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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15190 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 69196/2022 R.G.T.
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Di Fabio Roberta e Monica Parte_1
Cassetta, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonetta Nardella, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli ( l'1.05.1999, il 24.10.2000 e il Per_1 Per_2 Per_3
06.02.2009), chiedeva, oltre alla separazione personale: l'affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso di sé e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli pari ad euro 750,00 mensili ciascuno e per sé pari ad euro 300,00 mensili;
il pagamento da parte del coniuge della polizza sanitaria in essere (domanda successivamente non più riproposta e, dunque da intendersi rinunciata), nonché delle spese dell'università della figlia, di quelle della casa sita in NZ
(RM) intestata alla figlia (comprese quelle del mutuo), oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale.
Il resistente si costituiva e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione: l'affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per sè come indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento a suo carico per i figli pari ad euro 1.050,00 mensili;
un contributo al canone di locazione della casa coniugale a suo carico per la somma di euro 200,00 mensili fino alla scadenza del contratto;
il pagamento da parte del resistente del 70% delle spese universitarie della figlia e del 50% di quelle straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
il pagamento a suo carico del mutuo della casa di NZ (mentre le spese per l'abitazione saranno suddivise al 50% tra i coniugi) e della polizza sanitaria fino alla sua scadenza;
la disponibilità dei mezzi di trasporto come meglio indicato nella citata comparsa;
la chiusura del conto corrente cointestato tra i coniugi.
In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “…
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore;
visti i redditi delle parti (la è un'insegnante, con un reddito pari ad euro 1.800,00 circa netti Pt_1
mensili calcolati su 12 mensilità, come da CU 2022, in atti, mentre il è un medico che lavora CP_1
presso l'Ospedale di Terni con un reddito pari ad euro 5.000,00 netti mensili circa calcolati su 12 mensilità, come da dichiarazione dei redditi 2022 e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); rilevato che il canone di locazione della casa coniugale è pari ad euro 1.300,00 mensili (cfr. registrazione del contratto di locazione, in atti); rilevato che il resistente risulta onerato del canone di locazione dell'abitazione presa in locazione per andarci a vivere pari ad euro 1.200,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti), oltre che, circostanza pacifica tra le parti, del canone di locazione della casa coniugale e di un finanziamento di euro 277,00 mensili;
rilevato che il resistente risulta pure incontestatamente corrispondere somme per euro 2.480,00 mensili per iscrizioni a circoli sportivi dei figli, per le loro rette universitarie e per i loro percorsi di psicoterapia
(cfr. dichiarazione sostitutiva della e dichiarazioni rese all'udienza citata); Pt_1
rilevato che il corrisponde anche il mutuo di un immobile sito in NZ (RM) ed intestato alla CP_1
figlia, pari ad euro 750,00 mensili;
rilevato che il saldo di conto corrente della ricorrente è pari ad euro 26.000,00 e che le parti risultano cointestatarie di titoli per euro 230.000,00 circa (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio della ricorrente, in atti); ritenuto, ciò premesso, di dover disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come segue, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 20.00; n. 2 pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21.30 (dopo cena); dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
ritenuto, poi, di assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Roma, via Principe Eugenio n. 60, in quanto ivi convivente con i tre figli (di cui, come detto, uno minore e egli altri due maggiorenni ma no economicamente indipendenti, circostanze incontestate); ritenuto, poi, anche preso atto delle somme già a carico del resistente e sopra indicate, - che lasciano presumere redditi maggiori del resistente rispetto a quanto dichiarato - di determinare a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili e per i figli pari ad euro CP_1
1.800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo Pt_1
domicilio, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla la casa coniugale, concedendo al gg. 30 per allontanarsene;
Pt_1 CP_1
