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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore BALBA ANDREA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa (cf P.IVA_1) - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T200071-2025 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 SP (di seguito, “la contribuente”), impugnava l'avviso di accertamento n. TL306T200071/2025, meglio indicato in epigrafe, relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto – anno d'imposta 2018. Evidenziava la ricorrente che l'atto impositivo recava due rilievi ai fini IVA: il primo concernente la riqualificazione, in termini di imponibilità ad aliquota ordinaria, di provvigioni corrisposte dalla Banca_1 per l'intermediazione di finanziamenti in abbinamento alla vendita di autoveicoli;
il secondo relativo all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% per la cessione di un veicolo destinato a persona con disabilità, in asserita violazione del termine quadriennale previsto dall'art. 1, comma 2, L. 97/1986. Su detti presupposti, il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione: 1. Quanto al rilievo n. 1 deduceva la violazione degli artt. 10, 3 e 13 DPR 633/72 e dell'art. 73 Dir. 2006/112/CE, nonché dell'art. 7, co.
5-bis, Dlgs 546/92, per carenza di prova della natura di “integrazione del prezzo” delle provvigioni riconosciute dalla captive bank;
inoltre, la violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti e dell'art. 2697 c.c. e l'illegittimità delle sanzioni per difetto di colpevolezza.
2. Quanto al rilievo n. 2 deduceva la violazione ed erronea applicazione degli artt. 13, 16, 17, 60 DPR 633/72, nonché delle norme speciali in materia di IVA agevolata per disabili (L. 97/1986; L. 449/1997; L. 388/2000); inoltre, la violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 e dell'art. 56 DPR 633/72, per omesso effettivo esame delle osservazioni difensive e mancata allegazione della segnalazione della Direzione Provinciale di Imperia;
infine, l'erronea imputazione della responsabilità per l'agevolazione non spettante al cedente, anziché al cessionario, in contrasto con la prassi amministrativa;
in ogni caso, l'illegittimità delle sanzioni per difetto di colpevolezza e buona fede del contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato accordo conciliativo giudiziale parziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992, relativo al rilievo n. 1, chiedendo che ne sia conseguentemente dichiarata l'efficacia e l'estinzione del giudizio nei limiti di quanto oggetto di conciliazione.
Considerato che 1. Sulla conciliazione parziale (rilievo n. 1) o Dalla documentazione in atti si evince che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo relativo al rilievo n. 1, già oggetto di provvedimento di autotutela parziale, definendo la misura della pretesa erariale nei limiti conformi all'accordo quadro con la Banca_1, con compensazione delle spese di lite sul punto.
o Tale accordo integra gli estremi della conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/1992, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al rilievo n. 1.
2. Sul rilievo n. 2 – presupposti impositivi
o È pacifico in causa il fatto che il sig. Nominativo_1, in qualità di genitore di soggetto riconosciuto disabile in situazione di gravità, abbia acquistato nel 2014 un veicolo con applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% e, nuovamente, nel 2018, sempre con IVA al 4%, senza che fosse trascorso il termine quadriennale previsto dall'art. 1, co. 2, L. 97/1986.
o Il requisito temporale per la fruizione dell'agevolazione deve ritenersi, pertanto, insussistente in relazione all'acquisto del 2018, come correttamente rilevato dall'Ufficio in esito alla segnalazione della Direzione Provinciale di Imperia.
o Ai sensi degli artt. 16 e 17 DPR 633/72, il soggetto passivo d'imposta per la cessione è il cedente, il quale è obbligato ad applicare l'aliquota corretta;
l'art. 60, co. 7, DPR 633/72 disciplina il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario per la maggiore imposta accertata, senza tuttavia incidere sul rapporto d'imposta nei confronti dell'Erario.
o La diversa impostazione prospettata dal contribuente sulla base della risposta a interpello n. 230/2019 dell'Agenzia delle Entrate, resa in un differente contesto fattuale, non è idonea a sovvertire la regola normativa secondo cui il rapporto d'imposta sussiste primariamente tra Amministrazione e cedente;
sicché la richiesta della maggiore imposta nei confronti della ricorrente deve ritenersi, in linea generale, conforme al dettato normativo.
3. Sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione
o Risulta in atti lo schema di atto TL3T210001192/2024, notificato alla contribuente, nel quale entrambi i rilievi venivano già specificamente formulati, con riferimento anche alla violazione del termine quadriennale per l'agevolazione disabili;
successivamente la ricorrente ha presentato memorie difensive, esaminate dall'Ufficio.
o L'avviso di accertamento riproduce le difese della contribuente, in particolare quanto alle osservazioni circa la documentazione prodotta e la comunicazione e-mail del 2 febbraio 2018 della Direzione provinciale di Imperia–Sanremo, e le disattende motivando nel senso che il messaggio dell'Agenzia si riferiva esclusivamente alla documentazione medica e non al rispetto del termine quadriennale, ribadendo la posizione dell'Ufficio sulla responsabilità del cedente e sulla possibilità di rivalsa ex art. 60, co. 7, DPR 633/72. o In tali condizioni, il contraddittorio ex art.
6-bis L. 212/2000 deve ritenersi svolto in modo effettivo, non ricorrendo una situazione analoga a quella sanzionata da Cass. n. 287/2025 in tema di nuove contestazioni post-PVC senza nuovo spatium deliberandi.
o Quanto alla motivazione per relationem, l'avviso riproduce, con sufficiente dettaglio, i dati essenziali della segnalazione (soggetto, date degli acquisti, targhe, fruizione dell'agevolazione nel 2014 e nel 2018, norma violata), sicché deve ritenersi soddisfatto l'onere di cui all'art. 56 DPR 633/72, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contenuto essenziale dell'atto richiamato.
4. Sulle sanzioni relative al rilievo n. 2
o Ai fini sanzionatori, occorre valutare la sussistenza della colpa del contribuente ai sensi degli artt. 5 e 6 Dlgs 472/1997.
o Nel caso in esame, la contribuente ha acquisito la documentazione prescritta dal DM 16 maggio 1986, inclusa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sig. Nominativo_1 circa l'assenza di precedente acquisto agevolato nel quadriennio, ha emesso la fattura con indicazione dell'aliquota agevolata e ha effettuato la comunicazione all'Agenzia; inoltre, l'ufficio territorialmente competente ha rilasciato comunicazione e-mail attestando la spettanza dell'agevolazione sotto il profilo sanitario.
o Tali circostanze inducono a ritenere che la contribuente abbia fatto affidamento su un impianto documentale che, alla luce delle regole procedimentali vigenti, era idoneo a comprovare la spettanza dell'agevolazione, e che l'errore riguardante il mancato rispetto del termine quadriennale sia riconducibile, in primo luogo, alla dichiarazione non veritiera resa dal cessionario.
o In presenza di un quadro normativo e di prassi che attribuisce rilievo determinante alla dichiarazione del beneficiario e non richiede al cedente ulteriori indagini sostanziali, deve ritenersi che la violazione contestata per il rilievo n. 2 sia assistita da obiettiva incertezza e che la contribuente abbia agito in buona fede, con l'ordinaria diligenza esigibile in situazioni analoghe.
o Ne consegue che, pur permanendo l'obbligo di versare la maggiore imposta, risultano integrati i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni riferite al rilievo n. 2, ai sensi degli artt. 6 e 5 Dlgs 472/1997 e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di buona fede ed errore inevitabile del contribuente. merita pertanto, in conclusione, accoglimento parziale il ricorso, con la conferma della maggiore imposta IVA accertata in relazione al rilievo n. 2 e l'annullamento delle sanzioni irrogate nella misura in cui riferite al rilievo n.
2. Quanto alle spese di lite, la complessiva soccombenza reciproca delle parti, tenuto conto della conciliazione sul rilievo n. 1 e dell'accoglimento solo parziale delle doglianze della contribuente, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio limitatamente al rilievo n. 1 dell'avviso di accertamento n. TL306T200071/2025 per intervenuta conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992;
2. rigetta il ricorso, nei limiti residui, quanto alla maggiore imposta IVA accertata in relazione al rilievo n. 2;
3. accoglie il ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento delle sanzioni riferite al rilievo n. 2, che dichiara non dovute;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Genova, 11.2.2026
Il giudice estensore Il Presidente dott. Pasquale Grasso dott. Mario Baldini
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore BALBA ANDREA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa (cf P.IVA_1) - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T200071-2025 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 SP (di seguito, “la contribuente”), impugnava l'avviso di accertamento n. TL306T200071/2025, meglio indicato in epigrafe, relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto – anno d'imposta 2018. Evidenziava la ricorrente che l'atto impositivo recava due rilievi ai fini IVA: il primo concernente la riqualificazione, in termini di imponibilità ad aliquota ordinaria, di provvigioni corrisposte dalla Banca_1 per l'intermediazione di finanziamenti in abbinamento alla vendita di autoveicoli;
il secondo relativo all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% per la cessione di un veicolo destinato a persona con disabilità, in asserita violazione del termine quadriennale previsto dall'art. 1, comma 2, L. 97/1986. Su detti presupposti, il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione: 1. Quanto al rilievo n. 1 deduceva la violazione degli artt. 10, 3 e 13 DPR 633/72 e dell'art. 73 Dir. 2006/112/CE, nonché dell'art. 7, co.
5-bis, Dlgs 546/92, per carenza di prova della natura di “integrazione del prezzo” delle provvigioni riconosciute dalla captive bank;
inoltre, la violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti e dell'art. 2697 c.c. e l'illegittimità delle sanzioni per difetto di colpevolezza.
2. Quanto al rilievo n. 2 deduceva la violazione ed erronea applicazione degli artt. 13, 16, 17, 60 DPR 633/72, nonché delle norme speciali in materia di IVA agevolata per disabili (L. 97/1986; L. 449/1997; L. 388/2000); inoltre, la violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 e dell'art. 56 DPR 633/72, per omesso effettivo esame delle osservazioni difensive e mancata allegazione della segnalazione della Direzione Provinciale di Imperia;
infine, l'erronea imputazione della responsabilità per l'agevolazione non spettante al cedente, anziché al cessionario, in contrasto con la prassi amministrativa;
in ogni caso, l'illegittimità delle sanzioni per difetto di colpevolezza e buona fede del contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato accordo conciliativo giudiziale parziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992, relativo al rilievo n. 1, chiedendo che ne sia conseguentemente dichiarata l'efficacia e l'estinzione del giudizio nei limiti di quanto oggetto di conciliazione.
Considerato che 1. Sulla conciliazione parziale (rilievo n. 1) o Dalla documentazione in atti si evince che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo relativo al rilievo n. 1, già oggetto di provvedimento di autotutela parziale, definendo la misura della pretesa erariale nei limiti conformi all'accordo quadro con la Banca_1, con compensazione delle spese di lite sul punto.
o Tale accordo integra gli estremi della conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/1992, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al rilievo n. 1.
2. Sul rilievo n. 2 – presupposti impositivi
o È pacifico in causa il fatto che il sig. Nominativo_1, in qualità di genitore di soggetto riconosciuto disabile in situazione di gravità, abbia acquistato nel 2014 un veicolo con applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% e, nuovamente, nel 2018, sempre con IVA al 4%, senza che fosse trascorso il termine quadriennale previsto dall'art. 1, co. 2, L. 97/1986.
o Il requisito temporale per la fruizione dell'agevolazione deve ritenersi, pertanto, insussistente in relazione all'acquisto del 2018, come correttamente rilevato dall'Ufficio in esito alla segnalazione della Direzione Provinciale di Imperia.
o Ai sensi degli artt. 16 e 17 DPR 633/72, il soggetto passivo d'imposta per la cessione è il cedente, il quale è obbligato ad applicare l'aliquota corretta;
l'art. 60, co. 7, DPR 633/72 disciplina il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario per la maggiore imposta accertata, senza tuttavia incidere sul rapporto d'imposta nei confronti dell'Erario.
o La diversa impostazione prospettata dal contribuente sulla base della risposta a interpello n. 230/2019 dell'Agenzia delle Entrate, resa in un differente contesto fattuale, non è idonea a sovvertire la regola normativa secondo cui il rapporto d'imposta sussiste primariamente tra Amministrazione e cedente;
sicché la richiesta della maggiore imposta nei confronti della ricorrente deve ritenersi, in linea generale, conforme al dettato normativo.
3. Sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione
o Risulta in atti lo schema di atto TL3T210001192/2024, notificato alla contribuente, nel quale entrambi i rilievi venivano già specificamente formulati, con riferimento anche alla violazione del termine quadriennale per l'agevolazione disabili;
successivamente la ricorrente ha presentato memorie difensive, esaminate dall'Ufficio.
o L'avviso di accertamento riproduce le difese della contribuente, in particolare quanto alle osservazioni circa la documentazione prodotta e la comunicazione e-mail del 2 febbraio 2018 della Direzione provinciale di Imperia–Sanremo, e le disattende motivando nel senso che il messaggio dell'Agenzia si riferiva esclusivamente alla documentazione medica e non al rispetto del termine quadriennale, ribadendo la posizione dell'Ufficio sulla responsabilità del cedente e sulla possibilità di rivalsa ex art. 60, co. 7, DPR 633/72. o In tali condizioni, il contraddittorio ex art.
6-bis L. 212/2000 deve ritenersi svolto in modo effettivo, non ricorrendo una situazione analoga a quella sanzionata da Cass. n. 287/2025 in tema di nuove contestazioni post-PVC senza nuovo spatium deliberandi.
o Quanto alla motivazione per relationem, l'avviso riproduce, con sufficiente dettaglio, i dati essenziali della segnalazione (soggetto, date degli acquisti, targhe, fruizione dell'agevolazione nel 2014 e nel 2018, norma violata), sicché deve ritenersi soddisfatto l'onere di cui all'art. 56 DPR 633/72, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contenuto essenziale dell'atto richiamato.
4. Sulle sanzioni relative al rilievo n. 2
o Ai fini sanzionatori, occorre valutare la sussistenza della colpa del contribuente ai sensi degli artt. 5 e 6 Dlgs 472/1997.
o Nel caso in esame, la contribuente ha acquisito la documentazione prescritta dal DM 16 maggio 1986, inclusa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sig. Nominativo_1 circa l'assenza di precedente acquisto agevolato nel quadriennio, ha emesso la fattura con indicazione dell'aliquota agevolata e ha effettuato la comunicazione all'Agenzia; inoltre, l'ufficio territorialmente competente ha rilasciato comunicazione e-mail attestando la spettanza dell'agevolazione sotto il profilo sanitario.
o Tali circostanze inducono a ritenere che la contribuente abbia fatto affidamento su un impianto documentale che, alla luce delle regole procedimentali vigenti, era idoneo a comprovare la spettanza dell'agevolazione, e che l'errore riguardante il mancato rispetto del termine quadriennale sia riconducibile, in primo luogo, alla dichiarazione non veritiera resa dal cessionario.
o In presenza di un quadro normativo e di prassi che attribuisce rilievo determinante alla dichiarazione del beneficiario e non richiede al cedente ulteriori indagini sostanziali, deve ritenersi che la violazione contestata per il rilievo n. 2 sia assistita da obiettiva incertezza e che la contribuente abbia agito in buona fede, con l'ordinaria diligenza esigibile in situazioni analoghe.
o Ne consegue che, pur permanendo l'obbligo di versare la maggiore imposta, risultano integrati i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni riferite al rilievo n. 2, ai sensi degli artt. 6 e 5 Dlgs 472/1997 e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di buona fede ed errore inevitabile del contribuente. merita pertanto, in conclusione, accoglimento parziale il ricorso, con la conferma della maggiore imposta IVA accertata in relazione al rilievo n. 2 e l'annullamento delle sanzioni irrogate nella misura in cui riferite al rilievo n.
2. Quanto alle spese di lite, la complessiva soccombenza reciproca delle parti, tenuto conto della conciliazione sul rilievo n. 1 e dell'accoglimento solo parziale delle doglianze della contribuente, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio limitatamente al rilievo n. 1 dell'avviso di accertamento n. TL306T200071/2025 per intervenuta conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992;
2. rigetta il ricorso, nei limiti residui, quanto alla maggiore imposta IVA accertata in relazione al rilievo n. 2;
3. accoglie il ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento delle sanzioni riferite al rilievo n. 2, che dichiara non dovute;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Genova, 11.2.2026
Il giudice estensore Il Presidente dott. Pasquale Grasso dott. Mario Baldini