Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 luglio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 luglio 1985 |
Commentari • 2
- 1. DPR 170 del 2007 sul personale delle Forze di PoliziaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 25 ottobre 2007
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"; Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere di …
Leggi di più… - 2. Forze armate, DPR 171/2007 sul lavoro in Esercito, Marina, AereonauticaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 25 ottobre 2007
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007). Il Presidente della Repubblica; Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante “Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”; Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' – per l'adozione di separati decreti del Presidente …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 383Provvedimento: Pubblicato il 02/02/2022 N. 00383/2022 REG.PROV.COLL. N. 00465/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 465 del 2017, proposto da PE La AN, GN AM, IM LA, LA AP, CC RI e PO IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell'Avv. Michela Pusateri, in Palermo, via PE Alessi, n. 25; contro - il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso …Leggi di più...
- diritto amministrativo·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- legge n. 294 del 1985·
- operazioni di antisabotaggio e antiterrorismo·
- premio di disattivazione·
- disparità di trattamento·
- interpretazione normativa·
- sequestro penale·
- D.P.R. n. 170 del 2007·
- artifizi pirotecnici non riconosciuti·
- art. 9 del D.P.R. n. 170 del 2007·
- attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi·
- ricorso collettivo·
- eccesso di potere·
- indennità di rischio
- 2. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 108Provvedimento: N. 03775/2009 REG.RIC. N. 00108/2014 REG.PROV.COLL. N. 03775/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3775 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Esposito e Giuseppe Abenavoli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Marina n.5; contro Il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Campania e Comando Regione Carabinieri Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge …Leggi di più...
- art. 18, comma 4, d.p.r. 10 maggio 1996 n. 359·
- prescrizione del credito·
- premio di disattivazione·
- interessi legali·
- art. 1 legge 29 maggio 1985 n. 294·
- esercizio della discrezionalità tecnica·
- indennità per rischio·
- cumulabilità delle indennità·
- compensazione delle spese di giudizio·
- divieto di rivalutazione monetaria·
- rischio reale·
- onere della prova
- 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2010, n. 1773Provvedimento: N. 00616/2004 REG.RIC. N. 01773/2010 REG.DEC. N. 00616/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 616 del 2004, proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro PO OL, DU Giuliano, non costituiti ; per la riforma della sentenza del TAR TOSCANA - FIRENZE :Sezione I n. 02317/2003, resa tra le parti, concernente ADEGUAMENTO DEL PREMIO DI DISATTIVAZIONE. Visto il ricorso in appello con i …Leggi di più...
- contrattualizzazione del rapporto di lavoro·
- art. 4, comma 5° del d.p.r. n. 360 del 1996·
- canone interpretativo "logica"·
- personale civile del Ministero della Difesa·
- privatizzazione del pubblico impiego civile·
- adeguamento del premio di disattivazione·
- principio di conservazione delle norme·
- indennità di disattivazione ordigni esplosivi·
- riforma della sentenza TAR·
- interpretazione delle norme
Versioni del testo
- Art. 1.
Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria.
Il premio di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell' articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , con le indennita' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , e con altre indennita' corrisposte allo stesso titolo.
Le modalita' per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno.
NOTE
Note all' art. 1, secondo comma:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , ha approvato il regolamento di attuazione dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , concerne la bonifica dei campi minati. - Art. 2.
Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.
Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'. - Art. 3.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1985.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.