparato «appena il furgone entrò», mentre il teste di polizia giudiziaria ha riferito che l’esplosione del colpo si è verificata quando il furgone aveva percorso 29 metri. Si tratta, peraltro, dell’unico aspetto sul quale è stato dedotto un elemento di difformità tra le dichiarazioni del collaboratore e i dati di generica risultanti dagli accertamenti di polizia giudiziaria che, per altri versi puntualmente descritti nelle decisioni di merito (si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 34 della sentenza di primo grado), sono stati ritenuti pienamente convergenti. Anzi, anche i dati di generica sono stati valutati quali riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, con particolare riferimento alla pistola (calibro 9x21) con la quale sono stati esplosi i colpi che hanno provocato la morte della vittima. Sul punto, alcun elemento discordante è stato correttamente desunto dalle dichiarazioni di MO che ha fatto riferimento alla disponibilità anche di un’altra arma che, tuttavia, non ha sparato e la cui presenza, dunque, non poteva essere rilevata dalla polizia giudiziaria. Per quanto riguarda la contraddittorietà tra VE e MO in merito alla presenza di LL alla fase di pianificazione dell’omicidio, ancora una volta, si rileva che il dato non riguarda il ruolo dell’imputato nella vicenda e, soprattutto, che come segnalato nelle decisioni di merito, le prospettive dalle quali i due collaboratori principali hanno preso parte ai fatti riportati giustificano anche qualche lieve discordanza che, peraltro, sulla figura di LL non ha impedito che lo stesso, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei due collaboratori, abbia riportato condanna per l’omicidio di UC NN in qualità di mandante. Dalla ricostruzione delle fasi antecedenti al delitto, si ricava che lo stesso è stato preceduto da diverse interlocuzioni con i vertici del clan LL e dal tentativo di fare convergere l’azione omicidiaria verso il solo NN, pur a fronte di manifestati malumori e contrasti dello stesso EP LL verso altri soggetti gravitanti nel medesimo sodalizio (fra i quali lo stesso VE). Dunque, è del tutto ragionevole quanto ritenuto dai giudici di merito, ovvero che possano esservi state plurime riunioni organizzative volte a pianificare l’esecuzione dell’omicidio e che, sull’indicazione dei partecipi a tutte le riunioni, possa esservi stata qualche difformità, fermo restando che l’indicazione delle causali dell’omicidio e della volontà del capo del 9 sodalizio di eliminare l’inaffidabile NN vi è consonanza dichiarativa. Attinge, infine, aspetti secondari e privi di effettiva incidenza sulla ricostruzione della condotta ascritta all’imputato, la censura che attiene alla mancata valutazione delle dichiarazioni del teste della difesa Di MO (suocero dell’imputato e cognato di VE). Sul punto, peraltro, la sentenza di primo grado si è ampiamente soffermata da pag. 40 in poi, pervenendo persuasivamente ad escludere che (ancora una volta) possano essere ravvisate specifiche ragioni di rancore personale nutrite da VE nei confronti dell’imputato che possano avere determinato le dichiarazioni accusatorie. Sul punto si è detto al paragrafo precedente al quale si rinvia. 7. È manifestamente infondato e generico il terzo motivo degli atti di ricorso avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta un difetto di motivazione sulla richiesta difensiva che, palesemente, deve ritenersi insussistente tenuto conto che dal complessivo contenuto della motivazione e, più nel dettaglio, dalla parte finale della pronuncia di appello emergono plurimi riferimenti alla personalità negativa dell’imputato in rapporto ai collegamenti con clan camorristici di rilievo e, dunque, alla sua significativa caratura criminale. Si tratta di aspetti che attengono strettamente alla personalità dell’imputato che, in uno con le modalità del fatto siccome emergenti dal complessivo contenuto della motivazione, si pongono in termini di antiteticità rispetto a qualsiasi attenuazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. Va ribadito che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). A ciò si aggiunga che «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). Essendosi i giudici di merito attenuti, di fatto, a tali principi e considerata la genericità delle allegazioni difensive, la censura è inammissibile. 8. È infondato il quarto motivo sviluppato nel ricorso proposto nell’interesse dell’imputato in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen. Le sentenze di merito hanno concordemente segnalato come la decisione di procedere all’omicidio di NN sia maturata nel contesto di operatività del clan LL e per decisione presa dal capo di tale sodalizio, tenuto conto dei comportamenti (sintomatici di inaffidabilità) posti in essere dalla vittima. L’eliminazione di quest’ultima ha assolto, dunque, la finalità di riaffermare il prestigio e l’autorevolezza del gruppo di camorra e la funzione di controllo assolta dal capo. Le modalità di commissione del fatto, le circostanze in cui è maturata la decisione di commettere l’omicidio, la caratura criminale dei compartecipi dell’azione criminale, per come ampiamente descritti, sono del tutto incompatibili con la mancata consapevolezza dell’inquadramento dell’omicidio in funzione del perseguimento di interessi propri del gruppo mafioso interessato alla eliminazione della vittima. 10 Sul punto, deve essere ribadito che, pur avendo la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa natura soggettiva incentrata sulla particolare motivazione a delinquere, suscettibile di essere desunta anche dalle modalità dell’azione rilevanti come indici rivelatori della condizione psicologica dell’agente, «ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima» (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538 - 01). Le convergenti decisioni delle Corti territoriali hanno illustrato i settori di operatività del gruppo camorristico, fra i quali anche le estorsioni, ovvero proprio la tipologia di reati per il profitto dei quali si sono determinate quei contrasti tra NN e il clan che hanno contribuito a dare causa all’omicidio. 9. È manifestamente infondato il motivo di ricorso riferito alla prescrizione dei reati di cui al capo B), ossia detenzione porto di arma comune da sparo. Si tratta di reati per i quali è stata contestata e ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen. sicché trova applicazione il principio per il quale, «in tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 – 02; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.g. in proc. Giampà e altri, Rv. 271164 - 01). Ne deriva che la tesi difensiva secondo cui sarebbe maturato il termine di prescrizione nel massimo è destituita di fondamento. Neppure è decorso il termine minimo poiché trova applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 157 cod. pen., come sostituito dall’art. 6, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251. Ne deriva che occorre considerare che per il delitto di detenzione di arma comune da sparo il termine di prescrizione è pari ad anni sedici (pari alla pena prevista per il relativo reato (anni cinque e mesi quattro, aumentata, ai sensi della circostanza ora contenuta nell’art. 416-bis.
1. cod. pen., della metà, sino a giungere a otto anni), ulteriormente aumentato fino al doppio ai sensi dell’art. 157, sesto comma, cod. pen. Per il delitto di porto di arma comune da sparo il termine è pari ad anni dieci (pena edittale di anni sei e mesi otto di reclusione aumentata delle metà per la citata aggravante) suscettibile di essere raddoppiato per effetto della medesima disposizione codicistica di cui sopra (art. 157, comma sesto, cod. pen.). 10.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 11 VI GA GI DE ZO 12
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Di Cecco Danilo ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento L'avv. De Martino TO ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 aprile 2025 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella della Corte di assise di Napoli del 16 gennaio 2024 con la quale AR ZZ è stato ritenuto responsabile dell’omicidio di UC NN, aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica, commesso il 6 settembre 2014 e dei connessi reati in materia di armi. L’omicidio è stato consumato mediante l’esplosione di due colpi di pistola mentre la vittima si trovava alla guida di un furgone, nei pressi di un capannone nella propria disponibilità, nel Comune di Torre del Greco. La responsabilità dell’imputato è stata affermata, principalmente, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, IR MO (condannato per il medesimo omicidio in altro procedimento), IR VE ed TO SO. Costoro, redendo dichiarazioni reputate intrinsecamente attendibili e reciprocamente riscontrate nei punti essenziali, hanno consentito di inquadrare l’omicidio nel contesto delle vicende interessanti il clan camorristico facente capo a PP LL (specificamente individuato come mandante dell’omicidio e, per questa ragione, condannato, anch’egli) rispetto al quale NN si è reso infedele appropriandosi di una somma di denaro proveniente da un’estorsione commessa nell’interesse del gruppo. Tale condotta non è rimasta isolata, avendo posto in essere UC NN altri comportamenti indicativi della propria inaffidabilità in conseguenza dei quali, in alcune Penale Sent. Sez. 1 Num. 9982 Anno 2026 Presidente: DE ZO GI Relatore: GA VI Data Udienza: 06/03/2026 occasioni, ha avuto delle liti piuttosto accese, fra gli altri, con l’imputato. Ricostruito, nei punti essenziali, il contenuto delle dichiarazioni dei tre collaboratori, per come riportato nella sentenza di primo grado, i giudici di appello hanno dato conto, altresì, dell’escussione, in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, del teste NE CA in relazione a profili direttamente afferenti alla credibilità di IR VE. La Corte di assise di appello ha respinto, preliminarmente, la questione preliminare sollevata da uno dei difensori dell’imputato sulla ritualità del provvedimento di riapertura delle indagini successivamente al decreto di archiviazione dell’11 febbraio 2022 pronunciato nei confronti dell’imputato in relazione al medesimo fatto. Nel merito, soffermandosi sui profili di censura sollevati dai difensori dell’imputato, condividendo la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti, i giudici del gravame hanno convalidato il percorso argomentativo della sentenza impugnata della quale hanno condiviso, altresì, il giudizio relativo alle circostanze aggravanti, come originariamente contestate, oltre che quello avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR ZZ con un primo atto del 4 settembre 2025, per mezzo del proprio difensore avv. Danilo Di Cecco, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito il vizio di motivazione mancante in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone NE CA la cui escussione è stata disposta dalla Corte di assise di appello in ragione della sua necessità ai fini della decisione e la cui valutazione è stata totalmente pretermessa.
2.2. Con il secondo ha eccepito plurimi profili di censura per violazione di legge e vizi di motivazione sull’attendibilità dei collaboratori MO e VE, sulle dichiarazioni del collaboratore SO e del teste della difesa PP Di MO, sulle difformità tra le dichiarazioni dei due principali collaboratori e, in particolare, sulla natura circolare della chiamata in correità del collaboratore VE. In particolare, segnalato l’errore ricostruttivo contenuto nella sentenza impugnata sulla natura del rito con il quale è stato celebrato il presente procedimento (dibattimento e non giudizio abbreviato), si osserva che, benché sia stato indicato, in più punti, come le dichiarazioni di VE abbiano avuto carattere secondario (con conseguente, ignorata, limitata portata probatoria del relativo apporto) e abbiano avuto ad oggetto fasi diverse da quella esecutiva, alle stesse è stato assegnato, comunque, valore di riscontro a quelle di IR MO. Tra i due vi è stata una significativa divergenza in merito alla partecipazione al delitto di BR ON, nipote di MO;
partecipazione affermata da VE e negata dall’altro collaboratore. Sul punto, le argomentazioni sviluppate dalla Corte di assise di appello per rigettare la correlata censura di merito sono state ritenute apodittiche. La descritta portata limitata delle dichiarazioni di VE non avrebbe consentito di chiedere ed ottenere la riapertura delle indagini a seguito della precedente archiviazione. Inspiegabilmente, poi, è stata operata una svalutazione probatoria delle dichiarazioni di SO che ha iniziato a collaborare immediatamente dopo l’arresto avvenuto a breve distanza di tempo dall’omicidio. Questi ha riferito circostanze di rilievo apprese da MO che, tuttavia, ha negato di avere riferito alcunché a SO. Altre discrasie dichiarative tra i collaboratori relative al compenso per l’omicidio sono state sbrigativamente risolte dalla Corte di assise di appello affermando la maggiore 2 attendibilità di quanto dichiarato da MO che ha riferito circostanze contrastanti anche con i rilievi effettuati sul luogo dell’omicidio dalla polizia scientifica, con particolare riguardo al luogo esatto in cui NN è stato colpito mentre si trovava a bordo del furgone. Difformità di analogo spessore sono state segnalate anche in merito alla fase organizzativa del delitto (compresi gli appostamenti). La deduzione difensiva secondo cui vi sarebbero stato forte astio tra ZZ e VE ha trovato riscontro nelle stesse affermazioni del secondo ed è stata immotivatamente trascurata dalla Corte di assise di appello. Parimenti, sono state svalutate le dichiarazioni dei testi della difesa, con particolare riferimento a quelle di PP Di MO, padre della convivente di ZZ. Si tratta di soggetto con il quale VE aveva un rapporto altamente conflittuale e, per questo, coinvolto dalle dichiarazioni del collaboratore aventi ad oggetto la fase organizzativa dell’omicidio NN. Anche su tale teste e sulla documentazione relativa allo stesso, la sentenza impugnata ha sostanzialmente taciuto. Le dichiarazioni di MO sono state giudicate attendibili nonostante profonde contraddizioni legate alla partecipazione del nipote BR ON all’omicidio, al numero di coloro che vi hanno preso parte, alle armi utilizzate. Le dichiarazioni di VE sono state, infine, caratterizzate da circolarità, avendo egli riferito circostanze apprese dallo stesso MO e dall’imputato.