-determina a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili CP_1
e per i figli pari ad euro 1.800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
…”. Pt_1
Le parti nel corso del giudizio raggiungevano il seguente accordo: “ 1 - il figlio minore
, nato a [...] il [...], sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_3
presso la madre, nella sua abitazione sita in Roma, Via Principe Eugenio, 60;
2- il padre, a fine settimana alterni, preleverà il figlio il sabato mattina alle 10.00 con riaccompagno presso l'istituto scolastico il lunedì mattina;
durante le settimane in cui durante il fine settimana il minore permarrà presso la madre, il padre lo preleverà un giorno a settimana, da concordare con la madre almeno 3 giorni prima, dall'uscita di scuola e lo riaccompagnerà a scuola il giorno dopo, garantendo così la continuità della frequentazione genitoriale. Il sig. comunicherà per iscritto CP_1
alla moglie, con non meno di 3 giorni di anticipo, gli eventuali cambiamenti sia dei fine settimana di sua competenza che del giorno infrasettimanale- di cui sopra- in cui il figlio pernotterà presso di lui;
durante il periodo di vacanze scolastiche estive, entro il 30 maggio di ogni anno, i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente il proprio periodo di ferie al fine di concordare un periodo di almeno 15 giorni- anche non consecutivi- da trascorrere alternativamente con il figlio, con conseguente sospensione del diritto di visita per il periodo prescelto e concordato. Durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 ed il 25 dicembre, nonché sempre alternativamente dal 26 dicembre sera sino al 31 dicembre a pranzo e dal 31 dicembre sera al 06 gennaio incluso. Durante le vacanze Pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, la Pasqua o il Lunedì Per_3
dell'Angelo così come le festività- ed eventuali giorni di ponte ad esse collegate- del 25 aprile, del primo maggio, del 2 giugno, del primo novembre e dell'8 dicembre;
3- il padre corrisponderà per il mantenimento dei figli - ancora minorenne- e , Per_3 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile di € 610,00 ciascuno, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT di anno in anno;
4- la figlia , ricoverata da luglio 2025 presso una struttura sanitaria per disturbi mentali, Per_2
allorquando verrà dimessa, abiterà stabilmente presso il padre nell'immobile dallo stesso condotto in locazione, sito in Roma, Via Alfieri n. 15;
5- il padre cesserà di corrispondere alla sig.ra il mantenimento in favore di , pari ad € Pt_1 Per_2
610,00, con decorrenza da novembre 2025, ed entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della stessa con corresponsioni dirette in suo favore in misura proporzionale ai rispettivi redditi;
6- il sig. cesserà di corrispondere l'assegno mensile di mantenimento di € 305,00 in favore della CP_1
moglie con decorrenza da novembre 2025;
7- le spese straordinarie per i figli, , e , da individuarsi con espresso richiamo al Per_1 Per_2 Per_3
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
8 - i coniugi hanno intenzione di regolare i propri rapporti patrimoniali dividendo al 50% le giacenze del conto deposito titoli cointestato n. 10273829/04 presso l'Istituto di credito Mediolanum per un importo complessivo pari ad € 263.288,90 (alla data del 14.10.2025) entro e non oltre il
30.10.2025;
9 – i coniugi, allorquando procederanno alla suddivisione del conto deposito titoli, concordemente compenseranno le spese straordinarie reciprocamente non ancora rifuse e, pertanto: il marito avrà diritto a vedersi erogare la somma di € 131.644,45 oltre € 22.828,00, quale importo da imputarsi alla restituzione delle suddette spese da parte della moglie, e quindi, per un totale pari ad € 154.472,45, mentre la moglie avrà diritto a vedersi erogare la somma di € 108.816,45, pari al 50% dell'attuale giacenza bancaria, decurtata dell'ammontare di € 22.828,00 da restituirsi al marito, ritendo così le parti estinti per compensazione i rispettivi debiti e crediti;
10- Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti.
Spese legali integralmente compensate.”.
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti. Nulla osta, poi, alla conferma delle condizioni sopra riportate concordate tra le parti, quanto al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, prendendo il
Collegio meramente atto delle ulteriori clausole.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 28.9.1996 in Orvieto
(TR);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1997 , parte II, atto n. 94 , serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 20.10.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 69196/2022 R.G.T.
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Di Fabio Roberta e Monica Parte_1
Cassetta, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonetta Nardella, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli ( l'1.05.1999, il 24.10.2000 e il Per_1 Per_2 Per_3
06.02.2009), chiedeva, oltre alla separazione personale: l'affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso di sé e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli pari ad euro 750,00 mensili ciascuno e per sé pari ad euro 300,00 mensili;
il pagamento da parte del coniuge della polizza sanitaria in essere (domanda successivamente non più riproposta e, dunque da intendersi rinunciata), nonché delle spese dell'università della figlia, di quelle della casa sita in NZ
(RM) intestata alla figlia (comprese quelle del mutuo), oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale.
Il resistente si costituiva e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione: l'affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per sè come indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento a suo carico per i figli pari ad euro 1.050,00 mensili;
un contributo al canone di locazione della casa coniugale a suo carico per la somma di euro 200,00 mensili fino alla scadenza del contratto;
il pagamento da parte del resistente del 70% delle spese universitarie della figlia e del 50% di quelle straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
il pagamento a suo carico del mutuo della casa di NZ (mentre le spese per l'abitazione saranno suddivise al 50% tra i coniugi) e della polizza sanitaria fino alla sua scadenza;
la disponibilità dei mezzi di trasporto come meglio indicato nella citata comparsa;
la chiusura del conto corrente cointestato tra i coniugi.
In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “…
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore;
visti i redditi delle parti (la è un'insegnante, con un reddito pari ad euro 1.800,00 circa netti Pt_1
mensili calcolati su 12 mensilità, come da CU 2022, in atti, mentre il è un medico che lavora CP_1
presso l'Ospedale di Terni con un reddito pari ad euro 5.000,00 netti mensili circa calcolati su 12 mensilità, come da dichiarazione dei redditi 2022 e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); rilevato che il canone di locazione della casa coniugale è pari ad euro 1.300,00 mensili (cfr. registrazione del contratto di locazione, in atti); rilevato che il resistente risulta onerato del canone di locazione dell'abitazione presa in locazione per andarci a vivere pari ad euro 1.200,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti), oltre che, circostanza pacifica tra le parti, del canone di locazione della casa coniugale e di un finanziamento di euro 277,00 mensili;
rilevato che il resistente risulta pure incontestatamente corrispondere somme per euro 2.480,00 mensili per iscrizioni a circoli sportivi dei figli, per le loro rette universitarie e per i loro percorsi di psicoterapia
(cfr. dichiarazione sostitutiva della e dichiarazioni rese all'udienza citata); Pt_1
rilevato che il corrisponde anche il mutuo di un immobile sito in NZ (RM) ed intestato alla CP_1
figlia, pari ad euro 750,00 mensili;
rilevato che il saldo di conto corrente della ricorrente è pari ad euro 26.000,00 e che le parti risultano cointestatarie di titoli per euro 230.000,00 circa (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio della ricorrente, in atti); ritenuto, ciò premesso, di dover disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come segue, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 20.00; n. 2 pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21.30 (dopo cena); dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
ritenuto, poi, di assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Roma, via Principe Eugenio n. 60, in quanto ivi convivente con i tre figli (di cui, come detto, uno minore e egli altri due maggiorenni ma no economicamente indipendenti, circostanze incontestate); ritenuto, poi, anche preso atto delle somme già a carico del resistente e sopra indicate, - che lasciano presumere redditi maggiori del resistente rispetto a quanto dichiarato - di determinare a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili e per i figli pari ad euro CP_1
1.800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo Pt_1
domicilio, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla la casa coniugale, concedendo al gg. 30 per allontanarsene;
Pt_1 CP_1
-determina a carico del un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili CP_1
e per i figli pari ad euro 1.800,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
…”. Pt_1
Le parti nel corso del giudizio raggiungevano il seguente accordo: “ 1 - il figlio minore
, nato a [...] il [...], sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_3
presso la madre, nella sua abitazione sita in Roma, Via Principe Eugenio, 60;
2- il padre, a fine settimana alterni, preleverà il figlio il sabato mattina alle 10.00 con riaccompagno presso l'istituto scolastico il lunedì mattina;
durante le settimane in cui durante il fine settimana il minore permarrà presso la madre, il padre lo preleverà un giorno a settimana, da concordare con la madre almeno 3 giorni prima, dall'uscita di scuola e lo riaccompagnerà a scuola il giorno dopo, garantendo così la continuità della frequentazione genitoriale. Il sig. comunicherà per iscritto CP_1
alla moglie, con non meno di 3 giorni di anticipo, gli eventuali cambiamenti sia dei fine settimana di sua competenza che del giorno infrasettimanale- di cui sopra- in cui il figlio pernotterà presso di lui;
durante il periodo di vacanze scolastiche estive, entro il 30 maggio di ogni anno, i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente il proprio periodo di ferie al fine di concordare un periodo di almeno 15 giorni- anche non consecutivi- da trascorrere alternativamente con il figlio, con conseguente sospensione del diritto di visita per il periodo prescelto e concordato. Durante le vacanze di Natale il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 ed il 25 dicembre, nonché sempre alternativamente dal 26 dicembre sera sino al 31 dicembre a pranzo e dal 31 dicembre sera al 06 gennaio incluso. Durante le vacanze Pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, la Pasqua o il Lunedì Per_3
dell'Angelo così come le festività- ed eventuali giorni di ponte ad esse collegate- del 25 aprile, del primo maggio, del 2 giugno, del primo novembre e dell'8 dicembre;
3- il padre corrisponderà per il mantenimento dei figli - ancora minorenne- e , Per_3 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile di € 610,00 ciascuno, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT di anno in anno;
4- la figlia , ricoverata da luglio 2025 presso una struttura sanitaria per disturbi mentali, Per_2
allorquando verrà dimessa, abiterà stabilmente presso il padre nell'immobile dallo stesso condotto in locazione, sito in Roma, Via Alfieri n. 15;
5- il padre cesserà di corrispondere alla sig.ra il mantenimento in favore di , pari ad € Pt_1 Per_2
610,00, con decorrenza da novembre 2025, ed entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della stessa con corresponsioni dirette in suo favore in misura proporzionale ai rispettivi redditi;
6- il sig. cesserà di corrispondere l'assegno mensile di mantenimento di € 305,00 in favore della CP_1
moglie con decorrenza da novembre 2025;
7- le spese straordinarie per i figli, , e , da individuarsi con espresso richiamo al Per_1 Per_2 Per_3
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
8 - i coniugi hanno intenzione di regolare i propri rapporti patrimoniali dividendo al 50% le giacenze del conto deposito titoli cointestato n. 10273829/04 presso l'Istituto di credito Mediolanum per un importo complessivo pari ad € 263.288,90 (alla data del 14.10.2025) entro e non oltre il
30.10.2025;
9 – i coniugi, allorquando procederanno alla suddivisione del conto deposito titoli, concordemente compenseranno le spese straordinarie reciprocamente non ancora rifuse e, pertanto: il marito avrà diritto a vedersi erogare la somma di € 131.644,45 oltre € 22.828,00, quale importo da imputarsi alla restituzione delle suddette spese da parte della moglie, e quindi, per un totale pari ad € 154.472,45, mentre la moglie avrà diritto a vedersi erogare la somma di € 108.816,45, pari al 50% dell'attuale giacenza bancaria, decurtata dell'ammontare di € 22.828,00 da restituirsi al marito, ritendo così le parti estinti per compensazione i rispettivi debiti e crediti;
10- Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti.
Spese legali integralmente compensate.”.
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti. Nulla osta, poi, alla conferma delle condizioni sopra riportate concordate tra le parti, quanto al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, prendendo il
Collegio meramente atto delle ulteriori clausole.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 28.9.1996 in Orvieto
(TR);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1997 , parte II, atto n. 94 , serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 20.10.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi