Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2026, n. 366
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme sul credito d'imposta per teleriscaldamento

    La Corte ha ritenuto che la normativa, in particolare l'art. 2, comma 138 della L. 244/2007, interpreta autenticamente l'art. 8, comma 10, lettera f) della L. 448/1998, riconoscendo il credito d'imposta anche al soggetto che sia contemporaneamente gestore e utente finale. Tuttavia, ha precisato che il beneficio complessivo non può superare il massimale previsto, e che in caso di pluralità di gestori, lo sconto e il credito d'imposta si riducono progressivamente lungo la catena, con il gestore a monte che ha già utilizzato parte del massimale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/01/2026, n. 366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 366
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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