Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
N 6 C.C. 61452 8 O 9 I 1 Z / A 4 / R 6 T 2 S . I R . G P A 01 825 /0 1 E . L R D L L A A E R. G. N. 19080/98 . D D B I bron 3928 A E S T R T N 1 E T I N S 3 R E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I S E Rep. A . E T N A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- M Composta dai Sigg. Magistrati: Ud 19/10/2000 Alfio FINOCCHIARO - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Enrico PAPA - Consigliere - CIVILE Mario CICALA ->> PION Eugenio AMARI CAM . 61452 Antonino DI BLASI rel. ha pronunciato la seguente N SENTENZA Oggetto: IRPEG-ILOR. Pagamento - Termini. sul ricorso n. 19080/98 R.G. proposto da Decorrenza. ATI S.r.L., con sede in Erba, Viale Resegone, 7, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dall'Avv. Fausto Felice ed elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Crispi n. 89 presso l'Avv. Leone Pontecorvo, ви
- Ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in per diritti L. 300 Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliato per legge, # 13 FEB 2001 -O IL CANCELLIERE - Resistente
- Controricorrente -
per la Cassazione della sentenza n. 126/27/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 27 in data 29-30/9/1997; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 1 3 5 7 1 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. De Socio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Erba, in data 20-11-1995, notificava all'A.T.I. S.r.L. con sede in Erba, cartella esattoriale di L.12.122.930, a titolo di sopratasse ed interessi, per il ritardo di un giorno nel versamento della prima rata di acconto per IRPEF ed ILOR relativamente all'anno 1990. La contribuente ricorreva sostenendo di avere operato il versamento, così come prescritto dalla legge, entro il termine di un mese dalla data di approvazione del bilancio e la Commissione Tributaria Provinciale di Como, con decisione n.251 del 19-3-1996 accoglieva l'impugnazione. L'Ufficio interponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la decisione in epigrafe indicata. La contribuente, con ricorso notificato il 6-11-1998 ha chiesto la cassazione della decisione di secondo grado, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.9 comma 2 DPR 29-9-1973 n.600, 8 comma 1 n.3 DPR 29-9-73 n.602 e 2963 comma 4° C.C. in relazione all'art.360 n.3 C.p.C.. L'Amministrazione resiste con controricorso notificato il 15-12-1998 chiedendo il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo, la ricorrente censura l'impugnata decisione, 2 deducendone l'erroneità, in considerazione del fatto che il versamento della prima rata di acconto per IRPEG ed ILOR dell'anno 1990, non poteva ritenersi tardivo giacchè un corretto computo dei termini avrebbe dovuto indurre a, ritenere che lo stesso era stato effettuato entro un mese dall'approvazione del bilancio dell'anno precedente, così come prescritto dall'art. 9, comma 2° del DPR 29-9-73 n. 600. Rileva, all'uopo, la contribuente che, poiché il bilancio risultava essere stato approvato in data 30-6-1990 ed il dovuto versamento eseguito il 31-7- 1990, il prescritto termine doveva considerarsi osservato, iniziando lo stesso a decorrere il giorno successivo alla data di approvazione, cioè l'1-7-1990 e dovendosi ritenere, quindi, venisse a scadere l'ultimo giorno del mese, il 31- 7-90. La doglianza è priva di fondamento. ави In effetti, nel computo dei termini a mesi e ad anni, a differenza di quanto avviene nel computo ad ore ed a giorni va osservato il calendario comune e la scadenza del termine cade nel corrispondente giorno del mese o dell'anno, successivo all'avverarsi dell'avvenimento cui è ricollegato l'inizio del relativo decorso. Ciò in applicazione degli artt. 2963 C.C. e 155 C.p.C. i quali, per l'appunto, disciplinano differentemente il computo dei termini a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi. L'art. 155 C.p.C., infatti, mentre al primo comma, nel disciplinare il computo ad ore od a giorni, prevede, espressamente, l'esclusione dell'ora e del giorno iniziali, invece, al comma secondo, agli effetti del computo dei termini a mesi o ad anni dispone che "si osserva il calendario comune". 3 A sua volta dall'art. 2963 C.C., che pur dettato in tema di prescrizione estintiva, pone un criterio generale per il computo del tempo, si evince, che, anche per i rapporti di diritto sostanziale i termini vanno computati "secondo il calendario comune", che "non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale" ed ancora, che "la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale". In sostanza, a norma degli artt. 155 C.p.C. e 2963 C.C., quando una norma di diritto processuale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine a mese o ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, "ex nominatione dierum", per cui la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese o dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale. Ne consegue che nel caso, posto che il fatto iniziale, costituito dall'approvazione del bilancio, erasi verificato in data 30-6-1990, la scadenza del termine del mese, entro cui effettuare il versamento, veniva a cadere il 30-7-1990 e cioè nel corrispondente giorno del mese di scadenza. L'impugnata sentenza resiste, pertanto, alle prospettate censure, risultando le relative statuizioni coerenti al dato normativo ed all'orientamento di questa Corte. (Cass. III n.9701 del 6-10-1997; Sez. IV n.757 del 27-1-1987; Sez. IV n. 5607 del 25-6-1987, 8-2-1985 n. 1029). Il ricorso va, dunque, respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 19/10/2000. Il Presidente Dott. Alfio Finocchiaro сик CORTE Il Consigliere - Relatore - Estenson Dott. Antonio Di Blasi S A IL CANCELLIERE C1 C Analdo CasanolA utoe Сколь DEPOSITATO IN C Oggi 9 FEB. 2001 IL/CANCELLIERE C RN Gasand E 6 6 N 9 1 O / I A 4 S Z I / A . R 6 2 R N A . T - T R S . I B P U . G . B D L E I L R L R A E T D . A B I D A S A T I N E E T R 1 S 3 E N I 1 E A T . S A E N M 5