Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
Quando accoglie un ricorso straordinario per errore di fatto, la Corte di cassazione può legittimamente disporre l'immediata caducazione del provvedimento viziato e fissare una successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso, poiché, laddove occorre procedersi alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione deve articolarsi in due fasi distinte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2014, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1418
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO G. - rel. Consigliere - N. 35425/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN VI N. IL 29/08/1983;
avverso la sentenza n. 25786/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 10/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. De Augustinis Umberto, conclude chiedendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per la determinazione della pena. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Cristofori Alessandro, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AL NO propone ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis, contro la sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, in data 10 gennaio 2014, che ha annullato la decisione del 1 ottobre 2012, adottata dalla Corte d'Appello di Bologna, limitatamente al delitto di cui all'art. 416 c.p., rigettando nel resto i ricorsi.
2. Con il ricorso straordinario, proposto personalmente, l'imputato deduce la violazione dell'art. 625 bis per essere la Corte Suprema incorsa in errore materiale o di fatto sull'esistenza dei presupposti di applicazione della recidiva, erroneamente ritenuta reiterata, in luogo di quella semplice.
3. Il ricorrente deduce che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, lo stesso risultava condannato alla data del 10 gennaio 2014, con sentenza di patteggiamento del 26 marzo 1993 del Tribunale Militare di Roma per violazione delle norme sull'obiezione di coscienza e con sentenza dell'11 febbraio 1994 dello stesso organo, per il medesimo reato. Conseguentemente trattandosi di unico precedente, ovvero di due precedenti, il secondo dei quali ritenuto in continuazione, ed essendo trascorsi oltre 13 anni dall'irrevocabilità penale, gli stessi devono ritenersi estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, trattandosi di declaratoria avente natura dichiarativa e ricognitiva di una conseguenza di legge e non essendo necessario, a tal fine, la formale statuizione di un provvedimento del giudice in sede di esecuzione. Sulla base di tali elementi ricorrerebbe un errore di fatto sull'esistenza delle condizioni di applicabilità al condannato della recidiva reiterata che, al più, avrebbe dovuto essere definita semplice. Sulla base di tali elementi chiede alla Corte di procedere alla correzione della sentenza emessa il 10 gennaio 2014, eliminando l'aumento di anni quattro di reclusione ed, eventualmente, rimettendo gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna, per l'esclusione della pena inflitta a AL NO, limitatamente alla frazione relativa alla recidiva reiterata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Dal contenuto della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione in data 10 gennaio 2014 emerge (pagina 60, paragrafo 16.2) che la Corte, rilevando l'infondatezza delle censure difensive relative al riconoscimento della recidiva contestata anche al ricorrente ("a AL la recidiva reiterata"), precisa che i giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, avrebbero spiegato le ragioni in base alle quali esiste una relazione qualificata tra tale recidiva e i fatti oggetto del processo. Aggiunge che gli aumenti di pena, per la ritenuta recidiva, sono stati fissati, per AL, in anni quattro di reclusione e (pagina 61) sulla pena così determinata sono stati operati gli aumenti per la continuazione, con gli altri delitti contestati, senza considerare quanto stabilito al comma 4 della disposizione che, però, in assenza di impugnazione del Procuratore generale, non può comportare una reformatio in pejus.
3. In sede di appello, la difesa di AL, con riferimento al trattamento sanzionatorio, (pagine 26-27) aveva espressamente censurato il riconoscimento della recidiva e la sua applicazione da parte della Corte territoriale. Inoltre, risulta documentalmente, dall'esame del certificato del casellario giudiziale, l'annotazione delle due sentenze di patteggiamento, del 1993 e del 1994, citate in ricorso e la circostanza che la seconda decisione è stata valutata in continuazione alla prima. Infine, emerge documentalmente dal predetto certificato che non è stata adottata alcuna decisione ai sensi dell'art. 445, comma 2.
4. Ciò premesso, rileva la Corte che erroneamente nel ricorso è stato dedotto un errore di percezione del contenuto del certificato del casellario giudiziale, mentre tale censura va correttamente intesa quale omessa pronuncia sul punto relativo alla sussistenza della recidiva. Questione che la difesa di AL aveva sottoposto all'esame della Corte, come riportato a pagina 26 e seguenti della decisione della Corte di Cassazione la quale, sulla questione specifica, ha sostanzialmente omesso di provvedere. 5. È noto il recente arresto giurisprudenziale di questa Corte (Sesta Sezione) secondo cui, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., comma 4, la Corte di Cassazione può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario (Sez. 6, Sentenza n. 36192 del 01/07/2014 Rv. 260028), ma in considerazione del non chiaro tenore letterale della norma (che prevede che la Corte di Cassazione, "se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore"), l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione, va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata e Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221282). Nel caso di specie, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002 - dep. 05/05/2003, Laurendi, Rv. 225247).
6. In conclusione la sentenza impugnata va revocata, limitatamente al profilo oggetto di doglianza, in funzione della successiva decisione da adottare in sede di pubblica udienza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, revoca la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione del motivo di ricorso concernente la sussistenza della recidiva e dispone fissarsi udienza pubblica per la discussione di tale motivo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2015