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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5414 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 1^ luglio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F: ) , Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Perticaro per procura in atti;
APPELLANTI
E società (P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rosi, per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Parte_7 Parte_4 Parte_5 , , e Parte_2 Parte_1 Parte_8 Parte_9 Parte_3 Parte_6 convenivano in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, esponendo in fatto1) di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 167/1962 e di essere divenuti assegnatari degli alloggi siti in via Aldo Bibolini n. 27, compresi nel piano di zona
B39 “Ponte Galeria” e realizzati dalla convenuta;
2) che, essendo condizione necessaria per accedere al menzionato intervento edilizio agevolato ex art. 9 L. n. 493/1993 essere soci della TA AS
Felice società cooperativa edilizia, avevano versato in favore della convenuta ingenti somme di denaro, ancora prima della consegna degli immobili;
3) che, con deliberazione del 7.7.2015, notificata il 16.9.2015 a ciascuno dei soci, era stata comunicata, tramite lettera raccomandata, l'esclusione dalla qualità di socio e la conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio;
4) che la Regione AZ, con deliberazione G.R. del 1°.12.1987, n. 7387, aveva approvato il secondo piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) predisposto dal Comune di Roma ai sensi della legge n. 167/1962, programma comprensivo del piano di zona B39 “Ponte Galeria” del Comune di
Roma; 5) che la convenuta, all'epoca dei fatti facente parte del Consorzio AS AZ, con deliberazione
G.R. Regione AZ n. 986 del 24/3/1998, aveva ottenuto un finanziamento di € 930.695,991 ai sensi dell'art. 9 L. n. 493/1993 per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione a termine;
6) che la fruizione dei benefici contributivi della Regione AZ da parte della cooperativa assegnataria, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 8, della L. n. 179/1992 e secondo le direttive della Regione
AZ, richiedeva che gli alloggi venissero concessi in locazione per un periodo non inferiore ad otto anni e che la destinazione degli alloggi finanziati dalla legge n. 493/1993 non poteva essere variata prima di otto anni;
7) che la convenuta, in data 30.9.1998, ottenuto il finanziamento, aveva presentato una istanza prot. n. 4954al Dipartimento IX Comune di Roma per la concessione del diritto di superficie sulle aree come sopra localizzate;
8) che il con successiva delibera n. CP_3
698 del 20/6/2000, aveva riconosciuto l'assegnazione del diritto di superficie sull'area nel piano di zona sopra descritto;
9) che il Comune di Roma, ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971, aveva concesso il diritto di superficie alla società cooperativa per l'esclusiva realizzazione del programma costruttivo Controparte_1 di edilizia economica e popolare previsto dal progetto urbanistico della zona indicato nella
Convenzione ex art. 35 L. n. 865/71 del 13/9/2001, repertorio n. 30514; 10) che per la concessione del diritto di superficie il Comune di Roma aveva stabilito un corrispettivo per il terreno a carico della convenuta, pari ad € 210.938,56 quale quota provvisoria ed € 350.800 quale contributo per le opere di urbanizzazione, per il totale di € 561.738,55;
11) che gli attori, in possesso dei requisiti per accedere al menzionato Programma Edilizio, avevano versato alla cooperativa convenuta ovvero al Consorzio AS AZ, a seconda degli anni, una quota di ingresso, acquisendo la qualifica di soci e contestualmente avevano sottoscritto una proposta unilaterale di acquisto degli alloggi, pagando alla controparte o al Consorzio Coop AS anche un acconto costruzione;
12) che, in particolare gli attori sostenevano di aver eseguito i seguenti pagamenti: - in data 18.12.2001 aveva sottoscritto con la società Parte_9 Controparte_4 che si era occupata della commercializzazione degli immobili realizzati dalla convenuta, una proposta irrevocabile ed unilaterale di acquisto con l'indicazione del prezzo e delle modalità del relativo pagamento ed aveva corrisposto contestualmente alla forma dell'atto la somma di lire 5.000.000 in favore della suddetta società e complessivamente, fino al maggio 2014, aveva versato l'importo di €
61.675;
- aveva versato in favore della convenuta la somma complessiva di € 130.142,63 fino Parte_7 al
18.12.2014;
- in data 6.6.2013 aveva sottoscritto l'atto di prenotazione di alloggio con la Parte_8 convenuta ed aveva contestualmente corrisposto la somma di € 50.000,00, oltre ad altre somme versate, per complessivi € 57.802,46 di cui € 2000,00 al socio uscente Persona_1
- in data 11.11.2001 aveva sottoscritto con la società una proposta Controparte_5 Controparte_4 irrevocabile ed unilaterale di acquisto con l'indicazione del prezzo e delle modalità del relativo pagamento, il 20.12.2001 aveva sottoscritto un contratto preliminare di locazione, il 26.2.2013 aveva ceduto le quote per l'acquisto dell'appartamento al figlio che era subentrato, con Parte_1 versamento complessivo di € 62.312,89 in favore della convenuta;
- aveva versato in favore della convenuta la somma complessiva di € 92.285,80 Parte_4 fino al 26.3.2014, di cui € 7.600 a favore della;
CP_6
- , a far tempo dal 14.3.2013, aveva versato alla convenuta la somma di € 86.086,00 Parte_2 complessivi, di cui € 20.000,00 per il subentro nella cooperativa al socio - Parte_10 Pt_5 aveva corrisposto alla convenuta l'importo complessivo di € 76.313,28 per il subentro
[...] nella cooperativa al socio ed € 6.400 a favore della;
Persona_2 CP_6
- in data 31.1.2001 aveva sottoscritto con la società una proposta Parte_3 Controparte_4 irrevocabile ed unilaterale di acquisto con l'indicazione del prezzo e delle modalità del relativo pagamento, versando contestualmente la somma di lire 1.500.000 in favore della suddetta società e fino al dicembre 2014 aveva corrisposto l'importo complessivo di € 82.276,06;
- aveva corrisposto alla convenuta la somma complessiva di € 77.536,01 tra il Parte_6
30.5.2008 ed il 1°.7.2014;
13) che la cooperativa convenuta aveva fatto parte del Consorzio AS AZ, coinvolto in una vicenda giudiziaria penale con l'accusa di truffa in danno dei soci, procedimento penale definito con sentenza del 5.5.2014, con cui era stato disposto il pagamento, a titolo di provvisionale, dell'importo di € 100.000 a favore della Cooperativa TA;
14) che, con la legge n. 493/1993, era stata prevista la possibilità di trasformare la locazione in proprietà degli alloggi tramite la stipulazione di una apposita convenzione integrativa, che nella fattispecie era stata sottoscritta il 30.10.2012; 15) che, in caso di locazione e di cessione di alloggi realizzati nell'ambito dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata, sussisteva l'obbligo del rispetto del prezzo massimo di cessione determinato ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 e, con riferimento al caso di specie, il prezzo massimo degli alloggi facenti parte del Piano di Zona B39 Ponte Galeria, era stato previsto dalla convenzione del 13.9.2001 stipulata con il Comune di Roma ai sensi dell'art. 4 della delibera CER del 4.11.1993; 16) che la citata convenzione prevedeva l'obbligo per il concessionario di inviare al CP_3 sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori, una relazione dimostrativa della determinazione del prezzo di cessione al mq. virtuale dell'intero intervento ed una tabella riepilogativa della determinazione del corrispettivo massimo di cessione di ciascun alloggio, mentre la società cooperativa TA aveva inviato i documenti sopra menzionati soltanto il 28.1.2013, con integrazione del 28.11.2013, con in allegato le tabelle da cui emergeva il corrispettivo massimo della cessione al mq di € 1.419,59; 17) che il Comune di Roma aveva rilevato la mancanza di documentazione atta a dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'incremento del costo di costruzione per migliorie come richiesto dalla società cooperativa, individuando in € 1.308,28 il prezzo massimo di cessione al mq, con conseguente rigetto delle richieste della convenuta di incremento del costo di costruzione correlato alla qualità architettonica del fabbricato ed a presunte migliorie;
18) che, nonostante le somme versate dagli attori, la società aveva concesso il mutuo ipotecario di € 3.300.000, frazionato poi Controparte_7 con atto notarile del 19.5.2014, frazionamento avvenuto in base ad un prezzo di cessione maggiore di quello determinato dal e che non teneva conto delle somme già versate dai soci;
CP_3
19) di aver chiesto chiarimenti alla convenuta a fronte delle violazioni da quest'ultima poste in essere, ma la cooperativa, in data 30.3.2015, aveva diffidato i soci ad adempiere al pagamento di ulteriori importi, in particolare di somme quali quote di mutuo ed interessi degli alloggi assegnati;
20) che, alla luce di tali diffide, gli attori, in data 27.4.2015, avevano richiesto alla società cooperativa convenuta di visionare gli atti relativi al mutuo e che il presidente della società cooperativa aveva risposto in data 15.5.2015, rilevando che il prezzo massimo di cessione individuato al solo fine del rilascio del Q.T.E. (quadro tecnico economico) non era elemento fondamentale per l'assegnazione e che la precisa indicazione nella convenzione e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la cooperativa comportano che il prezzo da attribuirsi agli appartamenti debba essere desunto dai bilanci regolarmente approvati”; 21) di avere, quindi, sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Roma per sollecitare la verifica del rispetto della normativa in materia di edilizia economica e popolare;
22) che il 16.9.2015 era stata comunicata a ciascun socio la delibera di esclusione di esclusione dei soci emessa dal consiglio di amministrazione del 7.7.2015, con cui si dava atto tra l'altro che l'assegnazione a dell'alloggio era già stata revocata con verbale del consiglio di Parte_6 amministrazione del 7.1.2015 senza mai aver ufficializzato la nuova assegnazione e nonostante i solleciti da parte del ed il pagamento, da parte di quest'ultimo, della somma di € 77.536,01 in Pt_6 favore della società convenuta. Tanto premesso, gli attori deducevano l'annullabilità della deliberazione di esclusione per violazione di legge ed in particolare dell'art. 31, comma 49 bis, L. n. 448/1998, come introdotto dall'art. 5, co. 3 bis, L. n. 106/2011, secondo cui i vincoli alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli immobili possono essere rimossi dopo cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario, mentre nel caso di specie erano stati chiesti ai soci della convenuta importi superiori a quelli determinabili applicando i parametri di cui alla convenzione e senza detrarre il contributo pubblico, evidenziando di essersi avveduti, all'atto della stipulazione degli atti di assegnazione, che non era stato detratto quanto da loro già versato. Gli attori deducevano, altresì, che la vendita degli alloggi, qualora fosse stata perfezionata, sarebbe stata nulla per violazione della disciplina vincolistica in materia di edilizia popolare ed economica, dando atto di non essere a conoscenza del rispetto dell'art. 6 del Disciplinare allegato alla convenzione, secondo cui la vendita degli alloggi de quibus postula la richiesta, da parte del concessionario, del certificato di agibilità al
Comune di Roma, allegando il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'accatastamento dell'immobile ed una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare la conformità al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, rilevando che la violazione delle citate norme rende necessario l'intervento di e della Regione Parte_11
AZ, con retrocessione della proprietà degli immobili a Tanto premesso, gli attori Parte_11 concludevano come in epigrafe, chiedendo l'annullamento della deliberazione impugnata, previa sospensione della stessa. Con comparsa depositata in data 16.2.2016 si costituiva in giudizio la società
, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_1
La convenuta, quanto alla ricostruzione dei fatti, esponeva quanto segue: - che, con deliberazione della Giunta Regionale del AZ n. 96 del 24.3.1998, la Parte_12
era stata ammessa ad usufruire di un finanziamento ex art. 9 L.
[...]
493/93 per la realizzazione di 30 alloggi da assegnare in locazione ai soci per un periodo non inferiore ad otto anni e con atto a rogito Notaio di Roma in data 13.9.2001 la suddetta Persona_3 società cooperativa stipulava la prevista convenzione - ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/71 - con il Comune di Roma per la concessione del diritto di superficie sul piano di zona B39 Ponte Galeria comparto D/p, di metri cubi residenziali effettivi 7.991, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione ai soci per un periodo non inferiore ad otto anni;
- che i soggetti interessati al programma edilizio della convenuta, tra cui gli odierni attori, avevano presentato domanda di ammissione a soci della cooperativa e, dopo essere entrati a far parte della compagine societaria, avevano sottoscritto proposte di acquisto ed avevano iniziato ad eseguire dei versamenti a favore della società cooperativa;
- che tuttavia all'inizio del 2004 era stato intrapreso un procedimento penale a carico del presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa AS AZ (Consorzio regionale cooperative di abitazione – coop AS AZ società cooperativa a r.l.), cui la stessa cooperativa aveva CP_1 aderito ed a carico di altri soggetti con l'accusa di appropriazione, tra l'altro, di somme e titoli di credito versati dai soci della convenuta in conto costruzione e per il pagamento delle rate del mutuo contratto tra le società e OL IMI;
- che a seguito dell'indagine, la società cooperativa CP_1
TA era stata commissariata ed aveva subito il sequestro dei documenti contabili ed amministrativi esistenti e soltanto nel 2008 il nuovo C.d.A. della , anche grazie ad un CP_1 contributo eccezionale erogato dalla Regione AZ di € 10.000,00 per ciascun socio truffato, poteva rinegoziare il contratto di appalto precedentemente stipulato;
- che la convenuta, al fine di poter completare l'intervento edilizio, aveva dovuto stipulare, in data 8.4.2011, un contratto di mutuo ipotecario con la società per l'importo di € 4.200.000; CP_7
- che i lavori di edificazione erano così stati ultimati in data 28.7.2012, dando luogo alla palazzina sita in Roma, via Aldo Bibolini n. 27 e che in data 20.3.2014 la società aveva presentato la CP_1 richiesta di rilascio del certificato di agibilità per l'immobile;
- che, una volta accatastati gli immobili, il mutuo contratto con la società ridottosi Controparte_7 ad € 3.300.000, era stato frazionato con atto pubblico del 19.5.2014 in n. 30 quote, corrispondenti ai trenta appartamenti realizzati e prenotati dai vari soci della cooperativa ed il 20.3.2015 la Regione
AZ aveva attestato l'avvenuto deposito del QTE da parte della società necessario per CP_1 ottenere il contributo regionale, della cui erogazione la convenuta era ancora in attesa.
Con riferimenti ai singoli soci, la convenuta esponeva quanto segue: · socia della Parte_9
dal 28.9.2001 aveva prenotato l'alloggio della palazzina CP_1
D3, scala 3, piano 3, int. 7; effettua, all'epoca, dei versamenti, che vengono distratti dalla Coop. AS
AZ; tra il 2009 ed il 2013 corrisponde alla la somma di € 9.915,3 oltre IVA , a titolo di CP_1 anticipazione conto costruzione;
tra il 2012 ed il 2013, le viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla per l' , CP_1 Parte_13 all'alloggio assegnatole viene a corrispondere la quota n.4 dell'importo di € 144.829,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 4.802,09, n provvede al rimborso di alcuna rata del mutuo fino alla sua esclusione da socia (debito totale € 10.447,30).
· socia della in data 29.5.2007 aveva prenotato l'alloggio della palazzina Parte_7 CP_1
D3, scala 3, piano 1, int. 3; tra il 2009 ed il 2012 corrisponde alla TA la somma di € 69.328,00 oltre IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione;
in data 25.7.2012, le viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla TA per l'edificazione, all'alloggio assegnatole viene a corrispondere la quota n.2 dell'importo di € 116.972,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socia (debito € 6646,17);
· socio della dal 12.7.2013 aveva prenotato l'alloggio della palazzina Parte_8 CP_1
D3, scala 5, piano 2, int. 6; in data 1 .
6.2013 corrisponde alla la somma di € 48.076,92 oltre CP_1
IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione;
in data 6.6.2013, gli viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla TA per l'edificazione, all'alloggio assegnatogli viene a corrispondere la quota n.11 finanziamento dell'importo di € 60.000,00, da rimborsare in n.300 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 2.020,59 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (totale debito € 3.698.90); · subentra, in data 26.2.2013, quale socio della al posto del padre Parte_1 CP_1 Per_4
già socio dal 2002, il quale aveva effettuato alcuni versamenti distratti dalla Coop AS AZ;
[...] aveva prenotato l'alloggio della palazzina D3, scala 4, piano 1, int. 3; tra il 2009 e il 2010 corrisponde alla la somma di € 21.251,11 oltre IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione;
tra il CP_1
2012 e il 2013 gli viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla per l'edificazione, CP_1 all'alloggio assegnatogli viene a corrispondere la quota n.22 finanziamento dell'importo di €
103.537,18 , da rimborsare in n.144 mesi, mediante rate semestrali, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 4.195,08 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (totale debito € 9459.15);
· diviene socia della in data 3.3.2014 a seguito del subentro al socio Parte_4 CP_1
il quale aveva prenotato l'alloggio della palazzina D3, scala 4, piano 3, int. 8, Per_5 provvisoriamente consegnatogli in data 25.7.2012, e pagato alla , nel 2010, la somma di € CP_1
21.300,00 oltre IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione, cedendo poi il relativo credito alla a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla TA per l'edificazione, Pt_4 all'alloggio assegnatole viene a corrispondere la quota n.2 finanziamento dell'importo di € 116.972,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 4.596,05 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socia (debito totale € 10.915,63);
· diviene socio della in data 23.5.2013, aveva prenotato l'alloggio della Parte_2 CP_1 palazzina D3, scala 4, piano T, int. 2; nel corso del 2013 corrisponde alla TA la somma di
€79.807,69 oltre IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione: in data 9.4.2013, gli viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla
TA per l'edificazione, all'alloggio assegnatogli viene a corrispondere la quota n.6 finanziamento dell'importo di € 102.224,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 5.906,62 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (totale debito € 9.906,86);
· diviene socio della in data 15.12.2003, aveva prenotato l'alloggio della Parte_5 CP_1 palazzina D3, scala 2, piano 3, int. 8; effettua, all'epoca, dei versamenti che vengono distratti dalla
Coop. AS AZ;
tra il 2009 e il 2010 corrisponde alla la somma di € 21.251,11 oltre IVA CP_1
, a titolo di anticipazione conto costruzione;
nel 2013 gli viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla per l'edificazione, CP_1 all'alloggio assegnatogli viene a corrispondere la quota n.1 finanziamento dell'importo di €
125.055,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 2.246,82 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (debito totale € 7101,71);
· diviene socia della in data 29.3.2001, aveva prenotato l'alloggio della Parte_3 CP_1 palazzina D3, scala 5, piano 3, int. 11; effettua, all'epoca, dei versamenti che vengono distratti dalla
Coop. AS AZ;
tra il 2009 ed il 2012 corrisponde alla la somma di € 33.751,11 oltre CP_1
IVA, a titolo di anticipazione conto costruzione;
in data 23.1.2013, le viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla Parte_14
, all'alloggio assegnatole viene a corrispondere la quota n.14 finanziamento
[...] dell'importo di € 112.463,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 2.020,59 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socia (debito totale € 6.416,16); · diviene socio Parte_6 della in data 30.6.2008, aveva prenotato l'alloggio della palazzina D3, scala 5, piano 1, int. CP_1
4, che gli viene provvisoriamente consegnato in data 23.1.2013; di seguito, avendo chiesto di poter cambiare appartamento, gli vengono consegnate le chiavi dell'alloggio della palazzina D3, scala 5, piano 1, int.3, che inizia ad occupare senza formalizzarne la richiesta di assegnazione e provvedendo alla restituzione delle chiavi del primo alloggio solo a seguito di varie sollecitazioni da parte della;
con delibera del 7.1.2015 il C.d.A. della TA revoca al l'assegnazione CP_1 Pt_6 dell'alloggio sito in Roma, Via Aldo Bibolini, 27 - palazzina D3 - scala 5 - piano 1 - int.4; tra il 2009 e il 2012 corrisponde alla la somma di € 30.866,49 oltre IVA , a titolo di anticipazione CP_1 conto costruzione per l'alloggio della palazzina D3, scala 5, piano 1, int. 4; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla TA per l'edificazione, all'alloggio in origine assegnatogli viene a corrispondere la quota n.2 finanziamento dell'importo di €81.357,40, da rimborsare in n.144 mesi, mediante rate semestrali, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 3.724,90 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (debito totale € 7.834,30).
- che, a seguito della truffa perpetrata da alcuni esponenti della Coop. AS AZ in data anteriore o prossima al 2004, la società aveva perso il finanziamento ottenuto da Imi OL per la CP_1 realizzazione dell'intervento edilizio, rimanendo esposta nei confronti di detto istituto bancario per circa € 600.000,00 in linea capitale, mentre i soci della Cooperativa vedevano svaniti gli anticipi frattanto corrisposti, in quanto illecitamente sottratti dal Consorzio Coop AS AZ, nominato dall'assemblea dei soci (non più dal Consorzio Coop AS AZ);
- che l'assemblea dei soci in data 25.7.2006 aveva deliberato di far fronte ai costi per portare a termine l'intervento edilizio sopra descritto con propri fondi, qualora i contributi ed i mutui non fossero stati sufficienti;
- che, ripresi i lavori con i pochi fondi resi disponibili grazie ad un contributo regionale concesso a favore dei soci truffati, nel 2011 la società aveva contratto con CP_1 Controparte_7 un mutuo ipotecario di € 4.200.000,00, per poter portare a compimento il programmato intervento edilizio;
- che il mutuo aveva avuto un periodo di preammortamento di 36 mesi, durante i quali la società
aveva restituito alla banca quote di soli interessi, che, a loro volta, dovevano esserle CP_1 rimborsate dai soci, quindi, terminati i lavori ed accatastati gli immobili realizzati, tale mutuo, ridotto ad € 3.300.000,00, era stato frazionato in 30 quote di vari importi, corrispondenti ad altrettanti appartamenti prenotati dai soci e destinate ad essere oggetto di accollo, da parte di questi, al momento della stipula dell'atto definitivo di assegnazione;
- che il mutuo era entrato in ammortamento, dovendo la società e, per essa, i soci futuri CP_1 assegnatari, già occupanti gli alloggi prenotati, provvedere al rimborso delle rate composte da capitale ed interessi;
- che gli odierni attori si erano resi morosi nei confronti della Cooperativa relativamente al rimborso di parte degli interessi di preammortamento ed avevano omesso il pagamento delle rate di loro spettanza, la cui decorrenza, con cadenza mensile o semestrale, era iniziata dal mese di giugno 2014, a seguito dell'avvenuto frazionamento;
- che la società aveva dapprima sollecitato i soci, già gravemente morosi, a versare le quote CP_1 di mutuo e interessi arretrate entro il 10.3.2015, quindi era stata costretta a diffidarli ad adempiere entro trenta giorni, pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 10 dello statuto ed infine, stante la perdurante inadempienza degli attori, il C.d.A. della , con delibera del 7.7.2015, aveva comunicato con CP_1 lettera raccomandata a.r. del 14.9.2015, ne aveva disposto l'esclusione e la conseguente decadenza dell'assegnazione degli alloggi prenotati, eccetto , al quale l'assegnazione dell'alloggio Parte_6 sito in Roma, Via Aldo Bibolini n. 2, scala 5, piano 1, int. 4, era già stata revocata con precedente delibera dello stesso C.d.A. del .
1.2015 e tale delibera era stata assunta ai sensi dell'art.10, lett. b , dello statuto sociale doc.42 , in base al quale può essere escluso il socio “che, senza giustificati motivi, non adempie i doveri derivanti dalla qualità di socio o agli impegni a qualunque titolo assunti verso la società”;
- che l'eccezione di inadempimento sollevata dagli attori era infondata, in quanto l'esclusione era fondata sul mancato pagamento delle rate del mutuo e degli interessi da parte dei soci della cooperativa, somme a dovute a prescindere dalla loro doglianza relativa alla presunta violazione del prezzo massimo consentito da parte della convenuta, dando atto che le somme già versate dai soci andate perdute a seguito della truffa ordina in danno della società cooperativa . Fissata CP_1 sull'istanza cautelare degli attori di sospensione della deliberazione impugnata, parte attrice vi rinunciava;
depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Le parti davano atto che erano in corso trattative, chiedevano anche la sospensione del processo ex art. 296 c.p.c., ma, non andate a buon fine le trattative, all'udienza del
6/5/2019, dinanzi al nuovo Giudice istruttore, nominato a far data dal 23/4/2018, le parti concludevano e la causa era trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha cos' deciso: “ rigetta l'impugnazione della delibera di esclusione del 7/7/2015; 2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 10.343,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”. § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…2 - , Parte_7 Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_1 [...]
, e impugnano, ai sensi dell'art. 2378, co. Pt_8 Parte_9 Parte_3 Parte_6
3, c.c. la deliberazione approvata il 7.7.2015 dal Consiglio di Amministrazione della
[...]
chiedendone l'annullamento. Parte_15
L'art. 2533, terzo comma, c.c., prevede che contro la deliberazione di esclusione il socio “può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione”: non vi sono peraltro contestazioni fra le parti in ordine alle modalità di accesso alla tutela giurisdizionale. Gli attori sono stati tutti soci della cooperativa e tutti assegnatari di alloggi situati in via Aldo Bibolini n. 27, ricompresi nel piano di zona 39 Ponte Galeria realizzati dalla Cooperativa convenuta. Sono pacifici tra le parti e sono riscontrati documentalmente i fatti che hanno preceduto il giudizio e relativi alla realizzazione della palazzina di via Aldo Bibolini n. 27, che si possono così sintetizzare: a) Con deliberazione della Giunta Regionale AZ n.986 del 24.3.1998, la
[...]
veniva ammessa ad usufruire di un Parte_12 finanziamento (di € 930.695,991) ex art.9 L. 493/93 per la realizzazione di 30 alloggi da assegnare in locazione ai soci per un periodo non inferiore ad otto anni;
b) la cooperativa aveva richiesto al la concessione del diritto di superficie sulle aree interessate dall'intervento; CP_3
c) con atto a rogito Notaio di Roma in data 13.9.2001, la Persona_3 CP_1 stipulava la prevista convenzione - ai sensi dell'art.35 L. 865/71 - con il Comune di Roma per la concessione del diritto di superficie sul piano di zona B39 Ponte Galeria comparto D/p, di metri cubi residenziali effettivi 7.991, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione ai soci per un periodo non inferiore ad otto anni, prevendendo una quota provvisoria di € 210.938,56 salvo conguaglio per l'acquisizione dell'area ed € 561.738,55 per gli oneri di urbanizzazione;
d) gli attori avevano versato alla o al Consorzio AS AZ Parte_15 una quota di ingresso per divenire soci ed una proposta unilaterale di acquisto degli alloggi pagando degli acconti costruzione;
e) agli inizi del 2004, era scoppiato il caso “ ”, ossia era stato avviato Per_6 un procedimento penale che vedeva indagato il presidente del C.d.A. della Coop. AS AZ
Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione - Coop AS AZ - Società Cooperativa a r.l., cui lastessa TA aderiva, ed altri soggetti, per l'appropriazione, tra l'altro, delle somme e dei titoli di credito versati dai soci della in conto costruzione e per il pagamento delle rate del mutuo CP_1 contratto dalla stessa con OL IMI;
f) il procedimento penale è stato definito con CP_1 sentenza del Tribunale Penale di Roma sentenza n. 7742 2014 del 5 maggio 2014, confermata, dalla Corte di Appello Penale di Roma sentenza n. 562/2018 del 18 gennaio 2018, nel quale la CP_1 si è costituita parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno quantificato in € 10.000.000,00, che si era concluso con numerose condanne a carico degli imputati e con il riconoscimento a favore della Cooperativa di una provvisionale di € 50.000,00, non ancora riscossa;
g) a seguito di tale indagine, la veniva commissariata, subendo anche il sequestro dei CP_1 documenti contabili ed amministrativi ancora esistenti e rimanendo economicamente esposta nei confronti della predetta banca mutuante;
h) solo nel 2008 il nuovo C.d.A. della , anche CP_1 grazie anche ad un contributo eccezionale erogato dalla Regione AZ nella misura di € 10.000,00 per ciascun socio “truffato”, poteva rinegoziare il contratto d'appalto precedentemente stipulato, a condizioni ben più onerose, dando finalmente inizio ai lavori di costruzione degli alloggi. i) al fine di poter completare l'intervento edilizio, la aveva stipulato, in data 8.4.2011, un contratto di mutuo ipotecario con CP_1 CP_7
per € 4.200.000,00;
[...]
j) i lavori di edificazione venivano ultimati in data 28. 7.2012 quanto alla palazzina sita in Roma, Via
Aldo Bibolini n.27, composta di n.30 appartamenti censiti al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 754, Particella 663, sub 49-50-51-58-59-60-61-62-63-64-65-80-81-82-83-84-
85-86-87-100-101- 102-103-104-105-106-107-108-109-110 (oltre soffitte, cantine e posti auto); k) la Cooperativa aveva stipulato con in attuazione dell'art.1, comma 2 ter, L.R. 10/2004, Parte_11 una convenzione integrativa rispetto a quella precedente del 2001, con la quale la stessa Cooperativa veniva autorizzata ad assegnare direttamente in proprietà superficiaria (invece che in locazione per un periodo non inferiore a 8 anni) ai propri soci gli alloggi realizzati. l) una volta accatastati gli immobili edificati, il mutuo contratto con ridotto ad € CP_7
3.300.000,00, veniva frazionato, con atto pubblico del 19.5.2014, in n.30 quote, corrispondenti ai 30 appartamenti realizzati e prenotati dai vari soci della , ai quali, nel frattempo, CP_1 erano già stati provvisoriamente consegnati. Gli attori sostengono che il mutuo era stato frazionato sulla base di un prezzo massimo di cessione superiore rispetto a quello individuato dal Comune di Roma e senza tenere conto di quanto già corrisposto da ciascun socio a titolo di acconto costruzione.
A seguito delle richieste di pagamento delle rate e successiva diffida del 30/3/2015 risulta che gli attori richiedevano chiarimenti e di visionare la documentazione, sporgevano anche querela nei confronti della cooperativa, ma il 16 settembre 2015 ricevevano la comunicazione della avvenuta esclusione. Gli odierni attori hanno impugnato la delibera del CdA di esclusione in quanto ritenuta annullabile per essere stata assunta in “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in quanto erano stati richiesti dalla cooperativa importi superiori al prezzo massimo di cessione delle unità immobiliari, senza detrarre il contributo pubblico e senza detrarre gli importi già versati a titolo di acconto costruzione. Sostengono gli attori che il con provvedimento del 09.12.2013, prot. CP_3
n. QI 120191, aveva approvato, con riferimento agli immobili da loro prenotati in qualità di soci della convenuta, i prezzi massimi di cessione pari a: Euro 116.972,00 ( – sc 3 int. 3 p. 1) Euro 136.089,56 Parte_7
( sc 4 int. 8 p 3) Euro 125.055,00 ( , sc. 2, int. 8 p. 3) Euro 102.224,00 Parte_4 Parte_5
( sc. 4 int. 2 p. T) Euro 103.537,12 sc. 4, int. 3 p. 1) Euro 115.346,99 Parte_2 Parte_1
( sc.5 int. 6 p. 2) Euro 144.829,00 ( sc.3 int. p. 3) Euro 112.463,00 Parte_8 Parte_9
( sc. 5 int. 11 p. T) Euro 119.213,77 ( sc. 5 int. 3 p. 1) E che, Parte_3 Parte_6 contrariamente a quanto stabilito nel citato provvedimento comunale, la cooperativa convenuta aveva richiesto somme superiori per rogitare, che risultavano pari a : Euro 227.700,00 ( – sc Parte_7
3 int. 3 p. 1) Euro 262.200,00 ( sc 4 int. 8 p 3) Euro 250.700,00 ( , sc. Parte_4 Parte_5
2, int. 8 p. 3) Euro 208.840,00 ( sc. 4 int. 2 p. T) Euro 223.100,00 ( Parte_2 Parte_1 sc. 4, int. 3 p. 1) Euro 230.000,00 ( sc.5 int. 6 p. 2) Euro 306.600,00 ( Parte_8 Parte_9 sc.3 int. P. 3) Euro 257.000,00 ( sc. 5 int. 11 p. T) Euro 236.900,00 ( Parte_3 Parte_6 sc. 5 int. 3 p. 1) Gli attori pongono, dunque, una questione legata all'importo per l'acquisto degli appartamenti e sul mancato rispetto del prezzo massimo da parte della cooperativa, oltre alla mancata detrazione del contributo pubblico e delle somme versate in acconto da ciascun socio. Il motivo di esclusione, però, non attiene al prezzo di acquisto degli immobili quanto all'adempimento degli obblighi assunti come soci della cooperativa convenuta. Va, infatti, ricordato che nei rapporti fra soci e cooperativa vi è il rapporto associativo, attinente alla partecipazione del socio all'organizzazione della vita sociale ed il rapporto di scambio fra la società ed il socio, avente ad oggetto il conseguimento dei beni prodotti dalla società e caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quella prestazione (attribuzione di un bene) e corrispettivo da pagare. Per comprendere i termini della questione va, in primo luogo, esaminata la delibera oggetto di impugnazione. In data 7/7/2015 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa convenuta, richiamato l'art. 10 dello statuto sociale ed atteso che in data 19 febbraio 2015 era stata inviata lettera con richiesta di pagamento delle quote di mutuo, nella misura non versata da ciascuno dei 10 soci indicati, cui era seguita la diffida del 30/3/2015, senza esito, deliberava l'esclusione dei soci Pt_7
, , e e la decadenza dalla Pt_4 Pt_5 Pt_2 Pt_1 Pt_8 Pt_16 Pt_9 Pt_3 Pt_6 assegnazione dei relativi alloggi mentre quanto a dava atto che era stata già revocata Parte_6
l'assegnazione con delibera del 7/1/2015. Nello Statuto della cooperativa è previsto, per quanto qui di interesse, all'art. 10 che “oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: (…) b) che, senza giustificati motivi, non adempia i doveri derivanti dalla qualità di socio o agli impegni a qualunque tutolo assunti verso la società. L'esclusione potrà aver luogo però se trascorsi
30 (trenta) giorni dall'intimazione a rimuovere la inadempienza fattagli a mezzo di lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.”
Lo statuto prevede che gli obblighi del socio, tra l'altro, sono quelli di versare la quota sociale minima ed il sovrapprezzo annuale (art. 6 e 14), il pagamento di una quota mensile o annua per le spese di amministrazione determinata dall'assemblea (art. 7) e l'obbligo di versare le quote di anticipo sul prezzo dell'appartamento richiesto nella misura e nei termini fissati dal CdA (art. 7).
La cooperativa resistente ha prodotto per ciascun socio escluso che ha impugnato la delibera la sua scheda socio e lo stato dei pagamenti per ciascuno, oltre alla documentazione relativa al frazionamento del mutuo, dando così prova delle somme richieste. Le somme ricevute che sono state considerate, all'evidenza, sono solo le somme corrisposte nel secondo periodo dei lavori, successiva all'avvio dell'indagine penale, dopo la perdita di tutti gli anticipi sottratti dalla precedente amministrazione e dopo la stipula di un nuovo contratto di mutuo, risultato necessario per far fronte a tutte le spese richieste per il completamento dei lavori. Va tenuto conto che le spese non sono solo quelle di realizzazione materiale degli appartamenti, ma si deve tenere conto anche delle somme da versare per il terreno concesso in superficie dal comune, gli oneri di urbanizzazione, le pertinenze etc. I soci odierni attori nulla hanno prodotto a dimostrazione di somme versate alla società superiori a quelle alla stessa risultanti e di cui alle fatture prodotte dalla cooperativa, non hanno in alcun modo considerato le spese del mutuo stipulato, che, ove non corrisposte, comportano ulteriori oneri per la cooperativa, ma hanno, anzi, ricompreso nel novero delle somme versate anche la quota sociale, gli oneri annuali, le migliorie richieste e le somme versate non alla cooperativa, ma direttamente alle ditte che hanno eseguito i lavori, tutte somme che esulano da quanto richiesto dalla cooperativa in acconto prezzo per far fronte al mutuo. Non va dimenticato che i soci, all'unanimità dei soci presenti, con delibera assembleare del 25 luglio 2006 avevano dato atto che l'interesse prevalente era la realizzazione del programma sociale, si erano impegnati a contribuire anche con fondi propri laddove i mutui e le risorse sociali non fossero risultate sufficienti, mentre in concreto non hanno versato neanche il preammortamento del mutuo ricevuto dalla cooperativa. Detta delibera è stata assunta dopo le vicende che avevano coinvolto esponenti della Cooperativa AS AZ in data anteriore o prossima al 2004 e, in conseguenza di tali eventi, la risulta aver sia perso il finanziamento in precedenza in essere con Imi OL, rimanendo CP_1 esposta “per circa 600.000,00 in linea capitale”, come dedotto dalla convenuta e non contestato, ma altresì priva degli anticipi in precedenza corrisposti e sottratti dal Consorzio coop. AS AZ. Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sull'ammontare di ciascun prezzo di cessione o dell'ammontare di ciascuna quota di frazionamento del mutuo – questioni che esulano dalla legittimità della delibera impugnata - i soci odierni attori, a seguito del frazionamento del mutuo come ridotto ad € 33.000.000,00, non hanno versato alcuna somma oppure hanno versato CP_7 alcune quote di preammortamento, lasciando inevasi i pagamenti delle somme residue di preammortamento e le quote di mutuo dovute fino alla diffida. Gli odierni attori non hanno in alcun modo dimostrato di aver adempiuto ai loro obblighi sociali, non avendo dimostrato neanche di aver corrisposto quello che loro stessi indicano come prezzo massimo di cessione, ma si sono resi totalmente inadempienti verso la cooperativa, diffidata da al pagamento delle somme CP_7 ricevute a titolo di mutuo. Non vi è dubbio che la cooperativa dovrà scomputare le somme di eventuali finanziamenti pubblici, una volta ricevuti, al pari delle somme spettanti a titolo di risarcimento, una volta incassate, ma, nel frattempo, era onere dei soci tenere una condotta conforme al raggiungimento dello scopo sociale ed agli oneri della cooperativa di cui facevano parte e da cui hanno ricevuto la disponibilità di alloggi di cui non hanno sostenuto i relativi oneri. Era ed è sempre fatta salva ogni migliore distribuzione degli oneri tra i soci, laddove, all'esito delle verifiche contabili, risultino somme da versare di importi diversi, errori di imputazione, somme già versate maggiori di quelle considerate ed in concreto a disposizione della cooperativa, ma nel caso di specie i soci non hanno contribuito neanche a far fronte alle spese di preammortamento di un mutuo di certo incassato dalla cooperativa e che era risultato indispensabile per poter completare i lavori. I soci non hanno lamentato nulla dopo la stipula del mutuo di originari € 4.200.000,00 tra la cooperativa e risalente all'8/4/2011 oppure, per coloro che sono divenuti soci CP_7 successivamente, hanno accettato di far parte della compagine socia quanto il mutuo già gravava sulla cooperativa;
gli attori non hanno lamentato nulla dopo la riduzione del mutuo ad € 3.300.000 e dopo il relativo frazionamento e non hanno dedotto nè dato prova di aver fatto fronte agli obblighi che la cooperativa ha loro richiesto, lamentando solo il prezzo fissato dalla cooperativa a carico di ciascun socio. Le difese degli attori non possono essere condivise, in quanto è di tutta evidenza, proprio alla luce della su richiamata disciplina statutaria, che i soci non possono decidere se e quando e come adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della cooperativa ed alle richieste di pagamento avanzate dagli organi della cooperativa stessa, disinteressandosi per le sorti della cooperativa di cui fanno parte e degli altri soci nonché delle deliberazioni del CdA e rimanendo inerti a fronte del sollecito e, poi, alla diffidadi pagamento. Emerge in tutta evidenza l'inadempimento colpevole degli attori, non superabile alla luce delle deduzioni attoree, e la gravità dello stesso, atteso che in una società cooperativa il raggiungimento dell'oggetto sociale si fonda proprio sul regolare adempimento degli obblighi da parte di tutti i soci. In conclusione, alla luce della condotta degli attori che ha reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale, il provvedimento di esclusione appare pienamente giustificato e proporzionato nonché coerente con le risultanze di causa, di cui si è dato conto (cfr. Cass. 14665/02: “In tema di espulsione del socio dalla cooperativa, l'apprezzamento della sussistenza dei gravi motivi non e' rimesso alla esclusiva discrezionalita' degli organi associativi, giacche' rientra tra i compiti del giudice del merito, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione, riscontrare l'effettiva sussistenza della causa di esclusione, posta a fondamento della detta deliberazione, e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonche' accertare la congruita' della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravita'. …”).]»
§ 2 — Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_17
, , contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo Parte_5 Parte_6
“ a) in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecuzione e/o l'esecutività della sentenza impugnata emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVI sezione specializzata in materia di impresa, n. 12348/2020, pubblicata in data 15.9.2020, a definizione del giudizio di primo grado avente R.G. n. 74210/2015, e notificata in data 18.9.2020, previ incombenti di rito ovvero fissare in via d'urgenza con decreto l'udienza in Camera diconsiglio, da notificarsi a cura della parte autorizzandola anche a mezzo fax, per la decisione in merito alla richiesta di sospensione dell'esecuzione e/o dell'esecutività del provvedimento impugnato, sospendendo fino all'udienza l'esecuzione e/o l'esecutività della sentenza stessa, esistendo i presupposti del fumus boni iuris in relazione ai motivi di cui in premessa e del gravissimo danno e pregiudizio per gli appellanti anche in considerazione del fatto che l'ammontare delle spese di condanna molto ingenti;
b) nel merito, in accoglimento del presente appello, previo annullamento e/o riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVI sezione specializzata in materia di impresa, n. 12348/2020, pubblicata in data 15.9.2020, a definizione del giudizio di primo grado avente R.G. n.
74210/2015, e notificata in data 18.9.2020:
A. IN VIA PRELIMINARE: accogliere la richiesta di INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER NECESSARIO ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c., chiamando in CP_8 causa la Regione AZ, in persona del Presidente della G.R. p.t., e in persona del Parte_11
Sindaco p.t..
B. accertare e dichiarare l'annullabilità della deliberazione impugnata con cui sono stati esclusi i soci e revocata l'assegnazione, in quanto adottata in violazione di legge e pertanto disporne la revoca.
C. con vittoria di spese diritti ed onorari di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario D. in estremo subordine a compensare le spese in caso di soccombenza”
Ha resistito la cooperativa appellata, chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza in data 6.7.21 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano “VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DELLA CONVENZIONE EX ART. 35 DELLA L.
N. 685/1971. VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, CO. 5 DEL D.P.R. 380/2001. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA E/O
INESISTENTE”..
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti chiedono disporsi il rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio al fine di soddisfare il LITISCONSORZIO NECESSARIO DI
. Controparte_9
§ 4 — Va dato atto che con le note finali anticipate gli appellanti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere – con spese compensate – in ragione di fatti sopravvenuti. Segnatamente,
, e hanno dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia Pt_3 Pt_1 Pt_4 Pt_6 giurisdizionale per aver acquistato gli immobili a loro originariamente assegnati e che ciò è avvenuto nella procedura esecutiva forzata. Quanto a e questi hanno dichiarato che detti immobili sono stati dai medesimi liberati Pt_2 Pt_5
e venduti all'asta. Gli appellanti, inoltre, hanno informato la Corte che la società appellata è stata posta in liquidazione volontaria. La richiesta così formulata viene giustificata dal fatto che l'interesse sotteso alla originaria domanda e quindi anche all'appello era strettamente correlato al diritto di abitazione e, quindi, al raggiungimento della disponibilità degli immobili abitativi;
venuta meno questa esigenza, gli appellanti hanno rappresentato di non avere più interesse ad una pronuncia giurisdizionale.
Parte appellata, invece, oltre che richiedere la liquidazione delle spese del grado, ha resistito avverso detta richiesta, rivendicando i danni subiti dal comportamento inadempiente di detti soci, con le ricadute intervenute a carico degli altri soci. Rileva la Corte che, nonostante la formale resistenza di parte appellata, è possibile pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto gli appellanti – come dagli stessi dichiarato – non hanno più interesse ex art. 100 CPC ad una pronuncia nel merito.
Effettivamente, il recupero della qualità di socio era – evidentemente – strumentale al fine di ottenere l'assegnazione dell'alloggio: nel momento in cui alcuni di essi hanno comunque acquistato l'immobile ed altri vi hanno rinunciato, il petitum sostanziale non ha più ragione di essere.
L'interesse, invece, manifestato dalla cooperativa non riguarda direttamente l'accertamento o meno della qualità di socio (e quindi la legittimità o meno della espulsione) quanto la rivendicazione
(estranea al giudizio) di presunti danni conseguenti all'inadempimento degli appellanti. Il che, essendo materia estranea al petitum, non può imporre una pronuncia di merito su altra questione. Residua, quindi, la questione delle spese, da valutarsi eventualmente sotto il profilo della c.d. soccombenza virtuale. E a tale proposito, anche a voler ritenere che l'appello – nel merito – andasse respinto, in ogni caso si ritiene che la peculiarità della vicenda ben può essere inquadrata in quelle situazioni che la Corte
Costituzionale , con la sentenza n. 77/18 invocata proprio dagli appellanti nelle note finali, ha ritenuto integrare fatti così eccezionali da giustificare la compensazione delle spese anche di fronte ad una soccombenza. Invero, la cooperativa – nelle note finali – ricostruisce la vicenda solo ed esclusivamente in modo autoreferenziale, senza dare conto , in alcun modo, di quanto invece emerge chiaramente anche dalla sentenza impugnata: gli odierni appellanti si sono trovati di fronte ad una vicenda penale di rilevante gravità ed hanno visto “svaniti” i versamenti effettuati con riguardo agli anticipi di costruzione, per poi trovarsi di nuovo esposti con il secondo mutuo (poi frazionato) erogato da (il primo era CP_7 di Intesa San Paolo, poi perduto). La cooperativa ha ottenuto un aiuto pubblico mediante versamento di un importo fisso per ciascun socio;
ogni socio, però, si è trovato esposto di nuovo a pagamenti che
, in sostanza, si sono duplicati.
Di questa vicenda – alla quale ovviamente i soci oggi appellanti sono estranei avendone, invece, subito le conseguenze negative – deve necessariamente tenersi conto.
A ciò si aggiunga che nel presente giudizio la cooperativa non ha formulato alcuna domanda, neppure di natura risarcitoria, sicchè le allegazioni formulate (ai fini della liquidazione delle spese) sono del tutto inconferenti.
Di qui la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12348/2020 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa le spese del grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5414 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 1^ luglio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F: ) , Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Perticaro per procura in atti;
APPELLANTI
E società (P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rosi, per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Parte_7 Parte_4 Parte_5 , , e Parte_2 Parte_1 Parte_8 Parte_9 Parte_3 Parte_6 convenivano in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, esponendo in fatto1) di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 167/1962 e di essere divenuti assegnatari degli alloggi siti in via Aldo Bibolini n. 27, compresi nel piano di zona
B39 “Ponte Galeria” e realizzati dalla convenuta;
2) che, essendo condizione necessaria per accedere al menzionato intervento edilizio agevolato ex art. 9 L. n. 493/1993 essere soci della TA AS
Felice società cooperativa edilizia, avevano versato in favore della convenuta ingenti somme di denaro, ancora prima della consegna degli immobili;
3) che, con deliberazione del 7.7.2015, notificata il 16.9.2015 a ciascuno dei soci, era stata comunicata, tramite lettera raccomandata, l'esclusione dalla qualità di socio e la conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio;
4) che la Regione AZ, con deliberazione G.R. del 1°.12.1987, n. 7387, aveva approvato il secondo piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) predisposto dal Comune di Roma ai sensi della legge n. 167/1962, programma comprensivo del piano di zona B39 “Ponte Galeria” del Comune di
Roma; 5) che la convenuta, all'epoca dei fatti facente parte del Consorzio AS AZ, con deliberazione
G.R. Regione AZ n. 986 del 24/3/1998, aveva ottenuto un finanziamento di € 930.695,991 ai sensi dell'art. 9 L. n. 493/1993 per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione a termine;
6) che la fruizione dei benefici contributivi della Regione AZ da parte della cooperativa assegnataria, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 8, della L. n. 179/1992 e secondo le direttive della Regione
AZ, richiedeva che gli alloggi venissero concessi in locazione per un periodo non inferiore ad otto anni e che la destinazione degli alloggi finanziati dalla legge n. 493/1993 non poteva essere variata prima di otto anni;
7) che la convenuta, in data 30.9.1998, ottenuto il finanziamento, aveva presentato una istanza prot. n. 4954al Dipartimento IX Comune di Roma per la concessione del diritto di superficie sulle aree come sopra localizzate;
8) che il con successiva delibera n. CP_3
698 del 20/6/2000, aveva riconosciuto l'assegnazione del diritto di superficie sull'area nel piano di zona sopra descritto;
9) che il Comune di Roma, ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971, aveva concesso il diritto di superficie alla società cooperativa per l'esclusiva realizzazione del programma costruttivo Controparte_1 di edilizia economica e popolare previsto dal progetto urbanistico della zona indicato nella
Convenzione ex art. 35 L. n. 865/71 del 13/9/2001, repertorio n. 30514; 10) che per la concessione del diritto di superficie il Comune di Roma aveva stabilito un corrispettivo per il terreno a carico della convenuta, pari ad € 210.938,56 quale quota provvisoria ed € 350.800 quale contributo per le opere di urbanizzazione, per il totale di € 561.738,55;
11) che gli attori, in possesso dei requisiti per accedere al menzionato Programma Edilizio, avevano versato alla cooperativa convenuta ovvero al Consorzio AS AZ, a seconda degli anni, una quota di ingresso, acquisendo la qualifica di soci e contestualmente avevano sottoscritto una proposta unilaterale di acquisto degli alloggi, pagando alla controparte o al Consorzio Coop AS anche un acconto costruzione;
12) che, in particolare gli attori sostenevano di aver eseguito i seguenti pagamenti: - in data 18.12.2001 aveva sottoscritto con la società Parte_9 Controparte_4 che si era occupata della commercializzazione degli immobili realizzati dalla convenuta, una proposta irrevocabile ed unilaterale di acquisto con l'indicazione del prezzo e delle modalità del relativo pagamento ed aveva corrisposto contestualmente alla forma dell'atto la somma di lire 5.000.000 in favore della suddetta società e complessivamente, fino al maggio 2014, aveva versato l'importo di €
61.675;
- aveva versato in favore della convenuta la somma complessiva di € 130.142,63 fino Parte_7 al
18.12.2014;
- in data 6.6.2013 aveva sottoscritto l'atto di prenotazione di alloggio con la Parte_8 convenuta ed aveva contestualmente corrisposto la somma di € 50.000,00, oltre ad altre somme versate, per complessivi € 57.802,46 di cui € 2000,00 al socio uscente Persona_1
- in data 11.11.2001 aveva sottoscritto con la società una proposta Controparte_5 Controparte_4 irrevocabile ed unilaterale di acquisto con l'indicazione del prezzo e delle modalità del relativo pagamento, il 20.12.2001 aveva sottoscritto un contratto preliminare di locazione, il 26.2.2013 aveva ceduto le quote per l'acquisto dell'appartamento al figlio che era subentrato, con Parte_1 versamento complessivo di € 62.312,89 in favore della convenuta;
- aveva versato in favore della convenuta la somma complessiva di € 92.285,80 Parte_4 fino al 26.3.2014, di cui € 7.600 a favore della;
CP_6
- , a far tempo dal 14.3.2013, aveva versato alla convenuta la somma di € 86.086,00 Parte_2 complessivi, di cui € 20.000,00 per il subentro nella cooperativa al socio - Parte_10 Pt_5 aveva corrisposto alla convenuta l'importo complessivo di € 76.313,28 per il subentro
[...] nella cooperativa al socio ed € 6.400 a favore della;
Persona_2 CP_6
- in data 31.1.2001 aveva sottoscritto con la società una proposta Parte_3 Controparte_4 irrevocabile ed unilaterale di acquisto con l'indicazione del prezzo e delle modalità del relativo pagamento, versando contestualmente la somma di lire 1.500.000 in favore della suddetta società e fino al dicembre 2014 aveva corrisposto l'importo complessivo di € 82.276,06;
- aveva corrisposto alla convenuta la somma complessiva di € 77.536,01 tra il Parte_6
30.5.2008 ed il 1°.7.2014;
13) che la cooperativa convenuta aveva fatto parte del Consorzio AS AZ, coinvolto in una vicenda giudiziaria penale con l'accusa di truffa in danno dei soci, procedimento penale definito con sentenza del 5.5.2014, con cui era stato disposto il pagamento, a titolo di provvisionale, dell'importo di € 100.000 a favore della Cooperativa TA;
14) che, con la legge n. 493/1993, era stata prevista la possibilità di trasformare la locazione in proprietà degli alloggi tramite la stipulazione di una apposita convenzione integrativa, che nella fattispecie era stata sottoscritta il 30.10.2012; 15) che, in caso di locazione e di cessione di alloggi realizzati nell'ambito dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata, sussisteva l'obbligo del rispetto del prezzo massimo di cessione determinato ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 e, con riferimento al caso di specie, il prezzo massimo degli alloggi facenti parte del Piano di Zona B39 Ponte Galeria, era stato previsto dalla convenzione del 13.9.2001 stipulata con il Comune di Roma ai sensi dell'art. 4 della delibera CER del 4.11.1993; 16) che la citata convenzione prevedeva l'obbligo per il concessionario di inviare al CP_3 sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori, una relazione dimostrativa della determinazione del prezzo di cessione al mq. virtuale dell'intero intervento ed una tabella riepilogativa della determinazione del corrispettivo massimo di cessione di ciascun alloggio, mentre la società cooperativa TA aveva inviato i documenti sopra menzionati soltanto il 28.1.2013, con integrazione del 28.11.2013, con in allegato le tabelle da cui emergeva il corrispettivo massimo della cessione al mq di € 1.419,59; 17) che il Comune di Roma aveva rilevato la mancanza di documentazione atta a dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'incremento del costo di costruzione per migliorie come richiesto dalla società cooperativa, individuando in € 1.308,28 il prezzo massimo di cessione al mq, con conseguente rigetto delle richieste della convenuta di incremento del costo di costruzione correlato alla qualità architettonica del fabbricato ed a presunte migliorie;
18) che, nonostante le somme versate dagli attori, la società aveva concesso il mutuo ipotecario di € 3.300.000, frazionato poi Controparte_7 con atto notarile del 19.5.2014, frazionamento avvenuto in base ad un prezzo di cessione maggiore di quello determinato dal e che non teneva conto delle somme già versate dai soci;
CP_3
19) di aver chiesto chiarimenti alla convenuta a fronte delle violazioni da quest'ultima poste in essere, ma la cooperativa, in data 30.3.2015, aveva diffidato i soci ad adempiere al pagamento di ulteriori importi, in particolare di somme quali quote di mutuo ed interessi degli alloggi assegnati;
20) che, alla luce di tali diffide, gli attori, in data 27.4.2015, avevano richiesto alla società cooperativa convenuta di visionare gli atti relativi al mutuo e che il presidente della società cooperativa aveva risposto in data 15.5.2015, rilevando che il prezzo massimo di cessione individuato al solo fine del rilascio del Q.T.E. (quadro tecnico economico) non era elemento fondamentale per l'assegnazione e che la precisa indicazione nella convenzione e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la cooperativa comportano che il prezzo da attribuirsi agli appartamenti debba essere desunto dai bilanci regolarmente approvati”; 21) di avere, quindi, sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Roma per sollecitare la verifica del rispetto della normativa in materia di edilizia economica e popolare;
22) che il 16.9.2015 era stata comunicata a ciascun socio la delibera di esclusione di esclusione dei soci emessa dal consiglio di amministrazione del 7.7.2015, con cui si dava atto tra l'altro che l'assegnazione a dell'alloggio era già stata revocata con verbale del consiglio di Parte_6 amministrazione del 7.1.2015 senza mai aver ufficializzato la nuova assegnazione e nonostante i solleciti da parte del ed il pagamento, da parte di quest'ultimo, della somma di € 77.536,01 in Pt_6 favore della società convenuta. Tanto premesso, gli attori deducevano l'annullabilità della deliberazione di esclusione per violazione di legge ed in particolare dell'art. 31, comma 49 bis, L. n. 448/1998, come introdotto dall'art. 5, co. 3 bis, L. n. 106/2011, secondo cui i vincoli alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli immobili possono essere rimossi dopo cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario, mentre nel caso di specie erano stati chiesti ai soci della convenuta importi superiori a quelli determinabili applicando i parametri di cui alla convenzione e senza detrarre il contributo pubblico, evidenziando di essersi avveduti, all'atto della stipulazione degli atti di assegnazione, che non era stato detratto quanto da loro già versato. Gli attori deducevano, altresì, che la vendita degli alloggi, qualora fosse stata perfezionata, sarebbe stata nulla per violazione della disciplina vincolistica in materia di edilizia popolare ed economica, dando atto di non essere a conoscenza del rispetto dell'art. 6 del Disciplinare allegato alla convenzione, secondo cui la vendita degli alloggi de quibus postula la richiesta, da parte del concessionario, del certificato di agibilità al
Comune di Roma, allegando il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'accatastamento dell'immobile ed una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare la conformità al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, rilevando che la violazione delle citate norme rende necessario l'intervento di e della Regione Parte_11
AZ, con retrocessione della proprietà degli immobili a Tanto premesso, gli attori Parte_11 concludevano come in epigrafe, chiedendo l'annullamento della deliberazione impugnata, previa sospensione della stessa. Con comparsa depositata in data 16.2.2016 si costituiva in giudizio la società
, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_1
La convenuta, quanto alla ricostruzione dei fatti, esponeva quanto segue: - che, con deliberazione della Giunta Regionale del AZ n. 96 del 24.3.1998, la Parte_12
era stata ammessa ad usufruire di un finanziamento ex art. 9 L.
[...]
493/93 per la realizzazione di 30 alloggi da assegnare in locazione ai soci per un periodo non inferiore ad otto anni e con atto a rogito Notaio di Roma in data 13.9.2001 la suddetta Persona_3 società cooperativa stipulava la prevista convenzione - ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/71 - con il Comune di Roma per la concessione del diritto di superficie sul piano di zona B39 Ponte Galeria comparto D/p, di metri cubi residenziali effettivi 7.991, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione ai soci per un periodo non inferiore ad otto anni;
- che i soggetti interessati al programma edilizio della convenuta, tra cui gli odierni attori, avevano presentato domanda di ammissione a soci della cooperativa e, dopo essere entrati a far parte della compagine societaria, avevano sottoscritto proposte di acquisto ed avevano iniziato ad eseguire dei versamenti a favore della società cooperativa;
- che tuttavia all'inizio del 2004 era stato intrapreso un procedimento penale a carico del presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa AS AZ (Consorzio regionale cooperative di abitazione – coop AS AZ società cooperativa a r.l.), cui la stessa cooperativa aveva CP_1 aderito ed a carico di altri soggetti con l'accusa di appropriazione, tra l'altro, di somme e titoli di credito versati dai soci della convenuta in conto costruzione e per il pagamento delle rate del mutuo contratto tra le società e OL IMI;
- che a seguito dell'indagine, la società cooperativa CP_1
TA era stata commissariata ed aveva subito il sequestro dei documenti contabili ed amministrativi esistenti e soltanto nel 2008 il nuovo C.d.A. della , anche grazie ad un CP_1 contributo eccezionale erogato dalla Regione AZ di € 10.000,00 per ciascun socio truffato, poteva rinegoziare il contratto di appalto precedentemente stipulato;
- che la convenuta, al fine di poter completare l'intervento edilizio, aveva dovuto stipulare, in data 8.4.2011, un contratto di mutuo ipotecario con la società per l'importo di € 4.200.000; CP_7
- che i lavori di edificazione erano così stati ultimati in data 28.7.2012, dando luogo alla palazzina sita in Roma, via Aldo Bibolini n. 27 e che in data 20.3.2014 la società aveva presentato la CP_1 richiesta di rilascio del certificato di agibilità per l'immobile;
- che, una volta accatastati gli immobili, il mutuo contratto con la società ridottosi Controparte_7 ad € 3.300.000, era stato frazionato con atto pubblico del 19.5.2014 in n. 30 quote, corrispondenti ai trenta appartamenti realizzati e prenotati dai vari soci della cooperativa ed il 20.3.2015 la Regione
AZ aveva attestato l'avvenuto deposito del QTE da parte della società necessario per CP_1 ottenere il contributo regionale, della cui erogazione la convenuta era ancora in attesa.
Con riferimenti ai singoli soci, la convenuta esponeva quanto segue: · socia della Parte_9
dal 28.9.2001 aveva prenotato l'alloggio della palazzina CP_1
D3, scala 3, piano 3, int. 7; effettua, all'epoca, dei versamenti, che vengono distratti dalla Coop. AS
AZ; tra il 2009 ed il 2013 corrisponde alla la somma di € 9.915,3 oltre IVA , a titolo di CP_1 anticipazione conto costruzione;
tra il 2012 ed il 2013, le viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla per l' , CP_1 Parte_13 all'alloggio assegnatole viene a corrispondere la quota n.4 dell'importo di € 144.829,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 4.802,09, n provvede al rimborso di alcuna rata del mutuo fino alla sua esclusione da socia (debito totale € 10.447,30).
· socia della in data 29.5.2007 aveva prenotato l'alloggio della palazzina Parte_7 CP_1
D3, scala 3, piano 1, int. 3; tra il 2009 ed il 2012 corrisponde alla TA la somma di € 69.328,00 oltre IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione;
in data 25.7.2012, le viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla TA per l'edificazione, all'alloggio assegnatole viene a corrispondere la quota n.2 dell'importo di € 116.972,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socia (debito € 6646,17);
· socio della dal 12.7.2013 aveva prenotato l'alloggio della palazzina Parte_8 CP_1
D3, scala 5, piano 2, int. 6; in data 1 .
6.2013 corrisponde alla la somma di € 48.076,92 oltre CP_1
IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione;
in data 6.6.2013, gli viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla TA per l'edificazione, all'alloggio assegnatogli viene a corrispondere la quota n.11 finanziamento dell'importo di € 60.000,00, da rimborsare in n.300 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 2.020,59 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (totale debito € 3.698.90); · subentra, in data 26.2.2013, quale socio della al posto del padre Parte_1 CP_1 Per_4
già socio dal 2002, il quale aveva effettuato alcuni versamenti distratti dalla Coop AS AZ;
[...] aveva prenotato l'alloggio della palazzina D3, scala 4, piano 1, int. 3; tra il 2009 e il 2010 corrisponde alla la somma di € 21.251,11 oltre IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione;
tra il CP_1
2012 e il 2013 gli viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla per l'edificazione, CP_1 all'alloggio assegnatogli viene a corrispondere la quota n.22 finanziamento dell'importo di €
103.537,18 , da rimborsare in n.144 mesi, mediante rate semestrali, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 4.195,08 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (totale debito € 9459.15);
· diviene socia della in data 3.3.2014 a seguito del subentro al socio Parte_4 CP_1
il quale aveva prenotato l'alloggio della palazzina D3, scala 4, piano 3, int. 8, Per_5 provvisoriamente consegnatogli in data 25.7.2012, e pagato alla , nel 2010, la somma di € CP_1
21.300,00 oltre IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione, cedendo poi il relativo credito alla a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla TA per l'edificazione, Pt_4 all'alloggio assegnatole viene a corrispondere la quota n.2 finanziamento dell'importo di € 116.972,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 4.596,05 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socia (debito totale € 10.915,63);
· diviene socio della in data 23.5.2013, aveva prenotato l'alloggio della Parte_2 CP_1 palazzina D3, scala 4, piano T, int. 2; nel corso del 2013 corrisponde alla TA la somma di
€79.807,69 oltre IVA , a titolo di anticipazione conto costruzione: in data 9.4.2013, gli viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla
TA per l'edificazione, all'alloggio assegnatogli viene a corrispondere la quota n.6 finanziamento dell'importo di € 102.224,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 5.906,62 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (totale debito € 9.906,86);
· diviene socio della in data 15.12.2003, aveva prenotato l'alloggio della Parte_5 CP_1 palazzina D3, scala 2, piano 3, int. 8; effettua, all'epoca, dei versamenti che vengono distratti dalla
Coop. AS AZ;
tra il 2009 e il 2010 corrisponde alla la somma di € 21.251,11 oltre IVA CP_1
, a titolo di anticipazione conto costruzione;
nel 2013 gli viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla per l'edificazione, CP_1 all'alloggio assegnatogli viene a corrispondere la quota n.1 finanziamento dell'importo di €
125.055,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 2.246,82 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (debito totale € 7101,71);
· diviene socia della in data 29.3.2001, aveva prenotato l'alloggio della Parte_3 CP_1 palazzina D3, scala 5, piano 3, int. 11; effettua, all'epoca, dei versamenti che vengono distratti dalla
Coop. AS AZ;
tra il 2009 ed il 2012 corrisponde alla la somma di € 33.751,11 oltre CP_1
IVA, a titolo di anticipazione conto costruzione;
in data 23.1.2013, le viene consegnato provvisoriamente l'alloggio; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla Parte_14
, all'alloggio assegnatole viene a corrispondere la quota n.14 finanziamento
[...] dell'importo di € 112.463,00, da rimborsare in n.360 rate mensili, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 2.020,59 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socia (debito totale € 6.416,16); · diviene socio Parte_6 della in data 30.6.2008, aveva prenotato l'alloggio della palazzina D3, scala 5, piano 1, int. CP_1
4, che gli viene provvisoriamente consegnato in data 23.1.2013; di seguito, avendo chiesto di poter cambiare appartamento, gli vengono consegnate le chiavi dell'alloggio della palazzina D3, scala 5, piano 1, int.3, che inizia ad occupare senza formalizzarne la richiesta di assegnazione e provvedendo alla restituzione delle chiavi del primo alloggio solo a seguito di varie sollecitazioni da parte della;
con delibera del 7.1.2015 il C.d.A. della TA revoca al l'assegnazione CP_1 Pt_6 dell'alloggio sito in Roma, Via Aldo Bibolini, 27 - palazzina D3 - scala 5 - piano 1 - int.4; tra il 2009 e il 2012 corrisponde alla la somma di € 30.866,49 oltre IVA , a titolo di anticipazione CP_1 conto costruzione per l'alloggio della palazzina D3, scala 5, piano 1, int. 4; a seguito del frazionamento del mutuo contratto dalla TA per l'edificazione, all'alloggio in origine assegnatogli viene a corrispondere la quota n.2 finanziamento dell'importo di €81.357,40, da rimborsare in n.144 mesi, mediante rate semestrali, a decorrere dall'1.6.2014; non paga parte degli interessi di preammortamento sul mutuo per € 3.724,90 e non provvede al rimborso di alcuna rata fino alla sua esclusione da socio (debito totale € 7.834,30).
- che, a seguito della truffa perpetrata da alcuni esponenti della Coop. AS AZ in data anteriore o prossima al 2004, la società aveva perso il finanziamento ottenuto da Imi OL per la CP_1 realizzazione dell'intervento edilizio, rimanendo esposta nei confronti di detto istituto bancario per circa € 600.000,00 in linea capitale, mentre i soci della Cooperativa vedevano svaniti gli anticipi frattanto corrisposti, in quanto illecitamente sottratti dal Consorzio Coop AS AZ, nominato dall'assemblea dei soci (non più dal Consorzio Coop AS AZ);
- che l'assemblea dei soci in data 25.7.2006 aveva deliberato di far fronte ai costi per portare a termine l'intervento edilizio sopra descritto con propri fondi, qualora i contributi ed i mutui non fossero stati sufficienti;
- che, ripresi i lavori con i pochi fondi resi disponibili grazie ad un contributo regionale concesso a favore dei soci truffati, nel 2011 la società aveva contratto con CP_1 Controparte_7 un mutuo ipotecario di € 4.200.000,00, per poter portare a compimento il programmato intervento edilizio;
- che il mutuo aveva avuto un periodo di preammortamento di 36 mesi, durante i quali la società
aveva restituito alla banca quote di soli interessi, che, a loro volta, dovevano esserle CP_1 rimborsate dai soci, quindi, terminati i lavori ed accatastati gli immobili realizzati, tale mutuo, ridotto ad € 3.300.000,00, era stato frazionato in 30 quote di vari importi, corrispondenti ad altrettanti appartamenti prenotati dai soci e destinate ad essere oggetto di accollo, da parte di questi, al momento della stipula dell'atto definitivo di assegnazione;
- che il mutuo era entrato in ammortamento, dovendo la società e, per essa, i soci futuri CP_1 assegnatari, già occupanti gli alloggi prenotati, provvedere al rimborso delle rate composte da capitale ed interessi;
- che gli odierni attori si erano resi morosi nei confronti della Cooperativa relativamente al rimborso di parte degli interessi di preammortamento ed avevano omesso il pagamento delle rate di loro spettanza, la cui decorrenza, con cadenza mensile o semestrale, era iniziata dal mese di giugno 2014, a seguito dell'avvenuto frazionamento;
- che la società aveva dapprima sollecitato i soci, già gravemente morosi, a versare le quote CP_1 di mutuo e interessi arretrate entro il 10.3.2015, quindi era stata costretta a diffidarli ad adempiere entro trenta giorni, pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 10 dello statuto ed infine, stante la perdurante inadempienza degli attori, il C.d.A. della , con delibera del 7.7.2015, aveva comunicato con CP_1 lettera raccomandata a.r. del 14.9.2015, ne aveva disposto l'esclusione e la conseguente decadenza dell'assegnazione degli alloggi prenotati, eccetto , al quale l'assegnazione dell'alloggio Parte_6 sito in Roma, Via Aldo Bibolini n. 2, scala 5, piano 1, int. 4, era già stata revocata con precedente delibera dello stesso C.d.A. del .
1.2015 e tale delibera era stata assunta ai sensi dell'art.10, lett. b , dello statuto sociale doc.42 , in base al quale può essere escluso il socio “che, senza giustificati motivi, non adempie i doveri derivanti dalla qualità di socio o agli impegni a qualunque titolo assunti verso la società”;
- che l'eccezione di inadempimento sollevata dagli attori era infondata, in quanto l'esclusione era fondata sul mancato pagamento delle rate del mutuo e degli interessi da parte dei soci della cooperativa, somme a dovute a prescindere dalla loro doglianza relativa alla presunta violazione del prezzo massimo consentito da parte della convenuta, dando atto che le somme già versate dai soci andate perdute a seguito della truffa ordina in danno della società cooperativa . Fissata CP_1 sull'istanza cautelare degli attori di sospensione della deliberazione impugnata, parte attrice vi rinunciava;
depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Le parti davano atto che erano in corso trattative, chiedevano anche la sospensione del processo ex art. 296 c.p.c., ma, non andate a buon fine le trattative, all'udienza del
6/5/2019, dinanzi al nuovo Giudice istruttore, nominato a far data dal 23/4/2018, le parti concludevano e la causa era trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha cos' deciso: “ rigetta l'impugnazione della delibera di esclusione del 7/7/2015; 2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 10.343,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”. § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…2 - , Parte_7 Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_1 [...]
, e impugnano, ai sensi dell'art. 2378, co. Pt_8 Parte_9 Parte_3 Parte_6
3, c.c. la deliberazione approvata il 7.7.2015 dal Consiglio di Amministrazione della
[...]
chiedendone l'annullamento. Parte_15
L'art. 2533, terzo comma, c.c., prevede che contro la deliberazione di esclusione il socio “può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione”: non vi sono peraltro contestazioni fra le parti in ordine alle modalità di accesso alla tutela giurisdizionale. Gli attori sono stati tutti soci della cooperativa e tutti assegnatari di alloggi situati in via Aldo Bibolini n. 27, ricompresi nel piano di zona 39 Ponte Galeria realizzati dalla Cooperativa convenuta. Sono pacifici tra le parti e sono riscontrati documentalmente i fatti che hanno preceduto il giudizio e relativi alla realizzazione della palazzina di via Aldo Bibolini n. 27, che si possono così sintetizzare: a) Con deliberazione della Giunta Regionale AZ n.986 del 24.3.1998, la
[...]
veniva ammessa ad usufruire di un Parte_12 finanziamento (di € 930.695,991) ex art.9 L. 493/93 per la realizzazione di 30 alloggi da assegnare in locazione ai soci per un periodo non inferiore ad otto anni;
b) la cooperativa aveva richiesto al la concessione del diritto di superficie sulle aree interessate dall'intervento; CP_3
c) con atto a rogito Notaio di Roma in data 13.9.2001, la Persona_3 CP_1 stipulava la prevista convenzione - ai sensi dell'art.35 L. 865/71 - con il Comune di Roma per la concessione del diritto di superficie sul piano di zona B39 Ponte Galeria comparto D/p, di metri cubi residenziali effettivi 7.991, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione ai soci per un periodo non inferiore ad otto anni, prevendendo una quota provvisoria di € 210.938,56 salvo conguaglio per l'acquisizione dell'area ed € 561.738,55 per gli oneri di urbanizzazione;
d) gli attori avevano versato alla o al Consorzio AS AZ Parte_15 una quota di ingresso per divenire soci ed una proposta unilaterale di acquisto degli alloggi pagando degli acconti costruzione;
e) agli inizi del 2004, era scoppiato il caso “ ”, ossia era stato avviato Per_6 un procedimento penale che vedeva indagato il presidente del C.d.A. della Coop. AS AZ
Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione - Coop AS AZ - Società Cooperativa a r.l., cui lastessa TA aderiva, ed altri soggetti, per l'appropriazione, tra l'altro, delle somme e dei titoli di credito versati dai soci della in conto costruzione e per il pagamento delle rate del mutuo CP_1 contratto dalla stessa con OL IMI;
f) il procedimento penale è stato definito con CP_1 sentenza del Tribunale Penale di Roma sentenza n. 7742 2014 del 5 maggio 2014, confermata, dalla Corte di Appello Penale di Roma sentenza n. 562/2018 del 18 gennaio 2018, nel quale la CP_1 si è costituita parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno quantificato in € 10.000.000,00, che si era concluso con numerose condanne a carico degli imputati e con il riconoscimento a favore della Cooperativa di una provvisionale di € 50.000,00, non ancora riscossa;
g) a seguito di tale indagine, la veniva commissariata, subendo anche il sequestro dei CP_1 documenti contabili ed amministrativi ancora esistenti e rimanendo economicamente esposta nei confronti della predetta banca mutuante;
h) solo nel 2008 il nuovo C.d.A. della , anche CP_1 grazie anche ad un contributo eccezionale erogato dalla Regione AZ nella misura di € 10.000,00 per ciascun socio “truffato”, poteva rinegoziare il contratto d'appalto precedentemente stipulato, a condizioni ben più onerose, dando finalmente inizio ai lavori di costruzione degli alloggi. i) al fine di poter completare l'intervento edilizio, la aveva stipulato, in data 8.4.2011, un contratto di mutuo ipotecario con CP_1 CP_7
per € 4.200.000,00;
[...]
j) i lavori di edificazione venivano ultimati in data 28. 7.2012 quanto alla palazzina sita in Roma, Via
Aldo Bibolini n.27, composta di n.30 appartamenti censiti al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 754, Particella 663, sub 49-50-51-58-59-60-61-62-63-64-65-80-81-82-83-84-
85-86-87-100-101- 102-103-104-105-106-107-108-109-110 (oltre soffitte, cantine e posti auto); k) la Cooperativa aveva stipulato con in attuazione dell'art.1, comma 2 ter, L.R. 10/2004, Parte_11 una convenzione integrativa rispetto a quella precedente del 2001, con la quale la stessa Cooperativa veniva autorizzata ad assegnare direttamente in proprietà superficiaria (invece che in locazione per un periodo non inferiore a 8 anni) ai propri soci gli alloggi realizzati. l) una volta accatastati gli immobili edificati, il mutuo contratto con ridotto ad € CP_7
3.300.000,00, veniva frazionato, con atto pubblico del 19.5.2014, in n.30 quote, corrispondenti ai 30 appartamenti realizzati e prenotati dai vari soci della , ai quali, nel frattempo, CP_1 erano già stati provvisoriamente consegnati. Gli attori sostengono che il mutuo era stato frazionato sulla base di un prezzo massimo di cessione superiore rispetto a quello individuato dal Comune di Roma e senza tenere conto di quanto già corrisposto da ciascun socio a titolo di acconto costruzione.
A seguito delle richieste di pagamento delle rate e successiva diffida del 30/3/2015 risulta che gli attori richiedevano chiarimenti e di visionare la documentazione, sporgevano anche querela nei confronti della cooperativa, ma il 16 settembre 2015 ricevevano la comunicazione della avvenuta esclusione. Gli odierni attori hanno impugnato la delibera del CdA di esclusione in quanto ritenuta annullabile per essere stata assunta in “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in quanto erano stati richiesti dalla cooperativa importi superiori al prezzo massimo di cessione delle unità immobiliari, senza detrarre il contributo pubblico e senza detrarre gli importi già versati a titolo di acconto costruzione. Sostengono gli attori che il con provvedimento del 09.12.2013, prot. CP_3
n. QI 120191, aveva approvato, con riferimento agli immobili da loro prenotati in qualità di soci della convenuta, i prezzi massimi di cessione pari a: Euro 116.972,00 ( – sc 3 int. 3 p. 1) Euro 136.089,56 Parte_7
( sc 4 int. 8 p 3) Euro 125.055,00 ( , sc. 2, int. 8 p. 3) Euro 102.224,00 Parte_4 Parte_5
( sc. 4 int. 2 p. T) Euro 103.537,12 sc. 4, int. 3 p. 1) Euro 115.346,99 Parte_2 Parte_1
( sc.5 int. 6 p. 2) Euro 144.829,00 ( sc.3 int. p. 3) Euro 112.463,00 Parte_8 Parte_9
( sc. 5 int. 11 p. T) Euro 119.213,77 ( sc. 5 int. 3 p. 1) E che, Parte_3 Parte_6 contrariamente a quanto stabilito nel citato provvedimento comunale, la cooperativa convenuta aveva richiesto somme superiori per rogitare, che risultavano pari a : Euro 227.700,00 ( – sc Parte_7
3 int. 3 p. 1) Euro 262.200,00 ( sc 4 int. 8 p 3) Euro 250.700,00 ( , sc. Parte_4 Parte_5
2, int. 8 p. 3) Euro 208.840,00 ( sc. 4 int. 2 p. T) Euro 223.100,00 ( Parte_2 Parte_1 sc. 4, int. 3 p. 1) Euro 230.000,00 ( sc.5 int. 6 p. 2) Euro 306.600,00 ( Parte_8 Parte_9 sc.3 int. P. 3) Euro 257.000,00 ( sc. 5 int. 11 p. T) Euro 236.900,00 ( Parte_3 Parte_6 sc. 5 int. 3 p. 1) Gli attori pongono, dunque, una questione legata all'importo per l'acquisto degli appartamenti e sul mancato rispetto del prezzo massimo da parte della cooperativa, oltre alla mancata detrazione del contributo pubblico e delle somme versate in acconto da ciascun socio. Il motivo di esclusione, però, non attiene al prezzo di acquisto degli immobili quanto all'adempimento degli obblighi assunti come soci della cooperativa convenuta. Va, infatti, ricordato che nei rapporti fra soci e cooperativa vi è il rapporto associativo, attinente alla partecipazione del socio all'organizzazione della vita sociale ed il rapporto di scambio fra la società ed il socio, avente ad oggetto il conseguimento dei beni prodotti dalla società e caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quella prestazione (attribuzione di un bene) e corrispettivo da pagare. Per comprendere i termini della questione va, in primo luogo, esaminata la delibera oggetto di impugnazione. In data 7/7/2015 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa convenuta, richiamato l'art. 10 dello statuto sociale ed atteso che in data 19 febbraio 2015 era stata inviata lettera con richiesta di pagamento delle quote di mutuo, nella misura non versata da ciascuno dei 10 soci indicati, cui era seguita la diffida del 30/3/2015, senza esito, deliberava l'esclusione dei soci Pt_7
, , e e la decadenza dalla Pt_4 Pt_5 Pt_2 Pt_1 Pt_8 Pt_16 Pt_9 Pt_3 Pt_6 assegnazione dei relativi alloggi mentre quanto a dava atto che era stata già revocata Parte_6
l'assegnazione con delibera del 7/1/2015. Nello Statuto della cooperativa è previsto, per quanto qui di interesse, all'art. 10 che “oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: (…) b) che, senza giustificati motivi, non adempia i doveri derivanti dalla qualità di socio o agli impegni a qualunque tutolo assunti verso la società. L'esclusione potrà aver luogo però se trascorsi
30 (trenta) giorni dall'intimazione a rimuovere la inadempienza fattagli a mezzo di lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.”
Lo statuto prevede che gli obblighi del socio, tra l'altro, sono quelli di versare la quota sociale minima ed il sovrapprezzo annuale (art. 6 e 14), il pagamento di una quota mensile o annua per le spese di amministrazione determinata dall'assemblea (art. 7) e l'obbligo di versare le quote di anticipo sul prezzo dell'appartamento richiesto nella misura e nei termini fissati dal CdA (art. 7).
La cooperativa resistente ha prodotto per ciascun socio escluso che ha impugnato la delibera la sua scheda socio e lo stato dei pagamenti per ciascuno, oltre alla documentazione relativa al frazionamento del mutuo, dando così prova delle somme richieste. Le somme ricevute che sono state considerate, all'evidenza, sono solo le somme corrisposte nel secondo periodo dei lavori, successiva all'avvio dell'indagine penale, dopo la perdita di tutti gli anticipi sottratti dalla precedente amministrazione e dopo la stipula di un nuovo contratto di mutuo, risultato necessario per far fronte a tutte le spese richieste per il completamento dei lavori. Va tenuto conto che le spese non sono solo quelle di realizzazione materiale degli appartamenti, ma si deve tenere conto anche delle somme da versare per il terreno concesso in superficie dal comune, gli oneri di urbanizzazione, le pertinenze etc. I soci odierni attori nulla hanno prodotto a dimostrazione di somme versate alla società superiori a quelle alla stessa risultanti e di cui alle fatture prodotte dalla cooperativa, non hanno in alcun modo considerato le spese del mutuo stipulato, che, ove non corrisposte, comportano ulteriori oneri per la cooperativa, ma hanno, anzi, ricompreso nel novero delle somme versate anche la quota sociale, gli oneri annuali, le migliorie richieste e le somme versate non alla cooperativa, ma direttamente alle ditte che hanno eseguito i lavori, tutte somme che esulano da quanto richiesto dalla cooperativa in acconto prezzo per far fronte al mutuo. Non va dimenticato che i soci, all'unanimità dei soci presenti, con delibera assembleare del 25 luglio 2006 avevano dato atto che l'interesse prevalente era la realizzazione del programma sociale, si erano impegnati a contribuire anche con fondi propri laddove i mutui e le risorse sociali non fossero risultate sufficienti, mentre in concreto non hanno versato neanche il preammortamento del mutuo ricevuto dalla cooperativa. Detta delibera è stata assunta dopo le vicende che avevano coinvolto esponenti della Cooperativa AS AZ in data anteriore o prossima al 2004 e, in conseguenza di tali eventi, la risulta aver sia perso il finanziamento in precedenza in essere con Imi OL, rimanendo CP_1 esposta “per circa 600.000,00 in linea capitale”, come dedotto dalla convenuta e non contestato, ma altresì priva degli anticipi in precedenza corrisposti e sottratti dal Consorzio coop. AS AZ. Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sull'ammontare di ciascun prezzo di cessione o dell'ammontare di ciascuna quota di frazionamento del mutuo – questioni che esulano dalla legittimità della delibera impugnata - i soci odierni attori, a seguito del frazionamento del mutuo come ridotto ad € 33.000.000,00, non hanno versato alcuna somma oppure hanno versato CP_7 alcune quote di preammortamento, lasciando inevasi i pagamenti delle somme residue di preammortamento e le quote di mutuo dovute fino alla diffida. Gli odierni attori non hanno in alcun modo dimostrato di aver adempiuto ai loro obblighi sociali, non avendo dimostrato neanche di aver corrisposto quello che loro stessi indicano come prezzo massimo di cessione, ma si sono resi totalmente inadempienti verso la cooperativa, diffidata da al pagamento delle somme CP_7 ricevute a titolo di mutuo. Non vi è dubbio che la cooperativa dovrà scomputare le somme di eventuali finanziamenti pubblici, una volta ricevuti, al pari delle somme spettanti a titolo di risarcimento, una volta incassate, ma, nel frattempo, era onere dei soci tenere una condotta conforme al raggiungimento dello scopo sociale ed agli oneri della cooperativa di cui facevano parte e da cui hanno ricevuto la disponibilità di alloggi di cui non hanno sostenuto i relativi oneri. Era ed è sempre fatta salva ogni migliore distribuzione degli oneri tra i soci, laddove, all'esito delle verifiche contabili, risultino somme da versare di importi diversi, errori di imputazione, somme già versate maggiori di quelle considerate ed in concreto a disposizione della cooperativa, ma nel caso di specie i soci non hanno contribuito neanche a far fronte alle spese di preammortamento di un mutuo di certo incassato dalla cooperativa e che era risultato indispensabile per poter completare i lavori. I soci non hanno lamentato nulla dopo la stipula del mutuo di originari € 4.200.000,00 tra la cooperativa e risalente all'8/4/2011 oppure, per coloro che sono divenuti soci CP_7 successivamente, hanno accettato di far parte della compagine socia quanto il mutuo già gravava sulla cooperativa;
gli attori non hanno lamentato nulla dopo la riduzione del mutuo ad € 3.300.000 e dopo il relativo frazionamento e non hanno dedotto nè dato prova di aver fatto fronte agli obblighi che la cooperativa ha loro richiesto, lamentando solo il prezzo fissato dalla cooperativa a carico di ciascun socio. Le difese degli attori non possono essere condivise, in quanto è di tutta evidenza, proprio alla luce della su richiamata disciplina statutaria, che i soci non possono decidere se e quando e come adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della cooperativa ed alle richieste di pagamento avanzate dagli organi della cooperativa stessa, disinteressandosi per le sorti della cooperativa di cui fanno parte e degli altri soci nonché delle deliberazioni del CdA e rimanendo inerti a fronte del sollecito e, poi, alla diffidadi pagamento. Emerge in tutta evidenza l'inadempimento colpevole degli attori, non superabile alla luce delle deduzioni attoree, e la gravità dello stesso, atteso che in una società cooperativa il raggiungimento dell'oggetto sociale si fonda proprio sul regolare adempimento degli obblighi da parte di tutti i soci. In conclusione, alla luce della condotta degli attori che ha reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale, il provvedimento di esclusione appare pienamente giustificato e proporzionato nonché coerente con le risultanze di causa, di cui si è dato conto (cfr. Cass. 14665/02: “In tema di espulsione del socio dalla cooperativa, l'apprezzamento della sussistenza dei gravi motivi non e' rimesso alla esclusiva discrezionalita' degli organi associativi, giacche' rientra tra i compiti del giudice del merito, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione, riscontrare l'effettiva sussistenza della causa di esclusione, posta a fondamento della detta deliberazione, e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonche' accertare la congruita' della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravita'. …”).]»
§ 2 — Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_17
, , contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo Parte_5 Parte_6
“ a) in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecuzione e/o l'esecutività della sentenza impugnata emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVI sezione specializzata in materia di impresa, n. 12348/2020, pubblicata in data 15.9.2020, a definizione del giudizio di primo grado avente R.G. n. 74210/2015, e notificata in data 18.9.2020, previ incombenti di rito ovvero fissare in via d'urgenza con decreto l'udienza in Camera diconsiglio, da notificarsi a cura della parte autorizzandola anche a mezzo fax, per la decisione in merito alla richiesta di sospensione dell'esecuzione e/o dell'esecutività del provvedimento impugnato, sospendendo fino all'udienza l'esecuzione e/o l'esecutività della sentenza stessa, esistendo i presupposti del fumus boni iuris in relazione ai motivi di cui in premessa e del gravissimo danno e pregiudizio per gli appellanti anche in considerazione del fatto che l'ammontare delle spese di condanna molto ingenti;
b) nel merito, in accoglimento del presente appello, previo annullamento e/o riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVI sezione specializzata in materia di impresa, n. 12348/2020, pubblicata in data 15.9.2020, a definizione del giudizio di primo grado avente R.G. n.
74210/2015, e notificata in data 18.9.2020:
A. IN VIA PRELIMINARE: accogliere la richiesta di INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER NECESSARIO ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c., chiamando in CP_8 causa la Regione AZ, in persona del Presidente della G.R. p.t., e in persona del Parte_11
Sindaco p.t..
B. accertare e dichiarare l'annullabilità della deliberazione impugnata con cui sono stati esclusi i soci e revocata l'assegnazione, in quanto adottata in violazione di legge e pertanto disporne la revoca.
C. con vittoria di spese diritti ed onorari di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario D. in estremo subordine a compensare le spese in caso di soccombenza”
Ha resistito la cooperativa appellata, chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza in data 6.7.21 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano “VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DELLA CONVENZIONE EX ART. 35 DELLA L.
N. 685/1971. VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, CO. 5 DEL D.P.R. 380/2001. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA E/O
INESISTENTE”..
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti chiedono disporsi il rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio al fine di soddisfare il LITISCONSORZIO NECESSARIO DI
. Controparte_9
§ 4 — Va dato atto che con le note finali anticipate gli appellanti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere – con spese compensate – in ragione di fatti sopravvenuti. Segnatamente,
, e hanno dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia Pt_3 Pt_1 Pt_4 Pt_6 giurisdizionale per aver acquistato gli immobili a loro originariamente assegnati e che ciò è avvenuto nella procedura esecutiva forzata. Quanto a e questi hanno dichiarato che detti immobili sono stati dai medesimi liberati Pt_2 Pt_5
e venduti all'asta. Gli appellanti, inoltre, hanno informato la Corte che la società appellata è stata posta in liquidazione volontaria. La richiesta così formulata viene giustificata dal fatto che l'interesse sotteso alla originaria domanda e quindi anche all'appello era strettamente correlato al diritto di abitazione e, quindi, al raggiungimento della disponibilità degli immobili abitativi;
venuta meno questa esigenza, gli appellanti hanno rappresentato di non avere più interesse ad una pronuncia giurisdizionale.
Parte appellata, invece, oltre che richiedere la liquidazione delle spese del grado, ha resistito avverso detta richiesta, rivendicando i danni subiti dal comportamento inadempiente di detti soci, con le ricadute intervenute a carico degli altri soci. Rileva la Corte che, nonostante la formale resistenza di parte appellata, è possibile pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto gli appellanti – come dagli stessi dichiarato – non hanno più interesse ex art. 100 CPC ad una pronuncia nel merito.
Effettivamente, il recupero della qualità di socio era – evidentemente – strumentale al fine di ottenere l'assegnazione dell'alloggio: nel momento in cui alcuni di essi hanno comunque acquistato l'immobile ed altri vi hanno rinunciato, il petitum sostanziale non ha più ragione di essere.
L'interesse, invece, manifestato dalla cooperativa non riguarda direttamente l'accertamento o meno della qualità di socio (e quindi la legittimità o meno della espulsione) quanto la rivendicazione
(estranea al giudizio) di presunti danni conseguenti all'inadempimento degli appellanti. Il che, essendo materia estranea al petitum, non può imporre una pronuncia di merito su altra questione. Residua, quindi, la questione delle spese, da valutarsi eventualmente sotto il profilo della c.d. soccombenza virtuale. E a tale proposito, anche a voler ritenere che l'appello – nel merito – andasse respinto, in ogni caso si ritiene che la peculiarità della vicenda ben può essere inquadrata in quelle situazioni che la Corte
Costituzionale , con la sentenza n. 77/18 invocata proprio dagli appellanti nelle note finali, ha ritenuto integrare fatti così eccezionali da giustificare la compensazione delle spese anche di fronte ad una soccombenza. Invero, la cooperativa – nelle note finali – ricostruisce la vicenda solo ed esclusivamente in modo autoreferenziale, senza dare conto , in alcun modo, di quanto invece emerge chiaramente anche dalla sentenza impugnata: gli odierni appellanti si sono trovati di fronte ad una vicenda penale di rilevante gravità ed hanno visto “svaniti” i versamenti effettuati con riguardo agli anticipi di costruzione, per poi trovarsi di nuovo esposti con il secondo mutuo (poi frazionato) erogato da (il primo era CP_7 di Intesa San Paolo, poi perduto). La cooperativa ha ottenuto un aiuto pubblico mediante versamento di un importo fisso per ciascun socio;
ogni socio, però, si è trovato esposto di nuovo a pagamenti che
, in sostanza, si sono duplicati.
Di questa vicenda – alla quale ovviamente i soci oggi appellanti sono estranei avendone, invece, subito le conseguenze negative – deve necessariamente tenersi conto.
A ciò si aggiunga che nel presente giudizio la cooperativa non ha formulato alcuna domanda, neppure di natura risarcitoria, sicchè le allegazioni formulate (ai fini della liquidazione delle spese) sono del tutto inconferenti.
Di qui la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12348/2020 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa le spese del grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore