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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 602/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON IO VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Azzali, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
GI AR, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate il 16 settembre 2025 parte ricorrente ha chiesto: “…In via preliminare:
- rigettare la domanda ex adverso proposta di collocazione dei minori presso la madre in Scurano (PR), Strada del Canale n.21 e quella relativa all'iscrizione dei figli presso la scuola pubblica di Scurano perché contrarie all'interesse preminente dei minori;
- rigettare la domanda ex adverso proposta relativa all'assegno di mantenimento dei figli da porre a carico del Sig. nella misura Pt_1 di € 900,00 mensili e quella della suddivisione delle spese straordinarie per i figli con il 70% a carico del padre in quanto infondata, non provata o come meglio;
In via principale e nel merito:
1. affido condiviso ad entrambi i genitori, con dimora preferenziale e residenza anagrafica presso la casa del padre, sita in Traversetolo (PR), Via Pezzani n.
8. I coniugi si consulteranno l'un l'altro in ogni questione che riguardi la crescita, i problemi educativi, la salute, le scelte sociali dei figli e la loro gestione, nel rispetto delle esigenze degli stessi.
2. Salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e sportive dei figli, e lavorative dei coniugi, la Sig.ra potrà tenere con sé i figli minori, a week end alternati, dal venerdì quando li ritirerà CP_1 da scuola e fino al lunedì mattina quando li riporterà presso la scuola. Nel periodo non scolastico, la Sig.ra li ritirerà presso la casa famigliare il venerdì entro le ore 12.30, per ivi riportarli alle ore CP_1 19 della domenica. Nella settimana in cui la Sig.ra non terrà con sé i figli nel week-end, li terrà CP_1 due giorni alla settimana che si indicano nei giorni di mercoledì e giovedì, quando li andrà a prendere a scuola per ivi riportarli il venerdì mattina. Nel periodo non scolastico, la Sig.ra li verrà a CP_1 prendere presso la casa famigliare il mercoledì alle ore 12.30 per poi riportarli presso la casa famigliare il venerdì alle ore 19. Le parti dovranno sempre comunicare all'altro genitore il luogo dove trascorrerà il fine settimana con i figli, se questo è diverso dal luogo di residenza e domicilio.
3. Salvo diverso accordo tra i genitori, gli stessi si comunicheranno con ragionevole anticipo i periodi di vacanza che intendono trascorrere con i figli tenendo presente che e trascorreranno Per_1 Per_2 sia con il padre che con la madre almeno un periodo di quindici giorni, anche consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti concordano altresì che in relazione alle festività natalizie e , trascorreranno i giorni 24 – 25 e 26 dicembre Per_1 Per_2 con un genitore ed i giorni 31 – 1 e 6 con l'altro, alternandosi di anno in anno e che per le vacanze scolastiche pasquali il padre potrà trascorrere con i figli tre giorni ad anni alterni. Per tutti i periodi di vacanza sopra esposti, qualora non si raggiungesse un accordo, il padre deciderà negli anni pari e la madre deciderà negli anni dispari.
4. I genitori avranno l'obbligo di comunicarsi preventivamente il luogo e la dimora nel periodo estivo ed i recapiti telefonici del luogo di vacanza.
