CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24203/2020 R.G. proposto da: FALLIMENTO SOCIETÀ AGRICOLA FLORAMIATA SERVIZI A R.L., con l’avvocato FA NI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 65/2020 depositata il 13/01/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere AN OL AC. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Michele Di Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Salvatore Faraci e l’Avv. FA NI per la parte contribuente. FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento della Società Agricola AM Servizi SRL ricorreva, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR indicata Civile Sent. Sez. 5 Num. 366 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 07/01/2026 2 di 10 in epigrafe che, rigettando l’appello principale della società ed accogliendo l’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria, ha confermato la validità dell’atto di recupero di Ires per l’importo di euro 189.289,21, disconoscendo parzialmente il credito di imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento ex art. artt. 8, comma 10, lettera f), L. 448/1998 portato in compensazione dalla società. 2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 3. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1622/2025 del 22/01/2025, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza, ove oggi viene chiamata. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 5. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.с. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, la procedura fallimentare deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 10, lettera f), L. 448/1998; dell’art. 2, comma 138, L. 244/2007; dell’art. 4, comma 4-ter, D.L. 268/2000; dell’art. 23 Cost., 1.1. Dalla lettura della sentenza e dalle concordi prospettazioni delle parti emerge, per quanto qui rileva, che: i) La AM Servizi opera nel settore florovivaistico e dispone di 23 ettari di serre riscaldate con calore geotermico fornito dalla EL EN PO SPA attraverso un termodotto in proprietà di quest'ultima, collegato ad una centrale geotermica situata nel comune di Piancastagnaio;
ii) il termodotto della EL EN PO si collega, al km 3,700 della strada provinciale dell'Amiata, in località Casa del Corto in prossimità della società ispezionata, all'impianto di scambio termico secondario in proprietà della AM Servizi 3 di 10 SRL;
iii) il calore geotermico, quindi, transita per un primo tratto nel condotto della EL EN PO e, per un secondo tratto, nel condotto di proprietà della AM Servizi SRL;
iv) giunto nel termodotto di quest'ultima, il calore geotermico viene poi destinato dalla AM Servizi alle serre di cui ha la gestione per effetto di un contratto di affitto di azienda concluso con la AM spa;
v) nella fornitura di calore geotermico alla AM Servizi da parte della EL EN PO (primo tratto), regolata da un contratto di fornitura di energia termica per teleriscaldamento la AM Servizi beneficia dell'agevolazione di cui all'art. 8 comma 10 lett. f) spettante, secondo la norma, all'utente/consumatore finale e, in particolare, con l'applicazione di detta agevolazione, la AM Servizi consegue l'azzeramento del costo di acquisto dell'energia; vi) la EL EN PO SPA, a seguito dell'abbattimento praticato, matura nei confronti dell'Amministrazione finanziaria un credito d'imposta di pari misura allo "sconto" di 10 lire circa per chilowattora, previsto a favore dell'utente finale dall'art. 8 comma 10 lett. f) nella misura massima di lire 42,50 (euro 0,02194) a Kwh;
vii) la EL EN PO SPA rettifica integralmente l'imponibile esposto nelle fatture di vendita alla AM;
viii) lo sconto accordato viene, poi, recuperato dalla EL EN PO attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo. 2. Il quadro normativo applicabile può essere ricostruito come segue, anche alla luce dei documenti di prassi emanati dall’Amministrazione. i) l’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella sua originaria formulazione, ha previsto, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche, la «concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale», con decorrenza dal 1° gennaio 1999, 4 di 10 importo poi elevato per effetto di successivi interventi legislativi (e pari, ratione temporis a lire 42,50 – euro 0,02194 per ogni chilowattora di calore fornito;
inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’agevolazione è stata estesa anche agli impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica;
ii) Secondo gli orientamenti forniti con circolare n. 95/E del 31 ottobre 2001 «l’agevolazione prevede che il gestore dell’impianto o della rete di teleriscaldamento trasferisca l’agevolazione sul prezzo di cessione dell’energia all’utente finale, che è il vero destinatario del vantaggio economico connesso all’agevolazione, beneficiando di un credito d’imposta». In considerazione della l’espressione “utente finale” contenuta nella norma, l’agevolazione era stata ritenuta spettante al solo soggetto destinatario dell’ultima transazione, con la quale l’energia è destinata al consumo, «con esclusione delle precedenti transazioni o passaggi di proprietà dell’energia, come ad esempio quelle tra il produttore di energia ed altri soggetti intermediari che ne curano la distribuzione», sì che «In tali casi il gestore della rete di distribuzione applicherà l’agevolazione ai propri utenti finali, ed usufruirà del credito d’imposta»; iii) tuttavia, il quadro normativo sopra delineato è stato integrato dall’articolo 2, comma 138, della legge finanziaria 2008, norma ai sensi del quale «L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito»; iv) la valenza interpretativa che il legislatore ha espressamente conferito alla disposizione da ultimo citata comporta che il soggetto contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, possa fruire del credito d’imposta istituito dall’articolo 8, comma 5 di 10 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998 (in tal senso v. Circ. 17/E del 7 marzo 2008, nonché la risposta ad interpello n. 72 del 7 febbraio 2022, per cui non osta al riconoscimento del credito di imposta, presenti gli altri presupposti, la circostanza che i consumi siano relativi alla fornitura di calore alle utenze poste all'interno del sito di proprietà del gestore / utente). 3. I giudici di appello, pur ritenendo, in applicazione della richiamata disciplina normativa, che a AM SRL, per la sua qualità di soggetto contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e di utente finale, competesse il credito di imposta di cui all’art. 8, comma 10, lettera f), cit., hanno peraltro statuito che, poiché l'agevolazione fiscale ha un importo limite e la società aveva usufruito di un primo sconto sul prezzo dell'energia, applicato da EL EN PO SPA sul prezzo di cessione, avrebbe potuto quindi fruire del credito d'imposta solo nei limiti del residuo massimale, detratto il credito di imposta già utilizzato “a monte” da EL EN PO SPA, così come sostenuto dall’Agenzia delle entrate. 4. La ricorrente contesta tale assunto, in particolare lamentando che, dalla corretta attribuzione a AM SRL della qualità di gestore di rete, non ostando la contemporanea qualità di utente finale, non siano state tratte le corrette conseguenze giuridiche, consistenti: i) nella attribuzione della agevolazione in via esclusiva alla ricorrente, non potendosi configurare che un unico gestore;
ii) nella carente legittimazione di EL EN PO, in quanto produttore di energia, ad usufruire del credito di imposta e della compensazione, con conseguente illegittimità delle modalità di fatturazione adottate;
iii) nella imputabilità ad EL EN PO delle predette condotte, da ritenersi in violazione delle norme tributarie. 6 di 10 5. Si pone pertanto la necessità di verificare se il quadro normativo, come ricostruito, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale di fruire del credito d’imposta: a) privi di analoga facoltà il soggetto a monte che, comunque, gestisca una rete di teleriscaldamento e fornisca energia ad un soggetto che riveste – anche - la qualità di utente finale, b) se invece, pur ammettendo, ai fini della fruizione del beneficio, che l'utente finale dell'energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia medesima, consentendo al medesimo soggetto di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo, e potendo quindi utilizzare il credito d'imposta, sia configurabile una “catena” di gestori di rete successivi, aventi tutti diritto al credito di imposta;
c) se, in tale ultima ipotesi, il credito, parametrato sul prezzo di cessione dell'energia, sia fruibile integralmente dal soggetto che riveste contemporaneamente la qualità di utente finale (e, in via autonoma e parimenti integrale, anche dal - o dai - gestori “a monte”) ovvero se, come qui sostiene l’Amministrazione, solo per differenziale, con deconto della quota del credito già usufruito dal gestore posto “a monte”. 6. Tanto premesso, la ricostruzione propugnata dalla ricorrente in termini di unicità del soggetto distributore, con esclusione delle precedenti transazioni o passaggi di proprietà dell’energia, non può essere condivisa. 6.1. Tale tesi, ricavabile dalla Circolare n. 95/E del 2001, richiamata da parte ricorrente, ma superata dai successivi documenti di prassi citati, risulta altresì confutata dal dettato normativo, e segnatamente dall’articolo 2, comma 138 della legge finanziaria 2008, di interpretazione autentica dell’art. 8, comma 10, 7 di 10 lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e comunque anteriore al periodo di imposta in esame. 