2.3. Con il terzo motivo è stato eccepito il difetto di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo sono stati lamentati violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.
1. cod. pen. avendo descritto, i giudici di merito, una sequenza degli eventi attestante la totale estraneità del movente omicidiario alle esigenze del clan LL. Essendo stata contestata l’agevolazione, sarebbe stato necessario dimostrare anche l’elemento intenzionale del quale, nel caso di specie, non vi è traccia nella motivazione.
2.5. Con il quinto motivo sono state eccepite violazione di legge e carenze di motivazione in punto di prescrizione dei reati in materia di armi di cui al capo B).
3. Con altro atto di ricorso a firma dell’avv. TO de Martino, AR ZZ ha sviluppato cinque censure alle quali ha premesso l’ampia illustrazione di una questione preliminare di natura processuale.
3.1. Prima di esporre nel dettaglio i motivi di ricorso, l’atto ha lamentato la violazione di legge con riferimento ai presupposti e alle condizioni per procedere alla riapertura delle indagini preliminari di cui all’art. 414 cod. proc. pen. La richiesta di archiviazione nei confronti di ZZ per l’omicidio di UC NN è stata chiesta dal pubblico ministero il 14 settembre 2021 ed è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con decreto dell’11 febbraio 2022. Il 22 giugno 2022 il pubblico ministero ha chiesto la riapertura delle indagini e il Giudice per le indagini preliminari ha disposto in conformità con provvedimento del 29 giugno 2022. A fondamento sono state poste le dichiarazioni che il collaboratore VE ha reso il 1° ottobre 2021 e l’8 novembre 2021, ossia in data successiva alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma antecedente al decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari. Il decreto di riapertura ha fatto riferimento agli elementi nuovi evidenziati, «posti a conoscenza del PM in epoca successiva al decreto archiviazione». 3 Così descritta la successione degli eventi, secondo il ricorrente, mancavano le condizioni per disporre la riapertura delle indagini essendo noti al pubblico ministero, ancora prima del provvedimento di archiviazione, gli elementi posti a fondamento della richiesta di riapertura, a nulla rilevando che gli stessi si siano formati davanti ad un pubblico ministero – persona fisica diverso da quello che ha chiesto l’archiviazione. A supporto dell’affermazione, è stata ricordata la natura impersonale dell’Ufficio di Procurae la presenza agli interrogatori di VE di personale della polizia giudiziaria che aveva seguito le indagini.
3.2. Con i motivi di ricorso sono state sostanzialmente reiterate le censure già sollevate con l’atto riassunto al par. 2. 4. Nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti a forma dell’avv. de Martino relativamente alla questione della mancanza di motivazione sulla deposizione del teste NE CA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Gli atti introduttivi propongono, in sostanza, le medesime questioni. Quello a firma dell’avv. de Martino sviluppa, in via preliminare e in particolare, il tema della, supposta, irrituale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. I motivi aggiunti depositati dal medesimo difensore illustrano, ulteriormente, l’argomentazione relativa alla escussione del teste CA e al correlato difetto di motivazione.
3. La questione processuale sulla riapertura delle indagini va risolta alla luce del principio costante secondo cui «è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione» (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, P.g. in proc. SC e altri, Rv. 252323 – 01; Sez. 5, n. 30620 del 26/06/2008, Lerda, Rv. 240441 - 01). Si tratta di principio costantemente reiterato anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva e se ne rinvengono espressi richiami, fra le più recenti, in Sez. 1, n. 15901 del 07/02/2024, Rinaldi, n.m.; Sez. 5, n. 42607 del 19/09/2023, Chirco, n.m.; Sez. 1, n. 4467, del 07/10/2022, dep. 2023, Picci, n.m. Pertanto, l’improcedibilità dell’azione penale è riconnessa solo alla mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini, in linea con quanto sostenuto da Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01, in motivazione. Nel caso in esame, non ricorre tale ipotesi. Per completezza, va aggiunto che condizione per la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. non è che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, quanto, piuttosto, che sia sorta l'esigenza di nuove investigazioni;
situazione configurabile «anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni» (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Cestaro, Rv. 278991 – 01, sulla scia di orientamento risalente: Sez. 1, n. 34560 del 06/06/2007, Pranno, in motivazione: punto 2D delle considerazioni in diritto).
4. Vanno doverosamente premesse alcune considerazioni di carattere generale sui parametri di valutazione delle censure nella parte in cui denunciano vizi di motivazione della sentenza impugnata. 4 4.1. Va ribadito che «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico )» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516, con cui la Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione;
Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708). Giova, altresì, ricordare quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
4.2. Essendosi in presenza, come segnalato in parte narrativa, di una doppia sentenza conforme, va ulteriormente ribadito che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale». (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01).
5. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha dato effettivamente atto della escussione, in sede di rinnovazione dell’istruzione in grado di appello, del teste NE CA le cui dichiarazioni 5 sono state sintetizzate a pagg. 18 e 19 della pronuncia impugnata. Il tema nel quale si è innestata la dichiarazione del teste, tuttavia, non costituiva una questione inedita nel procedimento, atteso che l’approfondimento istruttorio ha avuto riguardo ai rapporti tra il collaboratore VE e l’imputato ZZ, con particolare riferimento al presunto astio tra i due. Proprio tale relazione conflittuale, nell’ottica prospettata dalla difesa, avrebbe minato alla radice l’attendibilità del dichiarante con la conseguente impossibilità di ritenerlo riscontro alle dichiarazioni di IRMO. La lamentata mancanza di motivazione sulla deposizione del teste è priva di fondamento tenuto conto, in primo luogo, che sulla questione del licenziamento di ZZ, a seguito di sollecitazione da parte del collaboratore VE in conseguenza dei cattivi rapporti determinatisi tra gli stessi, la sentenza di appello ha svolto, sia pure sinteticamente, considerazioni incensurabili in questa sede (pag. 34), reputandola non decisiva ai fini della credibilità della fonte. Ad ogni modo, come anticipato, la questione dei rapporti tra collaboratore e imputato è stata ampiamente esaminata nelle convergenti sentenze dalle quali è emerso che lo stesso VE ha riferito di una relazione complessa e, ad un certo punto, addirittura, conflittuale. In definitiva, nulla emerge, alla luce della deposizione del teste, che possa integrare una decisiva lacuna motivazionale che, si ribadisce, afferisce ad un profilo non estraneo alla ricostruzione operata dalle sentenze di merito. VE ha descritto i propri rapporti con ZZ nel corso del dibattimento, come risulta, in particolare, dalle pagg. 20 e 21 della sentenza di primo grado ove si descrivono gli episodi e le diverse occasioni in cui si sono manifestati i contrasti. Si tratta di questione già risolta nella sentenza di primo grado ove, da pag. 41 in poi, la Corte di assise di Napoli, con argomentazione diffusa e dettagliata, ha dato conto delle plurime occasioni di contrasto insorte tra VE e ZZ (occasioni rispetto alle quali quelle descritte dal teste CA sono solo una parte) e, ciò nonostante, con motivazione logica, coerente e, perciò, incensurabile in questa sede, ha spiegato per quale ragione la mera contrapposizione tra il dichiarante e l’imputato non possa costituire, di per sé, valida ragione di inaffidabilità del primo. Ciò a fronte di elementi quali la trasparenza, la sincerità del narrato, la costanza dello stesso, la convergenza con le dichiarazioni di MO e degli stessi testi della difesa. A fronte di tale motivazione, quindi, il denunciato vizio di carenza motivazionale non individua una frattura insanabile e decisiva nell’ordito motivazionale, atteso che tende a segnalare una specifica lacuna omettendo di considerare che l’oggetto della deposizione del teste del quale si lamenta la mancata valutazione è stato ampiamente preso in considerazione. Né contrasta con tale considerazione la circostanza che la deposizione del teste CA sia stata ritenuta «necessaria ai fini della decisione» non imponendosi, all’esito dell’assunzione della prova ritenuta necessaria in sede di sua ammissione, un’analitica disamina del contenuto acquisito, laddove lo stesso non abbia introdotto elementi decisivi ai fini della delibazione finale e non potendosi presumere (contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa anche nei motivi aggiunti) tale necessità per effetto della mera acquisizione del mezzo istruttorio del cui contenuto effettivo, ai fini della valutazione della completezza della motivazione, non può prescindersi. La valutazione in tali termini si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte di legittimità che, in più occasioni, ha affermato che «nella motivazione della sentenza il 6 giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 – 01).
6. Il secondo motivo contiene una pluralità di censure che attengono alla prova dichiarativa assunta nel corso del dibattimento e che si rivelano, complessivamente, prive di fondamento. Preliminarmente, va detto che non assume rilievo decisivo ai fini della valutazione dei motivi di ricorso la circostanza che la sentenza di appello abbia indicato, erroneamente, che il procedimento è stato trattato con le forme del giudizio abbreviato;
si verte, all’evidenza, in un caso di un errore ricostruttivo privo di decisività ai fini della motivazione. In linea di principio, va evidenziato come i giudici di merito abbiano correttamente richiamato e applicato alla fattispecie i principi secondo cui «nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Di fatto è stato applicato il principio, qui ribadito, in base al quale «le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi» (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230592 ed altre conformi successive). Nello stesso senso rileva l'ulteriore affermazione per cui «le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile» (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848). La motivazione della credibilità soggettiva dei collaboratori è stata resa in termini effettivi e resiste alle censure (a tratti, generiche) di cui agli atti di ricorso. MO e ZZ si sono autoaccusati dell’omicidio ai danni di UC NN e, dopo che la loro posizione era stata archiviata, sono stati condannati per il medesimo 7 episodio delittuoso, per come ricostruito alle pag. 30 e seguenti della sentenza di primo grado. Le dichiarazioni rese dai medesimi collaboratori sono state già utilizzate per condannare PP LL in qualità di mandante. La valorizzazione di tali elementi in funzione della dimostrazione della credibilità soggettiva integra un elemento che conferisce piena logicità alle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito. In tal senso, convergono anche altre circostanze: il fatto che i dichiaranti abbiano riferito circostanze apprese direttamente o (in parte e limitatamente alla fase esecutiva descritta da VE) de relato dall’imputato, la convergenza delle circostanze narrate quanto al movente, le condotte asseritamente infedeli di NN rispetto al clan egemone a Portici, le precise ragioni di rancore personale nutrite da ZZ verso la vittima. La descrizione di VE come secondario rispetto alle propalazioni dell’altro collaboratore non si pone, di certo, quale elemento distonico o contraddittorio rispetto alla valutazione della sua attendibilità, posto che l’individuazione di una fonte dichiarativa quale elemento principale della piattaforma probatoria al quale gli elementi forniti dagli altri collaboratori si pongono in termini di riscontri non integra alcun vizio, costituendo, semmai, un elemento di trasparenza e linearità della complessiva ricostruzione del fatto. La questione del contrasto tra MO e VE circa la presenza del nipote del primo al momento dell’agguato è stato spiegato, oltre che con la frazionabilità delle dichiarazioni, con il fatto che, per motivi del tutto personali (rapporti di parentela con BR ON) il primo non ha fatto riferimento al ruolo del congiunto. Sul punto, ancora una volta, va detto che le decisioni di merito si saldano all’esito di una lettura uniforme del dato informativo riferito dai collaboratori che, riguardando un profilo al quale rimane estraneo ZZ, non assume certamente un significato decisivo al fine di incrinare l’attendibilità dei dichiaranti, con particolare riferimento al profilo della loro convergenza sui punti essenziali riferiti alla responsabilità dell’imputato. Efficacemente la sentenza di primo grado, alla quale quella di appello ha fatto costantemente rinvio, ha segnalato la diversità dei punti di osservazione dei collaboratori che, ciò nonostante, hanno concordemente ricostruito la condotta partecipativa del ricorrente e che, plausibilmente, proprio a ragione di quella differente prospettiva dalla quale hanno preso parte al fatto (MO a partire dalla deliberazione fino alla esecuzione, VE dalla deliberazione alla organizzazione e pianificazione), possono plausibilmente avere riferito circostanze diverse quanto a specifici aspetti estranei alla posizione dell’imputato indicato, invece, in termini convergenti, in colui che ha sparato. In definitiva, le dichiarazioni di VE e MO non divergono su elementi essenziali, entrambe convergono nell’indicazione della causale e dei rapporti pregressi con l’imputato e la vittima, nella decisione di eliminare NN da parte dei vertici del clan LL, nella descrizione della fase programmatoria e di quella operativa. Peraltro, la convergenza, come risulta dalle sentenze di merito, non è relativa solo alla fase esecutiva del delitto, ma afferisce direttamente anche a quelle deliberativa