5. Si precisa, inoltre, che i genitori potranno sentire i figli o con una telefonata o con un messaggio, non più di una volta al giorno, questo per evitare che i bambini siano costretti ad interrompere le loro attività e la loro quotidianità costruita con l'altro genitore. Rimane ferma la possibilità per i figli di chiamare il genitore quando lo vorranno. 6. La Sig.ra corrisponderà mensilmente al Sig. a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento per i figli e l'importo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), o la somma Per_1 Per_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. 7. I genitori concorreranno nella misura del 50% nelle seguenti spese straordinarie relative ai figli e . Disporre che i figli Per_1 Per_3 saranno posti fiscalmente a loro carico nell'ordine del 50%. L'assegno unico universale verrà percepito per intero dal Sig. 9. Disporre che i genitori diano il reciproco assenso al rilascio del Pt_1 passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio, proprio e per i figli, pure con il rispettivo inserimento, sul documento, dei figli minori. In ogni caso le destinazioni estere dovranno essere concordate tra i genitori. 10 Disporre che nulla sarà versato a titolo di mantenimento per il genitore, Sig.ra , tenuto conto delle condizioni reddituali e del CP_1 bagaglio patrimoniale di ciascuno. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte resistente, depositando note scritte sempre il 16 settembre 2025, ha chiesto: “1) in via preliminare, pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri CP_1
e in Traversetolo (PR), come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Parte_1
Comune di Traversetolo (PR), dell'anno 2013, al nr. 10, parte I;
2) dichiarare che la sig.ra CP_1 perda il cognome del marito, che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre sita in Scurano (PR), strada Canale n. 21; 4) disporre che i figli minorenni continuino ad avere tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo il modello paritetico già in attuazione a far data dalla separazione (a scansioni settimanali 2-2-3). Disporre che tale modello di permanenza dei figli abbia vigore anche durante le vacanze estive e le festività; 5) disporre a carico del sig. il pagamento a favore della sig.ra della somma Parte_1 CP_1 di € 500,00 mensili (pari a 250 € a figlio), a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, o quella diversa somma che apparirà di giustizia;
6) porre a carico del sig. il 70% delle spese Pt_1 straordinarie relative ai figli e ) disporre che l'assegno unico venga percepito da Per_1 Per_4 ciascun genitore nella misura del 50%; 8) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio, proprio e per i figli, pure con il rispettivo inserimento, sul documento, dei figli minori;
9) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda del ricorrente di collocazione prevalente dei figli presso di sé, la sig.ra si oppone alla richiesta da questi formulata di condanna della resistenza CP_1 al pagamento di una somma mensile di mantenimento pari a 150 € a figlio, somma non dovuta stante la differenza reddituale tra le parti. Con vittoria di spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 24 agosto 2013, che dall'unione coniugale sono nati i figli e CP_1 Per_1 Per_2
(rispettivamente, il 3 maggio 2015 e il 17 agosto 2016), che la separazione dalla moglie era stata oggetto di decreto d'omologa pronunciato da questo Tribunale il 15 novembre 2019 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna.
Rispetto alle condizioni della separazione omologata, allegava, quali sopravvenienze significative, che si era traferita a vivere in località distante (Scurano) ed era in attesa di un altro CP_1 figlio (figlia), e soggiungeva, sotto l'aspetto delle risorse economiche, di avere aperto una piccola dependance destinata ad affitti brevi a terze persone.
In ragioni di siffatte premesse, lo stesso ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio e, a modifica delle vigenti condizioni, disporsi la preferenziale collocazione dei figli presso sé medesimo, con un contributo monetario per il loro mantenimento ordinario da porsi a carico della madre.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva depositando comparsa il CP_1
15 aprile 2024.
Formulando, a propria volta, domanda di divorzio, invocava la collocazione dei figli presso di sé, con l'imposizione di un ragguardevole contributo paterno per il loro mantenimento.
Ai fini d'interesse, valorizzava il sereno inserimento di e nella realtà familiare e sociale Per_1 Per_2 di Scurano e rimarcava, per altro verso, l'evidente sperequazione tra le proprie risorse reddituali e quelle di . Parte_1
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 16 maggio 2024 i coniugi confermavano personalmente di non volersi riconciliare.
Senza l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti, erano disposti accertamenti latamente psicodiagnostici mediante CTU.
Il 18 ottobre 2024 era pubblicata sentenza non definitiva (n. 1326/2024) dichiarativa dello scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra le parti.
Depositata la relazione peritale conclusiva, con ordinanza emessa il 4-5 febbraio 2025 erano adottati provvedimenti in tema di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriali e di mantenimento della prole.
In particolare, era conferito un incarico di monitoraggio e di sostegno del nucleo familiare ai competenti Servizi Sociali i quali trasmettevano all'Ufficio una relazione di aggiornamento il 3 settembre 2025.
Senza ulteriori incombenti, precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 28 ottobre 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***** Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre considerare che, una volta dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti (con sentenza n. 1326/2024 pubblicata il 18 ottobre 2024), il residuo thema decidendum è essenzialmente rappresentato dalle determinazioni da assumere sul regime di affidamento, sull'eventuale collocazione preferenziale, sulle frequentazioni genitoriali e sulla distribuzione degli obblighi di mantenimento materiale nell'interesse dei minorenni (nato il [...]) e (nato il 17 agosto Persona_5 Persona_6
2016).
In primo luogo, non v'è contestazione alcuna che i minori debbano essere affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.
