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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/02/2026, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07841/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7841 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambasciata D'Italia A Dhaka;
per l'annullamento
del provvedimento di inammissibilità della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso il 18 febbraio 2024 dall’ambasciata italiana a Dhaka
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AN ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di inammissibilità della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso il 18 febbraio 2024 dall’ambasciata italiana a Dhaka;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che il ricorso, in esito alla fase cautelare, è stato nuovamente chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 e quindi trattenuto in decisione;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che a seguito dell’avvenuto rilascio del visto in data 11 gennaio 2026 è venuta meno la materia del contendere;
f) che quanto alle spese di lite, si ritiene di dover porre il relativo onere a carico della parte resistente in ragione della sua soccombenza virtuale, nella misura indicata in dispositivo;
g) che deve essere infine respinto il reclamo avverso il decreto della competente Commissione, che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto l’art. 119 del d.P.R. 115/2002 impone la presenza dell’istante sul territorio italiano, nel caso di specie non riscontrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il MAECI al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura pari a €. 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e importo del contributo unificato.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.