Articolo 13 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 13.

I dormitori devono avere le seguenti dimensioni:

cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potra' consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3; tale eccezione non e' ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale;

superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50;
altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel qual caso potra' consentirsi un minimo di metri 1,80.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999