CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30164 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IV LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
..itszch= t_ttr. -egtild il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO -t, (2149 tq, l'A R-414 k›- che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 30164 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma che ha dichiarato OL CA responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2/ lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Parma, il r 27/06/2017). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato il quale solleva i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione per non avere la Corte di appello tenuto conto della comunicazione trasmessa dal difensore via pec, con cui questi palesava la propria impossibilità a partecipare all'udienza, in ragione del contatto con soggetto affetto da COVID-19, e chiedeva un breve rinvio onde poter fornire la disponibilità di un ente per consentire all'imputato l'accesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; 2.2. Violazione di legge per il mancato raggiungimento della indubbia prova della colpevolezza dell'imputato, considerato che egli appariva lucido ed orientato, in contrasto con il tasso alcolemico rilevato dagli operanti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 10/03/23 sono pervenute conclusioni scritte, di replica a quelle del Procuratore generale, da parte del difensore dell'imputato, avv. Federico Silvestrini. 5. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato in data 27/06/22, il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata. È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01). Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza 2 Il President impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Deve essere disposta la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Parma per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Parma per quanto di competenza ex art 224, comma 3, cod. strada. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
..itszch= t_ttr. -egtild il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO -t, (2149 tq, l'A R-414 k›- che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 30164 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma che ha dichiarato OL CA responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2/ lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Parma, il r 27/06/2017). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato il quale solleva i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione per non avere la Corte di appello tenuto conto della comunicazione trasmessa dal difensore via pec, con cui questi palesava la propria impossibilità a partecipare all'udienza, in ragione del contatto con soggetto affetto da COVID-19, e chiedeva un breve rinvio onde poter fornire la disponibilità di un ente per consentire all'imputato l'accesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; 2.2. Violazione di legge per il mancato raggiungimento della indubbia prova della colpevolezza dell'imputato, considerato che egli appariva lucido ed orientato, in contrasto con il tasso alcolemico rilevato dagli operanti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 10/03/23 sono pervenute conclusioni scritte, di replica a quelle del Procuratore generale, da parte del difensore dell'imputato, avv. Federico Silvestrini. 5. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato in data 27/06/22, il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata. È poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01). Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza 2 Il President impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Deve essere disposta la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Parma per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Parma per quanto di competenza ex art 224, comma 3, cod. strada. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore