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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13511 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr. Paolo D'AVINO Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 39498/2018 del R.G., pendente tra
, con l'Avv. PRONESTÍ ORSOLA, Parte_1
ATTRICE
E
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione del 6.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
I sig.ri e , hanno convenuto in Parte_2 Parte_2 Parte_1 giudizio il sig. , chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del testamento Controparte_1
olografo datato 15.01.2009, apparentemente redatto da , con il quale Persona_1
Pagina 1 di 5 quest'ultima istituiva suo unico erede il predetto convenuto, nipote della testatrice;
gli attori, qualificandosi anch'essi come nipoti della de cuius, e, quindi, suoi eredi legittimi, in assenza di coniuge e figli, impugnavano il predetto testamento, chiedendo inoltre che, a seguito della declaratoria di nullità, venisse aperta la successione legittima anche in loro favore e che il convenuto venisse condannato alla restituzione, pro quota, dell'immobile caduto in successione, nonché alla restituzione dei frutti civili prodotti dal bene stesso ed al risarcimento dei danni.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito.
Nel corso del procedimento, con atto depositato il 15.02.2022, due degli attori,
[...]
e , rinunciavano agli atti del giudizio, che veniva Parte_2 Parte_2
proseguito dalla sola . Parte_1
All'esito dell'istruttoria, trattenuta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza del
5.11.2024, il Collegio rilevava la mancanza di documentazione in ordine al rapporto di parentela degli attori (ora, attrice), con la de cuius, rimettendo la causa sul ruolo al solo fine di consentire alla difesa attrice di interloquire sulla rilevata questione e sulle conseguenze processuali della stessa.
All'udienza del 7.02.2025, comparsa la difesa attrice, si riportava alla documentazione anagrafica depositata con la nota del 6.02.2025, chiedendone l'ammissione ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e precisando le conclusioni;
il GI rimetteva nuovamente la causa alla decisione del Collegio.
Diritto.
Preliminarmente, deve disattendersi la richiesta della parte attrice, di ammettere la produzione della documentazione anagrafica allegata alle note depositate il 6.02.2025.
Come si evince chiaramente dall'ordinanza di rimessione sul ruolo della causa in data
5.11.2024, infatti, non era stato concesso alcun termine alla parte per il deposito di documentazione, né era stato richiamato l'art. 101 c.p.c. (invocato, invece, dall'attrice a sostegno della propria tardiva produzione), essendosi soltanto ritenuto, per opportunità, di dover consentire alla parte un'interlocuzione sulla rilevata carenza probatoria, soprattutto in punto alle conseguenze processuali della stessa.
Ed invero, nel caso in esame, è evidente come siamo fuori dall'ambito applicativo dell'art. 101 c.p.c., non essendovi alcun potere-dovere del Giudice di sollecitare il contraddittorio sul
Pagina 2 di 5 rilievo officioso;
infatti, tale potere-dovere non può, pacificamente, servire ad aggirare gli oneri di allegazione e di prova gravanti sulle parti, né a sanare eventuali carenze sul punto.
La Suprema Corte ha, in particolare, più volte affermato che l'esercizio del potere ex art. 101 c.p.c. riguarda soltanto le circostanze di fatto (o miste di fatto e di diritto), idonee a modificare il quadro fattuale oggetto della causa e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, ovvero relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (giurisprudenza assolutamente costante e consolidata: Cass. sez. 6-3, n. 24861 del 6/11/2013; sez. 6-5, n. 19372 del 29/09/2015 e n.
6218 del 4/03/2019; sez. L., n. 35974 del 22/11/2021; sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; sez. 1,
n. 11269 del 28/04/2023 e n. 31689 del 10/12/2024; SU, n. 30883 del 3/12/2024); solo in tal caso, infatti, emerge l'esigenza di tutelare il diritto di difesa ed il contraddittorio, poiché, appunto, il Giudice mette in evidenza -ritenendolo rilevante ai fini della decisione- un aspetto che non era stato oggetto delle allegazioni delle parti;
viceversa, quando il rilievo officioso riguarda (oltre che questioni di mero diritto o processuali) i presupposti stessi della domanda, come nella specie, ovvero la verifica dell'esistenza e idoneità (ivi compresa la insufficienza o la totale mancanza) delle prove sui fatti costitutivi dei diritti azionati in giudizio, è evidente che non vi sia alcun dovere del Tribunale di sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, sia perché le questioni, proprio perché costituiscono i presupposti o le condizioni essenziali della domanda, fanno già parte del thema decidendum e probandum, come delineato dalle stesse parti, sia perché, in caso contrario, il Giudice verrebbe meno alla sua funzione ed al suo dovere di imparzialità, andando in soccorso di una parte, al fine di colmare le sue carenze od omissioni processuali ed il mancato assolvimento degli oneri probatori su di essa gravanti.
Ed è di assoluta evidenza che la questione relativa alla prova del rapporto di parentela degli attori (ora, dell'attrice) con la de cuius costituisca un presupposto essenziale delle azioni spiegate in questo giudizio, essendo tale rapporto essenziale sia per la legittimazione attiva
(o, meglio, per la prova della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio), sia per l'interesse ad agire delle parti.
Infatti, come visto, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di impugnativa di testamento olografo per falsità, e la conseguente domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi degli attori e di petizione ereditaria nei confronti del convenuto, unico erede in forza del testamento impugnato.
Pagina 3 di 5 Quanto alla declaratoria di nullità del testamento, infatti, la qualità di erede (rectius: chiamato) legittimo fonda l'interesse della parte ad impugnare l'atto di ultima volontà, poiché, in caso di accoglimento, si aprirebbe la successione legittima, cui, in ipotesi, concorrerebbe l'erede impugnante.
Quanto, poi, alle domande di apertura della successione, di accertamento della qualità di eredi e di petizione ereditaria, la posizione di erede legittimo costituisce il requisito essenziale di merito di tali azioni, che, in assenza di prova sulla qualità di erede, devono essere rigettate.
Si ribadisce, dunque, quanto già evidenziato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo, ovvero che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l'unico mezzo di prova ammissibile del rapporto di parentela è costituito dagli atti dello stato civile, salvo il caso eccezionale che questi siano andati perduti o distrutti (ex multis, Cass. sez. 2, n. 19254 del 12/07/2024, n.
10519 del 18/04/2024 e n. 22192 del 14/10/2020).
Nel caso di specie, come già evidenziato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo e come sopra chiarito, non è stata tempestivamente e ritualmente prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare il rapporto di parentela tra gli attori e la de cuius.
Addirittura, si ravvisa -prima ancora che un'omissione probatoria- anche una carenza di allegazione, dal momento che gli attori si sono limitati a qualificarsi come “nipoti” della defunta , senza nemmeno precisare in forza di quale legame parentale e Persona_1
familiare avrebbero tale rapporto (se, ad esempio, nipoti ex fratre o ex sorore, oppure ex filio -quest'ultima ipotesi da escludersi solo implicitamente, avendo dichiarato che la de cuius è deceduta senza prole).
È poi oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza se il rapporto di parentela possa essere oggetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; tuttavia, nella fattispecie in esame il problema non si pone nemmeno, essendo il convenuto rimasto contumace e non potendo, perciò, operare il meccanismo della non contestazione (giurisprudenza assolutamente pacifica;
principio, peraltro, ormai espressamente enunciato dalla norma “il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della contumacia del convenuto,
Pagina 4 di 5 restano irripetibili a carico dell'attrice (ferma restando l'ammissione al gratuito patrocinio).
Anche le spese delle CTU –come già liquidate con decreto del GI– devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice e, pertanto, considerato che la sig.ra Pt_1
è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sono anticipate dall'Erario ai sensi
[...] dell'art. 131 DPR 115/02 (come modificato a seguito della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 217 del 2019).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 39498/2018, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
- dichiara le spese irripetibili a carico dell'attrice Parte_1
- pone le spese di CTU –come già liquidate con decreto del GI– definitivamente a carico dell'attrice e, quindi, a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 131 DPR 115/02, essendo la sig.ra ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Parte_1
Così deciso in Roma, in data 1/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario Coderoni Dr. Luigi ARGAN
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr. Paolo D'AVINO Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 39498/2018 del R.G., pendente tra
, con l'Avv. PRONESTÍ ORSOLA, Parte_1
ATTRICE
E
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione del 6.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
I sig.ri e , hanno convenuto in Parte_2 Parte_2 Parte_1 giudizio il sig. , chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del testamento Controparte_1
olografo datato 15.01.2009, apparentemente redatto da , con il quale Persona_1
Pagina 1 di 5 quest'ultima istituiva suo unico erede il predetto convenuto, nipote della testatrice;
gli attori, qualificandosi anch'essi come nipoti della de cuius, e, quindi, suoi eredi legittimi, in assenza di coniuge e figli, impugnavano il predetto testamento, chiedendo inoltre che, a seguito della declaratoria di nullità, venisse aperta la successione legittima anche in loro favore e che il convenuto venisse condannato alla restituzione, pro quota, dell'immobile caduto in successione, nonché alla restituzione dei frutti civili prodotti dal bene stesso ed al risarcimento dei danni.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito.
Nel corso del procedimento, con atto depositato il 15.02.2022, due degli attori,
[...]
e , rinunciavano agli atti del giudizio, che veniva Parte_2 Parte_2
proseguito dalla sola . Parte_1
All'esito dell'istruttoria, trattenuta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza del
5.11.2024, il Collegio rilevava la mancanza di documentazione in ordine al rapporto di parentela degli attori (ora, attrice), con la de cuius, rimettendo la causa sul ruolo al solo fine di consentire alla difesa attrice di interloquire sulla rilevata questione e sulle conseguenze processuali della stessa.
All'udienza del 7.02.2025, comparsa la difesa attrice, si riportava alla documentazione anagrafica depositata con la nota del 6.02.2025, chiedendone l'ammissione ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e precisando le conclusioni;
il GI rimetteva nuovamente la causa alla decisione del Collegio.
Diritto.
Preliminarmente, deve disattendersi la richiesta della parte attrice, di ammettere la produzione della documentazione anagrafica allegata alle note depositate il 6.02.2025.
Come si evince chiaramente dall'ordinanza di rimessione sul ruolo della causa in data
5.11.2024, infatti, non era stato concesso alcun termine alla parte per il deposito di documentazione, né era stato richiamato l'art. 101 c.p.c. (invocato, invece, dall'attrice a sostegno della propria tardiva produzione), essendosi soltanto ritenuto, per opportunità, di dover consentire alla parte un'interlocuzione sulla rilevata carenza probatoria, soprattutto in punto alle conseguenze processuali della stessa.
Ed invero, nel caso in esame, è evidente come siamo fuori dall'ambito applicativo dell'art. 101 c.p.c., non essendovi alcun potere-dovere del Giudice di sollecitare il contraddittorio sul
Pagina 2 di 5 rilievo officioso;
infatti, tale potere-dovere non può, pacificamente, servire ad aggirare gli oneri di allegazione e di prova gravanti sulle parti, né a sanare eventuali carenze sul punto.
La Suprema Corte ha, in particolare, più volte affermato che l'esercizio del potere ex art. 101 c.p.c. riguarda soltanto le circostanze di fatto (o miste di fatto e di diritto), idonee a modificare il quadro fattuale oggetto della causa e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, ovvero relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (giurisprudenza assolutamente costante e consolidata: Cass. sez. 6-3, n. 24861 del 6/11/2013; sez. 6-5, n. 19372 del 29/09/2015 e n.
6218 del 4/03/2019; sez. L., n. 35974 del 22/11/2021; sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; sez. 1,
n. 11269 del 28/04/2023 e n. 31689 del 10/12/2024; SU, n. 30883 del 3/12/2024); solo in tal caso, infatti, emerge l'esigenza di tutelare il diritto di difesa ed il contraddittorio, poiché, appunto, il Giudice mette in evidenza -ritenendolo rilevante ai fini della decisione- un aspetto che non era stato oggetto delle allegazioni delle parti;
viceversa, quando il rilievo officioso riguarda (oltre che questioni di mero diritto o processuali) i presupposti stessi della domanda, come nella specie, ovvero la verifica dell'esistenza e idoneità (ivi compresa la insufficienza o la totale mancanza) delle prove sui fatti costitutivi dei diritti azionati in giudizio, è evidente che non vi sia alcun dovere del Tribunale di sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, sia perché le questioni, proprio perché costituiscono i presupposti o le condizioni essenziali della domanda, fanno già parte del thema decidendum e probandum, come delineato dalle stesse parti, sia perché, in caso contrario, il Giudice verrebbe meno alla sua funzione ed al suo dovere di imparzialità, andando in soccorso di una parte, al fine di colmare le sue carenze od omissioni processuali ed il mancato assolvimento degli oneri probatori su di essa gravanti.
Ed è di assoluta evidenza che la questione relativa alla prova del rapporto di parentela degli attori (ora, dell'attrice) con la de cuius costituisca un presupposto essenziale delle azioni spiegate in questo giudizio, essendo tale rapporto essenziale sia per la legittimazione attiva
(o, meglio, per la prova della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio), sia per l'interesse ad agire delle parti.
Infatti, come visto, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di impugnativa di testamento olografo per falsità, e la conseguente domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi degli attori e di petizione ereditaria nei confronti del convenuto, unico erede in forza del testamento impugnato.
Pagina 3 di 5 Quanto alla declaratoria di nullità del testamento, infatti, la qualità di erede (rectius: chiamato) legittimo fonda l'interesse della parte ad impugnare l'atto di ultima volontà, poiché, in caso di accoglimento, si aprirebbe la successione legittima, cui, in ipotesi, concorrerebbe l'erede impugnante.
Quanto, poi, alle domande di apertura della successione, di accertamento della qualità di eredi e di petizione ereditaria, la posizione di erede legittimo costituisce il requisito essenziale di merito di tali azioni, che, in assenza di prova sulla qualità di erede, devono essere rigettate.
Si ribadisce, dunque, quanto già evidenziato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo, ovvero che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l'unico mezzo di prova ammissibile del rapporto di parentela è costituito dagli atti dello stato civile, salvo il caso eccezionale che questi siano andati perduti o distrutti (ex multis, Cass. sez. 2, n. 19254 del 12/07/2024, n.
10519 del 18/04/2024 e n. 22192 del 14/10/2020).
Nel caso di specie, come già evidenziato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo e come sopra chiarito, non è stata tempestivamente e ritualmente prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare il rapporto di parentela tra gli attori e la de cuius.
Addirittura, si ravvisa -prima ancora che un'omissione probatoria- anche una carenza di allegazione, dal momento che gli attori si sono limitati a qualificarsi come “nipoti” della defunta , senza nemmeno precisare in forza di quale legame parentale e Persona_1
familiare avrebbero tale rapporto (se, ad esempio, nipoti ex fratre o ex sorore, oppure ex filio -quest'ultima ipotesi da escludersi solo implicitamente, avendo dichiarato che la de cuius è deceduta senza prole).
È poi oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza se il rapporto di parentela possa essere oggetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; tuttavia, nella fattispecie in esame il problema non si pone nemmeno, essendo il convenuto rimasto contumace e non potendo, perciò, operare il meccanismo della non contestazione (giurisprudenza assolutamente pacifica;
principio, peraltro, ormai espressamente enunciato dalla norma “il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della contumacia del convenuto,
Pagina 4 di 5 restano irripetibili a carico dell'attrice (ferma restando l'ammissione al gratuito patrocinio).
Anche le spese delle CTU –come già liquidate con decreto del GI– devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice e, pertanto, considerato che la sig.ra Pt_1
è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sono anticipate dall'Erario ai sensi
[...] dell'art. 131 DPR 115/02 (come modificato a seguito della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 217 del 2019).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 39498/2018, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
- dichiara le spese irripetibili a carico dell'attrice Parte_1
- pone le spese di CTU –come già liquidate con decreto del GI– definitivamente a carico dell'attrice e, quindi, a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 131 DPR 115/02, essendo la sig.ra ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Parte_1
Così deciso in Roma, in data 1/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario Coderoni Dr. Luigi ARGAN
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