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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/04/2025 al n. 930/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MANZI ELENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'Avv. CERNEA ADRIANA LUCIA CORNELIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Patti (ME) il 06.07.2019, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 189/2024 resa nel procedimento R.G. n.
775/2024. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Rilevato il mancato deposito della sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato, assegnava nuovo termine con scadenza al 15.07.2025. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) La casa coniugale, in locazione, sita in Nola Via dei Mille n. 100 continuerà, fino a diversa volontà della signora, ad ospitare la moglie con quanto in essa contenuto;
3) Il signor si impegna a pagare fino a fine contratto, ancora in corso, lo smartphone in uso proprio, Parte_1 mentre la scheda sim resterà in uso alla signora mediante addebito diretto dal proprio conto corrente, salvo Pt_3 poi liberarsene a scadenza contrattuale;
4) La signora si impegna a pagare tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento in Pt_3 locazione successive alla data del 31/12/2023 (data in cui il signor ha lasciato l'appartamento)”. Parte_1
2 Il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, rilevati che le stesse non risultano contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno
06.07.2019 in Patti (ME) tra nato a [...] Parte_1
VESUVIANO (NA) il 30.07.1987 e nata a [...] il [...], Parte_2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 3, Serie B, Parte II, Anno 2019);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 21.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/04/2025 al n. 930/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MANZI ELENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'Avv. CERNEA ADRIANA LUCIA CORNELIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Patti (ME) il 06.07.2019, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 189/2024 resa nel procedimento R.G. n.
775/2024. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Rilevato il mancato deposito della sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato, assegnava nuovo termine con scadenza al 15.07.2025. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) La casa coniugale, in locazione, sita in Nola Via dei Mille n. 100 continuerà, fino a diversa volontà della signora, ad ospitare la moglie con quanto in essa contenuto;
3) Il signor si impegna a pagare fino a fine contratto, ancora in corso, lo smartphone in uso proprio, Parte_1 mentre la scheda sim resterà in uso alla signora mediante addebito diretto dal proprio conto corrente, salvo Pt_3 poi liberarsene a scadenza contrattuale;
4) La signora si impegna a pagare tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento in Pt_3 locazione successive alla data del 31/12/2023 (data in cui il signor ha lasciato l'appartamento)”. Parte_1
2 Il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, rilevati che le stesse non risultano contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno
06.07.2019 in Patti (ME) tra nato a [...] Parte_1
VESUVIANO (NA) il 30.07.1987 e nata a [...] il [...], Parte_2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 3, Serie B, Parte II, Anno 2019);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 21.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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