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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2025 promossa da:
con C.F.: -, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. RICCARDO VAGNONI, in virtù di delega in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/06/1978, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. PAOLO RONCONI e ANDREA PIETRONI, ed elett.te dom.to presso e nel loro studio sito in Ancona, in forza di delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del 2/04/2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, di seguito riportata, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.: “Ferme le condizioni della separazione, il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno cinque di ogni mese la somma di Euro 1.200 mensili, con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale. AUF totalmente in favore della madre. pagina 1 di 3 Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé, nel periodo non scolastico, i figli due giorni infrasettimanali, tendenzialmente il mercoledì e il giovedì, dal mercoledì alle ore 09:00 al venerdì alle ore 09.00 (con due pernotti) e a week-end alternati dal venerdì alle ore 09:00 al lunedì mattina alle ore 09.00; nel periodo scolastico, il padre potrà tenere e vedere con sé il figli due giorni infrasettimanali, tendenzialmente il mercoledì e il giovedì, dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì all'ingresso a scuola (con due pernotti) nella settimana in cui i week-end [sono] di spettanza materna e dal mercoledì alle ore 09:00 al giovedì alle ore 09:00 nei week-end di spettanza paterna e a week-end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21:00, ferma la possibilità del pernotto domenical[e] fino al lunedì all'entrata a scuola compatibilmente con le esigenze dei minori.
Durante le vacanze estive i minori staranno con ciascun genitore per dieci giorni anche non consecutivi per un periodo che le parti concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno, e a prescindere dall'organizzazione di un viaggio nel periodo di rispettiva spettanza.
Spese di lite compensate e rinuncia alla solidarietà professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30/12/2024, chiedeva la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle (AN) il 18/07/2009 con unione da cui sono nati due figli, (il 18/07/2008) e Controparte_1 Per_1
(il 26/08/2010), alle condizioni ivi formulate. Per_2
In particolare, instava per la conferma delle condizioni della separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto di data 15/06/2022, ad eccezione dell'importo dovuto dall'odierno resistente a titolo di contributo, quale genitore non collocatario, al mantenimento dei figli minori, di cui chiedeva l'aumento da Euro 900,00 a 1.800,00 in ragione delle attuali, maggiori esigenze dei figli stessi, invocando, altresì, l'elevato tenore di vita dai medesimi goduto manente matrimonio, e i maggiori tempi di permanenza degli stessi presso di sé (con conseguente valutazione dei compiti domestici e di cura assunti), nonché il sostanziale divario economico-reddituale tra le parti (che le avrebbe finanche consentito di richiedere un assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa).
2. Con comparsa depositata in data 03/03/2025, si costituiva in giudizio non opponendosi alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo Controparte_1
l'accoglimento di condizioni difformi. A tale ultimo proposito, sosteneva che le stesse condizioni di separazione fossero “sperequative, ingiuste e in danno del marito”, e da egli accettate solo per il particolare momento che si era trovato a vivere, “sconvolto per la fine del suo matrimonio”. Rilevava il peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali rispetto all'epoca della separazione, contrariamente a quanto avvenuto per quelle della ricorrente, contestava la ricostruzione del tenore di vita dedotto dalla ricorrente e le asserite, maggiori esigenze dei figli minori. Invocava, inoltre, il riconoscimento di un aumento dei pernotti dei figli presso il padre.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
pagina 2 di 3 5. All'udienza di data 2/4/2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, sopra riportata, ferme per il resto le condizioni della separazione, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia a ogni appendice conclusiva.
Il giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
6. Ebbene, reputa il Collegio che le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economico-patrimoniale delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli e Per_2
(minorenni, affidati ad entrambi i genitori e collocati prioritariamente presso Per_1
l'abitazione materna, con diritto di visita del padre regolato in maniera tale da garantire il rispetto della bigenitorialità).
In particolare, il contributo al mantenimento dei minori previsto a carico del padre e pari a complessivi € 1.200,00 mensili, con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70% come indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale di Ancona, appare adeguato alle rispettive risorse economiche delle parti, oltre che alle esigenze della prole.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo delle parti.
7. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'intervenuto accordo, così come concordato anche dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chiaravalle (AN) il 18/07/2009 tra i signori e Parte_1 CP_1
(ut supra genn.ti), iscritto nel registro degli atti civili di matrimonio di detto Comune
[...]
– anno 2009– Parte II – Serie A, atto n. 14;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PRENDE ATTO delle condizioni di divorzio concordate dalle parti così come in epigrafe specificate.
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio di data 02/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2025 promossa da:
con C.F.: -, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. RICCARDO VAGNONI, in virtù di delega in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/06/1978, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. PAOLO RONCONI e ANDREA PIETRONI, ed elett.te dom.to presso e nel loro studio sito in Ancona, in forza di delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del 2/04/2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, di seguito riportata, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.: “Ferme le condizioni della separazione, il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno cinque di ogni mese la somma di Euro 1.200 mensili, con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale. AUF totalmente in favore della madre. pagina 1 di 3 Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé, nel periodo non scolastico, i figli due giorni infrasettimanali, tendenzialmente il mercoledì e il giovedì, dal mercoledì alle ore 09:00 al venerdì alle ore 09.00 (con due pernotti) e a week-end alternati dal venerdì alle ore 09:00 al lunedì mattina alle ore 09.00; nel periodo scolastico, il padre potrà tenere e vedere con sé il figli due giorni infrasettimanali, tendenzialmente il mercoledì e il giovedì, dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì all'ingresso a scuola (con due pernotti) nella settimana in cui i week-end [sono] di spettanza materna e dal mercoledì alle ore 09:00 al giovedì alle ore 09:00 nei week-end di spettanza paterna e a week-end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21:00, ferma la possibilità del pernotto domenical[e] fino al lunedì all'entrata a scuola compatibilmente con le esigenze dei minori.
Durante le vacanze estive i minori staranno con ciascun genitore per dieci giorni anche non consecutivi per un periodo che le parti concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno, e a prescindere dall'organizzazione di un viaggio nel periodo di rispettiva spettanza.
Spese di lite compensate e rinuncia alla solidarietà professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30/12/2024, chiedeva la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle (AN) il 18/07/2009 con unione da cui sono nati due figli, (il 18/07/2008) e Controparte_1 Per_1
(il 26/08/2010), alle condizioni ivi formulate. Per_2
In particolare, instava per la conferma delle condizioni della separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto di data 15/06/2022, ad eccezione dell'importo dovuto dall'odierno resistente a titolo di contributo, quale genitore non collocatario, al mantenimento dei figli minori, di cui chiedeva l'aumento da Euro 900,00 a 1.800,00 in ragione delle attuali, maggiori esigenze dei figli stessi, invocando, altresì, l'elevato tenore di vita dai medesimi goduto manente matrimonio, e i maggiori tempi di permanenza degli stessi presso di sé (con conseguente valutazione dei compiti domestici e di cura assunti), nonché il sostanziale divario economico-reddituale tra le parti (che le avrebbe finanche consentito di richiedere un assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa).
2. Con comparsa depositata in data 03/03/2025, si costituiva in giudizio non opponendosi alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo Controparte_1
l'accoglimento di condizioni difformi. A tale ultimo proposito, sosteneva che le stesse condizioni di separazione fossero “sperequative, ingiuste e in danno del marito”, e da egli accettate solo per il particolare momento che si era trovato a vivere, “sconvolto per la fine del suo matrimonio”. Rilevava il peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali rispetto all'epoca della separazione, contrariamente a quanto avvenuto per quelle della ricorrente, contestava la ricostruzione del tenore di vita dedotto dalla ricorrente e le asserite, maggiori esigenze dei figli minori. Invocava, inoltre, il riconoscimento di un aumento dei pernotti dei figli presso il padre.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
pagina 2 di 3 5. All'udienza di data 2/4/2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, sopra riportata, ferme per il resto le condizioni della separazione, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia a ogni appendice conclusiva.
Il giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
6. Ebbene, reputa il Collegio che le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economico-patrimoniale delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli e Per_2
(minorenni, affidati ad entrambi i genitori e collocati prioritariamente presso Per_1
l'abitazione materna, con diritto di visita del padre regolato in maniera tale da garantire il rispetto della bigenitorialità).
In particolare, il contributo al mantenimento dei minori previsto a carico del padre e pari a complessivi € 1.200,00 mensili, con contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70% come indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale di Ancona, appare adeguato alle rispettive risorse economiche delle parti, oltre che alle esigenze della prole.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo delle parti.
7. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'intervenuto accordo, così come concordato anche dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chiaravalle (AN) il 18/07/2009 tra i signori e Parte_1 CP_1
(ut supra genn.ti), iscritto nel registro degli atti civili di matrimonio di detto Comune
[...]
– anno 2009– Parte II – Serie A, atto n. 14;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
PRENDE ATTO delle condizioni di divorzio concordate dalle parti così come in epigrafe specificate.
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio di data 02/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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