Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la condanna dell'impresa assicuratrice, in caso di notevole sproporzione (per dolo o colpa grave) fra l'importo da essa offerto al danneggiato e quello liquidato, al pagamento di una somma a favore dell'I.N.A. secondo le previsioni dell'art. 3 comma nono del D.L. n. 857/76, conv. in legge n. 39/77, non integra una sanzione pecuniaria irrogabile ed opponibile in base alla disciplina fissata per le sanzioni pecuniarie amministrative, ma configura una pronuncia giudiziaria inclusa nella sentenza emessa nella causa di risarcimento promossa dal danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9125 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO Presidente
Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere
Dott. Ugo FAVARA Consigliere
Dott. Michele LO PIANO Consigliere
Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori - S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Lotario n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonio Gurgo, difesa dall'avv. Erasmo Augeri, giusta delega in atti. ricorrente contro
NO UI e TT Alfa Livioleum di EL CI.
intimati avverso la sentenza n. 59/95 del Giudice di pace di Sant'Anastasia, emessa il 2 dicembre 1995 e depositata il 14 dicembre 1995 (r.g. 258/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 1999 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Antonio Gurgo (delegato dall'avv. Erasmo Augeri);
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell'8 settembre 1995, NO UI convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di S. Anastasia, l'Alfa Linoleum di EL CI e la compagnia di assicurazione F.A.T.A. S.p.A., dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito di incidente stradale, da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della predetta Alfa Linoleum.
Si costituì in giudizio la F.A.T.A. S.p.A. deducendo, tra l'altro, che al momento del sinistro non esisteva la copertura assicurativa del veicolo dell'Alfa Linoleum.
Il Giudice di pace, coli sentenza del 22 dicembre 1995, ritenne:
- che l'incidente era da attribuire alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà dell'Alfa Linoleum;
- che la F.A.T.A. S.p.A. non era tenuta al pagamento dell'indennizzo perché al momento dell'incidente l'autoveicolo non era coperto dalla garanzia assicurativa per mancato rinnovo del rapporto contrattuale;
- che la F.A.T.A. S.p.A. non aveva adempiuto all'obbligo di comunicare all'NO, il quale aveva inviato rituale richiesta di indennizzo, al sensi dell'art. 3 del d.l. 233 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, i motivi per cui non riteneva di fare alcuna offerta di risarcimento;
- che doveva ritenersi connotato da colpa grave il comportamento della F.A.T.A., la quale aveva esibito la dichiarazione di inesistenza del rapporto assicurativo solo in sede di conclusioni e discussione della causa.
In forza delle esposte considerazioni il giudice di pace:
- condannò l'Alfa Linoleum a corrispondere all'NO la somma di lire 1.800.000, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condannò la F.A.T.A., al sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 857 del 1976, al pagamento, in favore dell'INA - Fondo di garanzia per le vittime della strada al pagamento della somma di lire 1.800.000, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dell'NO.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F.A.T.A. S.p.A.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e degli 3 e 5 della legge 39/77". Si deduce che la domanda di risarcimento, proposta nei confronti della società assicuratrice, è stata respinta essendo rimasta accertata la inesistenza della copertura. Assicurativa;
la società assicuratrice non avrebbe, pertanto, potuto essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell'attore, non essendo risultata soccombente.
Con il secondo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge 39/77 in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 6897. Si deduce che competente ad infliggere la sanzione sarebbe stato l'Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato e non il giudice di pace e che, in ogni caso, la sanzione non avrebbe potuto essere applicata in difetto del "presupposto dell'offerta e, quindi, di una colpa grave, o del dolo, dell'assicuratore, non accertati dal giudice che, in proposito, ha omesso ogni motivazione". Entrambe le censure devono essere respinte.
