TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2887/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER AG Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/6/2025 da
C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati GIOVANNI Parte_1 C.F._1
RO e ET DI PA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato GIOVANNI RO in Lucca (LU), viale C. Castracani n. 69, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
NA NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via B. Cairoli n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«i)- Pronunciare la cessazione degli effetti civili [lo scioglimento] del matrimonio contratto in data 14.02.2003 in Massarosa (LU) tra il sig. nato a [...] in data [...] Parte_1
(c.f.: ) e la sig.ra , nata a [...] in data [...] (c.f.: CodiceFiscale_3 Parte_2
), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massarosa, giusta CodiceFiscale_4 copia integrale dell'atto di matrimonio del Comune predetto (atto Num 2 – Parte I – Serie – anno 2003 – Massarosa – LU), e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
ii)- Confermare le condizioni di cui alla sentenza n. 87/2024, pronunciata dal Tribunale di Lucca all'esito del relativo procedimento su domanda congiunta iscritto nel R.G. al n.° 910/2024 V.G.,
1 pubblicata in data 25/06/2024 e passata in giudicato in data 28.01.2025, fatta eccezione per la seguente modifica: “in parziale deroga alle condizioni concordate e stabilite relativamente alla manutenzione straordinaria dei figli, disporre, a carico del SI. la spesa, di natura Parte_1 straordinaria, derivante dal pagamento delle tasse universitarie da sostenere per l'iscrizione all'Università dei figli e , salvo il contributo, nella misura di € 60,00 Persona_1 CP_1
(Euro sessanta/00) per ciascun figlio che sarà a carico della SI.ra , che provvederà Parte_2
a versarlo ogni anno, entro il giorno 30 giugno, al SI. in unica soluzione e per la Parte_1 somma complessiva pari a € 120,00, se anche la figlia si iscriverà all'Università (Euro CP_1 centoventi/00)”; iii)- Disporre che l'assegno unico e universale venga percepito al 50% tra i coniugi;
iv)- Le parti ribadiscono di avere integralmente regolamentato i loro rapporti patrimoniali già in sede di procedimento separazione personale dei coniugi e di non avere a pretendere più niente reciprocamente l'una dall'altro; v)- Compensare integralmente le spese tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 14/2/2003, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1 CP_ 2/4/2003) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
2 in Massarosa (LU) in data 14/2/2003, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 2, Parte 1, dell'Anno 2003; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore
ER AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER AG Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/6/2025 da
C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati GIOVANNI Parte_1 C.F._1
RO e ET DI PA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato GIOVANNI RO in Lucca (LU), viale C. Castracani n. 69, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
NA NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via B. Cairoli n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«i)- Pronunciare la cessazione degli effetti civili [lo scioglimento] del matrimonio contratto in data 14.02.2003 in Massarosa (LU) tra il sig. nato a [...] in data [...] Parte_1
(c.f.: ) e la sig.ra , nata a [...] in data [...] (c.f.: CodiceFiscale_3 Parte_2
), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massarosa, giusta CodiceFiscale_4 copia integrale dell'atto di matrimonio del Comune predetto (atto Num 2 – Parte I – Serie – anno 2003 – Massarosa – LU), e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
ii)- Confermare le condizioni di cui alla sentenza n. 87/2024, pronunciata dal Tribunale di Lucca all'esito del relativo procedimento su domanda congiunta iscritto nel R.G. al n.° 910/2024 V.G.,
1 pubblicata in data 25/06/2024 e passata in giudicato in data 28.01.2025, fatta eccezione per la seguente modifica: “in parziale deroga alle condizioni concordate e stabilite relativamente alla manutenzione straordinaria dei figli, disporre, a carico del SI. la spesa, di natura Parte_1 straordinaria, derivante dal pagamento delle tasse universitarie da sostenere per l'iscrizione all'Università dei figli e , salvo il contributo, nella misura di € 60,00 Persona_1 CP_1
(Euro sessanta/00) per ciascun figlio che sarà a carico della SI.ra , che provvederà Parte_2
a versarlo ogni anno, entro il giorno 30 giugno, al SI. in unica soluzione e per la Parte_1 somma complessiva pari a € 120,00, se anche la figlia si iscriverà all'Università (Euro CP_1 centoventi/00)”; iii)- Disporre che l'assegno unico e universale venga percepito al 50% tra i coniugi;
iv)- Le parti ribadiscono di avere integralmente regolamentato i loro rapporti patrimoniali già in sede di procedimento separazione personale dei coniugi e di non avere a pretendere più niente reciprocamente l'una dall'altro; v)- Compensare integralmente le spese tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 14/2/2003, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1 CP_ 2/4/2003) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
2 in Massarosa (LU) in data 14/2/2003, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 2, Parte 1, dell'Anno 2003; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore
ER AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3