6.2. La norma, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d’imposta: a) da un lato non ha privato di tale facoltà il soggetto a monte che, comunque, fornisce energia ad un soggetto che riveste – anche - la qualità di utente finale, b) dall’altro se, ai fini della fruizione del beneficio, ammette che l'utente finale dell'energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia medesima, consentendo al medesimo soggetto di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo, e potendo quindi utilizzare il credito d'imposta, ciò tuttavia non può risolversi, per tale utente - gestore, in un vantaggio economico maggiore rispetto a quello di cui potrebbero beneficiare altri potenziali utenti, dando luogo ad una forma di finanziamento, estranea alla ratio dell'agevolazione in esame. E dunque tale vantaggio, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, non può complessivamente superare la misura complessiva del credito d'imposta, parametrata sul prezzo di cessione dell'energia, praticato all'utente finale. 7. Quanto ritenuto trova riscontro nella ratio che informa le disposizioni sopra ricordate, che è quella di ridurre le emissioni inquinanti attraverso la previsione di incentivi per le fonti rinnovabili e la gestione di reti di teleriscaldamento a biomassa, incentivi diretti esclusivamente all'utente finale, che è il soggetto che deve essere esortato ad utilizzare le fonti energetiche alternative. 7.1. Per perseguire tale scopo il legislatore ha stanziato un importo massimo, costituente lo sforzo che lo Stato intende sopportare per realizzarlo, decidendo di accollare alla collettività una somma 8 di 10 determinata e corrispondente allo sconto che va praticato in favore dell'utente. 7.2. L'obiettivo finale viene realizzato facendo leva sul gestore della rete, da un lato consentendogli di abbattere il prezzo praticato all'utente finale e, dall'altro, permettendogli di recuperare lo sconto praticato attraverso un credito fiscale di egual misura allo sconto;
in tal modo, poiché l'ammontare dello sconto è pari alla misura del credito fiscale, lo Stato finisce per accollarsi, nella misura massima indicata dall'art. 8 cit., parte dei costi del consumo, così realizzando l'obiettivo di incentivare l'utente nell'utilizzo dell'energia alternativa. 8. La soluzione più coerente al silenzio normativo va dunque individuata nel senso che tutti i gestori posseggano eguale legittimazione ad attivare il meccanismo agevolativo, non risultando da alcuna disposizione il contrario, e cioè che solo il gestore dell'ultimo tratto sia legittimato a farlo. 8.1. Poiché, poi, la norma precisa l'ammontare dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale e dunque, corrispondentemente, la misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere per la realizzazione del ricordato fine, deve necessariamente ritenersi che, nell'ipotesi di pluralità di gestori, tutti essendo legittimati a concorrere per la realizzazione dell'obiettivo, la misura dello sconto praticato da ciascuno, e dunque del credito fiscale maturato, sarà misura dello sconto praticabile dall'altro e del corrispondente credito fiscale, sicché ciascuno sarà chiamato a trasferire all'utente sia lo sconto accordato dal precedente gestore sia, eventualmente, quello proprio. 8.2. Ne deriva che, ove il gestore "iniziale" della catena abbia optato per la misura massima dello sconto, e dunque per l'utilizzo nella misura massima del credito fiscale, il gestore successivo non potrà che prendere atto dell'erosione del tetto normativamente 9 di 10 previsto e limitarsi a trasferire sul cliente lo sconto ricevuto dall'iniziale gestore. 8.3. Ciò perché, come osservato, la somma prevista dal legislatore costituisce lo sforzo massimo che lo Stato intende sostenere per agevolare l'utente e stimolarlo all'utilizzo, laddove, al contrario, il meccanismo non può servire per moltiplicare artificiosamente gestori e crediti: in siffatti casi di “pluri-gestione”, dunque, tutti sono tenuti a rispettare l'esistenza di un comune tetto massimo, e le scelte dei gestori dovrebbero essere – auspicabilmente - concordate mediante apposite convenzioni preventive, per evitare che la precoce iniziativa dell'uno possa condizionare irreversibilmente le condotte degli altri. 9. Così ricostruito il sistema, la norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge finanziaria 2008 non risulta possedere altro significato se non quello di chiarire che il meccanismo agevolativo si applica anche al caso in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia, legittimando quest’ultima alla compensazione. 10. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: «L’art. 2, comma 138 della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), di interpretazione autentica, dell’art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d’imposta previsto dalla disposizione menzionata, da un lato non ha privato di tale facoltà i gestori a monte e dall’altro ha ammesso che l'utente finale dell'energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia medesima, consentendo al medesimo soggetto di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo;
ciò, tuttavia, non può comportare il 10 di 10 superamento dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale e dunque, corrispondentemente, della misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere, somma originariamente prevista in 20 lire per ogni Kwh e successivamente aumentata a lire 42,50». 11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano nella novità delle questioni trattate, assenti precedenti di legittimità in termini, i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20/11/2025. Il Consigliere est. AN OL AC La Presidente TA CR
ii) il termodotto della EL EN PO si collega, al km 3,700 della strada provinciale dell'Amiata, in località Casa del Corto in prossimità della società ispezionata, all'impianto di scambio termico secondario in proprietà della AM Servizi 3 di 10 SRL;
iii) il calore geotermico, quindi, transita per un primo tratto nel condotto della EL EN PO e, per un secondo tratto, nel condotto di proprietà della AM Servizi SRL;
iv) giunto nel termodotto di quest'ultima, il calore geotermico viene poi destinato dalla AM Servizi alle serre di cui ha la gestione per effetto di un contratto di affitto di azienda concluso con la AM spa;
v) nella fornitura di calore geotermico alla AM Servizi da parte della EL EN PO (primo tratto), regolata da un contratto di fornitura di energia termica per teleriscaldamento la AM Servizi beneficia dell'agevolazione di cui all'art. 8 comma 10 lett. f) spettante, secondo la norma, all'utente/consumatore finale e, in particolare, con l'applicazione di detta agevolazione, la AM Servizi consegue l'azzeramento del costo di acquisto dell'energia; vi) la EL EN PO SPA, a seguito dell'abbattimento praticato, matura nei confronti dell'Amministrazione finanziaria un credito d'imposta di pari misura allo "sconto" di 10 lire circa per chilowattora, previsto a favore dell'utente finale dall'art. 8 comma 10 lett. f) nella misura massima di lire 42,50 (euro 0,02194) a Kwh;
vii) la EL EN PO SPA rettifica integralmente l'imponibile esposto nelle fatture di vendita alla AM;
viii) lo sconto accordato viene, poi, recuperato dalla EL EN PO attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo. 2. Il quadro normativo applicabile può essere ricostruito come segue, anche alla luce dei documenti di prassi emanati dall’Amministrazione. i) l’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella sua originaria formulazione, ha previsto, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche, la «concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale», con decorrenza dal 1° gennaio 1999, 4 di 10 importo poi elevato per effetto di successivi interventi legislativi (e pari, ratione temporis a lire 42,50 – euro 0,02194 per ogni chilowattora di calore fornito;
inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’agevolazione è stata estesa anche agli impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica;
ii) Secondo gli orientamenti forniti con circolare n. 95/E del 31 ottobre 2001 «l’agevolazione prevede che il gestore dell’impianto o della rete di teleriscaldamento trasferisca l’agevolazione sul prezzo di cessione dell’energia all’utente finale, che è il vero destinatario del vantaggio economico connesso all’agevolazione, beneficiando di un credito d’imposta». In considerazione della l’espressione “utente finale” contenuta nella norma, l’agevolazione era stata ritenuta spettante al solo soggetto destinatario dell’ultima transazione, con la quale l’energia è destinata al consumo, «con esclusione delle precedenti transazioni o passaggi di proprietà dell’energia, come ad esempio quelle tra il produttore di energia ed altri soggetti intermediari che ne curano la distribuzione», sì che «In tali casi il gestore della rete di distribuzione applicherà l’agevolazione ai propri utenti finali, ed usufruirà del credito d’imposta»; iii) tuttavia, il quadro normativo sopra delineato è stato integrato dall’articolo 2, comma 138, della legge finanziaria 2008, norma ai sensi del quale «L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito»; iv) la valenza interpretativa che il legislatore ha espressamente conferito alla disposizione da ultimo citata comporta che il soggetto contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, possa fruire del credito d’imposta istituito dall’articolo 8, comma 5 di 10 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998 (in tal senso v. Circ. 17/E del 7 marzo 2008, nonché la risposta ad interpello n. 72 del 7 febbraio 2022, per cui non osta al riconoscimento del credito di imposta, presenti gli altri presupposti, la circostanza che i consumi siano relativi alla fornitura di calore alle utenze poste all'interno del sito di proprietà del gestore / utente). 3. I giudici di appello, pur ritenendo, in applicazione della richiamata disciplina normativa, che a AM SRL, per la sua qualità di soggetto contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e di utente finale, competesse il credito di imposta di cui all’art. 8, comma 10, lettera f), cit., hanno peraltro statuito che, poiché l'agevolazione fiscale ha un importo limite e la società aveva usufruito di un primo sconto sul prezzo dell'energia, applicato da EL EN PO SPA sul prezzo di cessione, avrebbe potuto quindi fruire del credito d'imposta solo nei limiti del residuo massimale, detratto il credito di imposta già utilizzato “a monte” da EL EN PO SPA, così come sostenuto dall’Agenzia delle entrate. 4. La ricorrente contesta tale assunto, in particolare lamentando che, dalla corretta attribuzione a AM SRL della qualità di gestore di rete, non ostando la contemporanea qualità di utente finale, non siano state tratte le corrette conseguenze giuridiche, consistenti: i) nella attribuzione della agevolazione in via esclusiva alla ricorrente, non potendosi configurare che un unico gestore;
ii) nella carente legittimazione di EL EN PO, in quanto produttore di energia, ad usufruire del credito di imposta e della compensazione, con conseguente illegittimità delle modalità di fatturazione adottate;
iii) nella imputabilità ad EL EN PO delle predette condotte, da ritenersi in violazione delle norme tributarie. 6 di 10 5. Si pone pertanto la necessità di verificare se il quadro normativo, come ricostruito, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale di fruire del credito d’imposta: a) privi di analoga facoltà il soggetto a monte che, comunque, gestisca una rete di teleriscaldamento e fornisca energia ad un soggetto che riveste – anche - la qualità di utente finale, b) se invece, pur ammettendo, ai fini della fruizione del beneficio, che l'utente finale dell'energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia medesima, consentendo al medesimo soggetto di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo, e potendo quindi utilizzare il credito d'imposta, sia configurabile una “catena” di gestori di rete successivi, aventi tutti diritto al credito di imposta;
c) se, in tale ultima ipotesi, il credito, parametrato sul prezzo di cessione dell'energia, sia fruibile integralmente dal soggetto che riveste contemporaneamente la qualità di utente finale (e, in via autonoma e parimenti integrale, anche dal - o dai - gestori “a monte”) ovvero se, come qui sostiene l’Amministrazione, solo per differenziale, con deconto della quota del credito già usufruito dal gestore posto “a monte”. 6. Tanto premesso, la ricostruzione propugnata dalla ricorrente in termini di unicità del soggetto distributore, con esclusione delle precedenti transazioni o passaggi di proprietà dell’energia, non può essere condivisa. 6.1. Tale tesi, ricavabile dalla Circolare n. 95/E del 2001, richiamata da parte ricorrente, ma superata dai successivi documenti di prassi citati, risulta altresì confutata dal dettato normativo, e segnatamente dall’articolo 2, comma 138 della legge finanziaria 2008, di interpretazione autentica dell’art. 8, comma 10, 7 di 10 lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e comunque anteriore al periodo di imposta in esame. 6.2. La norma, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d’imposta: a) da un lato non ha privato di tale facoltà il soggetto a monte che, comunque, fornisce energia ad un soggetto che riveste – anche - la qualità di utente finale, b) dall’altro se, ai fini della fruizione del beneficio, ammette che l'utente finale dell'energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia medesima, consentendo al medesimo soggetto di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo, e potendo quindi utilizzare il credito d'imposta, ciò tuttavia non può risolversi, per tale utente - gestore, in un vantaggio economico maggiore rispetto a quello di cui potrebbero beneficiare altri potenziali utenti, dando luogo ad una forma di finanziamento, estranea alla ratio dell'agevolazione in esame. E dunque tale vantaggio, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, non può complessivamente superare la misura complessiva del credito d'imposta, parametrata sul prezzo di cessione dell'energia, praticato all'utente finale. 7. Quanto ritenuto trova riscontro nella ratio che informa le disposizioni sopra ricordate, che è quella di ridurre le emissioni inquinanti attraverso la previsione di incentivi per le fonti rinnovabili e la gestione di reti di teleriscaldamento a biomassa, incentivi diretti esclusivamente all'utente finale, che è il soggetto che deve essere esortato ad utilizzare le fonti energetiche alternative. 7.1. Per perseguire tale scopo il legislatore ha stanziato un importo massimo, costituente lo sforzo che lo Stato intende sopportare per realizzarlo, decidendo di accollare alla collettività una somma 8 di 10 determinata e corrispondente allo sconto che va praticato in favore dell'utente. 7.2. L'obiettivo finale viene realizzato facendo leva sul gestore della rete, da un lato consentendogli di abbattere il prezzo praticato all'utente finale e, dall'altro, permettendogli di recuperare lo sconto praticato attraverso un credito fiscale di egual misura allo sconto;
in tal modo, poiché l'ammontare dello sconto è pari alla misura del credito fiscale, lo Stato finisce per accollarsi, nella misura massima indicata dall'art. 8 cit., parte dei costi del consumo, così realizzando l'obiettivo di incentivare l'utente nell'utilizzo dell'energia alternativa. 8. La soluzione più coerente al silenzio normativo va dunque individuata nel senso che tutti i gestori posseggano eguale legittimazione ad attivare il meccanismo agevolativo, non risultando da alcuna disposizione il contrario, e cioè che solo il gestore dell'ultimo tratto sia legittimato a farlo. 8.1. Poiché, poi, la norma precisa l'ammontare dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale e dunque, corrispondentemente, la misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere per la realizzazione del ricordato fine, deve necessariamente ritenersi che, nell'ipotesi di pluralità di gestori, tutti essendo legittimati a concorrere per la realizzazione dell'obiettivo, la misura dello sconto praticato da ciascuno, e dunque del credito fiscale maturato, sarà misura dello sconto praticabile dall'altro e del corrispondente credito fiscale, sicché ciascuno sarà chiamato a trasferire all'utente sia lo sconto accordato dal precedente gestore sia, eventualmente, quello proprio. 8.2. Ne deriva che, ove il gestore "iniziale" della catena abbia optato per la misura massima dello sconto, e dunque per l'utilizzo nella misura massima del credito fiscale, il gestore successivo non potrà che prendere atto dell'erosione del tetto normativamente 9 di 10 previsto e limitarsi a trasferire sul cliente lo sconto ricevuto dall'iniziale gestore. 8.3. Ciò perché, come osservato, la somma prevista dal legislatore costituisce lo sforzo massimo che lo Stato intende sostenere per agevolare l'utente e stimolarlo all'utilizzo, laddove, al contrario, il meccanismo non può servire per moltiplicare artificiosamente gestori e crediti: in siffatti casi di “pluri-gestione”, dunque, tutti sono tenuti a rispettare l'esistenza di un comune tetto massimo, e le scelte dei gestori dovrebbero essere – auspicabilmente - concordate mediante apposite convenzioni preventive, per evitare che la precoce iniziativa dell'uno possa condizionare irreversibilmente le condotte degli altri. 9. Così ricostruito il sistema, la norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge finanziaria 2008 non risulta possedere altro significato se non quello di chiarire che il meccanismo agevolativo si applica anche al caso in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia, legittimando quest’ultima alla compensazione. 10. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: «L’art. 2, comma 138 della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), di interpretazione autentica, dell’art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d’imposta previsto dalla disposizione menzionata, da un lato non ha privato di tale facoltà i gestori a monte e dall’altro ha ammesso che l'utente finale dell'energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia medesima, consentendo al medesimo soggetto di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo;
ciò, tuttavia, non può comportare il 10 di 10 superamento dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale e dunque, corrispondentemente, della misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere, somma originariamente prevista in 20 lire per ogni Kwh e successivamente aumentata a lire 42,50». 11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano nella novità delle questioni trattate, assenti precedenti di legittimità in termini, i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20/11/2025. Il Consigliere est. AN OL AC La Presidente TA CR