e organizzativa dell’agguato; fasi alle quali entrambi i collaboratori hanno preso parte direttamente e nelle quali hanno concordemente coinvolto l’imputato anche in quanto portatore di un movente personale e autonomo (rispetto a quello del clan LL) alla eliminazione di UC NN. Le discrasie delle dichiarazioni dei collaboratori attengono a profili secondari e compatibili con ricordi risalenti a diversi anni prima, né esiste un problema di circolarità (pure eccepita 8 dal ricorrente) tra VE e MO, idoneo a scardinare l’efficacia dimostrativa delle dichiarazioni, atteso che il primo ha riferito di avere appreso quanto riferito dal secondo, ma anche da ZZ stesso, ossia dall’imputato. Le contestazioni che riguardano il collaboratore SO non attingono una fonte decisiva ai fini della ricostruzione del fatto. La portata delle relative dichiarazioni, per come riassunte nelle sentenze di merito, non individua alcun profilo contraddittorio rispetto alle circostanze riferite dagli altri collaboratori. Pur avendo indicato MO e VE come partecipi (con ruoli diversi) dell’omicidio in danno di UC NN e collocato l’omicidio nel contesto degli interessi del clan LL, il collaboratore nulla ha riferito nei riguardi di ZZ e, coerentemente, le pronunce delle corti napoletane non hanno desunto dalla fonte in questione, elementi decisivi a carico dell’imputato le cui censure sul punto, quindi, non possono trovare accoglimento. Le contestazioni sulle dichiarazioni di IR MO relative alle modalità concrete di esplosione dei colpi di arma da fuoco da parte dell’imputato all’indirizzo della vittima non attingono aspetti del tutto chiari e, comunque, nel merito, non sono fondate su elementi certi. Invero, non è dato ravvisare una difformità effettiva e decisiva laddove MO ha dichiarato che ZZ ha sparato «appena il furgone entrò», mentre il teste di polizia giudiziaria ha riferito che l’esplosione del colpo si è verificata quando il furgone aveva percorso 29 metri. Si tratta, peraltro, dell’unico aspetto sul quale è stato dedotto un elemento di difformità tra le dichiarazioni del collaboratore e i dati di generica risultanti dagli accertamenti di polizia giudiziaria che, per altri versi puntualmente descritti nelle decisioni di merito (si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 34 della sentenza di primo grado), sono stati ritenuti pienamente convergenti. Anzi, anche i dati di generica sono stati valutati quali riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, con particolare riferimento alla pistola (calibro 9x21) con la quale sono stati esplosi i colpi che hanno provocato la morte della vittima. Sul punto, alcun elemento discordante è stato correttamente desunto dalle dichiarazioni di MO che ha fatto riferimento alla disponibilità anche di un’altra arma che, tuttavia, non ha sparato e la cui presenza, dunque, non poteva essere rilevata dalla polizia giudiziaria. Per quanto riguarda la contraddittorietà tra VE e MO in merito alla presenza di LL alla fase di pianificazione dell’omicidio, ancora una volta, si rileva che il dato non riguarda il ruolo dell’imputato nella vicenda e, soprattutto, che come segnalato nelle decisioni di merito, le prospettive dalle quali i due collaboratori principali hanno preso parte ai fatti riportati giustificano anche qualche lieve discordanza che, peraltro, sulla figura di LL non ha impedito che lo stesso, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei due collaboratori, abbia riportato condanna per l’omicidio di UC NN in qualità di mandante. Dalla ricostruzione delle fasi antecedenti al delitto, si ricava che lo stesso è stato preceduto da diverse interlocuzioni con i vertici del clan LL e dal tentativo di fare convergere l’azione omicidiaria verso il solo NN, pur a fronte di manifestati malumori e contrasti dello stesso EP LL verso altri soggetti gravitanti nel medesimo sodalizio (fra i quali lo stesso VE). Dunque, è del tutto ragionevole quanto ritenuto dai giudici di merito, ovvero che possano esservi state plurime riunioni organizzative volte a pianificare l’esecuzione dell’omicidio e che, sull’indicazione dei partecipi a tutte le riunioni, possa esservi stata qualche difformità, fermo restando che l’indicazione delle causali dell’omicidio e della volontà del capo del 9 sodalizio di eliminare l’inaffidabile NN vi è consonanza dichiarativa. Attinge, infine, aspetti secondari e privi di effettiva incidenza sulla ricostruzione della condotta ascritta all’imputato, la censura che attiene alla mancata valutazione delle dichiarazioni del teste della difesa Di MO (suocero dell’imputato e cognato di VE). Sul punto, peraltro, la sentenza di primo grado si è ampiamente soffermata da pag. 40 in poi, pervenendo persuasivamente ad escludere che (ancora una volta) possano essere ravvisate specifiche ragioni di rancore personale nutrite da VE nei confronti dell’imputato che possano avere determinato le dichiarazioni accusatorie. Sul punto si è detto al paragrafo precedente al quale si rinvia. 7. È manifestamente infondato e generico il terzo motivo degli atti di ricorso avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta un difetto di motivazione sulla richiesta difensiva che, palesemente, deve ritenersi insussistente tenuto conto che dal complessivo contenuto della motivazione e, più nel dettaglio, dalla parte finale della pronuncia di appello emergono plurimi riferimenti alla personalità negativa dell’imputato in rapporto ai collegamenti con clan camorristici di rilievo e, dunque, alla sua significativa caratura criminale. Si tratta di aspetti che attengono strettamente alla personalità dell’imputato che, in uno con le modalità del fatto siccome emergenti dal complessivo contenuto della motivazione, si pongono in termini di antiteticità rispetto a qualsiasi attenuazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. Va ribadito che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). A ciò si aggiunga che «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). Essendosi i giudici di merito attenuti, di fatto, a tali principi e considerata la genericità delle allegazioni difensive, la censura è inammissibile. 8. È infondato il quarto motivo sviluppato nel ricorso proposto nell’interesse dell’imputato in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen. Le sentenze di merito hanno concordemente segnalato come la decisione di procedere all’omicidio di NN sia maturata nel contesto di operatività del clan LL e per decisione presa dal capo di tale sodalizio, tenuto conto dei comportamenti (sintomatici di inaffidabilità) posti in essere dalla vittima. L’eliminazione di quest’ultima ha assolto, dunque, la finalità di riaffermare il prestigio e l’autorevolezza del gruppo di camorra e la funzione di controllo assolta dal capo. Le modalità di commissione del fatto, le circostanze in cui è maturata la decisione di commettere l’omicidio, la caratura criminale dei compartecipi dell’azione criminale, per come ampiamente descritti, sono del tutto incompatibili con la mancata consapevolezza dell’inquadramento dell’omicidio in funzione del perseguimento di interessi propri del gruppo mafioso interessato alla eliminazione della vittima. 10 Sul punto, deve essere ribadito che, pur avendo la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa natura soggettiva incentrata sulla particolare motivazione a delinquere, suscettibile di essere desunta anche dalle modalità dell’azione rilevanti come indici rivelatori della condizione psicologica dell’agente, «ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima» (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538 - 01). Le convergenti decisioni delle Corti territoriali hanno illustrato i settori di operatività del gruppo camorristico, fra i quali anche le estorsioni, ovvero proprio la tipologia di reati per il profitto dei quali si sono determinate quei contrasti tra NN e il clan che hanno contribuito a dare causa all’omicidio. 9. È manifestamente infondato il motivo di ricorso riferito alla prescrizione dei reati di cui al capo B), ossia detenzione porto di arma comune da sparo. Si tratta di reati per i quali è stata contestata e ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen. sicché trova applicazione il principio per il quale, «in tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 – 02; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.g. in proc. Giampà e altri, Rv. 271164 - 01). Ne deriva che la tesi difensiva secondo cui sarebbe maturato il termine di prescrizione nel massimo è destituita di fondamento. Neppure è decorso il termine minimo poiché trova applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 157 cod. pen., come sostituito dall’art. 6, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251. Ne deriva che occorre considerare che per il delitto di detenzione di arma comune da sparo il termine di prescrizione è pari ad anni sedici (pari alla pena prevista per il relativo reato (anni cinque e mesi quattro, aumentata, ai sensi della circostanza ora contenuta nell’art. 416-bis.
1. cod. pen., della metà, sino a giungere a otto anni), ulteriormente aumentato fino al doppio ai sensi dell’art. 157, sesto comma, cod. pen. Per il delitto di porto di arma comune da sparo il termine è pari ad anni dieci (pena edittale di anni sei e mesi otto di reclusione aumentata delle metà per la citata aggravante) suscettibile di essere raddoppiato per effetto della medesima disposizione codicistica di cui sopra (art. 157, comma sesto, cod. pen.). 10.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 11 VI GA GI DE ZO 12