Tale soluzione, già omologata all'epoca della separazione dei coniugi, ha trovato conforto sia negli esiti della CTU, sia nella relazione ultima dei Servizi Sociali.
e sanno infatti garantire ai figli un clima affettivo sereno e stabile Parte_1 CP_1 all'interno dei propri contesti familiari e godono entrambi di legami significativi con e . Per_1 Per_2
Per converso, i genitori hanno mostrato adeguate capacità di gestione dei minori, nonostante la loro conflittualità tuttora presente.
Proprio la perdurante sussistenza di momenti di ostilità (talvolta sfociata in carente collaborazione e nell'adozione di registri comunicativi non rispettosi, né adeguati), la reciproca attribuzione di comportamenti incongrui o screditanti l'altrui figura genitoriale, unitamente alle sensibili differenze registrate tra i loro modelli educativi di riferimento, sono elementi che suggeriscono la protrazione di una attività di controllo e di monitoraggio da parte dei competenti Servizi Sociali intesa a favorire un sostegno di entrambi i genitori, al miglioramento della comunicazione e alla più confacente gestione delle situazioni di conflitto.
Proprio grazie al proficuo contributo dei Servizi, invero, è stato finora possibile migliorare il riconoscimento delle reciproche responsabilità e funzioni, nonché di addivenire nelle more del procedimento ad una condivisione del luogo neutro di presa in consegna dei minori, dell'organizzazione delle vacanze estive per l'anno 2025, della scelta dei centri estivi, del percorso di psicomotricità di , del rinnovo dei documenti di , delle frequentazioni del Per_2 Per_1 catechismo, delle visite sanitarie e del reperimento del materiale didattico per l'anno scolastico 2025/2026.
Anche in relazione ai tempi di permanenza dei minori con padre e madre, ancora, vanno conservate le condizioni attuali, peraltro già omologate in sede di separazione.
A fronte del trasferimento della madre a significativa distanza dalla casa familiare e CP_1 dei conseguenti disagi negli spostamenti sul territorio al quale i minori si trovano frequentemente sottoposti, sono già stati infatti apprezzati quali fattori prevalenti le volontà di e di Per_1 Per_2 conservare rapporti di sostanziale quotidianità con entrambi i genitori e i positivi riscontri concretamente evidenziati dall'esperienza in atto.
Vanno altresì confermate le determinazioni accessorie concernenti le festività e le vacanze estive, la permanenza infrasettimanale di in Traversetolo e le alternanze nel trasporto dei CP_1 minori.
Minimi correttivi vanno invece introdotti con riferimento al riparto degli obblighi monetari destinati al mantenimento della prole.
Se fino ad ora l'invalso modello di frequentazioni paritetiche è stato risolutivo nel giustificare il pari obbligo di mantenimento diretto dei minori da parte di entrambi i genitori, possono dirsi tuttavia verificate, dall'epoca della separazione omologata, le seguenti sopravvenienze rilevanti. In primo luogo, è emersa in termini documentali – a fronte di una sostanziale stabilità dei redditi di
, pari a circa Euro 17.000,00 netti annui (cfr. CUD per gli anni d'imposta 2023 e 2024) – CP_1 una significativa crescita dei redditi del ricorrente , consolidatasi, in particolare, dal Parte_1 Part 2024, ossia dall'anno successivo all'apertura della sua attività di
Egli, infatti, dopo avere dichiarato redditi netti pari a circa Euro 20.000,00 negli anni 2021 e 2022, ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2023, redditi netti pari ad Euro 25.472,00 e, per l'anno 2024, redditi netti pari ad Euro 28.781,00.
La seconda sopravvenienza riguarda invece la nascita, nel corso dell'anno 2024, della terza figlia di
, con ogni conseguente suo obbligo di contribuire al relativo mantenimento materiale. CP_1
Tenuto conto dei dati così compendiati e valutate le esigenze dei minori, specie in ragione della loro età e delle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, si ritiene congruo, a decorrere dalla presente sentenza, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
versando mensilmente alla madre un contributo pari ad Euro 200,00 (Euro 100,00 per ogni Per_2 figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Secondo le regole generali, ancora, i ratei dell'assegno unico e universale per i figli dovranno essere percepiti in pari misura da entrambi i genitori.
La particolarità della fattispecie, connotata da diritti indisponibili e da profili incontroversi, e gli aspetti di soccombenza reciproca costituiscono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 12 febbraio 2025.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo a seguito della sentenza (n. 1326/2024) non definitiva di scioglimento del matrimonio pubblicata il 18 ottobre 2024:
1) conferma l'affidamento dei minorenni (nato il [...]) e (nato il Persona_5 Persona_6
17 agosto 2016) ad entrambi i genitori;
2) conferisce ai competenti Servizi Sociali (Pedemontana Sociale) l'incarico di proseguire in una attività di controllo e di monitoraggio del nucleo familiare intesa a favorire un sostegno di entrambi i genitori, al miglioramento della loro comunicazione e alla più confacente gestione delle situazioni di conflitto;
3) dispone che i minorenni continuino ad avere tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo l'attuale modello paritetico (a scansioni settimanali 2-2-3);
- conferma le vigenti previsioni in materia anche con riferimento ai tempi coincidenti con le vacanze estive e le festività;
- per un giorno infrasettimanale (e relativo pernottamento) di sua spettanza, terrà con CP_1 sé i figli, in Traversetolo, facendo uso della casa di sua titolarità;
- ogni genitore si occuperà, di volta in volta, di accompagnare i figli alle programmate attività extrascolastiche, sportive, ludiche e ricreative nei giorni di relativa spettanza;
- con riferimento al periodo scolastico, ogni genitore sarà tenuto ad accompagnare i figli a scuola successivamente al proprio turno di pernottamento e l'altro genitore, in vista del proprio turno di pernottamento, sarà tenuto a prelevarli da scuola al termine delle lezioni scolastiche;
- analoghe previsioni varranno anche nell'eventualità della frequentazione di centri estivi da parte di e;
Per_1 Per_2
- nel caso di mancata frequentazione scolastica, di centri estivi o di altre analoghe strutture, gli scambi di presa in consegna dei figli avverranno, di volta in volta, tra madre e padre in luoghi neutri da loro concordati o, in caso contrario, tendenzialmente equidistanti alle rispettive dimore;
4) a decorrere dalla presente sentenza, pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli e versando alla madre , entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2 CP_1 mese, un contributo pari ad Euro 200,00 (Euro 100,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ CA
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia corrisposto in pari misura ad entrambi i genitori;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
7) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 12 febbraio 2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali (Pedemontana Sociale).
Così deciso in Parma il 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON IO VO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON IO VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Azzali, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
GI AR, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate il 16 settembre 2025 parte ricorrente ha chiesto: “…In via preliminare:
- rigettare la domanda ex adverso proposta di collocazione dei minori presso la madre in Scurano (PR), Strada del Canale n.21 e quella relativa all'iscrizione dei figli presso la scuola pubblica di Scurano perché contrarie all'interesse preminente dei minori;
- rigettare la domanda ex adverso proposta relativa all'assegno di mantenimento dei figli da porre a carico del Sig. nella misura Pt_1 di € 900,00 mensili e quella della suddivisione delle spese straordinarie per i figli con il 70% a carico del padre in quanto infondata, non provata o come meglio;
In via principale e nel merito:
1. affido condiviso ad entrambi i genitori, con dimora preferenziale e residenza anagrafica presso la casa del padre, sita in Traversetolo (PR), Via Pezzani n.
8. I coniugi si consulteranno l'un l'altro in ogni questione che riguardi la crescita, i problemi educativi, la salute, le scelte sociali dei figli e la loro gestione, nel rispetto delle esigenze degli stessi.
2. Salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e sportive dei figli, e lavorative dei coniugi, la Sig.ra potrà tenere con sé i figli minori, a week end alternati, dal venerdì quando li ritirerà CP_1 da scuola e fino al lunedì mattina quando li riporterà presso la scuola. Nel periodo non scolastico, la Sig.ra li ritirerà presso la casa famigliare il venerdì entro le ore 12.30, per ivi riportarli alle ore CP_1 19 della domenica. Nella settimana in cui la Sig.ra non terrà con sé i figli nel week-end, li terrà CP_1 due giorni alla settimana che si indicano nei giorni di mercoledì e giovedì, quando li andrà a prendere a scuola per ivi riportarli il venerdì mattina. Nel periodo non scolastico, la Sig.ra li verrà a CP_1 prendere presso la casa famigliare il mercoledì alle ore 12.30 per poi riportarli presso la casa famigliare il venerdì alle ore 19. Le parti dovranno sempre comunicare all'altro genitore il luogo dove trascorrerà il fine settimana con i figli, se questo è diverso dal luogo di residenza e domicilio.
3. Salvo diverso accordo tra i genitori, gli stessi si comunicheranno con ragionevole anticipo i periodi di vacanza che intendono trascorrere con i figli tenendo presente che e trascorreranno Per_1 Per_2 sia con il padre che con la madre almeno un periodo di quindici giorni, anche consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti concordano altresì che in relazione alle festività natalizie e , trascorreranno i giorni 24 – 25 e 26 dicembre Per_1 Per_2 con un genitore ed i giorni 31 – 1 e 6 con l'altro, alternandosi di anno in anno e che per le vacanze scolastiche pasquali il padre potrà trascorrere con i figli tre giorni ad anni alterni. Per tutti i periodi di vacanza sopra esposti, qualora non si raggiungesse un accordo, il padre deciderà negli anni pari e la madre deciderà negli anni dispari.
4. I genitori avranno l'obbligo di comunicarsi preventivamente il luogo e la dimora nel periodo estivo ed i recapiti telefonici del luogo di vacanza.
5. Si precisa, inoltre, che i genitori potranno sentire i figli o con una telefonata o con un messaggio, non più di una volta al giorno, questo per evitare che i bambini siano costretti ad interrompere le loro attività e la loro quotidianità costruita con l'altro genitore. Rimane ferma la possibilità per i figli di chiamare il genitore quando lo vorranno. 6. La Sig.ra corrisponderà mensilmente al Sig. a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento per i figli e l'importo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), o la somma Per_1 Per_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. 7. I genitori concorreranno nella misura del 50% nelle seguenti spese straordinarie relative ai figli e . Disporre che i figli Per_1 Per_3 saranno posti fiscalmente a loro carico nell'ordine del 50%. L'assegno unico universale verrà percepito per intero dal Sig. 9. Disporre che i genitori diano il reciproco assenso al rilascio del Pt_1 passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio, proprio e per i figli, pure con il rispettivo inserimento, sul documento, dei figli minori. In ogni caso le destinazioni estere dovranno essere concordate tra i genitori. 10 Disporre che nulla sarà versato a titolo di mantenimento per il genitore, Sig.ra , tenuto conto delle condizioni reddituali e del CP_1 bagaglio patrimoniale di ciascuno. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte resistente, depositando note scritte sempre il 16 settembre 2025, ha chiesto: “1) in via preliminare, pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri CP_1
e in Traversetolo (PR), come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Parte_1
Comune di Traversetolo (PR), dell'anno 2013, al nr. 10, parte I;
2) dichiarare che la sig.ra CP_1 perda il cognome del marito, che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre sita in Scurano (PR), strada Canale n. 21; 4) disporre che i figli minorenni continuino ad avere tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo il modello paritetico già in attuazione a far data dalla separazione (a scansioni settimanali 2-2-3). Disporre che tale modello di permanenza dei figli abbia vigore anche durante le vacanze estive e le festività; 5) disporre a carico del sig. il pagamento a favore della sig.ra della somma Parte_1 CP_1 di € 500,00 mensili (pari a 250 € a figlio), a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, o quella diversa somma che apparirà di giustizia;
6) porre a carico del sig. il 70% delle spese Pt_1 straordinarie relative ai figli e ) disporre che l'assegno unico venga percepito da Per_1 Per_4 ciascun genitore nella misura del 50%; 8) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio, proprio e per i figli, pure con il rispettivo inserimento, sul documento, dei figli minori;
9) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda del ricorrente di collocazione prevalente dei figli presso di sé, la sig.ra si oppone alla richiesta da questi formulata di condanna della resistenza CP_1 al pagamento di una somma mensile di mantenimento pari a 150 € a figlio, somma non dovuta stante la differenza reddituale tra le parti. Con vittoria di spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 24 agosto 2013, che dall'unione coniugale sono nati i figli e CP_1 Per_1 Per_2
(rispettivamente, il 3 maggio 2015 e il 17 agosto 2016), che la separazione dalla moglie era stata oggetto di decreto d'omologa pronunciato da questo Tribunale il 15 novembre 2019 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna.
Rispetto alle condizioni della separazione omologata, allegava, quali sopravvenienze significative, che si era traferita a vivere in località distante (Scurano) ed era in attesa di un altro CP_1 figlio (figlia), e soggiungeva, sotto l'aspetto delle risorse economiche, di avere aperto una piccola dependance destinata ad affitti brevi a terze persone.
In ragioni di siffatte premesse, lo stesso ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio e, a modifica delle vigenti condizioni, disporsi la preferenziale collocazione dei figli presso sé medesimo, con un contributo monetario per il loro mantenimento ordinario da porsi a carico della madre.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva depositando comparsa il CP_1
15 aprile 2024.
Formulando, a propria volta, domanda di divorzio, invocava la collocazione dei figli presso di sé, con l'imposizione di un ragguardevole contributo paterno per il loro mantenimento.
Ai fini d'interesse, valorizzava il sereno inserimento di e nella realtà familiare e sociale Per_1 Per_2 di Scurano e rimarcava, per altro verso, l'evidente sperequazione tra le proprie risorse reddituali e quelle di . Parte_1
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 16 maggio 2024 i coniugi confermavano personalmente di non volersi riconciliare.
Senza l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti, erano disposti accertamenti latamente psicodiagnostici mediante CTU.
Il 18 ottobre 2024 era pubblicata sentenza non definitiva (n. 1326/2024) dichiarativa dello scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra le parti.
Depositata la relazione peritale conclusiva, con ordinanza emessa il 4-5 febbraio 2025 erano adottati provvedimenti in tema di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriali e di mantenimento della prole.
In particolare, era conferito un incarico di monitoraggio e di sostegno del nucleo familiare ai competenti Servizi Sociali i quali trasmettevano all'Ufficio una relazione di aggiornamento il 3 settembre 2025.
Senza ulteriori incombenti, precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 28 ottobre 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***** Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre considerare che, una volta dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti (con sentenza n. 1326/2024 pubblicata il 18 ottobre 2024), il residuo thema decidendum è essenzialmente rappresentato dalle determinazioni da assumere sul regime di affidamento, sull'eventuale collocazione preferenziale, sulle frequentazioni genitoriali e sulla distribuzione degli obblighi di mantenimento materiale nell'interesse dei minorenni (nato il [...]) e (nato il 17 agosto Persona_5 Persona_6
2016).
In primo luogo, non v'è contestazione alcuna che i minori debbano essere affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.
Tale soluzione, già omologata all'epoca della separazione dei coniugi, ha trovato conforto sia negli esiti della CTU, sia nella relazione ultima dei Servizi Sociali.
e sanno infatti garantire ai figli un clima affettivo sereno e stabile Parte_1 CP_1 all'interno dei propri contesti familiari e godono entrambi di legami significativi con e . Per_1 Per_2
Per converso, i genitori hanno mostrato adeguate capacità di gestione dei minori, nonostante la loro conflittualità tuttora presente.
Proprio la perdurante sussistenza di momenti di ostilità (talvolta sfociata in carente collaborazione e nell'adozione di registri comunicativi non rispettosi, né adeguati), la reciproca attribuzione di comportamenti incongrui o screditanti l'altrui figura genitoriale, unitamente alle sensibili differenze registrate tra i loro modelli educativi di riferimento, sono elementi che suggeriscono la protrazione di una attività di controllo e di monitoraggio da parte dei competenti Servizi Sociali intesa a favorire un sostegno di entrambi i genitori, al miglioramento della comunicazione e alla più confacente gestione delle situazioni di conflitto.
Proprio grazie al proficuo contributo dei Servizi, invero, è stato finora possibile migliorare il riconoscimento delle reciproche responsabilità e funzioni, nonché di addivenire nelle more del procedimento ad una condivisione del luogo neutro di presa in consegna dei minori, dell'organizzazione delle vacanze estive per l'anno 2025, della scelta dei centri estivi, del percorso di psicomotricità di , del rinnovo dei documenti di , delle frequentazioni del Per_2 Per_1 catechismo, delle visite sanitarie e del reperimento del materiale didattico per l'anno scolastico 2025/2026.
Anche in relazione ai tempi di permanenza dei minori con padre e madre, ancora, vanno conservate le condizioni attuali, peraltro già omologate in sede di separazione.
A fronte del trasferimento della madre a significativa distanza dalla casa familiare e CP_1 dei conseguenti disagi negli spostamenti sul territorio al quale i minori si trovano frequentemente sottoposti, sono già stati infatti apprezzati quali fattori prevalenti le volontà di e di Per_1 Per_2 conservare rapporti di sostanziale quotidianità con entrambi i genitori e i positivi riscontri concretamente evidenziati dall'esperienza in atto.
Vanno altresì confermate le determinazioni accessorie concernenti le festività e le vacanze estive, la permanenza infrasettimanale di in Traversetolo e le alternanze nel trasporto dei CP_1 minori.
Minimi correttivi vanno invece introdotti con riferimento al riparto degli obblighi monetari destinati al mantenimento della prole.
Se fino ad ora l'invalso modello di frequentazioni paritetiche è stato risolutivo nel giustificare il pari obbligo di mantenimento diretto dei minori da parte di entrambi i genitori, possono dirsi tuttavia verificate, dall'epoca della separazione omologata, le seguenti sopravvenienze rilevanti. In primo luogo, è emersa in termini documentali – a fronte di una sostanziale stabilità dei redditi di
, pari a circa Euro 17.000,00 netti annui (cfr. CUD per gli anni d'imposta 2023 e 2024) – CP_1 una significativa crescita dei redditi del ricorrente , consolidatasi, in particolare, dal Parte_1 Part 2024, ossia dall'anno successivo all'apertura della sua attività di
Egli, infatti, dopo avere dichiarato redditi netti pari a circa Euro 20.000,00 negli anni 2021 e 2022, ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2023, redditi netti pari ad Euro 25.472,00 e, per l'anno 2024, redditi netti pari ad Euro 28.781,00.
La seconda sopravvenienza riguarda invece la nascita, nel corso dell'anno 2024, della terza figlia di
, con ogni conseguente suo obbligo di contribuire al relativo mantenimento materiale. CP_1
Tenuto conto dei dati così compendiati e valutate le esigenze dei minori, specie in ragione della loro età e delle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, si ritiene congruo, a decorrere dalla presente sentenza, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
versando mensilmente alla madre un contributo pari ad Euro 200,00 (Euro 100,00 per ogni Per_2 figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Secondo le regole generali, ancora, i ratei dell'assegno unico e universale per i figli dovranno essere percepiti in pari misura da entrambi i genitori.
La particolarità della fattispecie, connotata da diritti indisponibili e da profili incontroversi, e gli aspetti di soccombenza reciproca costituiscono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 12 febbraio 2025.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo a seguito della sentenza (n. 1326/2024) non definitiva di scioglimento del matrimonio pubblicata il 18 ottobre 2024:
1) conferma l'affidamento dei minorenni (nato il [...]) e (nato il Persona_5 Persona_6
17 agosto 2016) ad entrambi i genitori;
2) conferisce ai competenti Servizi Sociali (Pedemontana Sociale) l'incarico di proseguire in una attività di controllo e di monitoraggio del nucleo familiare intesa a favorire un sostegno di entrambi i genitori, al miglioramento della loro comunicazione e alla più confacente gestione delle situazioni di conflitto;
3) dispone che i minorenni continuino ad avere tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo l'attuale modello paritetico (a scansioni settimanali 2-2-3);
- conferma le vigenti previsioni in materia anche con riferimento ai tempi coincidenti con le vacanze estive e le festività;
- per un giorno infrasettimanale (e relativo pernottamento) di sua spettanza, terrà con CP_1 sé i figli, in Traversetolo, facendo uso della casa di sua titolarità;
- ogni genitore si occuperà, di volta in volta, di accompagnare i figli alle programmate attività extrascolastiche, sportive, ludiche e ricreative nei giorni di relativa spettanza;
- con riferimento al periodo scolastico, ogni genitore sarà tenuto ad accompagnare i figli a scuola successivamente al proprio turno di pernottamento e l'altro genitore, in vista del proprio turno di pernottamento, sarà tenuto a prelevarli da scuola al termine delle lezioni scolastiche;
- analoghe previsioni varranno anche nell'eventualità della frequentazione di centri estivi da parte di e;
Per_1 Per_2
- nel caso di mancata frequentazione scolastica, di centri estivi o di altre analoghe strutture, gli scambi di presa in consegna dei figli avverranno, di volta in volta, tra madre e padre in luoghi neutri da loro concordati o, in caso contrario, tendenzialmente equidistanti alle rispettive dimore;
4) a decorrere dalla presente sentenza, pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli e versando alla madre , entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2 CP_1 mese, un contributo pari ad Euro 200,00 (Euro 100,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ CA
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia corrisposto in pari misura ad entrambi i genitori;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
7) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 12 febbraio 2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali (Pedemontana Sociale).
Così deciso in Parma il 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
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