Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 luglio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 luglio 1985 |
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- 1. D.P.R., 11/09/2007 n° 170Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2007
Giurisprudenza • 3
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- diritto amministrativo·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- legge n. 294 del 1985·
- operazioni di antisabotaggio e antiterrorismo·
- premio di disattivazione·
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- D.P.R. n. 170 del 2007·
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- attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi·
- ricorso collettivo·
- eccesso di potere·
- indennità di rischio
Versioni del testo
- Art. 1.
Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria.
Il premio di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell' articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , con le indennita' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , e con altre indennita' corrisposte allo stesso titolo.
Le modalita' per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno.
NOTE
Note all' art. 1, secondo comma:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , ha approvato il regolamento di attuazione dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , concerne la bonifica dei campi minati. - Art. 2.
Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.
Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'. - Art. 3.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1985.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.