Preliminare appare l'esame del secondo motivo.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condanna dell'impresa assicuratrice, in caso di notevole sproporzione (per dolo o colpa grave) tra l'importo da essa offerto al danneggiato e quello liquidato, al pagamento di una somma all'I.N.A. secondo le previsioni dell'art. 3, nono comma del d.l. n. 857 del 1976, convertito con legge n. 39 del 1977, non integra una sanzione pecuniaria irrogabile ed opponibile in base alla disciplina fissata per le pene pecuniarie amministrative (come, invece, quella di cui all'ottavo, declino ed undicesimo comma del detto art. 3) ma configura una pronuncia giudiziale inclusa nella sentenza emessa nella causa di risarcimento promossa dal danneggiato. È pertanto da respingere la tesi della ricorrente secondo cui competente ad irrogare la sanzione sarebbe stato l'Ufficio provinciale per l'industria e l'artigianato con le forme previste dalla legge n. 689 del 1981. Il Giudice di pace, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, ha ritenuto, infatti, connotato dal colpa grave il comportamento di quest'ultima, che, pur avendo ricevuto una regolare richiesta di risarcimento, non aveva dato ad essa alcun riscontro (costringendo quindi il danneggiato a promuovere l'azione giudiziaria) e solo in sede di conclusioni, dopo essersi limitata all'atto della costituzionale a contestare la mancata prova dell'esistenza del rapporto assicurativo, aveva dedotto che detto rapporto era cessato il 23 marzo 1995 (quindi appena quattro giorni prima del sinistro), per mancato rinnovo del contratto. In tale modo argormentando il Giudice di pace ha ritenuto conforme ad equità che l'assicuratore fosse condannato al versamento della somma di lire 1.800.000 in favore dell'I.N.A., per avere omesso di fornire alcuna risposta al danneggiato.
Ed occorre In proposito ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: "A norma dell'art. 113 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 21 l. n. 374 del 1991) la pronuncia secondo equità resa dal giudice di pace è vincolata al rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ma non è più soggetta all'osservanza delle norme che esprimono i principi regolatori della materia oggetto del giudizio (per tali dovendosi intendere quelli regolanti gli istituti giuridici relativi al rapporto dedotto), con la conseguenza che, non essendo più necessaria l'individuazione dei suddetti principi regolatori (è perciò la qualificazione del rapporto secondo diritto), il potere decisionale equitativo del giudice di pace investe non solo la determinazione delle conseguenze giuridiche, ma altresì la qualificazione stessa del fatto controverso, ed, esprimendo un'equità c.d. "formativa" (o sostitutiva), non "correttiva" (o integrativa), su di un giudizio di tipo intuitivo (ancorché fondato sui valori oggettivi preesistenti nella realtà sociale) e non di tipo sillogistico, perciò noti richiedente la preventiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto e prescindente da ogni indagine relazionale tra tale norma e i suddetti valori oggettivi emergenti dalla realtà sociale: la sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace è, pertanto, ricorribile in cassazione (oltre che per violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali cui esse rinviano) solo per violazione della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, non anche per inosservanza dei principi regolatori della materia, ne' per violazione delle norme processuali eventualmente applicate perché (implicitamente o esplicitamente) ritenute conformi a equità, e neppure per violazione o falsa applicazione delle norme astrattamente applicabili al caso concreto (la cui individuazione non è neanche richiesta), inoltre, essendo il giudizio di equità per sua natura un giudizio di merito, è altresì in cassazione l'individuazione del criterio su cui fonda il giudizio equitativo e la conformità di esso ai valori direttamente emergenti dalla realtà sociale, restando soggetta al sindacato di legittimità la motivazione in ordine al criterio di equità adottato solo nelle ipotesi di assoluta mancanza di essa o nei casi in cui il vizio motivazionale relativo a punti decisivi della controversia si risolva in motivazione apparente, ovvero insanabilmente contraddittoria (v. Cass., sez. III, 1 ottobre 1998, n. 9754). Ciò detto in ordine al secondo motivo, quanto al primo è sufficiente osservare che per effetto della condanna, al sensi del nono comma dell'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, la società assicuratrice, era soccombente per cui legittima appare la sua condanna alle spese in favore dell'NO, costretto all'azione giudiziaria dall'inerzia, ritenuta colpevole, della detta società. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Non deve emettersi pronuncia sulle spese di questo grado del giudizio atteso che nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 1999